ACCORDO QUADRO DI LOCAZIONE AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE Con riferimento alle intese intercorse in relazione all oggetto della presente, Vi riportiamo qui di seguito quanto convenuto. Premesso che: a) La Vostra Società ha manifestato alla nostra Società la propria esigenza di disporre, a titolo di locazione senza conducente, di autoveicoli da utilizzare per lo svolgimento della propria attività di impresa; b) La nostra Società dichiara la propria disponibilità a stipulare con la Vostra Società contratti di locazione senza conducente di autoveicoli, alle condizioni generali infra indicate ed a quelle particolari descritte alla Sezione A del presente accordo. Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue. 1 Definizioni - Locatore: indica la nostra Società; - Cliente : indica la Vostra Società; - Veicolo/i: indica ciascuno degli autoveicoli che il cliente potrà richiedere al Locatore a titolo di locazione senza conducente in base alle disposizioni del presente accordo e suoi allegati; - Locazione: indica la locazione senza conducente di Veicoli stipulata tra le parti in base alle disposizioni del presente accordo; - Offerta /e Economica/che: indica ciascuna delle comunicazioni, debitamente numerate, che il Locatore invierà al cliente, contenenti espressa indicazione della tipologia, quantità e qualità dei Veicoli, optionals ed accessori, servizi aggiuntivi nonché delle relative condizioni tariffarie e delle altre condizioni economiche della locazione; - Richiesta RENT: indica ciascuna delle richieste di locazione senza conducente avente ad oggetto un veicolo, che il cliente potrà inviare al locatore nel corso di durata del presente accordo; - Contratto /i Appendice: indica il contratto di locazione senza conducente che sarà concluso tra le parti con l accettazione, da parte del locatore, delle richieste Rent; - GLOBAL BOOK: indica il manuale guida a disposizione del cliente, contenente tutte le istruzioni operative necessarie all uso e al godimento del veicolo. 2. Oggetto dell accordo Il presente accordo regolamenta, mediante condizioni generali pattuite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti appendice che le parti stipuleranno nel corso di durata del medesimo. 3. Documentazione contrattuale Ai fini del presente accordo, la relativa documentazione avente valore contrattuale tra le parti è costituita dalle offerte economiche, dalle richieste Rent e dai contratti appendice come infra meglio indicato. 3.1 Le offerte economiche trasmesse dal locatore al cliente impegnano il locatore al riconoscimento delle relative condizioni tariffarie di locazione ivi indicate, fermo il disposto dell art. 24 successivo, qualora siano accettate dal cliente nel termine di tempo precisato in ciascuna offerta economica. L accettazione dell offerta economica avviene con la sottoscrizione, da parte del cliente, della stessa. L offerta economica come sopra accettata costituirà parte integrante delle richieste RENT e quindi, dei relativi contratti appendice. 3.2 la richiesta RENT deve essere inviata dal cliente al locatore integralmente compilata e con specifico riferimento alla offerta economica cui si riferisce. La richiesta RENT costituisce proposta di locazione irrevocabile del cliente per il termine di tempo in essa espressamente indicato e il locatore può accettarla senza preventiva risposta. L ordine di acquisto, da parte del locatore, del/i veicolo/i oggetto della richiesta RENT ha valore di accettazione della richiesta RENT. Ciascuno dei contratti appendice si intenderà perfezionato ad ogni effetto con l accettazione della richiesta RENT da parte del locatore.
4. Caratteristiche dei veicoli I veicoli oggetto dei contratti di appendice potranno essere richiesti tra quelli che, per tipologia, quantità e qualità, verranno di volta in volta indicati nelle offerte economiche trasmesse dal locatore al cliente. In ogni caso i veicoli saranno nuovi di fabbrica e coperti da garanzia della casa costruttrice come da specifiche dei relativi libretti di garanzia e assistenza. 5. Proprietà dei veicoli Il cliente riconosce che il diritto di proprietà dei veicoli oggetto dei contratti appendice è, e rimarrà, del Locatore. Il cliente non potrà quindi sublocare, ipotecare o sottoporre i veicoli a qualsiasi forma di privilegio, permettere che gli stessi siano sottoposti a pignoramento e/o concederli in pegno o in garanzia. 6. Limiti e modalità di utilizzo dei veicoli I veicoli concessi in locazione al cliente dovranno essere utilizzati in conformità alle disposizioni di legge e in base allo specifico uso previsto nella carta di circolazione. In particolare i veicoli: - non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merci eccedenti le quantità previste dalla carta di circolazione e dal libretto uso e manutenzione ; - lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato; - saranno sempre condotti con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada ed assumendosi il cliente qualsiasi conseguenza per le eventuali infrazioni; - saranno condotti da persone abilitate alla guida secondo le prescrizioni delle norme al riguardo vigenti; - non è pertanto consentito il trasporto persone dietro compenso, le competizioni di qualsiasi genere, il trainare o spingere altro veicolo ecc. Il cliente non apporterà o farà apportare modifiche strutturali al veicolo o apporrà scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del locatore. Il cliente sarà custode dei veicoli assumendosi l obbligo della migliore manutenzione e conservazione degli stessi. Il cliente inoltre si obbliga fin d ora ad osservare tutte le istruzioni del libretto uso e manutenzione della casa costruttrice, in dotazione su ciascuno dei veicoli in dotazione. Qualora nel corso della locazione si rendesse necessario effettuare collaudi specifici ai veicoli e/o apportare variazioni ai documenti di circolazione a seguito di revisione obbligatoria dei veicoli, il cliente dopo averne informato il locatore, dovrà espletare le formalità necessarie a propria cura e spese, inviando immediatamente al locatore copia dei documenti regolarizzati. 7. Qualificazione del conducente Il cliente si impegna affinchè il conducente dei veicoli in locazione sia in possesso dei requisiti di volta in volta richiesti dalle normative in vigore e sia persona dipendente del cliente o comunque autorizzata dallo stesso per iscritto. 8. Consegna dei veicoli oggetto dei contratti appendice La consegna dei veicoli verrà effettuata dal locatore nei tempi previsti dalle case costruttrici. Il locatore si impegna ad informare il cliente degli eventuali ritardi di consegna rispetto ai tempi indicati nei contratti appendice. Fermo quanto sopra il locatore rimane tuttavia espressamente sollevato da qualsiasi responsabilità o danni relativi al ritardo, per cause allo stesso non imputabili. 9. Durata della locazione. La locazione di ciascuno dei veicoli oggetto dei contratti appendice avrà decorrenza dalla data del verbale di consegna e comunque non oltre 5 ( cinque ) giorni dal giorno in cui verrà comunicata dal locatore, mediante fax indirizzato al cliente, la messa a disposizione del veicolo presso la sede concordata nel contratto appendice oltre il periodo intercorrente tra la data messa a disposizione del veicolo e il giorno 1 del mese successivo ( pro-rata).
10. Monte chilometrico In ogni contratto appendice verrà prevista una percorrenza massima ( c.d. monte chilometrico ) per il veicolo. I chilometri effettivamente percorsi non potranno eccedere di oltre 20.000 km. Tale monte chilometrico. Qualora durante i termini contrattuali il cliente rilevasse proiezioni di percorrenze chilometriche superiori al monte chilometrico inizialmente previsto dovrà darne tempestiva comunicazione al locatore ai fini dell adeguamento dei canoni di locazione in funzione della nuova percorrenza chilometrica massima. Qualora, al termine della locazione, venisse rilevata una percorrenza differente da quella prevista o successivamente concordata nel relativo contratto appendice- se superiore, nel limite dei 20.000 km sopraccitati - il locatore addebiterà o rimborserà al cliente i chilometri eccedenti o inferiori al relativo monte chilometrico; fino alla concorrenza di n. 1.000km in più o in meno non verrà effettuato alcun adeguamento. Il costo di addebito o accredito sarà quello espressamente indicato nel contratto appendice e sarà applicato alla riconsegna del veicolo a fine locazione; nel caso si riscontrasse un chilometraggio effettivamente percorso superiore anche ai 20.000 km, oltre quelli previsti inizialmente, l addebito complessivo derivante sarà maggiorato del 15%. In tutti i casi in cui il contachilometri del veicolo non potrà essere controllato per guasto o furto del veicolo stesso, il locatore considererà una media giornaliera pari ai dietimi del monte chilometrico. 11. Manutenzione e/o riparazione Il locatore fornirà al cliente la manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessaria, a giudizio del locatore, anche in considerazione del chilometraggio percorso, per il mantenimento in buona efficienza dei veicoli. Fermo quanto sopra, il cliente si impegna, in ogni caso, a: - effettuare la manutenzione programmata alle percorrenze indicate nel libretto di garanzia e assistenza, presso le officine autorizzate della casa costruttrice; - curare diligentemente la manutenzione quotazione ( livelli liquidi, pressione ecc.); - controllare i pneumatici dei veicoli in modo da mantenerli sempre conformi alle norme di legge in materia. In espressa deroga all art. 1584 Cod. Civ., il cliente non potrà sospendere il pagamento dei canoni neppure quando per la riparazione o per qualsiasi altro motivo il veicolo non possa essere utilizzato per più di 20 ( venti ) giorni. Qualora il cliente non effettui la manutenzione indicata nel libretto di garanzia e assistenza, le eventuali spese di riparazioni meccaniche derivanti da tali inadempienze saranno addebitate al cliente. 