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COMUNE DI DELIBERAZIONE N. 6 CERVA DATA: 16/03/2017 PROVINCIA DI CATANZARO COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 OGGETTO: Addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche per l anno di imposta 2017. Conferma aliquota e Regolamento. L anno DUEMILADICIASSETTE il giorno 16 del mese MARZO di alle ore 18,15 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: N. COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZE (SI/NO) 1 MARCHIO MARIO SINDACO/PRESIDENTE SI 2 COLOSIMO PIERINO ASSESSORE SI 3 FILIPPIS MARIANO CONSIGLIERE SI 4 AGOSTINO GIUSEPPE SI 5 SACCO GIOVANNI SI 6 CANINO AUGUSTO SI 7 RIZZUTI FABRIZIO NO Presenti n. 6 Assenti n. 1 Il PRESIDENTE Sig. Mario Marchio, nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. La seduta è pubblica. Partecipa il Segretario Dott.ssa Simona Angela GIULIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale: IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato l articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell imposta; Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all istituzione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di: un aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2); un aliquota variabile, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Atteso che, in materia di addizionale comunale all IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1 genna io 2012 di incrementare l aliquota dell addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011); Richiamato in particolare l articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: 11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo Dato atto che, questo comune, per l anno 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/12/2015, esecutiva, ha confermato l aliquota unica dell addizionale comunale Irpef, vigente nel 2014 e nel 2015, nella misura unica di 0,80 punti percentuali, confermando, altresì, il regolamento relativo all applicazione dell addizionale comunale all IRPEF, per come approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/12/2013; Visto l articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l anno 2016 e 2017, è sospesa l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 2

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente a) variare in riduzione l aliquota o le aliquote dell addizionale comunale IRPEF; b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti; Ritenuto necessario, nell ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017-2019, confermare l addizionale comunale all IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale, nonché, confermare, il regolamento relativo all applicazione dell addizionale comunale all IRPEF, per come approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/12/2013; Quantificato presuntivamente in 51.000,00 il gettito dell addizionale IRPEF derivante dall applicazione dell aliquota unica di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all anno d imposta 2012, messi a disposizione dal Ministero dell Economia e delle Finanze; Visto l art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimen to; Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio 2017; Ritenuto di provvedere in merito; Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali; UDITA la relazione del Presidente; Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal Presidente: Presenti n. 6; - Votanti n. 6; Favorevoli n. 5; - Astenuti n.1 (Canino Augusto); D E L I B E R A 1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 2. di confermare, per l anno 2017, l addizionale comunale all IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale; 3. di confermare, il regolamento relativo all applicazione dell addizionale comunale all IRPEF, già approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/12/2013, per come confermato con atto del Consiglio Comunale n. 34 del 24/12/2015; 4. di quantificare presuntivamente in 51.000,00 il gettito derivante dall applicazione dell aliquota dell addizionale comunale all IRPEF e dall esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2. 3

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 6. di pubblicare il presente regolamento: sul sito internet del Comune. all Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. Infine il Consiglio Comunale, stante l urgenza di provvedere, con voti Favorevoli n. 5; Contrari n. ==; - Astenuti n. 1 (Canino Augusto); DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 4

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA VISTO, si esprime parere FAVOREVOLE Cerva 16/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Francesco Corea PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE VISTO si esprime parere FAVOREVOLE Cerva 16/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Francesco Corea 5

Il presente verbale, viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti: Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Simona Angela GIULIANA Il Sindaco - Presidente F.to Mario Marchio Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione (art. 124 T.U. D.Lgs. 267/2000) il giorno 18/03/2017 CERVA, lì 18/03/2017 Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Simona Angela GIULIANA La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 18/03/2017 () decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo; (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. D.Lgs. 267/2000); CERVA, lì 18/03/2017 Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Simona Angela GIULIANA E copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. CERVA, lì 18/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Francesco Corea 6