REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



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COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE Provincia di Bologna REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. DEL Page 1 of 33

REGOLAMENTO COMUNELE DI POLIZIA MORTUARIA INDICE CAPO I Disposizioni preliminari Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Competenza Art. 3 Responsabilità Art. 4 Dichiarazione di morte Art. 5 Denuncia della causa di morte Art. 6 Adempimenti dell ufficio Art. 7 Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi Art. 8 Atti a disposizione del pubblico Art. 9 Servizi gratuiti e a pagamento CAPO II Trasporti funebri Art. 10 Trasporti gratuiti e a pagamento Art. 11 Trasporti Art. 12 Eccezioni Art. 13 Consistenza del trasporto e percorso Art. 14 Orario dei trasporti Art. 15 Compiti dei necrofori Art. 16 Riti religiosi Art. 17 Trasporti non in sede di funerale Art. 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione CAPO III - Cimiteri Art. 19 Disposizioni generali Art. 20 Ossario e cinerario comune Art. 21 Soppressione del cimitero Art. 22 Piano regolatore cimiteriale Art. 23 Sepolture private fuori del cimitero Art. 24 Ammissione nel cimitero CAPO IV Tipi di sepolture Art. 25 Tipi di sepoltura Art. 26 Sepolture per inumazione Art. 27 Esumazione ordinaria Art. 28 Esumazione nati morti Art. 29 Esumazione straordinaria Art. 30 Sepolture per tumulazione Art. 31 Tumulazioni provvisorie Art. 32 Estumulazione ordinaria Art. 33 Estumulazione straordinaria Art. 34 Traslazioni Art. 35 Operazioni vietate Art. 36 Comunicazione scadenze ed operazioni cimiteriali Art. 37 Salme aventi oggetti da recuperare Art. 38 Disponibilità dei materiali CAPO V Delle concessioni Art. 39 Manufatti concessi Art. 40 Concessione di loculi e durata Art. 41 Provvedimento di concessione Art. 42 Sistemazione e manutenzione Art. 43 Rinuncia di sepolture rimborso Page 2 of 33

CAPO VI Sepolture di famiglia e per collettività Art. 44 Modalità di concessione Durata Rinnovo Art. 45 Doveri in ordine alla manutenzione Art. 46 Aventi diritto Art. 47 Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività Art. 48 Ricordi funebri Art. 49 Estumulazione vincolo Art. 50 Divieto di cessione dei diritti d uso Art. 51 Recupero a favore del Comune Art. 52 Divisione e rinuncia Art. 53 Disponibilità dei materiali Art. 54 Fascicoli per le sepolture di famiglia Art. 55 Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n. 803/1975 CAPO VII Della Decadenza-Revoca-Estinzione di concessioni individuali e tombe di famiglia Art. 56 Decadenza Art. 57 Sistemazione delle salme a seguito di decadenza Art. 58 Revoca Art. 59 Estinzione Art. 60 Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni CAPO VIII Cremazione, Affidamento e dispersione delle ceneri Art. 61 Cremazione Art. 62 Autorizzazione alla cremazione Art. 63 Modalità di trasporto delle urne cinerarie Art. 64 Modalità di conservazione delle ceneri Art. 65 Dispersione delle ceneri Art. 66 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri Art. 67 Affidamento personale delle ceneri Art. 68 Autorizzazione per l affidamento personale delle ceneri Art. 69 Modalità conservative delle urne affidate a familiari Art. 70 Controlli e sanzioni CAPO IX Polizia interna del cimitero Art. 71 Orari di ricevimento Art. 72 Riti religiosi Art. 73 Divieti speciali Art. 74 Epigrafi Art. 75 Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi Art. 76 Deposizione e coltivazione di fiori e arbusti sulle tombe CAPO X Disposizioni varie Art. 77 Obblighi e divieti per il personale che opera nei cimiteri Art. 78 Registro sepolture Art. 79 Registro delle operazioni cimiteriali Art. 80 Presunzioni Art. 81 Sanzioni Art. 82 Norma finale e rinvio Art. 83 Efficacia delle disposizioni del Regolamento Page 3 of 33

