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ESTRATTO DEL VERBALE N. 2012-17 in atti al N. 6398 DELIBERAZIONE N. 2012-31 OGGETTO: 4 DETERMINAZIONI INERENTI LA COSTITUZIONE DI RETE NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE TERZA SEZ. CIVILE N. 2085/2012 PROMOSSO DA V. O. Reggio Emilia, questo giorno 19 (diciannove) del mese di settembre dell anno 2012 nella sede dell Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nominato con deliberazione dell Assemblea dei Soci dell ASP RETE Reggio Emilia Terza Età n. 2010/5 del 07.09.2010, si è riunito alle ore 9.00 a seguito invito del Signor Presidente, con l intervento dei Signori: N. Componenti Carica Presenti Assenti 1 RAFFAELE LEONI Presidente X 2 GIUSEPPINA PARISI VicePresidente X 3 DIEGO SERRAINO Consigliere X 4 PIERPAOLO SALVARANI Consigliere X 5 FRANCESCO FANTUZZI Consigliere X 5 -- Assistono alla seduta il Direttore dell Azienda: Alessandra Sazzi e il segretario verbalizzante: Daniela Agosti Il Presidente RAFFAELE LEONI assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta. 1

- 4 - DETERMINAZIONI INERENTI LA COSTITUZIONE DI RETE NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE TERZA SEZ. CIVILE N. 2085/2012 PROMOSSO DA V.O. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREMESSO che: in data 05/12/1997 la ex dipendente Olivi Vanna aveva convenuto in giudizio l ex Centro Servizi Anziani per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell infortunio sul lavoro subito in data 14/02/1995 e che l Ente aveva chiamato in causa la Compagnia Assicurativa RAS Assicurazioni SPA con la quale aveva in essere al momento dell evento lesivo contratto di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 1497 depositata in Cancelleria in data 18/12/2001 aveva condannato IPAB RETE, successore del Centro Servizi Anziani, al pagamento della somma di 55.272. 000, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, nonché all integrale rifusione delle spese processuali, e aveva condannato RAS assicurazioni a rimborsare a RETE tali somme e a rifondere le spese legali; in ottemperanza della sentenza la compagnia RAS aveva provveduto direttamente al pagamento della somma di 35.406,00 in favore di Olivi Vanna, provvedendo successivamente ad impugnare la predetta sentenza; DATO ATTO che la Corte di Appello di Bologna in data con sentenza 1727/08 ha accolto il ricorso promosso da R.A.S. Assicurazioni e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Olivi Vanna a restituire all appellante la somma già corrisposta, oltre interessi al saldo, e a rifondere alla compagnia le spese legali dei due gradi di giudizio; la sig.ra Olivi, previo adempimento di quanto statuito dal giudice di secondo grado, ha proposto ricorso in Cassazione adducendo violazione e falsa applicazione dell art. 2043 e 2067 c.c. a causa di contraddittoria e omessa motivazione su fatto decisivo e controverso della controversia; la Cassazione con sentenza n. 2085 del 14/02/2012 ha accolto il ricorso di Olivi Vanna e rinviato nuovamente la causa alla Corte di Appello di Bologna; CONSIDERATO che in data 16/05/2012 il procuratore di Olivi Vanna ha notificato a RETE l atto di riassunzione in appello ai sensi dell art. 392 c.p.c. in atti al 2

n. 3507 di P.G. convenendola in giudizio quale successore di IPAB RETE unitamente ad Allianz SPA nella quale è confluita RAS Ass.ni, per ottenere la conferma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1497 depositata in Cancelleria in data 18/12/2001, la condanna di Allianz Assicurazioni alla restituzione in favore di Olivi Vanna della somma di 51.268,25 oltre interessi, la condanna di Allianz e RETE in via autonoma o in solido tra loro al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio; DATO ATTO che nel giudizio di primo grado il Centro Servizi Anziani era stato rappresentato e difeso dall avv. Germana Cesaretti del foro di Reggio Emilia; CHE la stessa Avv. Cesaretti in occasione della proposizione dell appello da parte di R.A.S,. con nota in atti al n.701 del 11/02/2003 aveva ritenuto che l IPAB RETE non dovesse costituirsi in giudizio e analogamente si era proceduto nel giudizio in Cassazione promosso da Olivi Vanna; CHE tuttavia che in relazione alla riassunzione ex art. 392 c.p.c. l avv. Cesaretti con mail trasmessa alla responsabile del servizio legale in data 29/08/2012 letti gli atti ha comunicato l opportunità per RETE Reggio Emilia Terza Età di costituirsi in giudizio; PRESO ATTO della suddetta valutazione espressa da parte del legale che ha curato finora gli interessi dell Azienda nell ambito della suddetta controversia e che pertanto meglio la conosce; RITENUTO per quanto sopra di autorizzare la costituzione in giudizio di RETE nel giudizio promosso da Olivi Vanna confermando l incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio all avv. Germana Cesaretti che aveva difeso il Centro Servizi Anziani in primo grado. UDITO il Direttore in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell art. 30 dello Statuto di RETE Reggio Emilia Terza Età ASP, a voti unanimi resi nei modi di legge D E L I B E R A 1. Di prendere atto che è stato notificato a RETE l atto di riassunzione in appello ai sensi dell art. 392 cpc, in atti al n. 3507 di P.G,. per ottenere la conferma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1497 depositata in Cancelleria in data 18/12/2001 descritta in premessa, la condanna di Allianz Assicurazioni alla restituzione in favore di Olivi Vanna della somma di 51.268,25 oltre interessi, la condanna di Allianz e RETE Reggio Emilia Terza Età ASP in via autonoma o in solido tra loro al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio. 3

2. Di prendere atto che in relazione alla riassunzione ex art. 392 c.p.c. l avv. Cesaretti con mail trasmessa alla responsabile del servizio legale in data 29/08/2012 letti gli atti ha comunicato l opportunità per RETE Reggio Emilia Terza Età ASP di costituirsi in giudizio. 3. Di autorizzare la costituzione in giudizio di RETE nel giudizio promosso da Olivi Vanna confermando l incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio all avv. Germana Cesaretti che aveva difeso il Centro Servizi Anziani in primo grado. 4. Di dare atto che gli oneri economici corrispondenti stimati presuntivamente in 6.000,00 vengono previsti al conto 40070502 Consulenze Tecniche del bilancio 2012 con riserva di rettifica dell importo al momento della sua esatta quantificazione da parte della professionista incaricata O M I S S I S Letto, approvato e sottoscritto Segue la firma La presente copia concorda con il corrispondente originale in atti al n. 6398 del 19/09/2012 Reggio Emilia, lì 20/09/2012 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Daniela Agosti 4

Delibera N.: 2012-31 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile. Cla/Fasc. 4.2.3000.755 Reggio Emilia, li 24.09.2012 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Daniela Agosti 5