REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. Dell Unione dei Comuni dell Eridano. Allegato alla deliberazione di Consiglio dell Unione

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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Dell Unione dei Comuni dell Eridano. Allegato alla deliberazione di Consiglio dell Unione n. 11 del 29/09/2016 1

INDICE : Art. 1 Obiettivi Art. 2 Destinatari Art. 3 Accesso ai servizi e organizzazione Art. 4 Tariffe Art. 5 Agevolazioni tariffarie Art 6 Deroghe Art 7 Entrata in vigore PREMESSA L Unione dei Comuni dell Eridano individua nel Servizio SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) un servizio orientato al sostegno della famiglia con un anziano o un disabile a domicilio con l obbiettivo al mantenimento o al recupero dell autonomia delle persone e alla prevenzione di forme di allontanamento dal proprio ambiente di vita in conformità agli obiettivi previsti dalla Regione Veneto e dal Piano di Zona dell ASL 18. 2

Articolo 1 - OBIETTIVI Il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) ha le seguenti finalità: consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare; mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona; prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione; prevenire il ricovero in strutture residenziali protette (RSA); favorire attività di socializzazione e di rapporti interpersonali fra utenti, al fine di evitare l isolamento sociale; contribuire a sollevare i familiari da carichi assistenziali eccessivi. In sintesi il SAD ha lo scopo di affrontare i problemi del disagio sociale e della erogazione di prestazioni necessarie ai soggetti non in grado di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana, attivando, per quanto possibile, le risorse potenziali della persona e del nucleo familiare. Articolo 2 - DESTINATARI Possono accedere al SAD i cittadini residenti nell Unione dei Comuni dell Eridano che si trovino nella necessità di avere aiuto a domicilio per i bisogni essenziali quali cura della persona, governo della casa, assistenza burocratica e vita di relazione, secondo criteri di priorità e di intensità determinati dall effettiva situazione della persona e/o della famiglia. Nel caso l utente non viva da solo, l intervento è rivolto a integrare e rafforzare l azione dei conviventi. Secondo il grado di autonomia i destinatari del servizio sono: persone in grado di gestire da sole la propria esistenza se supportate da un limitato ed episodico aiuto fornito da parenti, vicini, o da un operatore; persone non completamente autosufficienti, in grado di gestire parzialmente la propria persona e che abbisognano di un ricorrente intervento esterno; persone non autosufficienti non in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettati o in condizioni psicofisiche deteriorate, esposti al rischio di ricovero in Struttura. Tali utenti possono essere assistiti dal SAD solo in presenza di sostegno da parte della famiglia con la quale il Servizio si integra. Articolo 3 - ACCESSO AI SERVIZI E ORGANIZZAZIONE SAD Il procedimento di ammissione al Servizio è subordinato alla presentazione di domanda (redatta su apposito modulo) dell interessato o dei familiari, oppure è avviato d ufficio su segnalazione del medico di base, o di altri soggetti competenti. L istruttoria è svolta dall Assistente Sociale dell Unione dei Comuni dell Eridano. L esito della domanda sarà comunicato dall Assistente Sociale all interessato o alla persona di riferimento. All utente saranno inoltre comunicati i referenti del Servizio, cui potrà rivolgersi per ogni comunicazione o necessità. Organizzazione del SAD Lo stato di bisogno per l intervento del SAD viene rilevato dall Assistente sociale dell Unione dei Comuni dell Eridano, tramite visita domiciliare e colloqui di analisi primaria del bisogno e tradotto in una scheda individuale per utente nella quale, oltre, ai dati anagrafici, sono riportati: motivazioni della domanda i reali bisogni attuali i rapporti preesistenti relativi al mondo vitale, la situazione socio-familiare la sussistenza di eventuali altre prestazioni socio-sanitarie erogate. Si definiscono infine gli interventi con l individuazione del tipo, numero e durata delle prestazioni da riportare su scheda in modo da poter fare costante verifica. 3

Il personale del SAD è costituito da operatori di riferimento con le seguenti qualifiche: assistente sociale; OSS (operatore socio-sanitario). Assistente sociale e operatori OSS compongono l èquipe di lavoro che si riunisce periodicamente con incontri di coordinamento. L Assistente sociale svolge le seguenti funzioni: ha la responsabilità del Servizio e provvede alla sua organizzazione e coordinamento degli interventi di tipo assistenziale; svolge la diagnosi sociale, verifica gli stati di bisogno, predispone la presa in carico; fornisce prestazioni di servizio sociale professionale; cura la programmazione, documentazione e strutturazione del servizio; svolge pratiche nell interesse degli utenti con Enti e Istituzioni. L OSS svolge tutte le funzioni e attività correlate e in particolare: aiuto alla persona nelle attività quotidiane, favorendone l autosufficienza e l autonomia; fornisce attività di cura e igiene della persona; fornisce assistenza infermieristica di semplice esecuzione; cura le condizioni igieniche e il governo dell ambiente; collabora nelle prestazioni di segretariato sociale; contribuisce alla gestione del servizio e alle attività di programmazione; attua interventi volti a favorire la vita di relazione della persona in un ottica di servizio sociale di rete; Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene erogato nei giorni feriali, di norma dalle ore 7 alle ore 14. VARIAZIONI E CESSAZIONI L utente o suo delegato è tenuto a comunicare tempestivamente al Referente del Servizio le eventuali assenze dal proprio domicilio che non consentano l erogazione delle prestazioni programmate. La cessazione del Servizio può avvenire su richiesta scritta dell interessato o su decisione dell Assistente sociale qualora il Servizio non risulti più rispondente alle esigenze dell utente. Il Servizio di Assistenza Domiciliare si integra con i servizi sanitari specialistici dell ASL e dell Azienda Ospedaliera, per gli utenti che necessitano di interventi di natura socio-sanitaria integrata, sulla base dei protocolli esistenti. Il Servizio di Assistenza Domiciliare promuove forme di partecipazione, finalizzate a favorire la completa realizzazione degli obiettivi di cui all art.1, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di volontariato sociale del territorio. Articolo 4 TARIFFE La tariffa rappresenta la quota di partecipazione al costo effettivo del servizio posta a carico dell utente. L Amministrazione dell Unione, conformemente alla normativa vigente, annualmente stabilisce la quota di compartecipazione al costo del servizio da richiedere agli utenti che ne usufruiscono. L Ufficio cura l informazione alle famiglie dei costi di servizio. La disciplina delle tariffe è regolamentata dai criteri stabiliti dall Amministrazione dell Unione. L Unione tariffa mensilmente all utente le prestazioni erogate. Articolo 5- AGEVOLAZIONI TARIFFARIE Le agevolazioni tariffarie sono concesse alle famiglie in funzione della condizione economica valutata in base all ISEE, al netto della quota indisponibile, e degli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari e del contributo di solidarietà di cui al comma 5.2. e della valutazione del patrimonio disponibile di cui al comma 5.4. 4

Per ottenere le agevolazioni tariffarie l utente, al momento di accedere al servizio e comunque indicativamente entro il mese di GIUGNO, presenta domanda di agevolazione in autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, riportante gli elementi necessari al calcolo dell agevolazione. Gli elementi necessari alla valutazione delle agevolazioni tariffarie sono: 5.1 ISE risultante della relativa attestazione. 5.2 Contributo solidarietà per ogni figlia\a. il contributo di solidarietà rappresenta un contributo figurativo, che si rifà ai principi dell art. 433 dl C.C., da parte dei figli non conviventi, al pagamento dell assistenza domiciliare per i loro genitori. Tale contributo non è calcolato per i figli conviventi inclusi nello stato di famiglia e per i figli il cui ISEE non è superiore a 12.000,00. 5.3 Costanti di calcolo: Quota indisponibile: è la condizione economica, moltiplicata per la scala di equivalenza, al di sotto della quale il servizio è gratuito. Eccedenza: è la condizione economica determinata dalla differenza tra l ISE del nucleo familiare e la quota indisponibile. Percentuale di utilizzo dell eccedenza: quota della condizione economica utile alla determinazione della compartecipazione al corso del servizio. 5.4 A partire da un patrimonio mobiliare minimo la percentuale di compartecipazione definita in base all ISE del nucleo familiare viene incrementata progressivamente fino a raggiungere la tariffa massima per i nuclei familiari titolari di un patrimonio superiore al patrimonio mobiliare massimo. I limiti patrimoniali massimo e minimo vengono deliberati annualmente dalla Giunta comunale. 5.5 La percentuale di compartecipazione al costo del servizio è data della formula: (ISE quota indisponibile + contributo di solidarietà)* % utilizzo eccedenza costo annuo piano di lavoro 5.6 In caso di presenza di patrimonio mobiliare utile alla valutazione di cui all Art. 5.4, la percentuale di compartecipazione calcolata in base all ISE verrà combinata con la valutazione del patrimonio disponibile dando come risultato la percentuale di compartecipazione complessiva. Articolo 6 DEROGHE Qualora subentrino sensibili variazioni della condizione economica o del piano di lavoro (es. sopravvenuto licenziamento, separazione dal coniuge, morte di un componente del nucleo, ecc.), l utente o il parente può richiedere anche in corso d anno, con parere favorevole dell Assistente Sociale, la rideterminazione della percentuale di pagamento delle tariffe a proprio carico in base ai nuovi valori, verificati dall Ufficio. Il Responsabile dei Servizi Sociali, su proposta motivata dell Assistente Sociale e con l approvazione dell Assessore competente, può proporre condizioni più favorevoli al pagamento delle tariffe, preferibilmente impiegando i criteri di calcolo adottati dal presente regolamento, facendo valere come ulteriori deduzioni le situazioni di disagio non contemplate. Articolo 7 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all esecutività della delibera di approvazione del Consiglio dell Unione dei Comuni dell Eridano. Elementi di scelta per la Giunta Quota indisponibile: 7.000,00 moltiplicata per la scala di equivalenza Percentuale di utilizzo dell eccedenza: 80% Contributo di solidarietà: 1.000,00 per ogni figlio Patrimonio mobiliare minimo: 10.000 Patrimonio mobiliare massimo: 30.000 5