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TARI 2016 RAVVEDIMENTO OPEROSO MODALITA' E TERMINI L'istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare entro determinati termini le violazioni tributarie, sostanziali e formali, che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo con l'applicazione di sanzioni ridotte (art. 13 D.Lgs. 472/1997 come da ultima modifica del D.Lgs. 24/09/2015 n.158 che revisiona il sistema sanzionatorio a decorrere dall'1/1/2017, di cui è stata anticipata l'entrata in vigore al 1 gennaio 2016 dall' art.1 comma 133 - Legge di Stabilità 2016- La Legge di Stabilità 2016 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni riduce al 15% la sanzione del 30% con la conseguente variazione delle sanzioni previste per il ravvedimento. RAVVEDIMENTO SPRINT valido per tutte le tipologie di violazione e riguarda i primi 14 giorni successivi alla data di scadenza la sanzione prevista si riduce ad un importo pari ad un quindicesimo (1/15) per ogni giorno di ritardo: es. in caso di omesso/parziale/tardivo versamento di una rata di versamento, la sanzione prevista per i primi 30 gg. di ritardo è dall'1/1/2016 pari all'1,5 per cento e si riduce nei primi 14 gg come sottoindicato: Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sanzioni % 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4

TIPO DI VIOLAZIONE: OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO TERMINE SPRINT : dal primo al quattordicesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito: 1a RATA scad. 01/08 (30 e 31 /7 festivi) dal 2 agosto al 16 agosto (15/8 festivo) dal 1 ottobre al 14 ottobre 3a RATA scad. 30/12 dal 31 dicembre al 13 gennaio 2017 si applica la sanzione ridotta dello 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo fino al 14 giorno, da calcolarsi sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri fissati dall'1/1/2016 nella misura dello 0,20 per cento e dall'1/1/2017 nella misura dello 0,10 per cento calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire. TERMINE BREVE : dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito: 1a RATA scad. 1/08 3a RATA scad. 30/12 dal 17 agosto al 1 settembre dal 15 ottobre al 31 ottobre (30 domenica) dal 14 gennaio al 30 gennaio 2017 (29 domenica) si applica la sanzione ridotta del 1,5% (1/10 del 15%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri fissati dall'1/1/2016 nella misura dello 0,20 per cento e dall'1/1/2017 nella misura dello 0,10 per cento calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire. TERMINE INTERMEDIO : dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito: 1a RATA scad. 01/08 dal 2 settembre al 31 ottobre dal 1 novembre al 30 dicembre 3a RATA scad. 30/12 dal 31 gennaio 2017 al 31 marzo 2017

si applica la sanzione ridotta dell' 1,67 % (1/9 del 15%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri fissati dall'1/1/2016 nella misura dello 0,20 per cento e dall'1/1/2017 nella misura dello 0,10 per cento calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire. TERMINE LUNGO : entro un anno dall'omissione 1a RATA scad. 01/08 entro il 1 agosto 2017 3a RATA scad. 30/12 entro il 2 ottobre 2017 (30/9 sabato 1/10 domenica) entro 2 gennaio 2018 (30-31/12 e 1/1/18 festivi) si applica la sanzione ridotta del 3,75% (1/8 del 30%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri fissati dall'1/1/2016 nella misura dello 0,20 per cento e dall'1/1/2017 nella misura dello 0,10 per cento calcolati sulla tassa, come da esempio. Esempio: Modalità di calcolo interessi: tributo dovuto x tasso di interesse x giorni di ritardo 36500 Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24 o l'apposito bollettino di c/c postale, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando gli appositi codici tributo: 3944 tassa sui rifiuti 3945 interessi 3946 sanzioni Imposta, sanzioni e interessi devono essere distintamente versati.

OMESSA DICHIARAZIONE 90 gg dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata (si ricorda che per i primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint). La dichiarazione Tari deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione. Se la dichiarazione viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine la sanzione è ridotta alla metà (art. 16 Dlgs. 158/2015). OMESSA DICHIARAZIONE con omesso versamento se la dichiarazione viene presentata entro 30 giorni si applica la sanzione ridotta del 5% (1/10 del 50%) sulla tassa non versata con un minimo di euro 5,00 + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri fissati dall'1/1/2016 nella misura dello 0,20 per cento e dall'1/1/2017 nella misura dello 0,10 per cento calcolati sulla tassa. se successivamente si applica la sanzione ridotta del 10% (1/10 del 100%) sulla tassa non versata con un minimo di euro 5,00 + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri fissati dall'1/1/2016 nella misura dello 0,20 per cento e dall'1/1/2017 nella misura dello 0,10 per cento calcolati sulla tassa. Il gestore attraverso la dichiarazione presentata dal contribuente in sede di ravvedimento potrà determinare il dovuto del tributo, che il contribuente dovrà versare per la regolarizzazione con le sanzioni e gli interessi utilizzando il modello di pagamento e specificando ravvedimento. OMESSA DICHIARAZIONE con corretto pagamento si applica la sanzione fissa di euro 5,00 (1/10 del minimo edittale pari ad 50,00) senza interessi, utilizzando il codice tributo relativo al tributo stesso: 3944 Tari tassa sui rifiuti;

INFEDELE DICHIARAZIONE entro un anno dall'omissione o dall'errore (si ricorda che per i primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint). si applica la sanzione ridotta del 6,25% (1/8 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 6,25 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri fissati dall'1/1/2016 nella misura dello 0,20 per cento e dall'1/1/2017 nella misura dello 0,10 per cento calcolati sulla tassa. Il gestore attraverso la dichiarazione presentata dal contribuente in sede di ravvedimento potrà determinare la differenza del dovuto del tributo, che il contribuente dovrà versare per la regolarizzazione con sanzioni ed interessi, utilizzando il modello di pagamento e specificando ravvedimento