TUTELA SANITARIA Nel modulo di affiliazione il Presidente della Società dichiara, tra l altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI. Legislazione sull attività agonistica e non agonistica In attesa che venga ridefinita tutta la materia, sono in vigore, per quanto attiene alla tutela sanitaria, i criteri fissati dal Ministero della Sanità con due appositi decreti: a) Decreto del 18/2/1982 - Norme per la tutela sanitaria dell attività sportiva agonistica ; b) Decreto del 28/2/1983 - Norme per la tutela dell attività sportiva non agonistica. A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela Sanitaria Sportiva. Attività agonistiche In base a quanto deliberato dal Consiglio nazionale del CSI, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dal compimento del dodicesimo anno di età, fatto salvo: le attività dichiarate "non agonistiche"; quanto stabilito dalla Direzione Tecnica nazionale negli appositi regolamenti per le discipline facenti parte dei campionati nazionali. Attività non agonistiche Sono considerate non agonistiche le seguenti attività: Aeromodellismo, Automodellismo, Biliardo, Biliardino, Bocce, Bowling, Bridge, Cicloturismo, Dama, Danza Sportiva, Escursionismo / Trekking, Ginnastica di mantenimento, Golf, Marcia non competitiva, Pesca Sportiva, Scacchi e Yoga. Altre attività non agonistiche le attività organizzate e svolte da una Società sportiva esclusivamente per i propri tesserati (es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi e gare sociali) ancorché utilizzino supporti tecnici (es. arbitri) del Comitato territoriale CSI; feste sportive, attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e promozionale, anche se si svolgono in più giorni (sino a sette); l'attività per disabili. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certificazione medica per l'attività non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto stabilito dalle rispettive Federazioni all'interno del Comitato Italiano Paralimpico. Visite mediche Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo
schema seguente: per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come non agonistiche, risulta sufficiente che l atleta sia sottoposto a visita di primo livello e consegua il certificato per l idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come agonistiche, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche. Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura del Presidente della Società, per cinque anni. A seguito di quanto sopra si invitano le Società sportive, ove necessario, ad adempiere agli obblighi conseguenti predisponendo tempestivamente le prenotazioni presso i centri medici competenti. DISPOSIZIONI TECNICO-REGOLAMENTARI sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni (Decreto Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.». (16A00377) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016) Attività territoriale a squadre 1. A far data dal 20 luglio 2016, per qualsiasi attività sportiva a squadre, è fatto obbligo alle Società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario (siano esse ASD oppure non ASD ): - di assicurare nel luogo della gara la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE); - di assicurare la presenza di personale formato all uso del DAE. 2. La società sportiva ospitata ha il diritto di verificare, su esplicita richiesta anche verbale alla società ospitante, prima dell inizio della gara, la presenza del defibrillatore e del personale formato. La società ospitante, per mezzo dei dirigenti presenti, dovrà provvedervi immediatamente e comunque prima dell inizio della gara. 3. Nel caso in cui la società sportiva ospitante non adempia alla richiesta della società ospitata, quest ultima informerà immediatamente - e comunque prima dell inizio della gara - l arbitro il quale provvederà, insieme alla Società ospitata, alla verifica della presenza del defibrillatore e del personale formato (si fa obbligo, per l addetto al defibrillatore, di riportare i dati personali richiesti nella distinta di gioco con obbligo di autocertificazione attestante la qualifica ottenuta per l uso del defibrillatore). A seguito della suddetta verifica, in assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all utilizzo dello stesso, l arbitro non darà inizio alla gara riportando l accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, assumeranno gli opportuni provvedimenti disciplinari. 4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con fasi a concentramento o in occasione della disputa di singole gare (finali o
comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE. Attività regionale/interregionale/nazionale a squadre e per l Attività individuale Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/ regionali, interregionali, nazionali è fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore: - di assicurare nel luogo della gara la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE); - di assicurare la presenza di personale formato all uso del DAE. Le società sportive partecipanti hanno il diritto di verificare, su esplicita richiesta anche verbale alla società organizzatrice o al Comitato CSI organizzatore, prima dell inizio della gara, la presenza del defibrillatore e del personale formato. La società ospitante oppure il Comitato CSI organizzatore, per mezzo dei dirigenti presenti, dovrà provvedervi immediatamente e comunque prima dell inizio della gara. In caso di assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all utilizzo dello stesso, la gara non dovrà essere disputata; gli organi giudicanti preposti disporranno i conseguenti provvedimenti tecnico-disciplinari. Per l attività individuale (ad ogni livello) si applica quanto previsto dal presente paragrafo.
