Idoneità Esame di idoneità - Idoneità - Requisiti - Revoca Gentile Dirigente scolastico, mi sono laureata in Filosofia presso una Università statale e subito dopo ho conseguito il baccalaureato in Scienze Religiose e l'idoneità per l'insegnamento della Religione cattolica. Attualmente insegno Irc in una scuola superiore. Dal momento che dovrei trasferirmi in Inghilterra, desidererei sapere se l'esame di idoneità conseguito in Italia sarebbe riconosciuto in questo Stato estero come esame abilitante all'insegnamento o se dovrei seguire un corso di abilitazione. Attendo una Sua risposta. Grazie. L idoneità all Irc vale solo entro i confini della diocesi e quindi deve essere rinnovata a maggior ragione se si tratta di Stato estero. Le condizioni per l eventuale riconoscimento di nuova idoneità devono essere verificate sul posto. Gentilissimo dott. Cicatelli, sono una giovane insegnante di Irc che ha da poco completato gli studi di Scienze Religiose e superato l'esame di idoneità per la scuola secondaria. Dal momento che vorrei trasferirmi in uno Stato estero, e precisamente nel Regno Unito, vorrei sapere se, in base al processo di Bologna, potrò insegnare Religione in Inghilterra, senza seguire il corso PGCE, finalizzato all'abilitazione all'insegnamento e se potrò ricevere il titolo QTS (qualified teacher status), ossia il titolo di insegnante qualificato, senza conseguire ulteriori esami. Sono già stata nelle Università inglesi che offrono corsi post-universitari abilitanti per l'insegnamento e mi hanno detto che la mia laurea mi consente di seguire il corso e quindi ottenere l'abilitazione. Il problema è che dal prossimo anno le tasse universitarie saranno triplicate, passando da circa 3500 sterline annue a 9000! Considerando i costi, mi sembra quantomeno doveroso considerare altre possibilità per ottenere l'abilitazione. Una di queste potrebbe essere quella di maturare un certo numero di anni di esperienza lavorativa qui in Italia, ma non ne sono sicura. Al momento, nonostante io abbia contattato diversi enti sia italiani che inglesi, nessuno è riuscito a darmi una risposta soddisfacente. Spero che lei, invece, possa aiutarmi. Resto in attesa di una sua risposta. Grazie. Purtroppo non è possibile dare una risposta sicura. Le regole per insegnare religione in Gran Bretagna sono probabilmente diverse da quelle italiane e solo un chiarimento presso le autorità ecclesiastiche potrà risolvere il problema. Anche il riconoscimento dei titoli in base al processo di Bologna dipende dal recepimento che ogni singolo Stato ha fatto di quei principi, occorre inoltre verificare la situazione inglese. Salve, sono un'insegnante (precaria) della scuola dell'infanzia, sono in possesso del diploma di scuola magistrale (diplomata nell'87) ho lavorato sei anni presso una scuola paritaria a indirizzo cattolico e due anni presso un micronido comunale. Cortesemente vorrei sapere quando avrà inizio il nuovo corso per insegnanti di Religione e se, con i requisiti sopra indicati, posso accedervi. Ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti. Non è chiaro che cosa si intenda per nuovo corso per insegnanti di religione. Se si tratta di corsi locali per la selezione degli Idr occorre rivolgersi alla diocesi. Se si tratta dei corsi di formazione iniziale dei futuri Idr ci si deve rivolgere agli ISSR o alle facoltà teologiche presenti sul territorio. Se si tratta genericamente della ridefinizione dei titoli di accesso all Irc, è in corso la trattativa per una revisione dell Intesa che modificherà i titoli di studio richiesti ai futuri Idr. Egregio Dottore, sono molto onorato di scriverle. I suoi articoli sono molto interessanti. Avrei un dubbio circa quanto scritto a pagina 8 dell' Ora di Religione del mese di settembre. Nell' articolo Da Idr a Dirigente Scolastico, lei dice che i requisiti d' accesso per il concorso a dirigente sono 5 anni di servizio dopo la messa in ruolo e laurea magistrale. Molti Idr hanno la licenza in teologia o in discipline ecclesiastiche. Ma per discipline ecclesiastiche vorrei sapere che cosa intende? Per caso la laurea specialistica in scienze religiose? E quest' ultima non vale? Considerando che è in corso il processo di Bologna per tale riconoscimento. Approfitto per chiederle gentilmente un articolo che chiarisca sui nuovi titoli vaticani e il loro riconoscimento, poiché mi sento molto confuso.
La ringrazio e buon lavoro. Attualmente gli unici titoli di studio ecclesiastici che godono di riconoscimento da parte dello Stato sono la licenza e il dottorato in teologia. La laurea magistrale ancora non gode di tale riconoscimento, nonostante si tratti di un passaggio dovuto alla luce del processo di Bologna. È mia intenzione affrontare il tema dei titoli ecclesiastici in un prossimo articolo, ma al momento la situazione è ancora in una fase di transizione che non consente di fornire informazioni definitive. Spero che il quadro si chiarisca al più presto. Salve dott. Cicatelli, sono un giovane che poco tempo fa ha conseguito la laurea magistrale (laurea specialistica) in scienze religiose, devo fare ugualmente l' esame di idoneità per l'insegnamento presso l'ufficio scuola della mia diocesi, o il titolo conseguito dà automaticamente l'idoneità e quindi l'esame abilitativo non si deve fare? Attendo una sua risposta tramite e-mail. Cordiali saluti L idoneità è cosa diversa dalla preparazione culturale curata mediante gli studi di scienze religiose. Pertanto l aspirante Idr deve ricevere l idoneità dall ordinario diocesano secondo le modalità vigenti in ciascuna diocesi (eventualmente attraverso un esame). Gentile Sig.Cicattelli, ho urgente bisogno di capire una cosa, su cui purtroppo non riesco ad avere per nulla le idee chiare. Ho chiesto in curia l'idoneità per insegnare Religione nella scuola elementare. Quello che vorrei capire è se per le scuole elementari, basti l'idoneità e l esame, o se serva la laurea in pedagogia, o anche una laurea triennale in scienze religiose. Non vorrei illudermi, per questo le chiedo ciò. Sono convinta di conoscere la religione meglio di tante altre persone, perché è da quando ho 16 anni che mi interesso di Storia delle religioni, essendo poi molto cattolica, e conoscendo bene anche altre religioni. Si figuri che conosco perfino la religione aborigena australiana. Avrei voluto insegnare filosofia al liceo, ma purtroppo sappiamo che il TFA per ora lo vediamo con il binocolo a causa del brillante mondo politico italiano. Ho impellente bisogno di lavorare e ho impostato il mio curriculum di studi universitari, improntandolo sul mondo antico e la filosofia antica, medioevale e persino ebraica. Secondo lei l'idoneità e l'esame possono bastare o servono altri titoli? Un cordiale saluto La laurea in filosofia da sola non consente di insegnare Religione, a prescindere dalla tesi e dagli esami sostenuti. Tuttavia l ordinario diocesano può riconoscere eccezionalmente l idoneità per la sola Scuola Primaria anche a chi non sia fornito dei titoli teologici preferenziali: tutto è rimesso alla sua discrezionalità. Gentilissimo dott. Cicatelli, sono un insegnante supplente di Religione. Quest'anno volevo iscrivermi al biennio di specializzazione della laurea magistrale in scienze religiose, ma non mi è stata data la possibilità in quanto il diploma di scuola superiore (maturità artistica) in mio possesso è quadriennale. Nel 1998 mi sono regolarmente iscritta all'istituto di Scienze Religiose, dove ho conseguito nell'anno 2003 il titolo di magistero in scienze religiose. Ultimamente ho appreso dell'esistenza di un ordinamento ecclesiastico in vigore da Gennaio del 1998 che prevedeva l'iscrizione ai corsi di studio solo se in possesso di un diploma di scuola secondaria quinquennale. I quesiti a cui vorrei mi potesse dare risposta sono i seguenti: come mai io ho regolarmente terminato gli studi pur non avendo avuto i requisiti per iscrivermi? Da premettere che ho anche svolto alcune supplenze e quindi ritenuta idonea all'insegnamento. Nella situazione in cui mi trovo adesso, che cosa mi consiglia di fare? È necessario che provveda al conseguimento del quinto anno integrativo per un eventuale ricostruzione di carriera, o è sufficiente il titolo in mio possesso? Sarei felice di ricevere un aiuto da parte sua. La ringrazio anticipatamente. Alla base di tutto c è sicuramente un irregolarità, dato che di norma l accesso al corso di Magistero in Scienze Religiose prevede il possesso di un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore. Evidentemente c è stata disattenzione a suo tempo da parte dell ISSR, ma in alcuni casi anche i diplomi quadriennali sono stati considerati comunque titolo valido in quanto successivi alla licenza media. In ogni caso, in genere il titolo superiore assorbe quelli inferiori e quindi il titolo di Magistero dovrebbe aver sanato l irregolarità iniziale. Quindi dovrebbe essere possibile accedere al biennio di Laurea specialistica, ma l ultima parola spetta all ISSR. Va tenuto presente che ormai è molto difficile sanare il pregresso perché non esistono più corsi integrativi per il quinto anno e occorrerebbe sostenere da
privatista un esame di stato di scuola secondaria superiore in qualsiasi indirizzo diverso da quello già posseduto, ma la pretesa sembra sproporzionata al problema. Egr. Prof. Cicatelli sono un insegnante di Religione in ruolo da 7 anni presso le scuole elementari. Ho letto con interesse il suo articolo "Idoneità: la revoca" del periodico L'Ora di Religione del dicembre 2011, però la risposta relativa a "gli effetti della revoca" non mi è chiara, perciò la pregherei vivamente di poter spiegare punto. In caso di revoca dell'idoneità da parte del vescovo, non avendo io il diploma magistrale, e non potendo quindi insegnare un'altra materia, potrei rimanere comunque nella scuola, mantenendo la stessa graduatoria come prima da insegnante anche se dovessi passare in un settore diverso dall'insegnamento, o sarei licenziato del tutto? La pregherei di rispondermi con chiarezza, perché sento tante risposte diverse e contrastanti e so che solo lei può darmi la certezza a questa domanda. Le chiederei cortesemente di potermi rispondere celermente. Nel frattempo la ringrazio per la sua attenzione e la sua disponibilità. Cordiali saluti. In caso di revoca l Idr di ruolo viene mantenuto in servizio nell amministrazione scolastica in una funzione compatibile con i titoli di studio posseduti. In mancanza di un abilitazione ad altro insegnamento si può essere destinati a un servizio amministrativo per essere poi inquadrati nei ruoli corrispondenti. Gentilissimo Prof. Cicatelli, insegno nella Scuola Primaria, entrata con il primo contingente da 8 anni. La mia situazione non è facile (purtroppo con la Chiesa sono ai ferri corti) e le dico che a giorni sarò revocata. Poiché la L. 186 prevede che l'insegnante di RC di ruolo revocata può essere utilizzata sulla classe di concorso per la quale è abilitata, le chiedo: io ho il Diploma Magistrale (oltre al Diploma di Scienze Religiose) e ho superato 3 Concorsi nella scuola primaria (di cui l'ultimo nel 1999/2000), vorrei che gentilmente mi dicesse che cosa devo fare. Il mio Dirigente mi ha detto che appena arriverà la revoca sarò mandata a casa perché per me non c'è altro da fare. Altri ancora mi hanno riferito che dovrò fare la domanda di trasferimento quando sarà pubblicata. So però di un signore che ha fatto la domanda di mobilità, ma gli è stata rifiutata. Poiché lei è sempre così chiaro e preciso, la prego ancora una volta di esserlo anche con me. Appena arriva la revoca, che cosa dovrò fare? Vorrei conoscere la prassi da seguire giacché nessuno sa niente. Inoltre, se dovrò fare la domanda di trasferimento, come sarà valutato il servizio pregresso (11 anni di pre-ruolo e 8 di ruolo) e, infine, se non farò in tempo a fare domanda o non