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (di seguito indicato come Reg. P.M. ), alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme che disciplinano i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria (relativi alla sepoltura, ai trasporti funebri, alla concessione di manufatti, alla cremazione, all affidamento, alla dispersione delle ceneri ed alle norme di comportamento all interno dei cimiteri e dei locali annessi). ARTICOLO 2 Competenza 1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, e dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l Interno, del Ministro per la sanità e dell Autorità Giudiziaria. In particolare, ai sensi dell art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, spetta al Responsabile dei Servizi cimiteriali l emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti non siano riservati dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento ad altri organi. ARTICOLO 3 Responsabilità 1. Il Comune, mentre ha cura perchè nell'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo o danni alle persone, alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito (scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.). 2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l illecito non abbia rilevanza penale. 3. I soggetti privati che operano all interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l attività specifica. ARTICOLO 4 Dichiarazione di morte 1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata, non oltre 24 ore dal decesso, all Ufficio di Stato Civile. 2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o in mancanza da persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane. 3. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione. Page 4 of 33

ARTICOLO 5 Denuncia della causa di morte 1. Il medico curante deve presentare all Ufficio di Stato Civile, non oltre 24 ore, la denuncia della malattia ritenuta causa di morte, compilando l apposita scheda stabilita dal ministero della Sanità d intesa con l Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa; la stessa è trasmessa anche all Azienda Unità Sanitaria Locale. ARTICOLO 6 Adempimenti dell ufficio 1. L Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, sull apposita scheda ISTAT o su altro certificato medico, riscontra le generalità del defunto, dispone gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici. Quindi in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT, redige l atto di morte e rilascia il nulla osta al seppellimento. ARTICOLO 7 Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi 1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, convivente more uxorio che, al momento della presentazione della domanda, figuri iscritto nel medesimo stato di famiglia anagrafico, figli legittimi o naturali o in loro mancanza i discendenti prossimi, i genitori, i fratelli e le sorelle, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, e infine gli affini. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni o trasferimenti. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto. ARTICOLO 8 Atti a disposizione del pubblico 1. Presso i cimiteri comunali sono pubblicati: a) le modalità per l ingresso e i divieti; b) avvisi relativi ai lavori di esumazione/estumulazione ordinaria nel corso dell anno; c) elenco delle sepolture in scadenza nell anno in corso; d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico. 2. Presso l'ufficio Servizi cimiteriali del Comune sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 52 del Reg. P.M.. Sono inoltre tenuti visibili al pubblico presso l'ufficio Servizi cimiteriali del Comune: a) copia del presente regolamento; b) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza di cui al successivo art. 56. ARTICOLO 9 Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o individuati dal presente regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare: a) l inumazione in campo comune nel caso di salma di persona indigente o appartenente a Page 5 of 33

famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, previo parere conforme dei Servizi Sociali; b) la cremazione, nel caso di salma di persona che abbia espresso in vita la volontà di essere cremata, indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, previo parere conforme dei Servizi Sociali; c) la raccolta e la deposizione delle ossa in ossario comune; d) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura per le salme di persone i cui familiari risultino in condizione di indigenza previo accertamento dello stato di indigenza da parte dei Servizi Sociali ed anche per le salme di cui non sia stata riscontrata l esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico; e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze di cui al successivo art. 65. 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate e aggiornate annualmente secondo le norme vigenti. 4. L Amministrazione comunale può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata. 1. Il trasporto funebre è a pagamento. CAPO II TRASPORTI FUNEBRI ARTICOLO 10 Trasporti gratuiti e a pagamento 2. Sono a carico del Comune i trasporti funebri nell ambito del territorio comunale: a) nei casi di salme che siano state oggetto di attività di studio e di ricerca al fine della loro riconsegna (Art. 35, comma 2, Reg. P.M.); b) nei casi di salme a disposizione dell Autorità Giudiziaria (sempre che non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali); c) nei casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose previo conforme parere dei Servizi Sociali; d) nei casi di salme di persone sole, per le quali nessuno risulti tenuto a provvedere, nonché di quelle rimaste ignote; e) nei casi di salme di persone decedute in abitazioni dichiarate inadatte per l osservazione o in seguito a qualsiasi incidente in luogo pubblico o prive di assistenza medica. 3. Il trasporto di cui alle lettere b), c), d) ed e), del comma precedente, in quanto prestazione obbligatoria del Comune ai sensi dell art. 1, comma 3, lett. c) della L.R. n. 19 del 29/07/2004, si effettua dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all obitorio o a strutture sanitarie per accertamento medico-legali o al Cimitero. 4. E fatto salvo, per le ipotesi indicate alle lettere c) e d) del comma 2, il diritto dell Amministrazione di provvedere all eventuale recupero dei costi sostenuti qualora in esito ad accertamenti espletati risultino dei soggetti obbligati. ARTICOLO 11 Trasporti 1. I trasporti funebri di cui all art. 16 comma 1 lett. a) del Reg. P.M. vengono eseguiti dalle Imprese di Onoranze Funebri munite della prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia. Page 6 of 33

