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UFFICIO REGISTRO IMPRESE ATTIVITA DI SPEDIZIONIERE Edizione aggiornata a dicembre 2014 1

INDICE AVVERTENZE GENERALI... 3 RIFERIMENTI NORMATIVI... 4 DEFINIZIONE... 5 REQUISITI... 6 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA SCIA... 8 ALLEGATI DELLA SCIA... 10 SANZIONI... 11 RICORSI... 12 IMPRESE ESTERE... 13 VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI... 14 MODIFICHE E/O CESSAZIONI... 15 Edizione aggiornata a dicembre 2014 2

AVVERTENZE GENERALI Con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011 sono stati definitivamente soppressi gli Elenchi autorizzati interprovinciali degli Spedizionieri di Firenze e Livorno, pertanto dal 12 maggio 2012 l inizio delle attività di Spedizioniere devono essere dichiarate all ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l attività utilizzando l apposita modulistica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA) da inviare telematicamente insieme alla Comunicazione Unica. L attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA. Nella sezione REQUISITI del modello SCIA dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del T.U. 445/2000 (autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio) i requisiti richiesti per lo svolgimento dell attività. L impresa che esercita l attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse al momento della dichiarazione di inizio attività al REA. Inoltre, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l attività deve essere nominato almeno un soggetto (amministratore o preposto) in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell attività. Non è previsto da disposizioni di legge che il preposto eserciti la professione solo presso una unità locale o per conto di una sola impresa. Edizione aggiornata a dicembre 2014 3

RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n. 1442/1941 Legge n. 1138/1949 D.Lgs. 59/2010 D.M. 26/10/2011 D.Lgs. 147/2012 Circolare MISE 3656/c del 12/9/2012 Edizione aggiornata a dicembre 2014 4

DEFINIZIONE E spedizioniere colui che, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri). Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni necessarie alla spedizione per conto del committente sulla base di un contratto stipulato con quest ultimo ed in cambio ha diritto ad un corrispettivo. Edizione aggiornata a dicembre 2014 5

REQUISITI I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal Titolare quando l'attività di spedizioniere viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l attività viene svolta da Società, i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa. I requisiti morali e professionali devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti, immedesimati nell impresa attraverso un Atto di Procura, depositato al Registro delle imprese. I soli requisiti morali devono essere posseduti da tutti gli amministratori delle società di capitali, da tutti i soci di società di persone (escluso gli accomandanti), da tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate. Morali: non aver subito condanne per i seguenti delitti: interdizione - inabilitazione - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Professionali: A) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione, all interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione, in qualità di Presidente del Consiglio d Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Institore, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, Titolare di impresa individuale, Dirigente, Impiegato di primo livello. Edizione aggiornata a dicembre 2014 6

(L esperienza professionale deve essere maturata con lo svolgimento di attività negoziale intesa alla conclusione di contratti di trasporto con i vettori, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie, ai sensi della L. 14/11/1941, n. 1442) oppure: B) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche oppure: C) (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l esperienza professionale in un paese dell Unione Europea diverso dall Italia o in paese terzo) riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (D.Lgs. 206/2007) Edizione aggiornata a dicembre 2014 7

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA SCIA (il modello deve essere presentato per via telematica al Registro delle Imprese competente in base al luogo di esercizio dell attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica) - Il Titolare di Impresa Individuale e tutti i Legali Rappresentanti di società che iniziano l attività di spedizioniere devono presentare la SCIA sottoscritta digitalmente (dal titolare dell impresa individuale o da un amministratore della società, dall eventuale preposto) all ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l attività utilizzando la procedura della Comunicazione Unica; - I preposti che esercitano (in qualità di procuratori) l attività, per conto dell impresa, devono compilare la sezione REQUISITI. - Nella sezione Scia del Modello Spedizionieri deve essere dichiarato di possedere una capacità finanziaria pari a quanto previsto dall art. 6, comma 3 della L. n. 1442/1941, la cui sussistenza è attestata, per le società (Spa, Srl, Sas, Snc) da un capitale sociale interamente versato di almeno 100.000,00 Euro e, se inferiore a tale limite, da prestazioni integrative, quali fideiussioni (di cui si allega copia), rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali, l adeguata capacità finanziaria è comprovata dal possesso di immobili o di un deposito vincolato in denaro o in titoli di Stato, per un valore complessivo non inferiore a 100.000,00 Euro. - Nella sezione Scia del Modello Spedizionieri l impresa deve dichiarare di non essere in stato di fallimento. Edizione aggiornata a dicembre 2014 8