REGOLAMENTO GENERALE DI GIUSTIZIA SPORTIVA I campionati osservano le norme contenute nel Regolamento Nazionale Sport in Regola edizione 2009.(aggiornato al 25/10/2012) Vengono di seguito riportati i principali articoli. Art. 1 Tessera CSI 1. Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori, dirigenti e i tecnici devono essere tesserati al CSI; all'arbitro va presentato la distinta fatta on line. 3. Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all arbitro: - tramite la distinta fatta on line - tramite lista certificata Art. 2 Riconoscimento tesserati 1. Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici -devono comprovare all arbitro anche la loro identità. 2. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell apposita sezione degli elenchi; attraverso la tessera CSI con foto certificata (non si accettano le foto incollate); la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI; mediante conoscenza personale dell atleta da parte dell arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l arbitro o l ufficiale di gara che riconosce l atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell elenco accanto al nome dell interessato nello spazio riservato all indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l attività locale. Art. 3 Modalità di esecuzione delle squalifiche 1. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati per una o più giornate di gara devono essere scontate a partire da una qualsiasi gara ufficiale, successiva alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, fatto salvo l Istituto della sospensione condizionale. 2. I dirigenti, i soci, i giocatori ed i tesserati in genere colpiti da provvedimenti disciplinari a termine,
non possono svolgere alcuna attività sportiva fintanto che la sanzione non sia regolarmente scontata. 3. Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e per le quali si siano presentate le distinte giocatori al direttore di gara. Qualora la Società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto della squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. 4. Le sanzioni di squalifica o inibizioni che non possono essere scontate in tutto od in parte nell anno sportivo in cui sono state inflitte, debbono essere scontate, anche per il solo residuo, nell anno sportivo seguente, anche nel caso in cui il giocatore ed il tesserato colpito dalla sanzione, abbia cambiato Società. 5. Tutti i provvedimenti a carattere definitivo previsti dal presente regolamento sono immediatamente esecutivi. 6. Le sanzioni di carattere disciplinare inflitte dagli Organi della disciplina sportiva sono immediatamente esecutive. Art. 4 Espulsioni L espulsione dal campo definitiva di un giocatore, durante un incontro, comporta l automatica squalifica per un turno da scontarsi nella prima gara ufficiale immediatamente successiva a quella in cui il giocatore è stato espulso; fatto salvo quanto previsto dall Istituto della sospensione condizionale e di eventuali maggiori sanzioni che potranno essere adottate dalla commisione disciplina,. Invece nel caso un giocatore durante una gara raggiunga il numero massimo di ammonizioni previste per l esclusione da una gara, tale sanzione sarà operativa solo dopo la pubblicazione sul primo comunicato ufficiale della Commissione Disciplinare. Art. 5 Reclami ed istanze di revisione Valgono le procedure riportate nel Regolamento Nazionale Sport in regola dall art. 73 all art. 90, nel capitolo La giustizia sportiva nel CSI. - Ricordiamo a tutte le Società che il nostro Comitato dispone come organo Giudicante della Commisione Disciplina,a norma dell'art 17 paragrafi 8 e 9 del R.G.S. In relazione a ciò il Comitato di Lodi ha deciso di appoggiarsi alla Commisione Giudicante del Comitato di Crema,alla quale andranno indirizzati i ricorsi,i reclami e quant'altro si riferisca alla decisione assunte dalla Commisione Disciplina del Comitato,nei termini e nelle modalità riportate nel R.G.S. dagli art.73 al 90 Art. 7 Vincolo di tesseramento Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o più discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell anno sportivo per tutte quelle discipline