2. Le Imprese Funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.06.1971 n. 426, fermo restando l obbligo della licenza di cui all art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773. ARTICOLO 12 Eccezioni 1. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni stabilite dalla normativa vigente. ARTICOLO 13 Consistenza del trasporto e percorso 1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il percorso del corteo, a passo, alla chiesa con sosta per le esequie ordinarie è stabilito con ordinanza sindacale per ogni cimitero; 2. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso. ARTICOLO 14 Orario dei trasporti 1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco e comunque la salma dovrà arrivare al cimitero almeno un'ora prima del tramonto. Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio. 2. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio Servizi cimiteriali: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione. ARTICOLO 15 Compiti dei necrofori 1. Ad ogni trasporto funebre è presente il necroforo o suo sostituto. ARTICOLO 16 Riti religiosi 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale. 2. La salma, di norma, sosta in chiesa solo il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie. Page 7 of 33

ARTICOLO 17 Trasporti non in sede di funerale 1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto. 2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentita l'azienda Unità Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa. 3. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc. ARTICOLO 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, con allegati il certificato di morte e dell'azienda Unità Sanitaria Locale, che restano uniti all'atto di autorizzazione. 2. Dell autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 3. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verrà accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato. 4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del Reg. P.M.. 5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. CAPO III CIMITERI ARTICOLO 19 Disposizioni generali 1. Il Comune garantisce il servizio di seppellimento ai sensi dell art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) nei seguenti cimiteri costituiti sul territorio del Comune: S. Apollinare (Capoluogo), Serravalle, Ponzano, Zappolino, Fagnano, Tiola, Maiola. 2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo 23 e fatto salvo quanto disposto dall art. 6 della L.R. n. 19 del 29/07/2004. Page 8 of 33

ARTICOLO 20 Ossario e cinerario comune 1. In almeno un cimitero sono istituiti il cinerario e l ossario comune per la raccolta e la conservazione collettiva e in perpetuo delle ossa e/o ceneri provenienti da esumazioni, estumulazioni o cremazione di salme per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto a scegliere altra destinazione nonché per le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi. ARTICOLO 21 Soppressione del cimitero 1. Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T.U. LL. SS. e del Reg. P.M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità. 2. Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentite le autorità competenti. 3. Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M.. 4. Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa. ARTICOLO 22 Piano regolatore cimiteriale 1. Il Comune adotta entro un anno dalla data di approvazione del presente regolamento, un Piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell arco di almeno vent anni. 2. Fino all approvazione del Piano regolatore cimiteriale il Responsabile dei Servizi cimiteriali provvede a tutti gli adempimenti demandati al Piano regolatore stesso da questo Regolamento; 3. Ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche consistenti o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. ARTICOLO 23 Sepolture private fuori del cimitero 1. Fuori del cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentita l Azienda Unità Sanitaria Locale, la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 del Reg. P.M.. Inoltre fuori del Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministro per l interno, di cui all art. 105 del Reg. P.M.. 2. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorialità in tema di polizia mortuaria. Page 9 of 33

ARTICOLO 24 Ammissione nel cimitero 1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione: a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza; c) le salme delle persone che abbiano sepolti nel cimitero di destinazione del Comune: coniuge, convivente more uxorio che al momento del decesso risultava iscritto nel medesimo stato di famiglia, genitori, figli e/o fratelli; d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie di loculi nei cimiteri comunali; e) le salme delle persone che, durante la loro vita, abbiano avuto in questo Comune la residenza anagrafica; f) le salme di coloro che fanno parte delle circoscrizioni parrocchiali con sede nel territorio comunale; g) i resti ossei e le ceneri delle persone sopra indicate. CAPO IV TIPI DI SEPOLTURE ARTICOLO 25 Tipi di sepoltura 1. Oltre alle tipologie di sepoltura già esistenti in base alle precedenti normative ed ai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura: a) inumazione in campo comune per dieci anni e comunque fino a completa mineralizzazione; b) tumulazione in loculi costruiti dal Comune e dati in concessione per 30 anni prorogabili per altri 30 anni alle condizioni di cui all articolo 40; c) deposito gratuito in ossario o cinerario comune per resti ossei e/o ceneri provenienti da esumazione o estumulazione per i quali non si siano avute disposizioni diverse da parte degli aventi diritto; d) tumulazione di ossa, resti o ceneri in ossari costruiti dal Comune e dati in concessione per 99 anni; e) tumulazione in loculi privati e tombe di famiglia; f) dispersione delle ceneri in apposito campo Giardino delle rimembranze; g) Inumazione urne cinerarie in apposito campo per 5 anni prorogabili come all art. 64. ARTICOLO 26 Sepolture per inumazione 1. L inumazione consiste nella sepoltura della salma in fosse scavate in terra, dietro pagamento del corrispettivo previsto dalla tariffa; 2. Ogni cimitero deve avere campi comuni all'aperto destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e livello della falda idrica. 3. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzioni di continuità eseguite a norma degli artt. 71-72 - 73 del Reg. P.M.. Page 10 of 33

