ha pronunciato la presente

Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato sentenze che a

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA N /06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

contro nei confronti di per l'annullamento

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

Ric. n. 4048/96 Sent. n. 700/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Sezione, con l intervento dei signori magistrati: SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

COMUNE DI MILENA Provincia di Caltanissetta

Studio legale law. Anna Teresa Paciotti. Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012. Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

contro nei confronti di per l'annullamento

Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL OFFERTA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sen. Vincenzo D Anna, con sede in Napoli, via S. Lucia,

sul ricorso numero di registro generale 6522 del 2007, proposto da:

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE 23 dicembre 2014, n. 222

ha pronunciato la presente

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI MODENA

ART. 35 PROCEDIMENTI. Tipologia di Procedimento art.35, co. 1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva,

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

COMUNE DI ALANNO (PROV. PE) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI N. 152 del Reg.

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

DOTT. SALVATORE FILOCAMO LE ESECUZIONI CIVILI DOPO IL 31 MARZO 15

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

RICORSI PROPOSTI DALL UFFICIO LEGALE CONFSAL CONCORSO SCUOLA 2016 IMPUGNATIVA D.D.G /2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

La tutela giurisdizionale e i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale nel nuovo Codice dei contratti pubblici

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

REPUBBLICA ITALIANA O R D I N A N Z A C O N T R O

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO (Provincia di Reggio Calabria)

FAC SIMILE DECRETO CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI DENOMINAZIONE ORGANO COMPETENTE ALL EMANAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del

COMUNE DI CATANIA ASSESSORATO ALLA SANITA E PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE P.O. SCUOLA MATERNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

PROVINCIA DI AVELLINO Unità Organizzativa di Staff

REGOLAMENTO. di presa visione e rilascio copie atti. ai Consiglieri Comunali * * * * * * *

TRIBUNALE DI TREVISO DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

SOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

Agosto 2014 ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 77/2013 SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA. Giunta Regione Liguria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

I ricorsi amministrativi e il giudizio di ottemperanza. Bologna, 25 settembre Andrea Corinaldesi

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

RUOLO AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE DOMANDA D ESAME

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE PROCEDURE SELETTIVE INTERNE PARTE PRIMA. Norme generali per lo svolgimento delle selezioni. Art.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001

Indice. Capitolo I Il sistema della Giustizia Amministrativa dall Unità d Italia all avvento del codice del processo amministrativo

Transcript:

N. / REG.PROV.PRES. N. 03982/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente Il Presidente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 3982 del 2017, proposto da: Giulia Di Bartolomeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Florido Fratini, con domicilio eletto presso il suo studio in Orvieto, piazza Xxix Marzo N. 240; contro Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto 1, Regione Lazio, Avvocatura Generale dello Stato non costituiti in giudizio; nei confronti di Felice Falabella non costituito in giudizio; per l'annullamento previa misura cautelare della graduatoria prova preselettiva del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 40 posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere bandito con delibera Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto 1 di Roma n. 276/2016 pubblicata su albo on line in data 10.3.2017; accertamento del diritto

della ricorrente di essere ammessa alla prova scritta del concorso e di ottenere il risarcimento del danno; condanna in forma specifica ex art. 30 c. 2 cpa Visti il ricorso e i relativi allegati; Considerato che col ricorso l interessata impugna la graduatoria relativa alla prova preselettiva relativa del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 40 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere bandito con deliberazione della Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma pubblicata sul sito web dell Azienda in data 10 marzo 2017 nella parte in cui la ricorrente risulta collocata nella posizione 2283 con punti 24 e che per l analisi delle censure anche ai soli fini del pregiudizio vada integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che per essere utilmente inclusi nella ridetta graduatoria potrebbero subire lesione dall eventuale accoglimento del ricorso; Considerato che, in ragione dell elevato numero dei controinteressati, può disporsi l integrazione del contraddittorio per pubblici proclami anche nella modalità telematica; Ritenuto che, nel caso all esame, in relazione alla natura della controversia e all elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell avviso sul sito web dell amministrazione, con le seguenti modalità: A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma dal quale risulti: 1.- l autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome del/i ricorrente/i e l indicazione dell amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso; 4.- l indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. a n. della graduatoria impugnata;

5.- l indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione Ricerca ricorsi, rintracciabile all interno della seconda sottosezione Lazio - Roma della sezione T.A.R. ; 6.- l indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l elenco nominativo dei controinteressati. B.- In ordine alle prescritte modalità, l Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma ha l obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione Ricerca ricorsi, rintracciabile all interno della seconda sottosezione Lazio - Roma della sezione Terza del T.A.R.; Si prescrive, inoltre, che l Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma resistente: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi,

reperibile in un apposita sezione del sito denominata atti di notifica ; in particolare, l attestazione di cui trattasi recherà, tra l altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato Atti di notifica, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l elenco nominativo dei controinteressati integrati dall avviso. Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento. In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l importo, che parte ricorrente dovrà versare all Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in 100,00 (eurocento/00) per l attività di pubblicazione sul sito; P.Q.M. Il Presidente autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Rinvia le parti alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2016. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma il giorno 15 maggio 2017.

Il Presidente Giuseppe Sapone IL SEGRETARIO