la potrò fare, come mi dovrò comportare nei confronti della Direzione Scolastica Regionale. Purtroppo nessuno sa niente o non vuole sapere, e le notizie che ci vengono fornite sono contraddittorie, sul sito di Cultura Cattolica è stato detto che alcuni insegnanti sono stati licenziati. Mi chiedo: se c'è una legge che prevede il passaggio in altro ruolo, perché solo per gli Irc viene disattesa? La ringrazio infinitamente e aspetto una risposta (mi scusi: urgente. Tra pochi giorni scatterà la revoca). Distinti saluti In linea teorica la legge 186/03 prevede la ricollocazione in altro incarico degli Idr di ruolo eventualmente revocati. Tuttavia, manca al momento un regolamento attuativo di tale norma e quindi si registrano comportamenti difformi da parte degli Uffici scolatici regionali, cui spetta gestire il caso. In genere l Idr revocato viene utilizzato in un servizio compatibile con i titoli posseduti: se si è in possesso di abilitazione per l insegnamento su posto comune nella Scuola Primaria, si potrà essere utilizzati in quell incarico, fermo restando che non è certo il vero e proprio passaggio di ruolo, poiché questo dipende dalle scelte dell Ufficio regionale. Come minimo, dovrebbe essere garantita l utilizzazione, cioè la conservazione del rapporto di lavoro con destinazione ad annum a un servizio diverso. Mi sembra perciò improprio, oltre che prematuro, parlare di domanda di trasferimento, dato che non si tratta di un trasferimento a domanda (che peraltro sarebbe impossibile come passaggio di ruolo) ma di una sorta di trasferimento d ufficio. In ogni caso, l inquadramento economico dovrebbe essere integralmente conservato. Gent.mo Prof. Cicatelli, sono un insegnante di Religione di ruolo. Ho letto la Sua risposta relativa alla revoca nel n 6, febbraio 2012 del mensile L Ora di Religione, e vorrei esporle il mio caso. Sto divorziando da mia moglie e penso che questo comporti la mia revoca dell idoneità all Irc. Ho saputo di qualche caso come il mio e l insegnante revocato, dopo aver presentato ricorso, è riuscito a mantenere ancora la carica di insegnante di Religione. Per questa mia situazione familiare, non mi sento più di insegnare Religione, non ho più la gioia dentro, e perciò non ho intenzione di presentare alcun ricorso per mantenere l insegnamento. Visto che non presenterò ricorso, è sicuro che passerò a un servizio amministrativo, oppure in mancanza di posti disponibili, lo Stato potrebbe anche non prendere in considerazione la revoca del vescovo, e quindi tenermi ancora a insegnare Religione? O addirittura lo Stato potrebbe licenziarmi?
Mi perdoni la ripetizione, non desidero presentare alcun ricorso per mantenere l insegnamento di Religione, perché sono molto turbato dentro, vorrei però la sicurezza del passaggio in un settore amministrativo per non perdere il posto di lavoro. Perciò le chiedo gentilmente se mi può chiarire i dubbi sopra esposti. Ringraziandola anticipatamente, in attesa della sua risposta, la saluto cordialmente. La revoca dell idoneità è a discrezione dell ordinario diocesano e non è automatica in seguito a un divorzio, in quanto occorre verificare le modalità e le eventuali responsabilità nella vicenda. In teoria un Idr divorziato può anche continuare a insegnare religione, se il vescovo valuta che la situazione non sia meritevole di revoca. Se invece si dovesse giungere alla revoca, lo Stato non può non prenderne atto e deve sollevare l Idr dall Irc, utilizzandolo in incarico diverso e compatibile con i titoli posseduti. Tuttavia si registrano in proposito comportamenti difformi degli Uffici scolastici regionali, per via della mancanza di un regolamento in merito. Si sono avuti anche alcuni casi di licenziamento, ma sono in atto ricorsi, proprio perché il licenziamento sarebbe contrario al disposto della legge 186/03. Gentile prof. Cicatelli, vorrei sottoporle questa domanda. Circa la mobilità territoriale tra Diocesi in Regioni diverse ci