REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE ETNO-ANTROPOLOGICHE (classe n. 29 Filosofia)

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Transcript:

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE ETNO-ANTROPOLOGICHE (classe n. 29 Filosofia) Proposto ed approvato dal Consiglio di Facoltà in data 29 ottobre 2003 TITOLO I: STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO DI STUDIO ART. 1 1. È attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell Università degli Studi di Siena il Corso di laurea in Discipline Etno.antropologiche, appartenente alla classe delle lauree n. 29 Filosofia. ART. 2 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 1. È organo della Facoltà il Comitato per la Didattica del Corso di laurea in Discipline Etno.antropologiche, costituito secondo quanto previsto dall art. 1 del Regolamento didattico di Facoltà ed avente i compiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo. 2. È inoltre istituito il Consiglio didattico, presieduto dal Presidente del Comitato per la didattica e composto da tutti i docenti afferenti al Corso di laurea, nonché dai titolari di supplenza, affidamento o contratto. Ė convocato dal Presidente del Comitato per la didattica o da almeno il 30% dei docenti afferenti al Corso di laurea per esprimere pareri sulla riforma dei regolamenti e in generale su problematiche connesse all indirizzo complessivo del Corso di laurea. ART. 3 - OBBIETTIVI FORMATIVI 1. I laureati e le laureate in discipline etno-antropologiche devono sviluppare una conoscenza di base delle problematiche teoriche e metodologiche proprie di tali discipline, elaborate nello studio delle società e delle culture altre sia in contesti extraeuropei che nel nostro continente. Essi/e dovranno altresì conoscere le tecniche fondamentali dell indagine etnoantropologica. Il Corso di studi fornisce inoltre agli/alle studenti/esse gli strumenti teorico-metodologici propri di altre aree disciplinari, in primo luogo la filosofia, relativamente alla storia del pensiero filosofico e scientifico dall antichità ai nostri giorni, con una conoscenza di base del dibattito attuale in ambiti diversi della ricerca (teoretico, logico, epistemologico, linguistico, estetico, etico, politico e religioso). La formazione mira a fornire le conoscenze e le competenze necessarie per lo svolgimento di attività professionali presso tutti quegli enti pubblici e privati che operano nei settori dei servizi sociali e culturali, nella cooperazione allo sviluppo, nei musei e negli istituti di ricerca. Essa è inoltre propedeutica per ulteriori corsi di studi, quale la laurea specialistica in antropologia culturale ed etnologia, ed attività di ricerca nell ambito disciplinare etnoantropologico. ART. 4- ARTICOLAZIONE INTERNA 1. Il Corso di studi offre la formazione di base prevista unitariamente da tutti i Corsi presenti negli ordinamenti didattici della facoltà di Lettere e Filosofia; suggerendone l'acquisizione prevalentemente nel corso del primo anno, in modo da orientare gli studenti e le studentesse ad

impadronirsi progressivamente, nel corso del secondo e del terzo anno, delle conoscenze necessarie nei campi etno-antropologico e filosofico, maggiormente introduttive e di base nel secondo anno, più specialistiche nel terzo ART. 5 - ATTIVITÀ FORMATIVE 1 - Il Corso di Studi in Discipline etno-antropologiche articola le attività formative in: corsi di insegnamento frontale, eventualmente articolati in moduli, attività seminariali, esperienze di ricerca sul campo interne alle singole aree disciplinari, attività di stage. 2 - Il Corso di Studi prevede attività formative inquadrate nei seguenti settori scientifico disciplinari (SSD), che gli studenti possono articolare in tre anni, a partire dallo schema seguente avente carattere orientativo: Primo anno 10 L-FIL-LET/10 10 L-FIL-LET/04 10 M-STO/04; M-STO/02 10 M-FIL/06 10 M-DEA/01 4 INF/01 (Altre art. 10, c. 1, Let. F) 6 Lingua straniera (PET -LIN/12) Secondo anno 5 M-GGR/01 10 M-FIL/03 5 M-FIL/06 5 M-FIL/01 10 M-FIL/01; M-FIL/03; SPS/01 20 M-DEA/01 5 A scelta dello studente crediti Terzo anno 10 M-FIL/07; M-FIL/06; M-FIL/08 5 M-FIL/02; M-STO/05 5 M-FIL/04; M-FIL/05 20 M-DEA/01 5 A scelta dello studente 6 INF/01 (Altre art. 10, c. 1, Let. F) 9 Prova finale 3. Il Comitato si riserva di determinare annualmente l organizzazione dell offerta formativa, anche

secondo le linee generali dell organizzazione didattica della Facoltà, per quanto attiene l articolazione dei periodi didattici e della loro durata, della collocazione e del numero delle sessioni d esame e delle sessioni di laurea. 4. Il Comitato per la didattica integra il programma didattico annuale con l attivazione di moduli didattici integrativi, diversi per durata, metodologie e finalità dalla programmazione ordinaria, e delibera circa la attribuzione e la quantificazione dei crediti formativi corrispondenti. ART. 6 - REQUISITI D'AMMISSIONE 1. E titolo di ammissione il diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, nonché da istituti magistrali o licei artistici a condizione del superamento del corso integrativo, o titolo di altra laurea triennale o di vecchio ordinamento. 2. E altresì valido per l ammissione il titolo di studio conseguito all estero, che consenta l ammissione all Università e al corso di studi prescelto. TITOLO II - PROVE DI ESAME E DI LAUREA ART. 7 - PROVE DI ESAME 1. Vengono previste prove differenziate a seconda della tipologia delle attività formative. 2. Per i corsi di insegnamento frontale i docenti responsabili dei corsi e dei moduli di insegnamento verificano la preparazione degli studenti tramite una o più prove in itinere e una prova finale, che si svolgono in forma scritta e/o orale. Dal superamento della prova finale deriva l attribuzione dei crediti. Per i moduli che prevedono meno di trenta ore di didattica frontale il Comitato per la Didattica può autorizzare la soppressione della prova in itinere. 3. Le prove in itinere e le relative modalità di svolgimento devono essere comunicate agli studenti all inizio del corso. All'interno dei corsi di insegnamento integrati, le prove finali dei singoli moduli possono valere come prove in itinere dell'intero corso. Gli esiti delle prove in itinere potranno costituire l unico elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice. 4. Le prove finali relative alle attività di laboratorio (di inglese/pet ed eventualmente di informatica per le scienze umane) si svolgeranno nella forma stabilita dai responsabili di tali laboratori (sentito il parere del Comitato per la didattica) e si risolveranno in un riconoscimento di idoneità riportato nel libretto personale dello studente. ART. 8 - PROVA FINALE 1. La Prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto già predisposto dal candidato su un tema concordato con un docente del Corso di Studio. TITOLO III - ORIENTAMENTO, TUTORATO (PIANI DI STUDIO)

ART. 9 - ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ACCESSO E ALL'ORIENTAMENTO 1. Viene annualmente approntato un calendario di incontri che i docenti tengono in periodo estivo per orientare gli studenti di scuola media superiore che desiderano avere informazioni sul Corso di studi in Discipline etno-antropologiche. ART. 10 - TUTORATO 1. Il Comitato per la Didattica predispone il piano annuale di tutorato secondo quanto prescritto dal regolamento di Ateneo sul tutorato, prevedendo attività specifiche per gli studenti in ritardo negli studi e per la preparazione delle prove finali. ART. 11 - PIANI DI STUDIO 1. I piani di studio degli studenti vengono approvati dal Comitato per la Didattica del Corso di Studio. 2. I piani di studio debbono essere presentati entro il 31 ottobre e approvati dal Comitato per la Didattica entro il 31 gennaio. 3. Sono consentite modifiche al piano di studio soltanto entro il 31 marzo per seri e comprovati motivi. Per gli studenti che si trovano all estero per scambi Socrates tale periodo viene prolungato fino al 31 maggio. TITOLO IV - CARRIERA DEGLI STUDENTI ART. 12 - TRASFERIMENTI DA ALTRI CORSI DI STUDIO 1. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio di Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Comitato per la didattica, che valuta l effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall Ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l Ateneo di Siena almeno 30 crediti su 180. ART. 13 - VERIFICA DEI CREDITI ACQUISITI 1. Lo studente che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno del corso di laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell anno corrispondente. 2. Lo studente e la studentessa che svolgono attività lavorative, limitatamente agli anni in cui risultano iscritti come studenti/tale, deve almeno conseguire i medesimi crediti di cui al comma precedente in un numero doppio di anni. 3. Lo studente deve conseguire, nel periodo della durata legale del corso di studio non meno di 30 crediti su 180; nel caso che non raggiunga tale obiettivo è sospeso dalla posizione di studente. E sospeso altresì lo studente fuori corso che non consegua crediti in ciascun anno accademico.

4. La durata del corso di studio dello studente lavoratore è quella prevista dall art. 21 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI ART. 14 - NORME DI RIFERIMENTO 1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme fissate dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento didattico di Facoltà.