12. Riparazioni di emergenza In caso di assoluta necessità ed in deroga a quanto stabilito nel precedente art. 11), il cliente potrà provvedere direttamente e/o far provvedere a piccole riparazioni, in luoghi in cui non sia possibile usufruire della rete di officine convenzionate con il locatore, fino ad un ammontare di 100 ( cento ) IVA esclusa, per ogni singola riparazione e durante l intero periodo di durata della locazione. Le spese sostenute dal cliente per tale causale saranno rimborsate dal locatore, a condizione che a questi pervenga la richiesta ( fattura ) entro 15 giorni dall evento. Le relative modalità operative saranno indicate nel GENERAL BOOK 13. Sostituzione del veicolo Qualora il contratto appendice preveda l auto sostitutiva a favore del cliente, i contenuti del servizio e le relative modalità operative saranno quelli espressamente indicati nel GLOBAL BOOK. Nel caso il cliente utilizzi l auto sostitutiva oltre i periodi di tempo necessari al ripristino del veicolo dato in locazione, gli verranno addebitati dal locatore e quindi fatturati i giorni di utilizzo ad un costo pari ai dietimi del canone di locazione maggiorati del 20% ( ventipercento). 14. Soccorso stradale Qualora il contratto appendice preveda il soccorso stradale a favore del cliente, i contenuti del servizio e le relative modalità operative saranno quelli indicati nel GLOBAL BOOK. 15. Global Book Il GLOBAL BOOK indicato nel presente accordo è stato consegnato in facsimile dal locatore al cliente, che dichiara di averne presa conoscenza e di averlo accettato integralmente in tutte le sue parti. Un esemplare di GLOBAL BOOK verrà fornito per ogni veicolo oggetto dei contratti appendice conclusi in base al presente accordo.
16. Tassa di proprietà Il locatore provvederà al pagamento, nei modi e termini di legge, della tassa di proprietà per tutta la durata della locazione dei veicoli oggetto dei contratti appendice. 17. Assicurazioni il locatore si impegna a fornire i veicoli richiesti dal cliente con le coperture assicurative obbligatorie per legge ( Responsabilità Civile verso terzi ) e con le altre coperture assicurative ( Rischi Auto Diversi, Incendio, Furto, e Kasco ) meglio indicate alla Sezione A del presente accordo con le relative franchigie. A richiesta del cliente, ogni veicolo sarà fornito di carta verde, valida per i paesi indicati nella stessa; in mancanza di carta verde il veicolo non potrà essere condotto nei paesi esteri non aderenti alla C.E.E. Per qualsiasi sinistro di qualunque tipologia ( RCA, ARD ecc ) verranno addebitate dal locatore al cliente le franchigie per singolo evento, come da Sezione A all accordo. I veicoli sostitutivi, a qualsiasi titolo forniti, potranno avere coperture assicurative diverse da quelle del veicolo locato; in ogni caso il locatore garantirà al riguardo le coperture minime previste dalla legge. Il cliente o i propri dipendenti dovrà/anno denunziare per iscritto, entro 3 ( tre) giorni dall evento, con raccomandata AR, qualsiasi sinistro eventualmente occorso al veicolo. 18 Furto Totale In caso di furto totale del veicolo, il cliente dovrà trasmettere al locatore l originale della denuncia di furto ( presentata alle competenti autorità ) entro e non oltre 3 ( tre) giorni lavorativi da tale evento. Il cliente rimane obbligato al pagamento del canone periodico per il mese relativo al sinistro in argomento e per il mese immediatamente successivo. Il locatore, a richiesta, provvederà a sostituire il veicolo oggetto di furto, con altro in buone condizioni, per un periodo massimo di 60gg ( sessanta ) giorni, trascorsi i quali, in caso di non ritrovamento e restituzione al cliente, il Contratto Appendice relativo al veicolo oggetto di furto si intenderà automaticamente risolto. Qualora il cliente intendesse ordinare un veicolo nuovo, le condizioni tariffarie saranno quelle contenute nelle offerte economiche in vigore al momento della relativa richiesta Rent. 19. Sinistro grave Il locatore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto Appendice, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 Cod. Civ., in tutti i casi di sinistro grave in cui sia preclusa la sicurezza del veicolo oppure il costo della riparazione del danno sia dallo stesso ritenuta antieconomica. La valutazione di cui sopra sarà effettuata ad insindacabile giudizio del locatore, per il tramite di proprio incaricato. Il cliente rimane obbligato al pagamento del canone periodico per il mese relativo al sinistro in argomento e per il mese immediatamente successivo. In caso di richiesta di sostituzione del veicolo locato e ritenuto dal locatore non riparabile, il locatore provvederà a sostituire il veicolo sinistrato con altro in buone condizioni per il periodo necessario alla riparazione, ovvero fino alla risoluzione contrattuale. Il Contratto Appendice relativo al veicolo sinistrato si intenderà automaticamente risolto dal momento della dichiarazione, da parte del locatore, di non riparabilità del medesimo. Qualora il cliente intendesse ordinare un veicolo nuovo, troverà applicazione l art. 18) ultimo comma. 20. Contravvenzioni Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada connesse alla circolazione dei veicoli in locazione sono e restano a carico del cliente. Qualora convenuto il locatore è espressamente autorizzato a pagare le multe che gli siano notificate. In tali casi il locatore addebiterà al cliente, oltre alle somme pagate per suo conto, le spese postali ed amministrative connesse, forfetariamente convenute e specificate in sezione A.
