SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI Determina degli adempimenti per l assoggettamento al controllo di Studiare Sviluppo s.r.l. 2016 Determinazione del 19 luglio 2016, n. 94 1
Determinazione n. 94/2016 nell'adunanza del 19 luglio 2016; visto l'art. 100, 2 comma, della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; vista la legge 21 marzo 1958, n. 259; visto in particolare l'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259, in base al quale il controllo previsto dall art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l Amministrazione dello Stato o un azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti degli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione; vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 19 aprile 1962, in particolare per ciò che concerne l esercizio del controllo sulla gestione finanziaria esercitato dalla Corte dei conti, previsto dall art. 100, secondo comma, della Costituzione, nei confronti degli enti al cui patrimonio lo Stato contribuisce con apporti di capitale; vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993, in base alla quale la formulazione letterale di ente pubblico contenuta nell art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259, è estensibile alle gestioni gravanti sul bilancio dello Stato, prescindendo dalla veste giuridica di volta in volta formalmente attribuita e, quindi, anche alle società in mano pubblica (con partecipazione esclusiva, maggioritaria o prevalente); considerato che, in data 12 marzo 2003, è stata costituita la società Studiare Sviluppo s.r.l., partecipata al 100 per cento dalla Scuola superiore dell economia e delle finanze (SSEF);
visto l art. 4-septies, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che ha previsto il trasferimento, a titolo gratuito, al Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento del tesoro delle partecipazioni nella predetta società detenute dalla Scuola superiore dell economia e delle finanze; preso atto che, con riguardo a Studiare Sviluppo s.r.l., si configura la fattispecie tipica dell apporto statale al patrimonio in capitale, in quanto la predetta società è partecipata in misura totalitaria dal Ministero dell economia e delle finanze; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2015 con cui la società Studiare Sviluppo s.r.l. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, con le modalità di cui all art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259; ritenuto necessario disciplinare le modalità di esecuzione, da parte della predetta società, degli adempimenti prescritti dalla citata legge n. 259/1958; visto, altresì, l art. 16 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214; udito il relatore, Consigliere Massimiliano Atelli; D E T E R M I N A I - la società Studiare Sviluppo s.r.l. farà pervenire alla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, entro i termini previsti dall'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci; II - la predetta società farà, altresì, pervenire in copia alla Corte dei conti, entro quindici giorni dalla loro adozione o redazione: A) - gli atti e i documenti contabili generali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel punto precedente, fra cui, a fini indicativi, quelli aventi scopo di previsione, preconsuntivo, indirizzo, programmazione, pianificazione, sintesi e consolidamento; B) - i verbali delle assemblee e delle sedute del Consiglio di amministrazione; C) - i contratti e gli atti di qualsiasi natura idonei a produrre, anche se in modo indiretto, non immediato ed eventuale, effetti economico-patrimoniali o finanziari di rilievo gestionale; 2
III - il Collegio sindacale farà pervenire alla Corte dei conti, entro quindici giorni dalla loro adozione, le relazioni eventualmente presentate in corso di esercizio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché i verbali delle sedute e dei controlli eseguiti, dei dati acquisiti e delle relazioni, raccomandazioni e giudizi formulati; IV - il Ministero dell'economia e delle finanze comunicherà alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti rilevanti eventualmente emessi, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri ad esso spettanti nei confronti della società Studiare Sviluppo s.r.l.; V - al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, a norma dell'art. 12 della citata legge n. 259/1958, compete, nel corso delle sedute degli organi di amministrazione e controllo e in qualunque altro momento, di acquisire gli atti ed i documenti e di assumere le informazioni e le notizie necessarie per l'esercizio del controllo, nonché di rilevare i dati all'uopo occorrenti dagli atti, dai registri e dai documenti della Società; O R D I N A che copia della presente determinazione sia inviata: al Ministro dell'economia e delle finanze, al Presidente della Società Studiare sviluppo s.r.l. e al Presidente del collegio sindacale della Società Studiare Sviluppo s.r.l. ESTENSORE Massimiliano Atelli PRESIDENTE Enrica Laterza Depositata in Segreteria il 21 luglio 2016 3
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