Regolamento per l applicazione dell I.M.U.

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Comune di Pistoia Regolamento per l applicazione dell I.M.U. (Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 10/07/2012) Entrata in vigore dal 10/07/2012 1

Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Gestione Art. 3 Aree edificabili Art. 4 Agevolazioni Art. 5 Esenzioni Art. 6 Adempimenti dei contribuenti Art. 7 Esecuzione dei versamenti Art. 8 Entrata in vigore 2

Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, contenente disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.), è adottato in conformità a quanto previsto dall art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni. 2. Per le materie che non sono qui regolamentate si applicano le leggi vigenti ed in particolare il D. Lgs. 14/3/2011 n. 23, il D.L. 6/12/ 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, il D.L. 2/3/2012 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26/4/2012 n. 44 e il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 ove richiamato. Art. 2 Gestione 1. La gestione dell Imposta è attribuita al Servizio Entrate del Comune. 2. La riscossione ordinaria delle somme versate in autotassazione o a seguito di accertamento di violazioni tributarie è curata dal Tesoriere per conto del Comune. 3. La riscossione coattiva è effettuata secondo le norme di legge e le previsioni del Regolamento delle Entrate Art.3 Aree edificabili 1. Per data di ultimazione dei lavori di cui all art. 2, comma 1 e all art. 5, comma 6 del D. Lgs. 504/1992 così come richiamati dall art. 13 cc. 2 e 3 del D.L. 201/2011, si intende quella risultante dagli atti della pratica edilizia o da qualsiasi altro documento idoneo a comprovarla. 2. Le aree soggette ad esproprio sono assoggettabili all imposta fino al momento della occupazione d urgenza da parte dell ente espropriante se antecedente al trasferimento della proprietà. 3. Ai sensi dell art. 31 c. 20 della L. 289 del 2002 il quale stabilisce che I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area edificabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l effettiva conoscenza da parte del contribuente, si specifica che tale comunicazione viene effettuata dal Servizio Entrate entro 60 giorni dall adozione del Regolamento Urbanistico da parte del Comune. 3

Art.4 Agevolazioni 1. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, si intendono fabbricati inagibili/inabitabili quelli che presentano le seguenti caratteristiche di fatiscenza: a. Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo; b. Ogni altro edificio, nelle situazioni di cui al punto a), per il quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente l inagibilità/inabitabilità è accertata entro 60 giorni dall Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva, effettuata sul 100% delle stesse, spetta all Ufficio Tecnico comunale. Art. 5 Esenzioni 1. Le esenzioni di cui all art. 8 comma 8 del D. Lgs. 14/3/2011 n. 23 si intendono spettanti per il periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 2. Ai sensi dell art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 e dell art. 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, godono di esenzione dall imposta i fabbricati che posseggono contestualmente i seguenti requisiti: a) sono utilizzati dai soggetti di cui all art. 87, c. 1 lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, b) sono destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all art. 16, lett. a), della legge 20/5/1985, n. 222, c) sono posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento dagli stessi enti non commerciali utilizzatori. La contestualità dei requisiti non è richiesta solo nel caso in cui un soggetto, avente le caratteristiche indicate nel punto a), conceda, a titolo gratuito, ad altro soggetto analogo, un immobile utilizzato nei modi indicati nel punto b). Art. 6 Adempimenti dei contribuenti 1. Il Comune di Pistoia non impone alcun obbligo dichiarativo ai fini dell applicazione dell IMU. 4

Art. 7 Esecuzione dei versamenti 1. Le modalità di esecuzione dei versamenti sono previste dalla legge. 2. L imposta è da rapportarsi ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso dell immobile; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 14 giorni se il mese ha 28 giorni, ovvero 15 giorni se il mese ha 29 o 30 giorni, ovvero 16 giorni se il mese ha 31 giorni. Lo stesso criterio nel conteggio dei giorni si applica per le eventuali detrazioni spettanti o per le condizioni che danno diritto al beneficio di eventuali agevolazioni o esenzioni. 3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata sia pari alla totalità dell imposta relativa all immobile. Detto versamento viene comunque considerato come se fosse suddiviso in tanti versamenti quanti sono i contitolari proporzionalmente alla quota di possesso. 4. I versamenti relativi all imposta vengono effettuati con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero all euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. Art. 8 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge. 5