21. Clausola risolutiva Il locatore si riserva la facoltà di risolvere ciascuno dei Contratti Appendice conclusi in base al presente accordo nei seguenti casi: - mancato pagamento dei canoni e degli addebiti vari entro i termini indicati al successivo art. 27); - sequestro giudiziale od esecuzione forzata sui beni di proprietà del cliente; - scioglimento o liquidazione dell impresa del cliente, a qualsiasi titolo dichiarato; - dichiarazione di fallimento dell impresa del cliente od assoggettamento a procedure concorsuali; - mancato rispetto degli obblighi previsti agli art. 6) e 11) del presente accordo. Nei casi di cui sopra la risoluzione è operante, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 Cod. Civ., a seguito di comunicazione scritta del locatore al cliente con la quale venga contestata l inadempienza e dichiarato l intento di avvalersi della clausola risolutiva. In tutti i casi sopra indicati di risoluzione anticipata del Contratto Appendice, il locatore avrà la facoltà di richiedere al cliente, a titolo di penale e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, una somma pari all importo di 5 ( cinque ) canoni di locazione di ogni singolo Contratto Appendice oggetto di risoluzione anticipata. Esercitata la risoluzione anticipata con le modalità di cui sopra, il locatore avrà il diritto di rientrare in possesso dei veicoli oggetto dei Contratti Appendice come sopra risolti, anche in presenza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno, da parte del cliente senza necessità di alcun preavviso. In tutti i casi di risoluzione anticipata dei Contratti Appendice e anche, più in generale in caso di mancato rinnovo del presente accordo, il cliente esonera fin d ora il locatore da qualunque responsabilità di lucro cessante e/o danno emergente 22. Riconsegna dei veicoli locati Il cliente si impegna, alla scadenza originaria o prorogata di ciascuno de Contratti Appendice o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata dei medesimi, a riconsegnare i veicoli presso la località indicata dal locatore, nelle condizioni in cui li ha ricevuti salvo il normale stato di usura dovuto alluso contrattualmente pattuito. Decorsi almeno 12 ( dodici ) mesi dall inizio della locazione, il cliente avrà la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata del veicolo con un preavviso di 30gg; in tale ipotesi il locatore si riserva la facoltà di aderire. L adesione del locatore sarà condizionata alla accettazione da parte del cliente del pagamento delle seguenti penali: - 30% del monte canoni a scadere, per contratti di locazione di durata fino a 24 mesi; - 25% del monte canoni a scadere, per contratti di locazione di durata fino a 36 mesi; - 20% del monte canoni a scadere, per contratti di locazione di durata fino a 36 mesi; Il monte canoni a scadere sarà calcolato a partire dal mese successivo a quello di riconsegna anticipata del veicolo. Lo stato di ogni veicolo oggetto di riconsegna sarà valutato dal locatore tramite proprio incaricato, e verrà indicato in apposito verbale di riconsegna. Eventuali spese di ripristino del veicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunziati, saranno addebitate dal locatore al cliente. In caso di contestazioni del cliente, lo stato del veicolo verrà valutato da perito, scelto dal locatore, iscritto all albo dei periti il cui giudizio sarà insindacabile. Per quanto riguarda le eventuali eccedenze chilometriche, si fa riferimento a quanto disposto dall art. 10) precedente. 23. Mancata riconsegna del veicolo alla scadenza dalla locazione-proroga tacita. La detenzione dal veicolo, a qualsiasi causa dovuta, successiva alla scadenza della locazione si considera automatica proroga di locazione della stessa. Tale proroga automatica opera per un periodo massimo di 6 ( sei ) mesi alle stesse condizioni tariffarie e normative del relativo Contratto appendice ed anche in caso di mancata richiesta di proroga da parte del cliente. Le eventuali eccedenze chilometriche vengono valutate come disposto all art. 10) precedente. Decorso il periodo semestrale di cui sopra, sarà facoltà del locatore previa richiesta scritta del cliente, concedere ulteriori proroghe con ridefinizione delle relative condizioni tariffarie. In caso l ulteriore proroga non sia richiesta dal cliente o, se richiesta, non sia accettata dal locatore, troverà applicazione l art. 22) precedente.