può essere incompatibilità sull'idoneità dei due Ordinari diocesani? Se per esempio l'idoneità è data dalla Diocesi di appartenenza, (a una ragazza madre), può la Diocesi dove si chiede trasferimento negarla? Esiste nel Diritto Canonico una "prassi" a cui gli Ordinari possono far riferimento? Grazie dell'interessamento e dell'eventuale risposta. L idoneità viene riconosciuta dal singolo ordinario diocesano, che è tenuto a rispettare il codice di diritto canonico, ma non è vincolato a rispettare le decisioni (e le idoneità) di altre diocesi. Pertanto, è perfettamente legittimo che una idoneità possa non essere convalidata in una diversa diocesi. Vi scrivo per avere dei chiarimenti. Sono in possesso della laurea in lettere classiche, nonché della laurea triennale in scienze religiose. Insegno Religione da diversi anni e quest anno ho 25 ore di cui 10 nella Scuola Primaria e 15 nell infanzia. Sono in servizio presso due circoli didattici. Ho saputo che tra qualche tempo per continuare a insegnare sarà indispensabile aver terminato anche gli altri 2 anni per la specializzazione. La mia grande difficoltà non è tanto quella di studiare, quanto l impossibilità di frequentare le lezioni, condizione obbligatoria (la frequenza) per sostenere gli esami. L oggettiva difficoltà mi viene non solo dagli impegni lavorativi, ma anche dall essere la mamma di un bimbo di 7 mesi. La domanda che vi rivolgo è dunque se esiste una modalità per completare gli studi e non temere di essere esclusa dal mondo del lavoro. Grazie! Il problema della frequenza può essere risolto discutendo con l ISSR e concordando condizioni particolari di frequenza per conseguire il titolo in tempi ragionevoli, tenendo presente che la prossima revisione dell Intesa lascerà tempo in abbondanza per conseguire il titolo richiesto (potendo quindi diluire la frequenza su più anni). Purtroppo la laurea triennale in scienze religiose, pur essendo accademicamente superiore al vecchio diploma della Cei, non è contemplata dall Intesa quale titolo valido per l Irc. Conviene attendere la pubblicazione del testo della nuova Intesa, in quanto le disposizioni transitorie potrebbero comunque tutelare coloro che sono attualmente in servizio. Gent.mo dott. Cicatelli, sono laureata in Lingue. Sto frequentando per conseguire la Laurea in Scienze teologiche e frequento il II anno. La mia domanda è la seguente: con il titolo di tre anni in Scienze Teologiche posso usufruire dell idoneità a insegnare in tutte le scuole di ordine e grado o solo nelle secondarie? Mi potrebbe gentilmente anche indicare le eventuali normative. In attesa di una sua risposta, porgo cordiali saluti. Se facciamo riferimento alla Laurea in scienze religiose, si tratta di un titolo che al momento non gode di alcun riconoscimento, dato che non era contemplato nell Intesa del 1985 attualmente in vigore. Detta Intesa subirà presto una revisione, ma ancora una volta la sola laurea triennale non dovrebbe costituire titolo sufficiente per accedere all Irc, essendo necessaria una laurea magistrale in scienze religiose (5 anni). Resta comunque ferma la possibilità, almeno per ora, che le diocesi, per mancanza di candidati pienamente qualificati, riconoscano l idoneità a persone formalmente non in possesso dei titoli prescritti, ma di fatto fornite di una preparazione equivalente. Gentile dott. Cicatelli, sono di ruolo nella Scuola dell'infanzia dal 2004. Ho iniziato nel 1987, nel 2009 ho avuto un ictus per malattia genetica, e sono costretta a lavorare su due circoli a causa di un'ulteriore contrazione; per il prossimo anno dovrò recuperare altre ore. Sono in possesso del diploma di scuola dell'infanzia con relativo superamento di concorso ordinario. Nella legge 186 del 18 luglio 2003, all'art.4 sulla mobilità si fa riferimento alla possibilità che, qualora venisse revocata l'idoneità, e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, si potrebbe essere assorbiti nel ruolo comune?
