REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI MASTER

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REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI MASTER Articolo 1 1. In attuazione di quanto previsto dall art. 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, nonché dall art. 7 del Regolamento Didattico Parte generale, l Università degli Studi della Tuscia promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, aperti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica, anche all estero, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i Master universitari di primo e di secondo livello. 2. La denominazione "Master si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono. 3. I corsi per Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, a seguito di convenzioni ed accordi con altre Università italiane ed estere e con enti e soggetti esterni, anche stranieri. Articolo 2 1. I corsi per il conseguimento del Master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di stage, di studio guidato e di didattica interattiva, accompagnate da un periodo di tirocinio coerente con gli obiettivi formativi e professionali del Master, eventualmente presso enti pubblici o privati. I corsi possono prevedere modalità di erogazione delle lezioni, oltre che in presenza, anche in modalità blended o FAD. 2. All insieme delle suddette attività, integrate con l impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l acquisizione, da parte degli iscritti, di almeno 60 crediti formativi universitari complessivi per ogni anno di corso, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica. 3. L acquisizione dei crediti è distribuita nell arco di non meno di 6 e non più di 12 mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento. 4. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria. 5. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinata a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti. 6. Il conseguimento del Master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell attività di tirocinio.

7. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dal Regolamento didattico del corso, di cui al successivo art. 8, comma 3. Le verifiche periodiche e la prova finale non danno luogo a votazioni ma solo al giudizio "positivo", eventualmente con merito. 8. La gestione completa delle carriere degli studenti dei corsi di Master, è svolta dalle Strutture didattiche di riferimento. 9. Il titolo è rilasciato dal Rettore ed è sottoscritto dal Direttore del corso. Articolo 3 Su domanda degli interessati, da presentare prima dell inizio delle attività formative ed in presenza di idonea attestazione, il Comitato ordinatore, di cui al successivo art. 7, può eventualmente riconoscere crediti, abilità e competenze (entro il limite complessivo del 20% dei crediti necessari per il conseguimento del titolo) derivanti da altre attività formative e di perfezionamento seguite anche all estero, purché coerenti con la fisionomia e il livello del corso per Master, e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di Master. Articolo 4 1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l attivazione e lo svolgimento del corso deve essere assicurata: a) dai contributi di iscrizione degli iscritti; b) da eventuali contributi a ciò finalizzati da parte di enti e soggetti esterni; c) da eventuali risorse aggiuntive provenienti dagli enti cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso. 2. Il contributo di cui alla lettera a), da versare con modalità stabilite dall amministrazione, non può essere inferiore ad una cifra determinata dal Consiglio di Amministrazione. 3. Il contributo di cui alla lettera a) è gestito dal centro di spesa indicato nel decreto istitutivo del corso di cui al successivo art. 6, per le esigenze di funzionamento del medesimo, ivi comprese le risorse da destinare ad eventuali affidamenti, supplenze e contratti, previa trattenuta non inferiore al 10% a favore del bilancio dell Ateneo per la copertura delle spese generali. 4. Il centro di spesa di cui al comma precedente, provvede alla tenuta di un bilancio delle entrate e delle uscite del corso; il Direttore del corso provvede sulle le richieste di spesa.

Articolo 5 1. Le proposte di accensione di corsi per Master devono essere coerenti con gli obiettivi formativi e di ricerca della struttura proponente, favorendo, ove possibile, la collaborazione tra i dipartimenti; le proposte sono accompagnate dall illustrazione degli obiettivi del Master anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono. 2. Le proposte di istituzione di corsi di Master sono avanzate al Rettore da uno o più Dipartimenti, nell ambito della programmazione didattica annuale e successivamente presentate all approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per gli ambiti di rispettiva competenza. 3. La proposta di istituzione del corso di Master deve indicare: a) gli obiettivi formativi, la coerenza con gli obiettivi formativi e di ricerca della struttura proponente e i profili professionali di riferimento del corso; b) il progetto generale di articolazione delle attività formative; c) il numero massimo degli studenti ammissibili nonché il numero minimo degli iscritti al di sotto del quale il corso non può essere attivato; c) i titoli di studio richiesti per l ammissione e le modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso; d) la sua durata; e) le risorse di docenza e le strutture disponibili; f) l indicazione del centro di spesa che gestirà l attività amministrativo-contabile del Master, al quale saranno accreditati i contributi versati dagli iscritti (detratta la trattenuta di cui al precedente art. 4, comma 3) e i fondi messi eventualmente a disposizione dal Consiglio di Amministrazione o da soggetti esterni; g) l indicazione dei membri del Comitato ordinatore, individuati tra i docenti di cui al successivo art. 7; h) il piano finanziario che, tenuto conto del contributo richiesto agli iscritti e di altri eventuali contributi, descriva tutte le spese necessarie per il funzionamento; i) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso; j) le eventuali borse di studio messe a disposizione e le modalità per il loro ottenimento; k) ogni altro elemento ritenuto utile.

Articolo 6 1. Il corso è istituito con decreto del Rettore in cui è nominato il Comitato ordinatore ed è stabilito, tra l altro: a) la denominazione, la durata e la sede del corso, il numero di posti disponibili e il numero minimo di iscritti necessario per l attivazione; b) i titoli di studio richiesti per l ammissione; c) i termini e le modalità di iscrizione; d) i tempi e le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l ammissione al corso; e) l importo dei contributi e le eventuali borse di studio messe a disposizione, con le modalità per il loro ottenimento; f) il Centro di spesa che gestirà l attività amministrativo-contabile del Master. Tale Centro potrà trattenere una quota pari al 3% dei fondi di cui al precedente art. 4 comma 1, purché consentito dall eventuale convenzione con enti e soggetti finanziatori. 2. Il decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo e dei Dipartimenti, nonché con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta utile. Articolo 7 1. Le responsabilità del coordinamento di ciascun corso per Master sono assunte da un Comitato ordinatore, composto da almeno sette membri, di cui almeno quattro professori di ruolo dell Università della Tuscia. Il Dipartimento proponente designa, su proposta del Direttore, un proprio rappresentante fra i suddetti sette membri. Possono, inoltre, farne parte docenti in servizio presso l Università della Tuscia o presso altre Università, anche estere, ed esperti esterni, ivi compresi i professori a contratto. 2. Il Direttore è designato mediante elezione dai componenti del Comitato ordinatore tra i professori di ruolo dell Università della Tuscia che ne fanno parte. 3. Al Comitato ordinatore spettano la programmazione e la organizzazione dell attività didattica relativa al corso, in analogia ai compiti attribuiti ai Consigli di corso di studio, per quanto applicabili. 4. Il corpo docente del corso può comprendere, oltre a professori e ricercatori dell Ateneo, docenti di Istituzioni italiane o estere; deve inoltre essere prevista un adeguata componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese.

5. In caso di Master organizzati in forma consorziata, di cui al precedente art. 1, comma 3, la composizione del Comitato ordinatore è disciplinata nell atto istitutivo. Articolo 8 1. Nella prima riunione, convocata dal professore dell Università della Tuscia più anziano in ruolo tra i membri del Comitato ordinatore, il Comitato elegge il Direttore ai sensi del precedente art. 7, comma 2. 2. Per la convocazione del Comitato ordinatore, la validità delle sedute, le modalità di votazione e di verbalizzazione delle adunanze si applica la disciplina prevista dal Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo. 3. Il Regolamento didattico del corso, che indica, tra l altro, le attività formative previste, le discipline ed i rispettivi crediti, le forme di verifica e le caratteristiche della prova finale, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e al presente Regolamento, è deliberato dal Comitato ordinatore con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 4. Il Regolamento didattico del corso è approvato dal Senato Accademico ed è emanato con decreto rettorale. 5. Prima dell inizio del corso, il Comitato ordinatore cura la diffusione, anche sul sito dell Ateneo, del manifesto didattico del corso che riporta, tra l altro, il regolamento didattico e l elenco dei docenti interni ed esterni con l indicazione degli incarichi a ciascuno attribuiti. Articolo 9 1. Concluso il corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte, da trasmettere ai Direttori di Dipartimento che hanno proposto l attivazione del corso, assieme ad un sintetico quadro economico finale delle entrate e delle uscite del corso. 2. Nel caso in cui venga richiesta l attivazione del medesimo corso in un anno successivo, la relazione va allegata alla relativa proposta di attivazione di cui all art. 5, comma 2. Articolo 10 Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore che indica la data di entrata in vigore.