TRIBUNALE DI PALERMO PRIMA PENALE SENTENZA ( artt.544 e segg., 549 c.p.p. )

Documenti analoghi
TRIBUNALE DI PALERMO

TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUARTA PENALE

INDICE. Prefazione...p.

TRIBUNALE DI PALERMO

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore

L. M. nato a S. F. di P. (FG) nel 1940 residente a S.F. di P. (FG) via P. n. 12

nei confronti di: IMPUTATO tratteneva nel territorio dello Stato,in violazione delle disposizioni dello stesso

PROVINCIA DI VICENZA

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 07 Marzo :20 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Marzo :30

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

TRIBUNALE DI TERMINI 1MERESE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. sentenza

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE PENALE SENTENZA ( artt 544 e segg., 549 c.p.p. ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TESTIMONE IRREPERIBILE: POSSIBILE LA LETTURA DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI? Cassazione sez. II, 7 febbraio 2012, n. 4702

per l'annullamento, previa sospensiva,

GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

Timbro Comando ALL UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

Guida in stato di ebbrezza PROVVEDIMENTI PREFETTIZI IN VIA CAUTELARE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

IL DIBATTIMENTO. Sono tutti quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, ovvero, a titolo esemplificativo:

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

TRIBUNALE DI PALERMO Sezione IV Penale

Le fasi pre e post dibattimentale in primo grado.

IL GIUDIZIO IMMEDIATO IN SCHEMI GIUDIZIO IMMEDIATO PROCEDIMENTO SPECIALE CELEBRATO IN ASSENZA DELL UDIENZA PRELIMINARE

Alcol, droga e giovani

Cassazione penale: ruscellamento, scarico o rifiuto liquido?

Scritto da Daniela Martedì 19 Gennaio :54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio :09

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Che cos è. Come funziona l accertamento. Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza

STALKING E IPOTESI DI CONFINE

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

contro nei confronti di per l'annullamento

INDICE SOMMARIO TOMO I

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO - artt. 550, 552 c.p.p. -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA.

INDICE SOMMARIO. Parte prima CASISTICA. Capitolo 1 NOZIONE, FONDAMENTO E CASI DI CUI ALL ART. 392 C.P.P.

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 5 MAGGIO 2016, N.

Obbligo del segreto 329 cpp

\1111\ \ \ 1\ 1\1111. PROCURA della REPUBBLICA TARANTO *** CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Corte d'appello di Taranto - Sezione penale - Sentenza 1 aprile 2016 n. 24

ha pronunciato la presente

I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2011, n Responsabilità del

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 MAGGIO 2014, N : le condizioni che rilevano per qualificare un veicolo fuori uso.

TRIBUNALE DI IMPERIA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA CAMERA PENALE IMPERIA- SANREMO ROBERTO MORONI

Il Giudice, dott. Orazio Muscato, in funzione di delegato del Presidente, nel giudizio di opposizione promosso dall Avv. Xxxxxx del Foro di Varese

RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

La legge sul processo lungo

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE DI CAGLIARI RITO MONOCRATICO SEZIONE II PENALE. DOTT. PODDIGHE MASSIMO COSTANTINO Giudice VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

Motivazione. Il P.M. ha prestato consenso all istanza di patteggiamento svolta dal sig. L.. Per quanto riguarda l abbreviato è stato ammesso il rito.

Il reato di omicidio stradale

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

SENTENZA N. 201 ANNO 2016

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 PREMESSE GENERALI ED EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

BA.ST., nata ad (...), dom. eletto ex art. 161 c.p.p. in Roma Via (...) presso lo studio dell'avv. Da.Ma. del Foro di Roma;

Cass. n /2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

dirittifondamentali.it stato di bisogno obblighi di assistenza art. 570 c.p. riduzione assegno di mantenimento

Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 7 FEBBRAIO 2013, N.

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LIBRO PRIMO Soggetti

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 17504\10 R.G. Notizie di Reato N. 1493U2 R.G. Tribunale Sent.N. 3497Ì3 Del 17\06\13 Irrevocabile il Al P.M. per esecuz. il Campione Penale n _ Redatta scheda il TRIBUNALE DI PALERMO PRIMA PENALE SENTENZA ( artt.544 e segg., 549 c.p.p. ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Dott. Maria D'Antonio Sez. 1 A Penale, alla pubblica Udienza del 17\06\13 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del Dispositivo, la seguente SENTENZA Nei confronti di: B Sj, nato a " OMISSIS il \ \ residente in "OMISSIS" via "OMISSIS" ed elettivamente dom ex art 161 cpp in Palermo Corso Pisani 22 presso lo studio deiravv.to G. Piazza LIBERCACONTUMACE

I MPUTATO Della contravvenzione di cui all'art 186 c 7 poiché coinvolto in incidente stradale alla guida del veicolo Honda Sh targato" OMISSIS", rifiutava di sottoporsi agli accertamenti qualitativi previsti presso struttura sanitaria. In " OMISSIS" il \ \ alle ore, Con l'intervento del V.P.O. dott.ssa G. Sanfilippo, dell'avv.to G.Piazza difensore di fiducia presente e con l'assistenza del cancelliere P.Gulotta Le parti hanno concluso come segue: IL PUBBLICO MINISTERO chiede la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 500 di ammenda previa concessione delle circostanze attenuanti generiche LA DIFESA chiede l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato

In Fatto e in Diritto Con decreto di citazione a giudizio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, [B S veniva tratto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in epigrafe. All'udienza del 19\03\12, veniva dichiarata la contumacia dell'imputato regolarmente citato e non comparso indi, veniva operato un differimento sospendendo i termini prescrizionali del reato, aderendo la difesa all'astensione proclamata dall'unione Camere Penali. In data 19\07\12, veniva revocata la dichiarazione di contumacia dell'imputato, eccependo la difesa l'irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in riferimento ad una elezione di domicilio inesistente. Veniva disposta nuova notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato. In data 07\02\13 veniva dichiarato aperto il dibattimento, si procedeva all'escussione del teste(l), si operava un rinvio al fine di consentire la citazione del teste della difesa.

All'udienza del 02\05\13 il difensore rinunciava all'escussione del teste di lista nonché all'esame dell'imputato. Veniva prodotta documentazione. All'udienza odierna, dichiarato chiuso il dibattimento le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni. Ciò posto, ritiene lo scrivente che dall'esito della compiuta istruzione dibattimentale, debba pronunziarsi sentenza di proscioglimento nei confronti dell'imputato, non sussistendo elementi oggettivi o soggettivi attestanti la colpevolezza dello stesso. Dall'istruttoria dibattimentale si è potuto appurare che, in data 26\09\10, in seguito a intercorso incidente stradale, il B guida del veicolo Honda Sh targato I S], che si trovava alla, veniva condotto presso struttura sanitaria ed ivi rifiutava di sottoporsi agli accertamenti qualitativi di prelievo ematico al fine di misurare il tasso alcolemico. Ritiene lo scrivente che nel caso in specie il soggetto veniva condotto in seguito ad incidente presso struttura sanitaria al fine di essere sottoposto alle cure del caso ed inoltre in tale occasione lo stesso veniva invitato a sottoporsi a controllo ematico presso la struttura ospedaliera si rifiutava. Orbene, ritiene lo scrivente che nel caso in specie non veniva effettuata alcuna tutela all'imputato il quale non poteva essere sottoposto coattivamente a prelievo, essendo così lesa la propria libertà personale e

non essendo assicurata allo stesso alcuna garanzia di legge, non potendo controlli così effettuati avere alcuna valenza in assenza di consenso da parte dell'imputato trattandosi di controllo invasivo sulla persona e pertanto richiedente obbligatoriamente il consenso dell'interessato qualora il prelievo ematico veniva effettuato per fini non sanitari ma investigativi, al solo scopo di verificare la presenza di alcol nel sangue. Pertanto, poiché il prelievo ematico avrebbe comportato una lesione dell'art 13 della Costituzione e quindi una lesione alla libertà personale del soggetto con violazione del principio dell'inviolabilità della persona, avendo il B Sj il diritto di opporre un rifiuto ad un accertamento invasivo che si andava a compiere sulla sua persona, nessuna responsabilità è ascrivibile allo stesso non sussistendo alcun elemento soggettivo o oggettivo necessario per la configurazione del reato. Va pronunziata sentenza di proscioglimento. P.Q.M. Visto l'articolo 530 c.p.p. Assolve B Sj dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. 3

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. Palermo 17\06\13 Il Giudice (GOT) Dott. ssa Maria TRIBUNALE DI PALERMO PRIMA SEZIONE PENALE DEPOSITATO E PERVENUTO IN CAriCEUEB» 4