INIZIO DELL ATTIVITA nella sola UL Nel caso di svolgimento dell attività di spedizioniere, con primo avvio dell attività presso l unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede, devono essere contestualmente segnalati sia i requisiti morali e professionali ( alla cciaa competente per la sede legale) sia i requisiti dei preposti- morali e professionali alle singole localizzazioni ( alla cciaa competente per la localizzazione) tramite la presentazione di due pratiche: una alla cciaa competente per la sede legale, per la segnalazione dell avvio dell attività da parte dell impresa, una seconda alla cciaa competente per l unità locale. Inoltre anche se l attività non viene svolta presso la sede legale, l attività è stata comunque iniziata dall impresa e va quindi denunciata, come attività prevalente dell impresa, alla cciaa competente per la sede medesima. Pertanto : 1. Alla CCIAA competente per la sede dovrà essere presentato il modello spedizionieri compilando la sezione scia, barrando la casella relativa al deposito cauzionale e allegarne copia e la sezione requisiti o modello intercalare requisiti per indicare i requisiti morali e professionali di ciascun soggetto obbligato. 2. Alla CCIAA competente per l unità locale dovrà essere presentato il modello spedizionieri, compilando la sezione scia e la sezione requisiti (eventuale) solo nel caso in cui i requisiti del preposto non siano già stati dichiarati presso la sede legale ( caso in cui il preposto si identifichi con un legale rappresentante dell impresa). Edizione aggiornata a dicembre 2014 9

ALLEGATI DELLA SCIA copia informatica della fideiussione rilasciata da istituto bancario ed assicurativo, con dichiarazione di conformità all originale in calce e sottoscrizione digitale del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante o dell amministratore di impresa societaria; copia informatica attestante l effettuato versamento alla Cassa Depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello stato della prevista cauzione pari all importo di euro 258,23 (determinato dall art. 1 della Legge 1138/1949), a favore della Cciaa, con dichiarazione di conformità all originale in calce e sottoscrizione digitale del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante o dell amministratore di impresa societaria. L originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere depositato presso l Ufficio della Camera di Commercio abilitante all attività di spedizioniere. Edizione aggiornata a dicembre 2014 10

SANZIONI Le sanzioni previste dall art. 11 della Legge n. 1442/1941, che, a norma dell art. 76, comma 6, del Dlgs. 59/2010 consistono nel pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di sospensione o di inibizione perpetua dell attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel Rea. Le modifiche/cessazioni inerenti l attività o il personale ad essa adibito presentate con modello Spedizionieri sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell evento sono soggetti a sanzione REA. Edizione aggiornata a dicembre 2014 11

RICORSI Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell attività di spedizioniere è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico. Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali presso il TAR competente per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Edizione aggiornata a dicembre 2014 12

IMPRESE ESTERE Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro dell Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell attività nel proprio Paese, possono iniziare l attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento). La prestazione temporanea e occasionale dell attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). Non è necessario, in tal caso, alcun adempimento presso la Camera di Commercio. Si renderà invece necessaria una comunicazione preventiva (60 gg. prima della prestazione) al Ministero dello Sviluppo Economico. Edizione aggiornata a dicembre 2014 13

VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all impresa lo svolgimento dell attività, nonché di quelli previsti per i soggetti preposti. Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative. Edizione aggiornata a dicembre 2014 14

MODIFICHE E/O CESSAZIONI Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello SPEDIZIONIERI alla sezione MODIFICHE in caso variazione delle persone che partecipano all attività dell impresa (titolari, rappresentanti legali, preposti) per le quali deve essere compilata la sezione REQUISITI se trattasi di nuova nomina, al fine di dimostrare il possesso sia dei requisiti morali che professionali. In caso di modifica di amministratori delle società di capitali, di tutti i soci di società di persone (escluso gli accomandanti), di tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate deve essere compilata la sezione REQUISITI, al fine di dimostrare il possesso dei soli requisiti morali. Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell attività da parte dell impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di spedizioniere, vedi le istruzioni dell inizio attività e le avvertenze generali). I soggetti legittimati alla presentazione delle modifiche e/o cessazione sono quelli indicati nell apposito paragrafo soggetti legittimati alla presentazione della SCIA. Le modifiche/cessazione devono essere comunicate all ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell evento. SVINCOLO DELLA CAUZIONE In caso di cessazione dell attività da parte dell impresa di spedizioni, dovrà essere utilizzato il riquadro Svincolo della cauzione del Modello Spedizionieri, per richiedere lo svincolo del deposito cauzionale pari all importo di Euro 258,23 (determinato dall art. 1 della L. 1138/1949), a favore della CCIAA, versato alla Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato. Edizione aggiornata a dicembre 2014 15