24. Variazioni delle offerte economiche Le offerte economiche già accettate dal cliente con le forme previste al precedente art. 3.1), potranno essere variate dal locatore al modificarsi dei seguenti parametri: - listino prezzi delle case costruttrici ( inclusa messa su strada ); - Prime Rate ABI; - Variazioni dei premi assicurativi; - Variazioni imposte e tasse afferenti i veicoli da concedere in locazione. Le offerte economiche aggiornate sulla base delle variazioni dei predetti parametri saranno espressamente comunicate al cliente ed avranno decorrenza nei confronti del medesimo dalla data in esse indicata. Fermo quanto sopra, le offerte economiche come sopra aggiornate saranno operative per tutti i Contratti Appendice che verranno stipulati a decorrere da tale data. 25. Validità canone locazione Dal momento della accettazione da parte del locatore della richiesta Rent, ai sensi dell art. 3.2, e fino alla scadenza contrattualmente pattuita e per i successivi 6 ( sei ) mesi di eventuale proroga tacita, il canone indicato nel Contratto Appendice rimarrà invariato. Eventuali tasse e sovrattasse diesel, nonché eventuali tasse ed imposte future, anche a carattere straordinario, dovute per il possesso e/o la detenzione del veicolo, verranno addebitate al cliente, ai sensi dell art. 27) successivo, in unica soluzione al momento del loro assolvimento da parte del locatore. 26. Validità del presente accordo. Il presente accordo ha validità di anni 1 ( uno ) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una parte all altra, mediante lettera raccomandata con AR, almeno 6 ( sei ) mesi prima della scadenza originaria o rinnovata. Anche in caso di disdetta, i singoli Contratti Appendice rimarranno in vigore alle condizioni del presente accordo fino alla loro naturale scadenza. 27. Termini di pagamento del canone di locazione interessi di mora Il cliente si impegna a pagare al locatore il canone nell importo indicato in ogni singolo Contratto Appendice. I canoni di locazione saranno fatturati al cliente in via anticipata. Ciascuno dei canoni sarà dovuto con scadenza l ultimo giorno del mese di pertinenza. Il primo canone comprenderà anche la pro-rata e scadrà l ultimo giorno del mese successivo a quello di messa a disposizione del veicolo, ai sensi dell art. 9) precedente. Gli addebiti extra previsti dal presente accordo dovranno essere dal cliente pagati a ricezione fattura e comunque entro 30gg ( trenta ) giorni dalla emissione fattura. In caso di ritardato pagamento e fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata di cui al precedente art. 21), il locatore si riserva la facoltà di addebitare al cliente interessi di mora- in ragione del tasso ufficiale di sconto ( T.U.S. ) su base annua maggiorato di 5 ( cinque ) punti percentuale- calcolati dalla data di scadenza pattuita a quella di effettivo pagamento. 28. Modalità di pagamento Il pagamento di ogni fattura o altro documento di addebito dovrà essere eseguito mediante la forma di pagamento indicata alla Sezione A del presente accordo, con valuta fissa al giorno di scadenza dei pagamenti come in art. 27) precedente. 29. Imposta sul valore aggiunto Il locatore e il cliente si danno si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nell accordo sono soggetti all imposta sul valore aggiunto ( IVA ) 30. Modifiche all accordo Qualsiasi modifica e/o variazione in deroga al presente accordo, dovrà essere formulata per iscritto tra le parti, a pena di nullità.
31. Domicilio delle parti Il locatore e il cliente dichiarano di eleggere a proprio domicilio le rispettive sedi legali, e si impegnano a comunicare prontamente ogni relativa variazione. 32. Foro competente Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo nonché di ciascuno dei Contratti Appendice concluso tra le parti in forza dell accordo medesimo, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma. 33. Validità delle premesse Le premesse all accordo, la Sezione A nonché le offerte economiche che verranno inviate al cliente costituiscono parte integrante e sostanziale dell accordo medesimo.