REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO I regolamenti dell esecutivo sono fonti secondarie con i quali il governo disciplina alcune materie. Da non confondere con altri regolamenti Non sono disciplinati dalla Costituzione. Unici riferimenti agli artt. 87 (emanazione da parte del Presidente della Repubblica) e 117.6 (parallelismo tra funzione legislativa e funzione regolamentare) Trovano la loro fonte sulla produzione nelle fonti primarie (in particolare nell art. 17 l. 400/1988)
REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO Le singole fonti: i regolamenti dell esecutivo I regolamenti governativi sono deliberati dal Consiglio dei ministri I regolamenti ministeriali e interministeriali sono emanati da uno o più ministri e devono rispettare i regolamenti governativi
REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO Le singole fonti: i regolamenti dell esecutivo I regolamenti di esecuzione servono a eseguire norme primarie I regolamenti di attuazione servono ad attuare norme primarie che contengono disciplina di principio I regolamenti di organizzazione servono a regolare il funzionamento della pubblica amministrazione I regolamenti indipendenti regolano materie non disciplinate da norme primarie I regolamenti delegati attuano la delegificazione sulla base di legge di autorizzazione del Parlamento
REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO Art. 17, l. 400/1988 (Regolamenti) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [abrogato] 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. [ ]
RISERVA DI LEGGE La riserva di legge È l istituto attraverso il quale la Costituzione riserva la disciplina di una materia alle fonti primarie E utilizzato soprattutto nella prima parte della Costituzione (diritti e doveri dei cittadini).
RISERVA DI LEGGE La riserva di legge Riserva assoluta tutta la materia deve essere disciplinata solo da fonti primarie Riserva relativa la fonte primaria detta i principi, le fonti secondarie possono stabilire la disciplina di dettaglio Riserva rinforzata per contenuto o per procedimento
LE FONTI REGIONALI Regioni a st. ordinario Costituzione Statuti ordinari Leggi Regolamenti Regioni a st. speciale Costituzione + statuti speciali C.d. leggi statutarie Leggi Regolamenti
STATUTO REGIONALE (ord.) Per le regioni a statuto ordinario: Legge a contenuto tipico con procedimento aggravato di approvazione (art. 123, c. 2 e 3 Cost.): - doppia approvazione a distanza di almeno 2 mesi, - maggioranza assoluta in entrambe le approvazioni, - sempre possibile il referendum (su richiesta di 1/50 degli elettori o di 1/5 dei consiglieri), - possibile giudizio preventivo della Corte costituzionale (su richiesta del Governo) Contenuto dello statuto (art. 123, c. 1 e 4 Cost.) Limite dell armonia con la Costituzione
STATUTO REGIONALE (sp.) Per le regioni a statuto speciale: statuto approvato con legge costituzionale (fonte statale) - Non sottoponibile a referendum nazionale e art. 138 (dal 2001) - Sulla base di intese con le singole Regioni e le Province autonome (riforma) Sono però previste anche leggi [leggi statutarie] con procedimento aggravato (simile a quello degli statuti ordinari) su alcune materie (in parte sovrapponibili con quelle degli statuti ordinari)
Fonte primaria LEGGE REGIONALE Competenza esclusiva statale [art. 117, c. 2 Cost.] Competenza concorrente (statale e regionale) [art. 117, c. 3 + art. 122, c. 1 Cost.] Competenza residuale (regionale) [art. 117, c. 4 Cost.] Art, 116, c. 3 Cost. Interventi della Corte costituzionale che hanno ridisegnato il riparto di competenze
LEGGE REGIONALE - Non riconducibilità automatica alla competenza legislativa residuale (sent. 370/2003) - Clausole trasversali (alcune materie dell art. 117, c. 2 Cost. + coordinamento della finanza pubblica) - Criterio di prevalenza (sent. 370/2003) - Chiamata in sussidiarietà (sent. 303/2003)
LEGGE REGIONALE (riforma) Riaccentramento di competenze (solo per le Regioni a statuto ordinario) Competenza esclusiva statale ma in alcuni casi si tratta di disposizioni generali, disposizioni di principio, ecc. (art. 117, c. 2 Cost.) Competenza residuale regionale (art. 117, c. 3 Cost.) con possibilità di intervento dello Stato (unità giuridica o economica della Repubblica o interesse nazionale art. 117, c. 4 Cost.) Art. 116, c. 3
REGOLAMENTI REGIONALI Fonte secondaria (Art. 117, c. 6 Cost.) Approvati dalla Giunta o dal Consiglio (in base a quanto previsto dai singoli statuti) Nelle materie di competenza concorrente (art. 117, c. 3) e residuale (art. 117, c. 4). Lo Stato può delegare le Regioni nelle materie di competenza esclusiva (art. 117, c. 2)
FONTI DEGLI ENTI LOCALI Fonti degli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane) Legge provinciale (solo le Province di Trento e Bolzano, in base allo statuto speciale del TAA) Statuto (art. 114, c. 2 Cost.) Regolamento (art. 117, c. 6 Cost.) per l organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite