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Audizione dei Segretari Generale S.I.A.P. dott. Giuseppe Tiani e Nazionale A.N.F.P. dott. Enzo Marco Letizia Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti Premessa: Mancato riconoscimento della specificità Il blocco economico introdotto con il D.L. 78/2010 non ha tenuto in alcun conto della specificità riconosciuta dall art.19 della legge 183/2010, in virtù del peculiare servizio prestato dal personale del comparto Sicurezza e Difesa. Infatti, la previsione che le promozioni e le progressioni di carriera di tutto il personale, comunque denominate abbiano effetto solo sul piano giuridico (art. 9, comma 21) incide negativamente sulla particolare struttura degli ordinamenti delle Forze di Polizia e delle Forze armate, che per la particolare natura della retribuzione fa corrispondere ad ogni passaggio di carriera, la cui tempistica e modalità, è disciplinata dalla legge proprio in relazione della particolare e delicata attività svolta, attraverso l attribuzione di incarichi, funzioni e responsabilità sempre più rilevanti secondo le anzianità di servizio. Per cui sarebbe stato opportuno, ma oggi è necessario escludere dalla previsione il personale del suddetto comparto, allo scopo di preservare la tenuta interna dell organizzazione gerarchica che rischia di cedere per l iniqua disparità di trattamento tra parigrado o pari qualifica, che con uguali responsabilità hanno un differente trattamento retributivo. Medesima è la logica per il blocco dei c.d. meccanismi automatici di adeguamento economico (art. 9, comma 1), strettamente connessi all ordinamento gerarchico in cui l anzianità di servizio comporta un diverso grado di responsabilità sia nell azione sia nel servizio prestato. Sul mancato riconoscimento della specificità va, altresì, sottolineato quanto affermato dalla così detta Commissione dei Saggi, la quale ha proposto che venga istituita la Commissione Affari Interni per dare a tutte le forze di polizia, tanto civili quanto militari, un unico riferimento istituzionale, appunto per avere un unica sede parlamentare di analisi e di proposta per le questioni attinenti alla sicurezza interna, all ordine pubblico e relative problematiche del personale. Poiché, attualmente, i

corpi di polizia fanno riferimento, a seconda dei casi, alle Commissioni Giustizia, Difesa, Finanze e Lavoro mentre la politica dell ordine pubblico è di competenza della Commissione Affari Costituzionali che per la quantità e la qualità delle materie di sua competenza non può occuparsi continuativamente e strategicamente delle questioni della sicurezza interna e dell ordine pubblico, rendendo così, marginali per il lavoro che la commissione deve affrontare, problematiche e fenomeni particolarmente complessi e articolati. E, quindi, evidente che per via di noti e irrisolti problemi strutturali e ordinamentali, anche in merito ai livelli di progressione economica e di carriera di tutto il personale, dall Agente sino al Questore che esercita le funzioni di Autorità di PS nella provincia, il blocco economico ha già inciso in maniera molto negativa in questi tre anni, non solo sul personale ma anche sulla qualità dell efficienza dei servizi che il modello organizzativo della Sicurezza del Paese deve garantire, un ulteriore anno in queste condizioni sarebbe insopportabile per tutti. a) Disparità di trattamento con il personale appartenente all ordine giudiziario Inoltre, l introduzione del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo dei funzionari di polizia e degli ufficiali del Comparto Sicurezza e Difesa, fin dalla promulgazione del D.L. 78/2010 già palesava una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i magistrati all art. 9, comma 22, ai quali erano già stati circoscritti gli effetti negativi del blocco, con la previsione del differimento di 36 mesi degli incrementi dal primo gennaio 2011 e con il riconoscimento di tale periodo ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio ed aumenti biennali. In ogni caso, va evidenziato che con la sentenza n.223 del 2012 la Corte Costituzionale ha abrogato il comma 22 dell art. 9 del D.L. 78/2010, dichiarando incostituzionali le norme sul blocco economico per i magistrati. b) La questione di illegittimità costituzionale del blocco Il blocco totale dei trattamenti economici dei dipendenti per la durata di un triennio, attuato dal legislatore "in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica nazionale e internazionale", impone un onere eccesivo e spropositato a carico di una sola (limitata) categoria di cittadini (i lavoratori pubblici), e non soddisfa il criterio di ripartire l'onere medesimo in maniera omogenea tra tutti, come il dettato costituzionale vorrebbe, con evidente violazione dell art. 3 della Costituzione. Infatti, vi è una specifica categoria di personale chiamata a sopportare in maniera maggiore il peso della crisi economica. Inoltre, non solo risulta violato il principio dell art. 3 della Carta costituzionale, che sancisce l obbligo di parità di

trattamento sostanziale tra tutti i cittadini; poiché, l onere economico imposto ai (soli) pubblici dipendenti ha la natura di tributo sostanziandosi in un prelievo forzoso stabile e duraturo del trattamento economico spettante in base a vigenti disposizioni di legge violando anche il precetto di cui all art. 53 della Costituzione, che sancisce "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", laddove, di fatto, altre categorie di contribuenti (lavoratori privati, liberi professionisti) non sono chiamati a concorrere in alcuna misura. Le considerazioni suindicate sono state poste, tra le altre, fra i motivi di illegittimità costituzionale del comma 22 dell art. 9 del D.L. 78/2010 nella sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale. Inoltre, Il comma 21 dell art. 9 viola anche il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato di cui all'art. 36 della Costituzione, all'interno del personale della medesima categoria, perché crea sperequazioni di trattamento economico tra personale della medesima qualifica rispetto al personale della qualifica immediatamente precedente, che, può trovarsi, in virtù di precedenti incrementi o automatismi stipendiali con un trattamento economico superiore rispetto a quello del superiore gerarchico, con evidente stravolgimento del criterio delle gerarchie e delle funzioni attribuite finora sempre rispettato; incidendo, anche sul principio di buon andamento dell'attività amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, perché viene intaccato il criterio, anch esso sino ad oggi sempre rispettato di corrispondenza tra funzione e livello retributivo, il cui stravolgimento rischia seriamente di incidere sulla funzionalità degli uffici e sulla motivazione del personale. c) Disapplicazione delle norme sulla perequazione del blocco economico Con l art.8, comma 11 bis, del D.L. 78/2010, è stato istituito un fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze di Polizia ed Armate, fondo che è stato incrementato con il D.L. 27/2011 per assicurare al personale interessato una compensazione economica conseguente agli effetti relativi all applicazione del congelamento di alcuni elementi retributivi, di cui ai commi 1 e 21 dell art. 9 del Decreto Legge n. 78/2010. I fondi disponibili per l anno 2011 sono stati sufficienti per assecondare tutte le esigenze del personale che hanno maturato i requisiti e i diritti per la corresponsione delle indennità nello stesso 2011, mentre le somme disponibili sono state del tutto insufficienti per gli anni 2012-2013. In merito, in sede di conversione del D.L. 26 marzo 2011, n. 27 il legislatore all art. 1, comma 2, per reperire le somme necessarie al soddisfacimento delle esigenze ha previsto che: la dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro

dell Economia e delle Finanze di concerto con i Ministri della Difesa e dell Interno con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, e delle risorse di cui al comma 7 lettera a), dell art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008 n, 181, relativo al Fondo unico giustizia. Fino ad oggi purtroppo dobbiamo costatare che, nonostante le dichiarazioni pubbliche dei responsabili politici, le discussioni parlamentari e le nostre reiterate sollecitazioni, non è stato attinto un centesimo dal FUG per le esigenze del personale e lo si è umiliato disattendendo le previsioni legislative, corrispondendogli una somma pari al 46% di quanto gli sarebbe spettato nell anno 2012, mentre per il 2013, va detto con chiarezza, è notte fonda se non ci sarà un intervento governativo, al personale sarà versato poco più del 10% di quanto gli compete, per il 2014 nulla è stato previsto. Al riguardo, i precedenti Governi, rivolgendosi ai Sindacati di Polizia, hanno affermato che gli stessi non comprendevano appieno il periodo che stiamo vivendo, in tutta franchezza, ci sembra che i Governi che si sono succeduti non abbiano compreso appieno i sacrifici cui sono chiamati quotidianamente le donne e gli uomini esposti nel garantire la sicurezza di questo Paese e la fruibilità delle garanzie democratiche. Conclusioni Ne deriva per il S.I.A.P. e l A.N.F.P. l indifferibile necessità di chiedere alle Commissioni parlamentari di esprimere parere contrario al decreto in esame, al fine di non varare o correggere l intervento proposto dal Governo per le argomentazioni formulate in questo documento, considerato tra l altro, il frammentato e disarmonico contesto normativo in cui opererebbe. Siamo, inoltre, fermamente contrari a interventi di politica economica o dei redditi che eludono il confronto tra il Governo e il Sindacato e le rappresentanze del comparto, specie quando gli effetti delle norme, non risultino coordinati o in sintonia con il complesso quadro normativo che disciplina, le funzioni e la vita del personale dei corpi armati dello Stato e delle amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, i quali sono già risultati ingiustamente penalizzati dagli effetti del D.L. 78/2010. Riteniamo necessario, pertanto, che sia escluso dalle previsioni del decreto in esame, il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, allo scopo di preservare la tenuta dell organizzazione gerarchica, l efficienza e la qualità dei servizi di ordine e sicurezza pubblica che dobbiamo rendere ai cittadini e al Paese, ed evitare l iniqua

disparità di trattamento tra parigrado con uguali funzioni e responsabilità ma con differente trattamento retributivo ed economico. La specificità delle delicate funzioni attribuite a tutto il personale del Comparto Sicurezza, inequivocabilmente estesa al ruolo dei Funzionari ed ai questori, giustifica un intervento diretto ad allineare gli effetti delle previsioni contenute dal decreto con quella dei magistrati. Roma, 28 Maggio 2013 Il Segretario Generale SIAP Dr. Giuseppe Tiani Il Segretario Nazionale ANFP Dr. Enzo Marco Letizia