40 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA



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40 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA 40.1 NOZIONI GENERALI I numerosi interventi legislativi in materia di previdenza e le varie fusioni aziendali, hanno reso necessaria una continua contrattazione sindacale. Il sistema di previdenza complementare e integrativa risulta perciò composto dai seguenti fondi: Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi; Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale San Paolo di Torino (ex fondo esonerativo ora fondo chiuso a prestazione definita; sono iscritti i colleghi già SanPaolo in servizio al 31/12/1990); Fondo Pensione per il personale ex BNC in servizio al 27/4/1993 1 ; Fondo Pensione per il personale ex Crediop: o in servizio al 30/9/1989, o assunto dal 1/10/1989 al 27/4/1993 Fondo Pensione per il personale Gruppo Imi; Fondo di Previdenza complementare per il personale Banco di Napoli: o Sezione A. o Sezione B. Poiché le normative dei diversi Fondi sono molto complesse, illustreremo qui solo il Fondo Pensioni del Gruppo SanPaolo Imi, che è quello che riguarda il personale di nuova assunzione. 40.2 FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLO IMI 2 Il Fondo Pensioni del Gruppo SanPaolo Imi è stato istituito il 7/11/1998, a seguito di intese sindacali che hanno regolamentato in maniera organica l assetto della previdenza complementare, esistente al SanPaolo già dal 1982. Il Fondo Pensioni, che è un fondo di previdenza complementare, si basa sul sistema di capitalizzazione individuale. 40.2.1 Iscritti L iscrizione al Fondo è volontaria. Il lavoratore, al momento dell assunzione a tempo indeterminato, riceverà la documentazione relativa e potrà iscriversi in qualsiasi momento. Tuttavia, se si iscriverà entro un anno dalla data di assunzione, potrà far decorrere la propria adesione dalla data di assunzione a tempo indeterminato. 40.2.2 Contribuzione La posizione individuale di ogni iscritto è alimentata dalla contribuzione dell azienda, da quella del personale, nonché dall eventuale TFR versato. 40.2.2.1 Contribuzione dell azienda L azienda versa per ogni iscritto una contribuzione percentuale, diversificata per fasce di lavoratori. Le percentuali della tabella sono indicative, in quanto ogni posizione è stata rideterminata al 1/1/99 in base alle proprie voci retributive (la percentuale di contribuzione aziendale è indicata in busta paga). 1 Mentre andiamo in stampa, sono in corso le procedure di liquidazione. 2 Per la normativa relativa, vedi Statuto del Fondo e accordo tra OO.SS. e Sanpaolo Imi del 7/11/98.

ex-sanpaolo in servizio al 31/12/90 3,375% ex BPL/BL con meno di 15 anni al 1/1/93 7,075% ex BPL/BL con più di 15 anni al 1/1/93 3,375% ex BNC/CREDIOP assunti dal 28/4/93* 7,575% SanPaolo assunti dal 1/1/91 al 7/11/98 7,575% assunti post 7/11/98 3% * I colleghi ex BNC/Crediop assunti ante 28/4/93 e colleghi ex IMI hanno contribuzioni a specifici Fondi delle aziende di provenienza che sono stati mantenuti dopo la fusione. 40.2.2.2 Contribuzione del personale L iscritto può versare dallo 0% e sino al 14% della propria retribuzione imponibile utile ai fini della determinazione del TFR (con esclusione quindi di premio di produttività, salario incentivante, straordinari ed altre voci saltuarie). Vanno indicate percentuali rappresentate da numeri interi, senza frazioni decimali: ad esempio 1% o 2%, ecc. La scelta operata per la contribuzione al Fondo Pensioni, effettuata al momento dell iscrizione, può essere variata. Infatti, entro il 30 novembre di ogni anno, il collega può aumentare o diminuire, per l anno successivo, la propria contribuzione 3. Oltre a questa contribuzione, gli iscritti in servizio assunti prima del 28/4/1993 possono scegliere se versare o meno il TFR e in che misura (sono previste percentuali del 25%, 50%, 75% o 100%). Per gli iscritti assunti dopo il 28/4/1993 è comunque obbligatorio il versamento del 100% del TFR in maturazione 4. La scelta della contribuzione deve tener conto anche di quali sono i benefici fiscali sulle contribuzioni previdenziali. La disciplina fiscale 5 prevede che i contributi versati siano esenti da tassazione, e quindi dedotti dal reddito imponibile Irpef annuo, nel limite massimo del 12% del reddito complessivo (non solo quello derivante da lavoro dipendente), sommando sia quelli del lavoratore sia quelli dell azienda, con un massimo di 5.164,57. Nel caso vengano versati contributi superiori ai limiti sopra indicati, la parte eccedente non sarà deducibile e di conseguenza verrà assoggettata ad imposizione fiscale progressiva (scaglioni IRPEF). Quando il lavoratore andrà in pensione, la parte di capitale o rendita corrispondente a questi contributi non sarà tassata 6. Ai limiti previsti dalla legge (12% e 5.164,57) possono concorrere anche eventuali piani previdenziali individuali, quali ad esempio le polizze vita con finalità previdenziali sottoscritte a partire dall 1/1/2001, nonché piani previdenziali per familiari fiscalmente a carico (in questo caso opera solo il limite di 5.164,57). In sintesi Per scegliere quale contribuzione effettuare al Fondo Pensioni, si deve considerare: la percentuale di contribuzione versata dall azienda, considerando anche i versamenti derivanti dall eventuale opzione sui Buoni pasto 7 ; il limite di deducibilità del 12% è calcolato sul reddito complessivo annuo, e non solo sulla retribuzione imponibile; se la somma dei contributi versati al Fondo (sia i propri che quelli versati dall azienda) supera i limiti di deducibilità, la parte eccedente viene tassata in busta paga. 3 Ovviamente se non si comunica alcuna variazione, le scelte precedenti si considerano confermate. 4 Tuttavia i nuovi iscritti che abbiano avuto un occupazione, presso qualunque datore di lavoro, prima del 28/4/93 possono anche decidere di non versare il TFR o di versarlo in percentuale ridotta ma non godono dei benefici fiscali se non versano una somma di TFR pari ad almeno il 50% dell importo versato con la contribuzione. 5 D.Lgs. n. 47 del 18/2/00. 6 A tal fine, i lavoratori che hanno avuto una parte di contributi esclusi dalla deduzione fiscale devono inviare al Fondo Pensioni, entro il 30 settembre dell anno successivo, un autocertificazione per escludere l ammontare relativo da una doppia tassazione al momento della prestazione. 7 Vedi capitolo BUONI PASTO.

40.2.3 Prestazioni Il fondo garantisce ad ogni lavoratore una prestazione legata a quanto accumulato nella posizione individuale. Il collega al momento del pensionamento potrà optare per una prestazione in capitale o per una rendita (vedi schemi successivi). La prestazione in capitale consiste nell erogazione in un unica soluzione della quota scelta al momento del pensionamento ed è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato. La rendita è calcolata con criteri assicurativi: la posizione individuale viene ripartita su un arco di tempo che è dato dalla speranza di vita media del soggetto al momento del pensionamento, ed è rivalutata annualmente. La rendita viene erogata tramite una Compagnia d assicurazione convenzionata con il Fondo, ed è vitalizia. Il legislatore, con l ultima riforma fiscale, ha privilegiato, al momento della pensione, le prestazioni in rendita scoraggiando le erogazioni dell intero capitale accumulato. Tuttavia viene prevista una disciplina transitoria che si basa sul principio del "pro-quota". 40.2.3.1 Prestazioni per i vecchi iscritti (ante 28/4/1993) Somme già maturate al 31.12.2000 in rendita. Somme maturate a decorrere dal 1.1.2001 Possibilità di optare per una prestazione in capitale fino al 100% dell ammontare maturato, oppure per la trasformazione di tutto o in parte dell ammontare maturato Possibilità di optare per una prestazione in capitale fino ad 1/3 dell ammontare maturato; i residui 2/3 saranno trasformati in rendita. Rimane la possibilità di avere una prestazione in capitale superiore ad 1/3 e fino al 100% dell ammontare maturato, ma con la perdita di alcuni benefici fiscali 8 (vedi schema nel paragrafo seguente "40.2.4 Disciplina fiscale delle prestazioni"). 40.2.3.2 Prestazioni per i nuovi iscritti (post 28/4/1993) Somme già maturate al 31.12.2000 Somme maturate a decorrere dal 1.1.2001 Possibilità di optare per una prestazione in capitale fino al 50% dell ammontare maturato; la differenza è erogata come rendita. Possibilità di optare per una prestazione in capitale fino ad 1/3 dell ammontare maturato; i residui 2/3 saranno trasformati in rendita. Rimane la possibilità di avere una prestazione in capitale superiore ad 1/3 e fino al 50% dell ammontare maturato, ma con la perdita di alcuni benefici fiscali (vedi schema "Disciplina fiscale delle prestazioni"). 40.2.4 La disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche Occorre distinguere la tassazione sulle prestazioni in capitale, in quanto trattasi di tassazione separata, e quella sulle prestazioni in rendita. Prestazioni in rendita Base Viene tassata solo la parte di prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imponibile imposta (se tale distinzione non fosse possibile, viene tassata l intera prestazione). Aliquota Sulla rendita erogata vengono applicati gli scaglioni IRPEF; sulla parte riferita alla fiscale rivalutazione annua della rendita viene calcolata l imposta sostitutiva del 12,50%. Prestazioni in capitale Per le somme maturate al 31/12/2000 continua ad essere applicata la normativa precedente, con l applicazione quindi della tassazione separata sulle somme al netto dei contributi versati fino al 4% della retribuzione annua, in quanto esenti. Per le quote maturate dall 1/1/2001 si applica la seguente normativa: 8 Non c è perdita di benefici fiscali qualora l importo annuo della prestazione in rendita (relativa alle somme maturate dall 1/1/01) risulti inferiore al 50% dell assegno sociale.

Base imponibile Aliquota fiscale Prestazione in capitale fino a 1/3 dell ammontare maturato: viene tassato solo il capitale accantonato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, cioè: o rendimenti del fondo, che dal 1.1.2001 sono tassati nella misura dell 11%; o eventuale contributi versati che superavano i limiti di deducibilità e che quindi sono stati tassati in busta paga. Prestazione in capitale superiore a 1/3 dell ammontare maturato: viene tassato il capitale accantonato compreso i rendimenti. Ai fini del calcolo dell aliquota, l importo da considerare è dato dalla prestazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Su questo importo: l azienda procede, nel momento del pensionamento, con una tassazione provvisoria: l importo si divide per il numero degli anni di contribuzione e si moltiplica per 12, ottenendo così il reddito di riferimento sul quale si applicano le aliquote degli scaglioni IRPEF. Dividendo poi l ammontare dell imposta per il reddito di riferimento si ottiene l aliquota fiscale. l amministrazione finanziaria procede successivamente a fare il conguaglio in base all aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti all erogazione della prestazione. 40.2.5 Cessazione del rapporto di lavoro Quando l iscritto cambia lavoro o cessa di lavorare senza aver maturato il diritto a pensione, può trasferire la propria posizione individuale (capitale accumulato) presso un altro fondo pensioni, anche in quelli cosiddetti individuali (fondi aperti o polizze), altrimenti gli verrà restituito l intero importo. In questo ultimo caso è previsto che la prestazione sia assoggettata ad imposizione fiscale con le modalità della tassazione progressiva sui redditi (scaglioni IRPEF). E evidente una penalizzazione per il lavoratore: la giustificazione è che i benefici fiscali sono dati a chi raggiunge il diritto a pensione. 40.2.6 Decesso del dipendente in servizio L intero ammontare della posizione individuale viene corrisposta agli eredi, previo inoltro al Fondo di apposita richiesta. 40.2.7 Anticipi del capitale L iscritto può chiedere, dopo 8 anni di iscrizione al Fondo Pensioni, delle anticipazioni di tutta o parte della posizione individuale per: spese sanitarie straordinarie; acquisto della prima casa di abitazione per sé; acquisto della prima casa di abitazione per i figli; ristrutturazione della prima casa; ristrutturazione della prima casa dei figli. Per prima casa, diversamente dalla normativa sui mutui al personale, si intende quella prevista dalle norme vigenti in materia di agevolazioni fiscali, relative alle case non di lusso, cioè dove l acquirente stabilisca entro 18 mesi dal rogito la propria residenza se in quel comune non possiede altro immobile. 40.2.8 Gestione patrimoniale Il Fondo pensioni è gestito finanziariamente con la formula del multicomparto, adottando il sistema della contabilità in quote, che permette la valorizzazione mensile delle quote stesse 9. 9 Il valore delle quote del comparto scelto è indicato sulla busta paga.

Il personale, con l iscrizione al Fondo, deve scegliere il profilo di rischio per l investimento della propria posizione individuale tra 4 comparti: difensivo; prudenziale; equilibrato; aggressivo. La scelta del comparto, oltre che dipendere dalla propria propensione al rischio, permetterà una linea di investimento che tenga conto delle esigenze previdenziali in relazione alla distanza temporale dal diritto a pensione e alla previsione di eventuali richieste di anticipo dello zainetto. E prevista la possibilità di richiedere, entro il 31 ottobre di ogni anno, il trasferimento della propria posizione individuale dal comparto scelto ad altro comparto, con decorrenza dal mese di gennaio dell anno successivo. A questo proposito, ricordiamo che le linee di investimento hanno efficacia negli orizzonti temporali previsti per ciascun comparto: è pertanto sconsigliabile il passaggio da un comparto all altro se non dettato da un evidente cambiamento delle proprie esigenze previdenziali.