REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA



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COMUNE DI BASTIA UMBRA SETTORE LAVORI PUBBLICI P.zza Cavour, 19 06083 Bastia Umbra PG P.IVA 00385230545 www.comune.bastia.pg.it vincenzo.tintori@comune.bastia.pg.it REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

SOMMARIO ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 - SISTEMI DI ESECUZIONE... 4 ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA... 4 ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO... 4 ART. 5 - LIMITI DI SPESA E ADOZIONE PROVVEDIMENTI... 4 ART. 6 PROCEDURA DI SCELTA (INDIVIDUAZIONE) DEL CONTRAENTE... 5 ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 20.000,00... 5 ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI DI IMPORTO DA 20.000,00 E FINO AD 50.000,00... 6 ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000,00... 6 ART. 10 - ORDINAZIONE DEI LAVORI... 6 ART. 11- CONTRATTO DI COTTIMO... 7 ART. 12 - ESECUZIONE DEI LAVORI... 7 ART. 13 - OPERE URGENTI... 7 ART. 14 PERIZIA SUPPLETIVA... 8 ART.15 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI... 8 ART.16 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO... 8 ART.17 - COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI... 8 ART.18 COMPETENZE... 9 ART.19 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEI LAVORI... 9 ART.20 - ONERI FISCALI... 9 ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI... 9

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 163/2006. 2. I lavori che possono eseguirsi in economia sono i seguenti: - manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l esigenza è rapportata ad eventi inprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs. 163/2006; - interventi non programmabili in materia di sicurezza; - lavori che non possono essere differiti, dopo l infruttuoso esperimento delle procedure di gara; - lavori necessari per la compilazione di progetti; - completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori, - manutenzione o riparazione di opere o di impianti di importo non superiore ad 100.000,00 nelle categorie come di seguito individuate: a. per il servizio delle strade e dello smaltimento delle acque meteoriche e della pubblica illuminazione: il decespugliamento delle banchine stradali; la riparazione di pozzetti stradali in cls/ e/o in muratura; la sostituzione di chiusini e caditoie in ghisa; il ripristino di tratti del piano viabile; la manutenzione del manto stradale mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo bynder e/o tipo tappetino; la sostituzione di cordoli in bitume e/o in travertino e/o in cemento vibrato prefabbricato; la sostituzione di barriera metallica in acciaio zincato; la fornitura e posa in opera di tappeto di usura a caldo per chiusura buche; la fornitura e posa in opera di bitume a freddo in sacchi per chiusura buche; il ripristino di tratti di pavimentazione stradale realizzata con cubetti di porfido; il ripristino di tratti di pavimentazione stradale realizzata con lastre di travertino; la formazione di banchine stradali con misto di cava, e di fondazione stradale in misto granulometrico; lo sgombero della neve; le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati; la sostituzione di pali della pubblica illuminazione e la sostituzione di corpi illuminanti; b. per il servizio dei cimiteri, degli impianti sportivi e del verde pubblico: la manutenzione dei cimiteri; la manutenzione degli impianti sportivi con relativi impianti, infissi e manufatti; la riparazione e adattamento dei locali degli impianti sportivi; la manutenzione dei giardini, viali, passeggi e piazze pubbliche, nonché dei residui stradali caduti in uso pubblico; c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà comunale (scuole, edifici comunali, centri sociali, Umbriafiere, biblioteca, cinema, farmacie, etc), nonché, se previsto, per gli immobili condotti in locazione: la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti; la riparazione e adattamento dei locali; la manutenzione degli impianti antintrusione; la manutenzione degli impianti di sollevamento; d. per il servizio in genere dei lavori pubblici: i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;

i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori; ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperiti gli incanti, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le trattative private; i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco; i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto; i lavori e provviste da eseguirsi con le economie dei quadri economici di interventi già programmati. ART. 2 - SISTEMI DI ESECUZIONE 1. I lavori di cui all'art. 1 sono eseguiti con il ricorso ai seguenti sistemi: mediante amministrazione diretta; mediante procedura di cottimo fiduciario; ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso al medesimo. 2. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad 50.000,00. ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 1. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a terzi. 2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti. ART. 5 - LIMITI DI SPESA E ADOZIONE PROVVEDIMENTI 1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il ricorso alla gestione in economia dei lavori di cui al precedente art. 1 è disposto con determinazione dirigenziale entro l importo di spesa per ogni intervento di 200.000,00, o entro il minore importo di 100.000,00 per gli interventi di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 2 dell art. 1. 2. Il dirigente nel provvedimento di cui al primo comma indica: la modalità di esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall art. 2 del presente regolamento; per i lavori da eseguirsi mediante cottimo fiduciario: l ammontare della spesa di ciascun lavoro nei limiti di cui al comma precedente; le condizioni generali di esecuzione dei lavori; le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità; la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell esecuzione dei lavori; la disponibilità finanziaria. 3. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all esecuzione dei lavori in economia. 4. Per lavori di importo pari o inferiore ai 20.000,00, la gestione in economia può essere disposta direttamente dal responsabile del procedimento che, previo accertamento delle disponibilità di

bilancio, procede secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento, salvo successiva determinazione dirigenziale di assunzione della spesa e successiva liquidazione. ART. 6 PROCEDURA DI SCELTA (INDIVIDUAZIONE) DEL CONTRAENTE 1. Nelle fattispecie di cui al precedente art. 4, il responsabile del procedimento provvede alla richiesta di preventivi-offerta, inoltrata anche a mezzo fax o altri strumenti telematici, che dovrà contenere l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, la quantità e le modalità di esecuzione dei lavori o delle forniture. 2. La richiesta di preventivi-offerta dovrà essere indirizzata, a firma del Responsabile del Procedimento, ad almeno cinque imprese nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, ovvero quando l'importo della spesa non superi 20.000,00. 3. Per i lavori di importo inferiore a 10.000,00 la richiesta di preventivi-offerta potrà essere effettuata anche verbalmente. 4. I preventivi dovranno essere conservati agli atti a cura dell'ufficio richiedente. 5. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei lavori da eseguire nel corso di un determinato periodo di tempo, potranno essere esperite delle procedure per l individuazione del contraente al quale affidare, mediante cottimi fiduciari, la manutenzione di determinate tipologie di lavori (elencate nell apposito capitolato) in base all art. 154 del DPR 554/99 (CONTRATTI APERTI), per il periodo di tempo previsto, e potrà procedersi a singole ordinazioni man mano che il fabbisogno si verifichi. 6. Qualora, nel caso di lavori in amministrazione diretta, non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni da acquisire nel corso di un determinato periodo di tempo, di norma non superiore all'anno finanziario, potranno richiedersi preventivi e offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi. 7. L individuazione del contraente per lavori di importo fino a 50.000,00, al netto di IVA, avviene a cura del Settore LL.PP. sulla base della richiesta di preventivi di cui al comma 2 del presente articolo. 8. L individuazione del contraente per lavori di importo superiore a 50.000,00, al netto di IVA, e fino di 200.000,00, o entro il minore importo di 100.000,00 per gli interventi di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 2 dell art. 1, avviene a cura dell Ufficio Contratti sulla base della determinazione a contrarre predisposta dal Settore LL.PP. ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 20.000,00 1. Per lavori di importo inferiore ad 10.000,00 il responsabile del procedimento può procedere, anche verbalmente, alla richiesta di un solo preventivo-offerta; 2. Per lavori di importo inferiore ad 20.000,00 il responsabile del procedimento può procedere, per iscritto, anche a mezzo fax, alla richiesta di un solo preventivo-offerta; 3. Nei casi in cui ai commi 1 e 2 il Responsabile del Procedimento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il comune dà corso all'esecuzione delle opere; 4. Negli altri casi, sempre per importi inferiori ad 20.000,00, il Responsabile del Procedimento richiede, per iscritto, anche a mezzo fax, preventivi-offerta ad almeno cinque imprese; 5. Nei casi di cui al comma 4 il Responsabile del Settore LL.PP. ed il Responsabile del Procedimento, assistiti dal Responsabile del Servizio Amministrativo procedono alla redazione del verbale di aggiudicazione secondo quanto disciplinato dall art. 78 del Dlgs 163/2006. 6. E facoltà dell Amministrazione di non procedere all aggiudicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI DI IMPORTO DA 20.000,00 E FINO AD 50.000,00 1. Per lavori di importo da. 20.000,00 e fino ad. 50.000,00 il Responsabile del Procedimento, per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R., richiede preventivi-offerta ad almeno cinque imprese; 2. Ai fini della qualificazione, per tali importi: i requisiti di ordine generale, sono dimostrati mediante la produzione di autocertificazione contenente la dichiarazione dell inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; i requisiti attestanti la capacità economica-finanziaria e la capacità tecnica-organizzativa, sono dimostrati attraverso la produzione del certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A. 3. Decorso il termine per la presentazione dei preventivi-offerta, il Responsabile del Settore LL.PP. ed il Responsabile del Procedimento, assistiti dal Responsabile del Servizio Amministrativo procedono alla valutazione dei preventivi ed alla redazione del verbale di aggiudicazione secondo quanto disciplinato dall art. 78 del Dlgs 163/2006. 4. E facoltà dell Amministrazione di non procedere all aggiudicazione. ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000,00 1. Per lavori di importo superiore a 50.000,00, l individuazione del contraente avviene a cura del Servizio Contratti, sulla base della determinazione a contrarre predisposta dal Settore LL.PP., mediante selezione tra almeno cinque ditte individuate dal Responsabile del Procedimento. Ai fini della qualificazione, per importi superiori a 50.000,00: i requisiti di ordine generale, sono dimostrati mediante la produzione di autocertificazione contenente la dichiarazione dell inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; i requisiti di ordine speciale, di cui all art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono dimostrati come previsto dal medesimo decreto. ART. 10 - ORDINAZIONE DEI LAVORI 1. Individuato il contraente con le modalità di cui agli articoli precedenti, il responsabile del procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione degli stessi, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, la facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. 2. L'ordinazione dei lavori disciplinati dal presente regolamento deve essere effettuata mediante buoni d'ordine o con scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante sottoscrizione di apposito contratto. 3. Per importi inferiori a 10.000,00 l'ordinazione potrà essere effettuata, anche verbalmente, dal responsabile del procedimento.

ART. 11- CONTRATTO DI COTTIMO 1. La stipula dei contratti di cottimo di importo inferiore a 20.000,00 avverrà con la notifica e sottoscrizione da parte dell'affidatario dell'atto di affidamento e dell'atto di ordinazione di cui al precedente art. 9, a cura del Dirigente del settore competente, il quale ne curerà altresì la conservazione mediante inserimento a raccolta e conservati a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Lavori Pubblici. 2. La stipula dei contratti di cottimo di importo uguale o superiore a 20.000,00 avverrà a cura del servizio Contratti, secondo le disposizioni del vigente Regolamento dei Contratti, che ne curerà altresì la conservazione. 3. Nel contratto di cottimo saranno indicati: - la prestazione oggetto del contratto; - i prezzi unitari e/o l'importo a corpo; - le condizioni e le modalità di esecuzione; - i termini delle prestazioni; - le modalità di pagamento; - le penalità; - la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero in sede di approvazione del progetto esecutivo; - l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese, sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie e contro l'invalidità e sulla osservanza dei contratti collettivi di lavoro; - il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n 554. 4. Per importi inferiori ad 20.000,00 non è dovuta cauzione. ART. 12 - ESECUZIONE DEI LAVORI 1. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza di un tecnico del settore interessato. Lo stesso deve segnalare al responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori. 2. In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dei lavori o nel contratto di cottimo. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo. ART. 13 - OPERE URGENTI 1. I casi di urgenza e di somma urgenza dovranno essere gestiti come previsto dagli articoli 146 e 147 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 554/1999. 2. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

ART. 14 PERIZIA SUPPLETIVA 1. Ove, durante l esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l autorizzazione sull eccedenza della spesa. 2. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri simili previsti nella perizia dei lavori oppure ricavandoli da nuove analisi. 3. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00. ART.15 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 1. La liquidazione dei lavori eseguiti in Amministrazione Diretta sarà effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d opera, noli, ecc. avverà sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all ordine di fornitura. 2. La liquidazione dei lavori eseguiti mediante cottimo sarà effettuata: - per interventi di importo fino a 10.000,00, IVA esclusa, dal responsabile del servizio, sulla base dell attestazione della regolare esecuzione apposta direttamente sulla fattura da parte del Responsabile del Procedimento dell intervento di cui trattasi; - per interventi da 10.000,00 di importo fino a 20.000,00, Iva esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, dal responsabile del servizio, sulla base dell attestazione della regolare esecuzione apposta direttamente a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell osservanza dei punti di cui alle lettere a) d) e g) del punto seguente; - per lavori di importo superiore a 20.000,00, IVA esclusa, si procederà al pagamento di stati avanzamento lavori sulla base di quanto disciplinato dal capitolato speciale. Dovrà inoltre essere redatto il Certificato di Regolare Esecuzione che dovrà indicare i dati relativi a: a) le date di inizio e fine lavori; b) le eventuali perizie; c) le eventuali proroghe autorizzate; d) le assicurazioni degli operai; e) gli eventuali infortuni; f) gli eventuali pagamenti in corso d opera; g) lo stato finale ed il credito dell impresa; h) l attestazione di regolare esecuzione. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità. ART.16 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1. Si applicano le norme di settore vigenti ART.17 - COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 1. I lavori di cui agli articoli precedenti sono soggetti a collaudo, con le modalità indicate dal D.P.R. n. 554/1999. Il collaudo è o può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, così come previsto e disciplinato dal decreto predetto.

ART.18 COMPETENZE 1. I lavori disciplinati dal presente regolamento sono di competenza del settore lavori pubblici. 2. Per tutti i lavori in economia il dirigente responsabile del settore o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nomina un responsabile del procedimento che ha il compito di adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli casi. ART.19 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEI LAVORI 1. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli. A tal fine si terrà conto di tutte le spese dei lavori quando le spese riguardino la stessa esigenza. ART.20 - ONERI FISCALI 1. Gli importi di spesa indicati dal presente regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi". ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici e contratti della pubblica Amministrazione.