IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA
IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI E L RCA Il c.d. decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) interessa anche l RCA e, per essa, tutti gli operatori del settore, oltre evidentemente ai consumatori. Il D.L. introduce una serie di novità finalizzate a realizzare un duplice obbiettivo: da un lato ridurre il costo della RCA per i consumatori; dall altro ridurre gli oneri che le Compagnie Assicurative sopportano per la gestione dei sinistri. In particolare le ultime novità legislative incidono sul funzionamento della procedura di liquidazione dei danni materiali e sulla pur correlata necessità di contrastare attraverso la prevenzione i fenomeni fraudolenti nel settore. La base normativa di riferimento è rappresentata, appunto, dagli artt. dal 29 al 34 del D.L. 01 del 24/01/2012 (pubblicato sulla G.U. del 24/01/12 ed ai sensi dell art. 98, entrato in vigore lo stesso giorno), comunque suscettibili di modificazione in sede di conversione del decreto. Analizzando schematicamente i singoli articoli possono enuclearsi le seguenti novità: IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA (art. 29 D.L. 1/2012): nell ambito del sistema del risarcimento diretto, essere offerta dalle Compagnie, al risarcimento per equivalente, la riparazione diretta delle cose danneggiate. Se tale forma di risarcimento si accompagna ad una garanzia biennale quanto alle riparazioni di parti non soggette ad usura ordinaria e ciò non di meno non viene accettata dal danneggiato, il risarcimento in forma pecuniaria potrà essere ridotto del 30 %. Si ritiene che il meccanismo non possa che essere previsto contrattualmente di talché, a fronte della riduzione dei costi di assicurazione, dovrà essere espressamente pattuito che il consumatore, attraverso la rinuncia al risarcimento pecuniario ed aderendo all offerta del risarcimento in forma specifica, potrà ottenere una riduzione sul premio assicurativo. 2
Tanto in effetti era già previsto dall art. art. 14 del D.P.R. 254 del 2006 ai sensi del quale i contratti assicurativi:. REPRESSIONE DELLE FRODI (art. 30 D.L. 1/2012): L articolo 30, introduce per le Imprese di assicurazione l obbligo di trasmettere annualmente all ISVAP una relazione predisposta secondo un modello (elaborato dall ISVAP medesimo entro tre mesi dalla conversione del Decreto Legge), contenente l elencazione dei sinistri sospetti e l indicazione delle azioni adottate per arginare i fenomeni fraudolenti. In particolare le Imprese dovranno indicare: il numero dei sinistri per i quali si sia ritenuto di dover svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi; il numero delle querele o denunce presentate all'autorità Giudiziaria; l'esito dei conseguenti procedimenti penali; le misure organizzative interne adottate per contrastare le frodi. Inoltre, le Imprese assicurative, dovranno pubblicare sui propri siti internet (ovvero utilizzando altra idonea forma di diffusione) una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri ottenuta attraverso l attività di contrasto delle frodi. La repressione delle frodi viene attuata altresì attraverso la previsione normativa di cui all art. 31 del D.L. 1/2012 con il quale viene introdotta la PROGRESSIVA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO, sostituito da sistemi elettronici o telematici che consentano la verifica della copertura assicurativa anche con dispositivi di controllo a distanza delle violazioni delle norme del Codice della Strada (ad esempio sistemi di registrazione di transito di veicoli in zone a traffico limitato). L attuazione della progressiva dematerializzazione dei contrassegni sarà garantita attraverso l adozione di un regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di 3
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto legge 01/2012, previo parere dell ISVAP e del Garante per la protezione dei dati personali. Tale regolamento dovrà prevedere un termine massimo di due anni dalla sua entrata in vigore, entro il quale dovrà essere completato il processo di dematerializzazione. Viene inoltre introdotta la possibilità che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stili un elenco periodico dei veicoli non assicurati e metta tale elenco a disposizione delle forze di Polizia e delle Prefetture del luogo di residenza dei proprietari dei veicoli affinchè sia monitorata la circolazione dei veicoli medesimi. Sempre nell ottica del contrasto delle frodi assicurative, l art. 33 del D.L. 1/12 prevede che l Impresa assicuratrice possa non procedere all offerta di risarcimento qualora emergano dalla banca dati sinistri almeno due parametri di significatività con riferimento ai soggetti (identificati attraverso il Codice Fiscale che deve essere obbligatoriamente indicato nella richiesta di risarcimento del danno) od ai veicoli, che evidenzino possibili fenomeni fraudolenti. In tal caso l Impresa dovrà comunicare al consumatore (nonché all ISVAP) l impossibilità di procedere con la formulazione dell offerta in ragione della necessità di condurre ulteriori indagini sul sinistro. Entro trenta giorni da tale comunicazione, tuttavia, l Impresa non potrà non comunicare al danneggiato le proprie decisioni in merito alla richiesta di risarcimento (eventualmente, e se del caso, sporgendo querela). Al danneggiato è assicurato il diritto all azione civile per il risarcimento del danno, nonché il diritto all accesso agli atti del procedimento. ISPEZIONE DEL VEICOLO E SCATOLA NERA : l art. 32 del D.L. 1/2012 prevede la possibilità di riduzione del premio assicurativo per il consumatore che consenta, alla Compagnia che ne faccia richiesta prima della stipula del contratto, di ispezionare il proprio veicolo e di istallarvi, a spese dell Impresa medesima, dispositivi di registrazione dell attività del veicolo. 4
E previsto inoltre che nelle attestazioni dello stato rischio siano contenute le indicazioni circa il tipo di danno liquidato in caso di sinistro e che la medesima attestazione di rischio sia trasmessa anche per via telematica. Rilevante è la modifica apportata all art. 148 del Codice delle Assicurazioni con previsione nelle procedure di indennizzo diretto di un periodo di soli cinque giorni non festivi entro i quali il danneggiato ha l obbligo di mettere a disposizione dell Impresa il proprio veicolo per gli opportuni accertamenti, da concludersi nel medesimo tempo. Solo spirato tale termine sarà possibile procedere alla riparazione del veicolo. E espressamente previsto che l assicurato abbia diritto al risarcimento del danno anche ove non ritenga di procedere con la riparazione del veicolo; nel caso in cui, invece, la riparazione avvenga ma sia effettuata prima dello spirare dei cinque giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento da parte dell Impresa, questa potrà effettuare ogni valutazione in merito all entità del risarcimento solo a fronte della produzione della fattura attestante la riparazione del danno. PREVENTIVI A CONFRONTO: l art. 34, quale previsione di chiusura in favore del Consumatore, prevede l obbligo, per l intermediario che operi nel ramo assicurativo, di sottoporre all attenzione del Consumatore, eventualmente stipulato, tariffe e condizioni contrattuali di almeno tre Imprese assicurative non apparentanti al medesimo gruppo. Sono previste sanzioni pecuniarie poste solidalmente in capo della Compagnia e dell Agente in caso di mancato rispetto di tale obbligo. In conclusione si ritiene che l intera materia trattata nel D.L. può generare significative problematiche operative e tecniche (si pensi soltanto al tema del preventivo ) e che occorrerà attendere il testo della Legge di conversione per comprendere quale sarà l eventuale portata delle riforme in commento. 5