MINISTERO DELLA SALUTE

Documenti analoghi
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

Art. 7 D.L. 13/09/2012, n.158, convertito in Legge 8/11/2012 n. 189

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ministero della Giustizia. Modifiche al decreto 10 novembre 2014, di individuazione delle sedi

FNOMCe0 COMUNICAZIONE N. Al PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

1 NdR: Si riporta il comma 7-bis dell art. 59 del D. Lgs. n. 82/2005, aggiunto dall art. 25 del D. Lgs. 4 aprile 2006, n.

SENATO DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

D.P.R n. 311

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CERTIFICAZIONI PER l ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA Ai sensi del decreto DECRETO 24 aprile 2013

Ministero dell'economia e delle Finanze

IL DECRETO E STATO RIORGANIZZATO E INTEGRATO PER POTER ESSERE DI PIU FACILE IINTERPRETAZIONE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Servizio di documentazione tributaria

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. di concerto con I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITA' E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

*** Agenzia del Territorio. PROVVEDIMENTO 26 giugno 2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 2 MAGGIO 2006

Profilo professionale degli assistenti sociali

Ministero dell'economia e delle Finanze

Modifica Nota AIFA 13 (Determinazione 06 Giugno 2011) (Livello 2)

Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

D.M. 18 marzo 2010 (1).

MINISTERO DELL'INTERNO

Allegato 1 al D.Lgs n.388 del 15/07/2003

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

(2) Nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 447 viene erroneamente indicata con la data del 26 novembre IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2013, n (GU n.298 del ) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 (in GU 5 settembre 2006, n. 206)

Documento scaricato da

Gazzetta Ufficiale N. 294 del 19 Dicembre 2005

DECRETO 13 maggio (GU n. 165 del )

SENATO DELLA REPUBBLICA

E M A N A il seguente decreto legislativo:

DECRETO 3 agosto 2016

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

Decreto 20 marzo 2013 (Gu 19 aprile 2013 n. 92)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETI PRESIDENZIALI

Provvedimento del 6 dicembre Agenzia del Territorio

Allegato 2 Legislazioni di riferimento in Italia

Servizio di documentazione tributaria

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 27 marzo Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.

DPR n 147 del 15 febbraio 2006

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Decreto Ministeriale del 12 marzo 2010 (1)

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (2).

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


D.L n. 210

REPUBBLICA ITALIANA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE N. 53

Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

SENATO DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Presentazione del D. M. 23 dicembre 2013 Iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi medici

Protocollo G del 12/01/2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

(Organizzazione di pronto soccorso) 1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

*** NORMATTIVA - Stampa ***

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 G.U. serie generale n.57 del 10/3/1998)

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

MINISTERO DELLA SANITA'

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL VICE DIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca

Servizio di documentazione tributaria

MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U)

Transcript:

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 giugno 2017 Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche. (17A04597) (GU n.149 del 28-6-2017) IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LO SPORT Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni"; Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" ed, in particolare, l'articolo 5 e l'allegato E; Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle societa' sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato gia' differito dai decreti del Ministro della salute 11 gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, nonche' sospeso fino alla data del 30 giugno 2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229; Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficolta' interpretative in ordine alle modalita' applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto; Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalita' di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia

all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonche' con riferimento alle attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi; Sentito il CONI; Decreta: Art. 1 Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle societa' sportive dilettantistiche 1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attivita' sportive con modalita' competitive ed attivita' agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonche' durante le gare organizzate da altre societa' dilettantistiche. Art. 2 Obblighi 1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013. 2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013. Art. 3 Inadempimento dell'obbligo 1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attivita' di cui all'articolo 1. Art. 4 Attivita' sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle

gare organizzate dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche: a) relative alle attivita' sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonche' a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2017 Il Ministro della salute: Lorenzin Il Ministro per lo sport: Lotti Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 giugno 2017 Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche. (17A04597) (GU n.149 del 28-6-2017) IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LO SPORT Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni"; Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" ed, in

particolare, l'articolo 5 e l'allegato E; Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle societa' sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato gia' differito dai decreti del Ministro della salute 11 gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, nonche' sospeso fino alla data del 30 giugno 2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229; Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficolta' interpretative in ordine alle modalita' applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto; Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalita' di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonche' con riferimento alle attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi; Sentito il CONI; Decreta: Art. 1 Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle societa' sportive dilettantistiche 1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attivita' sportive con modalita' competitive ed attivita' agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonche' durante le gare organizzate da altre societa' dilettantistiche. Art. 2 Obblighi 1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013. 2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono

assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013. Art. 3 Inadempimento dell'obbligo 1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attivita' di cui all'articolo 1. Art. 4 Attivita' sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche: a) relative alle attivita' sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonche' a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2017 Il Ministro della salute: Lorenzin Il Ministro per lo sport: Lotti Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico