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Decreto Legge 78 del 2010 convertito in Legge 122 art. 9 norma di contenimento e/o riduzione della spesa per il personale per gli anni 2011 2012 2013 art. 9 norma che non modifica non disapplica gli istituti contrattuali

D.L. 78/2010 art. 9 comma 1, comma 2 e comma 2 bis D.L. 78/2010 che all art. 9 comma 1 Dispone che per gli anni 2011 2012 2013 il trattamento complessivo dei singoli dipendenti compreso il trattamento accessorio non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l anno 2010 norma che così com è scritta riguarda sia il trattamento economico spettante che l ammontare complessivo dei fondi contrattuali Art. 9 comma 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall articolo 8, comma 14.

D.L. 78/2010 art. 9 comma 1, comma 2 e comma 2 bis D.L. 78/2010 art. 9 comma 1 Norma che, al di la di cosa si sente dire in giro: non disapplica ne abroga gli istituti contrattuali intende determinare risparmi di spesa (economie di bilancio) si riferisce ad un arco temporale limitato agli anni 2011 2012 2013 individuando come tetto di spesa il trattamento ordinariamente spettante al personale nell anno 2010 Pertanto i fondi contrattuali devono continuare ad essere determinati anche per gli anni 2011 2012 2013 così come previsto dal CCNL (vedi RIA e Classi Infermieristiche) anche se provvisoriamente non disponibili, tenuto conto che l eventuale sfondamento dovrà essere ricondotto all ammontare complessivo dei fondi 2010. Esempio scheda fondo Ovviamente il tutto salvo successive modifiche legislative

D.L. 78/2010 art. 9 comma 1 Per quanto riguarda il possibile sfondamento dei fondi/tetti di spesa 2010 per incremento della Dotazione Organica, in rapporto alla base costitutiva dei Fondi, c è da precisare che sono presenti due orientamenti: Circolare della Conferenza delle Regioni del 10 febbraio 2011 aggiornata il 13 ottobre 2011 che consente, nelle Aziende Sanitarie, l incremento dei fondi in caso di incremento della Dotazione Organica autorizzata dalla regione. Circolare n. 12 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell Economie e Finanze, che non si esprime su tale materia, richiamando il tetto di spesa 2010 come unico parametro di riferimento non superabile

D.L. 78/2010 art. 9 comma 1 Sempre in merito al tetto di spesa anno 2010 ed in particolare al fondo di produttività, vedi quota risorse aggiuntive aziendali 1% M.S., c è da tenere presente che tali risorse sono state inserite nell anno 2011 sulla base di una Delibera adottata dalla Giunta Regionale (Del. GRT 1000/2011) che di fatto ha: quantificato e sommato le risorse 1% M.S. 2001 destinate da alcune aziende sanitarie ad incrementare i fondi nell anno 2010 (non tutte le aziende sanitarie avevano incrementato i fondi) e ripartite attraverso un riequilibrio regionale tra tutte le aziende sanitarie operazione questa che ha consentito, ad alcune aziende sanitarie (quelle che nel 2010 non avevano incrementato i fondi dell 1%) di superare per l anno 2011 il tetto di spesa 2010 atto che se non viene ripetuto nel 2012 riporterà queste aziende al tetto 2010.

D.L. 78/2010 che all art. 9 comma 2 bis Dispone a decorrere dal 1 gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013 che l ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio Anche in questo caso ce da precisare che l eventuale riduzione dei fondi contrattuali (salvo successive modifiche legislative) è sempre riferita ad un arco temporale limitato 1 gennaio 2011 31 dicembre 2013 la norma trova applicazione solo nel caso di riduzione del personale in servizio

Art. 9 comma 2 bis una delle norme più controverse dal punto di vista interpretativo e applicativo sia per quanto riguarda: le modalità di verifica della riduzione del personale in servizio - Circolare Conferenza delle Regioni indica la modalità di verifica nell anno di riferimento (mettendo a confronto i dati del personale in servizio al 1 gennaio con quelli del 31 dicembre dello stesso anno, dal quale poi rileva l eventuale saldo positivo - più personale, non si procede alla decurtazione - o negativo - meno personale, si procede alla decurtazione dei fondi ) - Circolare Ragioneria di Stato MEF indica la modalità della semisomma, mettendo a confronto la media del personale in servizio nel 2010 (base di calcolo) con la media del personale in servizio negli anni riferimento (2011 2012 2013) individuando anno per anno e in % l eventuale riduzione di personale (percentuale di riduzione organica che va poi applicata ai fondi per la riduzione degli stessi)