indicate sul modello di tesseramento. E tuttavia possibile tesserarsi con un altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina o attività sportiva non prevista o praticata dalla Società per la quale ci si è tesserati (la pallavolo mista, per quanto riguarda tale possibilità, viene considerata una disciplina diversa dalla pallavolo Open M e Open F; il Calcio e Calcio a 5 sono considerate discipline tra loro diverse). Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza entro il 31 gennaio per una determinata disciplina, avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina, previa liberatoria scritta del Comitato. Art. 8 Svincolo dei tesserati tra Società Sportive affiliate al CSI Fatto salvo quanto stabilito nel precedente art. 7, gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo svincolo dalla Società sportiva d appartenenza e tesserarsi per un altra Società sportiva CSI. Le operazioni di svincolo e di ritesseramento dell atleta e/o dirigente possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l intera procedura. All atto del ritesseramento, l interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale - all Ufficio tesseramento CSI. Non è possibile effettuare più di uno svincolo nella stessa stagione sportiva. Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di svincolo degli atleti e dei dirigenti tesserati. Art. 9 Date chiusura tesseramenti per le fasi finali dei campionati nazionali Per poter partecipare alle fasi finali locali dei campionati nazionali gli atleti devono essere tesserati entro il: 28/02/2016 per gli sport di squadra; 30/04/2016 per gli sport individuali. Inoltre la Società sportiva può integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio2016, nella misura di seguito indicata: Calcio a 11 numero massimo 3 atleti; Calcio a 7 numero massimo 2 atleti; Calcio a 5 numero massimo 2 atleti; Pallavolo numero massimo 2 atleti; Pallacanestro numero massimo 2 atleti. Art. 10 Comunicazioni alle Commissioni Tecniche Per le partite arbitrate dai dirigenti, le società ospitanti hanno l obbligo di far pervenire, anche a mezzo posta, fax o e-mail i referti arbitrali delle partite entro le 48 ore dallo svolgimento della gara. Il mancato rispetto di tali indicazioni comporterà una sanzione amministrativa
Art. 11 Avviso / Dichiarazione CSI Il CSI declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose prima, durante e dopo le gare,salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa. TASSE E AMMENDE PER TUTTE LE DISCIPLINE SITUAZIONE SOLUZIONE SANZIONE Distinta on-line + tessere con foto Distinta on-line senza tessera Distinta on-line + tessera senza foto Ho aggiunto a mano sulla distinta (anche on-line) uno o più atleti o altra/e persona/e Non ho la distinta on-line (stampante rotta, internet non funzionante, mi sono dimenticato, ecc ) Non ho la distinta on-line, non ho le tessere e nemmeno la lista certificata di tesseramento IDEALE Presento il documento di riconoscimento dell atleta o altra persona Presento il documento di riconoscimento dell atleta o altra persona 1) Presento la tessera dell atleta o altra persona aggiunta a mano (+ i documenti di riconoscimento, se senza foto) oppure 2) Presento la lista certificata di tesseramento con il nome dell atleta o persona aggiunta a mano, oltre al documento di riconoscimento 1) Presento le tessere (+ i documenti di riconoscimento, se senza foto) + la distinta a mano oppure 2) Presento la lista certificata di tesseramento con gli atleti e persone partecipanti la gara + la distinta a mano (+ i documenti di riconoscimento) Nessuna; non si gioca === === === 5 10 Commissione giudicante
Ritardata presentazione in campo - 1 volta Euro 10,00 Ritardata presentazione in campo - 2 volta Euro 20,00 Ritardata presentazione in campo - 3 volta Euro 30,00 Rinuncia a gara con preavviso - 1 volta Euro 10,00 Rinuncia a gara con preavviso - 2 volta Euro 20,00 Rinuncia a gara con preavviso - 3 volta Esclusione Rinuncia a gara senza preavviso - 1 volta Euro 20,00 Rinuncia a gara senza preavviso - 2 volta Euro 40,00 Rinuncia a gara senza preavviso - 3 volta Esclusione Inidoneità tecnica attrezzature Euro 20,00 (2) Mancanza palloni di gioco Euro 10,00 Mancanza segnapunti (PVO - PCA) Euro 20,00