Sarebbe bello, anche perché sono stanca di fare la trottola, vorrei poter disporre di una stabilità fisica. La situazione è oggettivamente pesante, ma la revoca dell idoneità non può essere utilizzata come scorciatoia per una diversa sistemazione: si tratta pur sempre di un provvedimento disciplinare che il vescovo deve adottare solo per l effettivo venir meno dei requisiti canonici per insegnare Religione. Purtroppo, la legge 186/03 non consente il passaggio dal ruolo di Irc al posto comune. Se si è in possesso di abilitazione all insegnamento nella Scuola dell Infanzia si può solo attendere che arrivi il proprio turno di nomina nelle graduatorie in cui eventualmente ci si trova a essere inseriti. Salve. Insegno Religione presso la Scuola Primaria e la scuola dell'infanzia in due comuni diversi dal mio comune di residenza, per un totale di 25 ore settimanali. Ma la scuola del mio Comune di residenza non ha ancora richiesto per la Primaria e per l'infanzia, l'insegnante Specialista di Religione. In passato alcuni colleghi avrebbero voluto aprirsi a questa figura nella scuola, ma a causa di vecchie concezioni, penso riguardanti l'organizzazione dell'orario, questo tentativo non ha avuto nessun risultato. Di recente una collega mi ha rivolto l'invito a presentare richiesta scritta al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Circolo. Vi chiedo quindi se posso presentare io stessa domanda. In tutti i casi, esiste un modello già predisposto per inoltrare questo tipo di richiesta? Vi ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti. La presenza di un Idr specialista nella Scuola dell Infanzia e Primaria si giustifica con il fatto che gli insegnanti di classe e sezione non sono idonei o disponibili all Irc. Il dirigente deve solo registrare la loro disponibilità e accertare il possesso dell idoneità. Ove manchi uno dei due requisiti, dovrà essere richiesto l intervento dell insegnante specialista. Non tocca all Idr proporre il proprio servizio alla scuola, in quanto non si tratta di una iniziativa attivabile sulla base di un progetto particolare: l Irc è fattore strutturale del curricolo scolastico, a prescindere dall insegnante che lo cura. Egregio dott. Cicatelli, sono un insegnante di ruolo di Religione cattolica e ho il seguente problema: la segretaria del mio Istituto sta cercando con fervore di costringere le colleghe insegnanti di classe a riprendere a insegnare Religione dopo tanti anni trascorsi dalla loro rinuncia, nonostante ancora in possesso dell abilitazione a tale insegnamento. Secondo costei, questa iniziativa farebbe recuperare ore alle insegnanti di classe (senza considerare il danno che recherebbe alle specialiste Irc). Cortesemente da lei vorrei sapere se le suddette colleghe possono riprendere l insegnamento e, se in caso contrario, in base a quali normative? Ringraziando per disponibilità, aspetto una risposta in merito. Il quesito è abbastanza comune, ma l'interpretazione della segretaria è del tutto errata. Non solo la mancanza dell Idr specialista non crea nuovi posti comuni ma produce esattamente l'effetto contrario. Dato che l'organico è calcolato convenzionalmente come se tutti gli insegnanti di classe impartissero anche l'irc, la presenza dell insegnante specialista libera alcune ore per attività di approfondimento, progetti e altre attività integrative dell'offerta formativa. Purtroppo si sta creando un'inutile e controproducente agitazione in tutta Italia (forse in base a indicazioni errate provenienti da qualche associazione, rivista o sindacato), ma si trascura che il rientro nell'irc non può avvenire automaticamente ed è sottoposto alla verifica dell'ordinario diocesano che ha il diritto e il dovere di accertare il permanere dei requisiti per insegnare Rc. Scavalcare questa competenza dell'autorità ecclesiastica viola l'intesa (Dpr751/85), come sembrano superficialmente dimenticare tante persone apparentemente "ben informate".