C è da precisare che per quanto riguarda verifica della riduzione del personale in servizio, non c è una modalità migliore dell altra in quanto il tutto dipende dalle specifiche situazioni aziendali, nel senso che: Una azienda che ha assunto nel 2010 e perso nel 2011 trova un risultato: - migliore con la semisomma in quanto compensa il 2011 con il 2010 Circolare Ragioneria di Stato MEF - peggiore con le verifica nell anno di riferimento (in questo caso 1 gennaio 31 dicembre 2011) Circolare Conferenza delle Regioni al contrario Una azienda che ha perso personale nel 2010 e avuto un saldo quasi in pareggio nel 2011 si troverà in una: - Condizione migliore con le indicazioni della Conferenza delle Regioni - Condizione peggiore con le indicazioni della Ragioneria di Stato MEF - Esempio pratico uno Esempio pratico due

Art. 9 comma 2 bis una delle norme più controverse dal punto di vista interpretativo e applicativo sia per quanto riguarda: le modalità di decurtazione dei fondi: Circolare Ragioneria di Stato MEF indica una modalità molto semplice, verificata l eventuale riduzione in % del personale in servizio, si procede alla decurtazione dei fondi, applicando la percentuale di riduzione del personale ESEMPIO Valore medio 2011 Valore medio 2010 personale in servizio personale in servizio 4537 X 100 / 4594 = 98,74 riduzione personale 1,26% Riduzione Fondi 1,26% - Taglio lineare (economie di bilancio)

Art. 9 comma 2 bis una delle norme più controverse dal punto di vista interpretativo e applicativo sia per quanto riguarda: le modalità di decurtazione dei fondi: Circolare Conferenza delle Regioni indica una modalità molto complessa in quanto per determinare l eventuale cifra da decurtare (procedura applicata da ESTAV centro) si deve: Tenere conto, della data di cessazione di tutto il personale nel corso dell anno e conseguentemente delle risorse di salario accessorio non fruite dalla data di cessazione al 31 dicembre dell anno di riferimento - Voci fondo classificatore attribuite: fasce attribuite; indennità valore comune; indennità professionale specifica; indennità di coordinamento; indennità di posizione organizzativa - Voci fondo di produttività: quota di produttività attribuita al netto dei residui - Voci fondo disagio: compensi percepiti anno precedente

Continua modalità di decurtazione dei fondi: Circolare Conferenza delle Regioni (procedura applicata da ESTAV centro): Tenuto conto, della data di cessazione di tutto il personale nel corso dell anno e conseguentemente delle risorse di salario accessorio non fruite dalla data di cessazione al 31 dicembre dell anno di riferimento Si procede alla somma delle stesse e si dividono per il numero dei cessati risultato pro-quota media annua per anno di riferimento Pro quota media annua che moltiplicata per il saldo negativo del personale in servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre si determina la decurtazione (economie di bilancio) da apportare all ammontare dei fondi nell anno di riferimento Decurtazione che nel caso di invarianza di dati (personale) nell anno successivo, dovrà essere rapportata ad anno intero. Decurtazione che ovviamente risente della tipologia del personale cessato nel corso dell anno

Modalità di decurtazione quella prevista dalla Circolare della Conferenza delle Regioni (procedura ESTAV centro) che comunque se applicata consentirebbe nell anno successivo: Recupero della decurtazione delle quote di Indennità di Coordinamento o Posizione Organizzativa se attribuita ad altro personale Recupero della decurtazione delle quote del Disagio nel caso di riorganizzazione aziendale e/o attivazione di nuovi servizi che determinino maggiori costi a carico del fondo con questa modalità la decurtazione dei fondi non si consolida, ma viene ricalcolata ogni anno tenendo conto di quanto avvenuto nell anno precedente, ciò sta a significare che la riduzione dei fondi si sostanzia in una economia di bilancio per ciascuno degli anni 2011 2012 2013 ovviamente il tutto salvo successivi interventi legislativi