4. Le inumazioni in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e comunque fino a completa mineralizzazione della salma. 5. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in casse di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile nel rispetto dell'art. 75 del Reg. P.M.. 6. Ogni fossa sarà contrassegnata da un cippo/croce resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto. 7. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l installazione, in sostituzione del cippo/croce, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide su cui devono essere riportate le indicazioni di cui al precedente comma. 8. L installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida degli aventi causa del defunto, da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni e mediante pubblicazione nel sito internet del Comune. 10. I familiari del defunto inumato nei cimiteri del Comune sono tenuti a comunicare all Ufficio Servizi cimiteriali cambi di indirizzo al fine di facilitare l eventuale invio di avvisi. ARTICOLO 27 Esumazione ordinaria 1. Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili: a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune o nel diverso termine previsto dal Ministero della Sanità nei casi di cui all'art. 82 comma 2 del Reg. P.M.; b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione. 2. Le predette esumazioni sono regolate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali secondo le esigenze di reimpiego, possono essere svolte in qualunque periodo dell anno e non richiedono speciale autorizzazione né presenza di operatori sanitari. 3. Nel caso in cui la salma sia completamente mineralizzata, le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell ossario comune, salvo che sia richiesto, da parte degli aventi diritto, il collocamento in un loculo ossario preventivamente richiesto in concessione o che siano avviate a cremazione. 4. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni, sono avviati allo smaltimento. 5. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo 37. 6. Le salme che risultano indecomposte, vengono nuovamente inumate per un periodo non inferiore ad anni 5. Page 11 of 33

7. Il personale comunale che esegue l esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. ARTICOLO 28 Esumazione nati morti 1. L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc., può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento. ARTICOLO 29 Esumazione straordinaria 1. L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Responsabile dei Servizi cimiteriali, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione. 2. La salma esumata per ordine dell'autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa. 3. Dei feretri che racchiudono la salma di persona già sepolta ed esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica. 4. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. e, se trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie del caso. ARTICOLO 30 Sepolture per tumulazione 1. La tumulazione consiste nella sepoltura di salme, resti ossei e ceneri in opere murarie (prevalentemente loculi) costruite dal Comune e dallo stesso date in concessione o dai privati (tombe di famiglia) all interno dei cimiteri del Comune, dietro pagamento del corrispettivo previsto dalla tariffa in vigore. 2. Sulle tombe/loculi possono essere poste lapidi, croci, ricordi di vario genere come da successivo articolo 74. ARTICOLO 31 Tumulazioni provvisorie 1. Appositi loculi sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonchè salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere. 2. La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione. 3. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento di un canone annuale. Page 12 of 33

4. La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni. 5. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ornamentali stabili. 6. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, il Responsabile dei Servizi cimiteriali può autorizzare o disporre, la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suesposte. 7. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, in presenza di disponibilità di loculi, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento con addebito comunque delle relative spese. ARTICOLO 32 Estumulazione ordinaria 1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono disposte dal Responsabile dei Servizi cimiteriali con proprio provvedimento. 2. I resti mortali, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco da depositare in loculi ossari preventivamente richiesti in concessione o avviati a cremazione. 3. Se gli aventi diritto non presentano domanda di collocazione dei resti ossei o non provvedono al versamento delle rispettive tariffe, gli stessi saranno collocati in ossario comune. 4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, esso è avviato per l inumazione, salvo richiesta di cremazione da parte degli aventi diritto. Il periodo di inumazione è di 5 anni. ARTICOLO 33 Estumulazione straordinaria 1. L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede o per traslazione in altro loculo del medesimo cimitero comunale, può essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno. 2. Le estumulazioni straordinarie richieste da privati per trasferimento in altro cimitero sono soggette all acquisizione del nulla osta da parte del cimitero ricevente. 3. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme. 4. Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 49. 5. Le estumulazioni straordinarie richieste da privati sono soggette al pagamento della somma prevista dalla tariffa. ARTICOLO 34 Traslazioni 1. Per traslazione si intende lo spostamento di un feretro, di una cassetta di resti ossei o di urne cinerarie da un loculo o da un ossario ad un altro, all interno del cimitero o per trasferimento in altro cimitero dello stesso Comune o di altro Comune, ed è consentito nel rispetto di quanto previsto dall art. 88 del Reg. P.M.. Page 13 of 33

