N. 17504\10 R.G. Notizie di Reato N. 1493U2 R.G. Tribunale Sent.N. 3497Ì3 Del 17\06\13 Irrevocabile il Al P.M. per esecuz. il Campione Penale n _ Redatta scheda il TRIBUNALE DI PALERMO PRIMA PENALE SENTENZA ( artt.544 e segg., 549 c.p.p. ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Dott. Maria D'Antonio Sez. 1 A Penale, alla pubblica Udienza del 17\06\13 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del Dispositivo, la seguente SENTENZA Nei confronti di: B Sj, nato a " OMISSIS il \ \ residente in "OMISSIS" via "OMISSIS" ed elettivamente dom ex art 161 cpp in Palermo Corso Pisani 22 presso lo studio deiravv.to G. Piazza LIBERCACONTUMACE
I MPUTATO Della contravvenzione di cui all'art 186 c 7 poiché coinvolto in incidente stradale alla guida del veicolo Honda Sh targato" OMISSIS", rifiutava di sottoporsi agli accertamenti qualitativi previsti presso struttura sanitaria. In " OMISSIS" il \ \ alle ore, Con l'intervento del V.P.O. dott.ssa G. Sanfilippo, dell'avv.to G.Piazza difensore di fiducia presente e con l'assistenza del cancelliere P.Gulotta Le parti hanno concluso come segue: IL PUBBLICO MINISTERO chiede la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 500 di ammenda previa concessione delle circostanze attenuanti generiche LA DIFESA chiede l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato
In Fatto e in Diritto Con decreto di citazione a giudizio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, [B S veniva tratto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in epigrafe. All'udienza del 19\03\12, veniva dichiarata la contumacia dell'imputato regolarmente citato e non comparso indi, veniva operato un differimento sospendendo i termini prescrizionali del reato, aderendo la difesa all'astensione proclamata dall'unione Camere Penali. In data 19\07\12, veniva revocata la dichiarazione di contumacia dell'imputato, eccependo la difesa l'irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in riferimento ad una elezione di domicilio inesistente. Veniva disposta nuova notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato. In data 07\02\13 veniva dichiarato aperto il dibattimento, si procedeva all'escussione del teste(l), si operava un rinvio al fine di consentire la citazione del teste della difesa.
All'udienza del 02\05\13 il difensore rinunciava all'escussione del teste di lista nonché all'esame dell'imputato. Veniva prodotta documentazione. All'udienza odierna, dichiarato chiuso il dibattimento le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni. Ciò posto, ritiene lo scrivente che dall'esito della compiuta istruzione dibattimentale, debba pronunziarsi sentenza di proscioglimento nei confronti dell'imputato, non sussistendo elementi oggettivi o soggettivi attestanti la colpevolezza dello stesso. Dall'istruttoria dibattimentale si è potuto appurare che, in data 26\09\10, in seguito a intercorso incidente stradale, il B guida del veicolo Honda Sh targato I S], che si trovava alla, veniva condotto presso struttura sanitaria ed ivi rifiutava di sottoporsi agli accertamenti qualitativi di prelievo ematico al fine di misurare il tasso alcolemico. Ritiene lo scrivente che nel caso in specie il soggetto veniva condotto in seguito ad incidente presso struttura sanitaria al fine di essere sottoposto alle cure del caso ed inoltre in tale occasione lo stesso veniva invitato a sottoporsi a controllo ematico presso la struttura ospedaliera si rifiutava. Orbene, ritiene lo scrivente che nel caso in specie non veniva effettuata alcuna tutela all'imputato il quale non poteva essere sottoposto coattivamente a prelievo, essendo così lesa la propria libertà personale e
non essendo assicurata allo stesso alcuna garanzia di legge, non potendo controlli così effettuati avere alcuna valenza in assenza di consenso da parte dell'imputato trattandosi di controllo invasivo sulla persona e pertanto richiedente obbligatoriamente il consenso dell'interessato qualora il prelievo ematico veniva effettuato per fini non sanitari ma investigativi, al solo scopo di verificare la presenza di alcol nel sangue. Pertanto, poiché il prelievo ematico avrebbe comportato una lesione dell'art 13 della Costituzione e quindi una lesione alla libertà personale del soggetto con violazione del principio dell'inviolabilità della persona, avendo il B Sj il diritto di opporre un rifiuto ad un accertamento invasivo che si andava a compiere sulla sua persona, nessuna responsabilità è ascrivibile allo stesso non sussistendo alcun elemento soggettivo o oggettivo necessario per la configurazione del reato. Va pronunziata sentenza di proscioglimento. P.Q.M. Visto l'articolo 530 c.p.p. Assolve B Sj dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. 3
Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. Palermo 17\06\13 Il Giudice (GOT) Dott. ssa Maria TRIBUNALE DI PALERMO PRIMA SEZIONE PENALE DEPOSITATO E PERVENUTO IN CAriCEUEB» 4