Circolare N. 16 del 3 Febbraio 2017

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Transcript:

Circolare N. 16 del 3 Febbraio 2017 S Definiti i contributi IVS 2017 di artigiani e commercianti Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ. 31.01.2017 n. 22, l'inps ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione 2017 dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. In particolare, l'istituto previdenziale rende noto che per il 2017, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%, per un importo complessivo pari 23,55%, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Infatti, si ricorda che per i soli iscritti alla Gestione commercianti dovrà essere sommato lo 0,09% (per un valore totale dell'aliquota pari al 23,19%) a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 28.3.1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Ancora, sono previste le consuete riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (20,10% per gli artigiani e 20,19% per i commercianti), mentre viene confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità, determinato, ai sensi dell'art. 49 co. 1 della L. 23.12.1999 n. 488, nella misura di 0,62 euro mensili. Il minimale di reddito per il 2017, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, rimane invariato rispetto allo scorso anno ed è pari a 15.548,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 76.872,00 euro, per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima dell'1.1.1996, ovvero a 100.324,00 euro, per gli iscritti con decorrenza o successivamente a tale data. Si rammenta, infine, che per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, i termini previsti sono il 16.5.2017, 21.8.2017, 16.11.2017 nonché il 16.2.2018. Invece, con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo e secondo acconto 2017, i termini previsti sono quelli per i pagamenti IRPEF.

I contributi IVS artigiani e commercianti per il 2017 Con la circ. 31.01.2017 n. 22, l'inps ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione 2017 dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3 punti percentuali nel 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l aliquota del 24% nel 2018. In particolare, l'istituto previdenziale rende noto che per il 2017, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%, per un importo complessivo pari 23,55%, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Ne risulta che, per l anno 2017, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche sono pari a: 23,55% per gli artigiani (in luogo del previgente 23,10% in vigore per il periodo d imposta 2016); 23,64% per i commercianti (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell attività commerciale) Rimangono confermate, anche per il 2017, le consuete riduzioni dei contributi previste per determinate categorie di contribuenti. Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all interno dell impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi l agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive. Per essi, quest anno le aliquote sono pari a: 20,55% per gli artigiani; 20,64% per i commercianti. La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell Inps, resta valida anche quest anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE IVS Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni Collaboratore di età non superiore a 21 anni Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti 23,10 23,19 20,10 20,19 Anno 2016 Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell Inps, resta valida anche quest anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni Collaboratore di età non superiore a 21 anni Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti 23,55 23,64 20,55 20,64 Anno 2017 Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell Inps, resta valida anche quest anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti E dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le nella misura di 0,62 mensili (= 7,44 annui). Rimangono, invece, invariati alla medesima misura prevista per lo scorso periodo d imposta (2016): il minimale di reddito, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale); la retribuzione annua pensionabile massima; il massimale di reddito, cioè il limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo. 2017 2016 Minimale di reddito 15.548,00 15.548,00 Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 76.872,00 (rapportato ai mesi di attività) 76.872,00 (rapportato ai mesi di attività) 31.12.1995 Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla 100.324,00 100.324,00

Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (non frazionabile in ragione mensile) (non frazionabile in ragione mensile) I contributi fissi sul minimale di reddito Per i redditi (la totalità dei redditi d impresa prodotti nel 2017) fino al minimale di 15.548,00, il contributo si calcola applicando a tale minimale le aliquote contributive sopra indicate. Il contributo fisso sarà, così, pari alle seguenti misure: Lavoratore Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età 3.668,99 = 3.661,55 (15.548,00 * 23,55%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le 3.682,99 = 3.675,55 (15.548,00*23,64%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le 3.202,55 = 3.216,55 = Coadiuvanti / coadiutori 3.195,11 (15.548,00 * 20,55) IVS + 3.216,55 (15.548,00* 20,64) IVS di età non superiore ai + 7,44 (0,62*12) contributo per le + 7,44 (0,62*12) contributo per le 21 anni Nel caso di periodi d imposta inferiori all anno, il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi. Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi: Lavoratore Artigiani Commercianti Coadiuvanti / coadiutori di età non 305,75 (305,13 IVS + 0,62 266,88 (266,26 IVS + 0,62 306,92 (306,30 IVS +0,62 268,05 (267,43 IVS + 0,62 I Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale Per quanto concerne i redditi che superano il minimale di 15.548,00, sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile, per il 2017, pari ad 46.123,00, si applicano le aliquote contributive prima indicate. Sulla quota eccedente il limite

di retribuzione annua pensionabile di 46.123,00 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a 76.872,00, le aliquote contributive sono innalzate, invece, anche quest anno di un punto percentuale. Aliquote sul reddito eccedente il minimale Scaglione di reddito Artigiani Commercianti fino a 46.123,00 23,55 % 23,64 % da 46.123,00 24,55 % 24,64 % Coadiuvanti / coadiutori di età non fino a 46.123,00 20,55 % 20,64 % da 46.123,00 21,55 % 21,64 % Il contributo previdenziale massimo dovuto per l'ivs risulta come segue: Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Coadiuvanti / coadiutori di età non Artigiani 18.410,85 = (46.123,00*23,55% +30.749,00*24,55%) 16.104,69 (46.123,00*20,55% +30.749,00*21,55%) Commercianti 18.480,03= (46.123,00*23,64 % +30.749,00*24,64%) 16.173,87 (46.123,00*20,64% +30.749,00 *21,19%) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, anche per il 2017, ad 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile. Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva Artigiani 24.168,31 (46.123,00*23,55% +54.201,00*24,55%) Commercianti 23.807,15 (46.123,00*23,19 % +54.201,00*24,19%)

Coadiuvanti / coadiutori di età non 21.158,59 (46.123,00*20,55% +54.201,00*21,55%) 21.248,88 (46.123,00*20,64% +54.201,00*21,64%) Regime contributivo agevolato per i forfettari I soli imprenditori individuali esclusi quindi gli iscritti alla gestione separata o altre casse di previdenza - che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014, che consiste nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS. In particolare, la riduzione in commento trova applicazione: per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito; per la quota eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. Nella recente circ. 31.01.2017 n. 22, l INPS chiarisce le modalità di adesione al regime agevolativo in parola per il 2017, precisando che: i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 - ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale - continueranno a beneficiare del regime agevolato anche nel 2017, sempreché non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso 1 ; i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d'impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017; i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale OSSERVA I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata sono versati: 1 La precisazione sostituisce quando detto in precedenza dall Inps con Circolare n.35 del 19.02.2016 in cui si affermava che doveva essere (ri)compilato il modello telematico per la richiesta del regime agevolato entro il 28.2 dell anno successivo qualora l interessato intendesse continuare ad usufruire del regime.

per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali; per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello UNICO. Modalità di versamento Le modalità ed i termini di versamento non hanno subito modifiche rispetto al passato e quindi i versamenti dei contributi IVS dovuti per il 2017 dovranno essere così effettuati: MODALITA E TERMINI DI VERSAMENTO Acconti 4 quote fisse, sulla base del reddito minimale ( 15.548,00), entro il: 16.5.2017; 21.8.2017; 16.11.2017; 16.2.2018. 2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il: 30.6.2017, a titolo di prima rata (ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4).; 30.11.2017, a titolo di seconda rata Saldo 30.6.2017 (30.7 con la maggiorazione dello 0,40%). Si ricorda che l'istituto già dall'anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, "Dati del mod. F24".