2. Il trasferimento può essere richiesto solamente da parte degli aventi diritto ed è consentito unicamente per abbinamento in loculi e/o ossari contigui di salme di coniugi o parenti entro il 2 grado e per permettere più facile accesso alla sepoltura al coniuge o ai parenti entro il 2 grado. 3. I richiedenti dovranno in questo caso restituire il manufatto in concessione alle condizioni d origine e prendere in concessione un nuovo manufatto dietro pagamento della tariffa corrispondente alla nuova concessione. ARTICOLO 35 Operazioni vietate 1. E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 2. Chi sia preposto al servizio cimiteriale è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale. ARTICOLO 36 Comunicazione scadenze ed operazioni cimiteriali 1. La scadenza ordinaria delle sepolture e/o delle concessioni è comunicata a mezzo di avviso esposto nei vari cimiteri comunali di norma nel periodo delle festività dei Santi e Morti e pubblicato nel sito internet del Comune. 2. Le operazioni cimiteriali relative ad esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono comunicate per iscritto, almeno 30 giorni prima dell esumazione e/o estumulazione, al concessionario o ai familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l anagrafe comunale. L avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l onere di avvertire gli altri familiari interessati. Qualora ciò non risulti possibile la comunicazione si intende assolta mediante affissione di apposito avviso nei cimiteri comunali preferibilmente in occasione delle festività dei Santi e Morti e pubblicazione nel sito internet del Comune. ARTICOLO 37 Salme aventi oggetti da recuperare 1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare/estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa. 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai familiari e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato alla famiglia e l altro conservato tra gli atti del Servizio di Polizia mortuaria. 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni e/o estumulazioni, devono essere consegnati all'ufficio Servizi cimiteriali che li conserverà per un periodo di sei mesi. 4. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune per l impiego di cui all articolo che segue. Page 14 of 33

5. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio. ARTICOLO 38 Disponibilita dei materiali 1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate. 2. I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, vengono avviati allo smaltimento. 3. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4 grado, purchè nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. 4. Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico. CAPO V DELLE CONCESSIONI ARTICOLO 39 Manufatti concessi 1. Nei cimiteri sono costruiti, a cura del Comune, ossari e loculi che il Comune cede in concessione ai privati dietro pagamento del corrispettivo fissato dalla Giunta comunale ed aggiornato annualmente dal Responsabile dei Servizi cimiteriali. ARTICOLO 40 Concessione di loculi e durata 1. Sono ammesse nell'ambito del territorio comunale le concessioni a tempo determinato della seguente durata: a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali: anni 30 (trenta); b) concessione di loculi ossari costruiti dal Comune per tumulazione di ossa, resti o ceneri: anni 99 (novantanove); c) concessione di aree per costruzione di tombe di famiglia: anni 99 (novantanove); 2. La concessione di loculi individuali agli aventi diritto così come individuati all'art. 24 è subordinata all'evento morte ed ha durata come al comma precedente salvo quanto previsto dal comma 3 è rinnovabile previa richiesta per ulteriori 30 anni, su richiesta delle persone interessate. Ulteriori proroghe della concessione potranno essere richieste per casi eccezionali per comprovati e documentati motivi solo da parenti del defunto fino al 2 grado in linea diretta. 3. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 è ammessa la concessione al coniuge del defunto o ai parenti di 1 grado in linea retta, se ne fanno richiesta contestualmente alla morte e tumulazione. Qualora all atto della morte non sia disponibile il loculo attiguo, ma questo venga liberato successivamente è possibile la concessione del loculo al momento della disponibilità dello stesso. Page 15 of 33

4. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che è stabilito con deliberazione di Giunta Comunale ed aggiornato annualmente dal Responsabile dei Servizi cimiteriali (ad eccezione del canone per la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia). 5. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva la possibilità di revoca di cui all art. 92 del Reg. P.M. quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero. ARTICOLO 41 Provvedimento di concessione 1. L atto di concessione del diritto d uso di manufatti è predisposto dall Ufficio Servizi cimiteriali, ha natura di atto pubblico e contiene l individuazione del manufatto, le condizioni, le norme d uso ed in particolare individua: a) L ubicazione del manufatto oggetto della concessione; b) La durata delle concessione; c) La/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concssionario/e; d) Le salme, i resti o le ceneri destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione; e) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. 2. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Municipale ed aggiornate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali vigenti al momento della sottoscrizione della concessione. 3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. ARTICOLO 42 Sistemazione e manutenzione 1. Le sepolture per tumulazioni possono essere concesse già complete di opere a cura del Comune; quelle per inumazione impegnano i familiari a dare adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un semestre dal seppellimento. 2. E' determinato il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di sistemazione migliore, da approvarsi dal Comune. 3. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc. 4. In difetto di tale dovere il Responsabile dei Servizi cimiteriali, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonchè la decadenza di cui all'art. 56. ARTICOLO 43 Rinuncia di sepolture rimborso 1. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'amministrazione comunale. Page 16 of 33

2. La retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni: a) per rinuncia a concessioni trentennali, entro il ventesimo anno: rimborso del 30%; b) per rinuncia a concessioni di loculi ossari o cellette entro il sessantesimo anno: rimborso del 30%; c) per rinuncia a concessione perpetua entro il sessantesimo anno: rimborso del 20%. 3. Il rimborso viene calcolato in base alle vigenti tariffe di concessione dei loculi. 4. In nessun altro caso si da luogo a rimborso. CAPO VI SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' ARTICOLO 44 Modalità di concessione - Durata - Rinnovo 1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, Ente, comunità; può essere concessa anche a due o tre famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. 2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata. 3. La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. 4. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 92 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di 99 anni, salvo rinnovo. 5. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze del cimitero, dello stato della sepoltura in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso. 6. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione. 7. Il Comune concede ai privati l uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia e collettività nel rispetto delle norme contemplate nell atto di concessione dell area, nei titoli abilitativi, nonché delle disposizioni generali stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, compreso il presente. 8. Il diritto d uso di aree e di manufatti lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune data la natura demaniale di detti beni. Il diritto d uso dei concessionari non è quindi commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. 9. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempreché non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi. ARTICOLO 45 Doveri in ordine alla manutenzione 1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della Page 17 of 33

concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi. 2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme. 3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 56. ARTICOLO 46 Aventi diritto 1. Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari. La famiglia del concessionario, quando non è stato altrimenti specificato dall interessato, nelle forme previste dalla legge, è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta entro il 6 grado. Il convivente more uxorio che risulti iscritto nel medesimo stato di famiglia è equiparato al coniuge. 2. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, a collaterali od affini indicandoli nell'atto di concessione o successivamente mediante apposita dichiarazione da prestare ai sensi di legge. Così anche per maggiori limitazioni. 3. Può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari. Detta richiesta deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisce il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. 4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino individuate dal titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti. 5. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Responsabile dei Servizi cimiteriali. 6. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura. 7. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro. ARTICOLO 47 Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività 1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa. 2. Se il concessionario è un Ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione. Page 18 of 33

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente, deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. 4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato all'ordine di premorienza. 5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 44. 6. Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'art. 31. ARTICOLO 48 Ricordi funebri 1. Nella sepoltura di famiglia previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritti, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze. ARTICOLO 49 Estumulazione - Vincolo 1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purchè siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa qualora disponga di spazio sufficiente. 2. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme. 3. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati. ARTICOLO 50 Divieto di cessione dei diritti d'uso 1. In conformità a quanto dispone l'art. 93 del Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro. 2. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati. ARTICOLO 51 Recupero a favore del Comune 1. Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso degli 8/10 nei primi due anni e dei 7/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, Page 19 of 33

oltre al rimborso del deposito cauzionale. 2. Se il concessionario di area con parziale costruzione non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia. 3. A discrezione dell'amministrazione, si può autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse. ARTICOLO 52 Divisione e rinuncia 1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto pubblico, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione. 2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra. ARTICOLO 53 Disponibilità dei materiali 1. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 38. ARTICOLO 54 Fascicoli per le sepolture di famiglia 1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva. ARTICOLO 55 Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n. 803/1975 1. Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa. 2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero. Page 20 of 33