Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Documenti analoghi
Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina:

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 27 marzo Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.

Ordinanza sull allevamento di animali

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Ordinanza sull assicurazione militare

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

Accordo. Traduzione 1

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Direttive del Consiglio federale concernenti l utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Direttiva concernente la concessione e la ripartizione. ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Codice delle obbligazioni

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione. del 29 novembre 2016

Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l omologazione semplificata di preparati di allergeni

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

I CONSIDERANDA. 12 marzo

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Ordinanza sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all aperto

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza del DFGP sui tassametri

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali

PROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO DEI FUOCHI D ARTIFICIO DELLE CATEGORIE F1, F2 E F3

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Transcript:

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 11 della legge federale del 5 ottobre 1990 1 sull informazione dei consumatori (LIC); visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 2 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (LOGA), ordina: Sezione 1: Oggetto Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina l obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno che sono forniti ai consumatori, nonché il controllo di tale dichiarazione. 2 Previa consultazione del Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale dell economia (DFE) definisce il legno e i prodotti del legno ai quali si applica la presente ordinanza. 3 La presente ordinanza non si applica ai seguenti prodotti del legno: a. imballaggi; b. rifiuti; c. prodotti riciclati. Sezione 2: Obblighi di dichiarazione Art. 2 Obbligo di dichiarazione del tipo di legno 1 Chi fornisce legno o prodotti del legno ai consumatori ha l obbligo di: a. specificare il nome commerciale del legno; e b. fornire le indicazioni che consentono ai consumatori di individuare il nome scientifico del legno. RS... 1 RS 944.0 2 RS 172.010 2009 2250 1

2 Previa consultazione del DATEC, il DFE definisce il sistema di riferimento per l uso dei nomi commerciali e dei nomi scientifici. 3 Nei casi in cui il legno non può essere classificato secondo un tipo di legno determinato oppure se il tipo di legno non può essere determinato in modo univoco è possibile indicare più tipi di legno o la specie. 4 Per materiali legnosi composti da trucioli o fibre di legno è permessa l indicazione «legno misto». 5 Per i prodotti composti da più di tre tipi di legno diversi occorre indicare perlomeno i tre tipi di legno presenti in maggiore quantità. Il tipo di legno di un piallaccio va indicato se quest ultimo ricopre la superficie di un prodotto soggetto all obbligo di dichiarazione. Art. 3 Obbligo di dichiarazione dell origine del legno 1 Chi fornisce legno o prodotti del legno ai consumatori ha l obbligo di indicarne l origine. 2 L indicazione dell origine del legno è quella del Paese in cui il legno è stato raccolto. 3 Se non è possibile stabilire chiaramente il Paese di origine del legno si possono indicare più Paesi d origine. 4 Se l origine del legno è riconducibile a più di cinque Paesi si può indicare la più piccola zona geografica di provenienza. 5 Se non è possibile indicare né vari Paesi d origine né una zona geografica ai sensi del capoverso 4 è permessa l indicazione «origine sconosciuta». 6 Per i prodotti composti da più di tre tipi di legno diversi occorre indicare perlomeno l origine dei tre tipi di legno presenti in maggiore quantità. L origine del legno di un piallaccio va indicato se quest ultimo ricopre la superficie di un prodotto soggetto all obbligo di dichiarazione. Art. 4 Luogo e lingua della dichiarazione 1 Il tipo e l origine del legno devono essere indicati sul prodotto stesso, in sua prossimità o sul suo imballaggio. 2 Se l indicazione sulla merce stessa, in sua prossimità o sul suo imballaggio non è adeguata per ragioni di ordine tecnico, il tipo e l origine del legno possono essere indicati sotto altra forma, a condizione che siano consultabili e leggibili facilmente (indicazioni sullo scaffale, messa a disposizione di cataloghi). 3 Chi fornisce ai consumatori esemplari unici o piccole serie fino a 50 unità può informare i consumatori sul tipo e sull origine del legno per mezzo di un documento commerciale allegato all offerta. In tale documento commerciale i Paesi d origine per ogni tipo di legno sono indicati in base alle informazioni relative all acquisto dell anno precedente. 2

4 Le informazioni sul tipo e sull origine del legno sono indicate in una lingua ufficiale della Confederazione. Sezione 3: Controllo della dichiarazione Art. 5 Autocontrollo 1 Chi fornisce legno o prodotti del legno ai consumatori deve garantire l osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 2 4 della presente ordinanza. 2 Tale persona ha inoltre l obbligo di istituire sistemi e procedure volti a facilitare la trasmissione a titolo gratuito delle necessarie informazioni alle autorità che le richiedono. Art. 6 Organo di controllo 1 L Ufficio federale del consumo (UFDC) controlla se le dichiarazioni sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza. 2 A tale fine può avvalersi di servizi pubblici e privati. 3 Il DFE può esigere che l Amministrazione federale delle dogane gli trasmetta per un periodo determinato i dati relativi alle importazioni doganali di legno e prodotti del legno precisamente designati. Art. 7 Svolgimento del controllo 1 I controlli dell UFDC avvengono sotto forma di: a. controlli a campione presso i luoghi di vendita; oppure b. verifica precisa in base a indicazioni fondate relative alla mancata conformità di una dichiarazione alle disposizioni. 2 L UFDC può consultare bollettini di consegna, contratti, fatture nonché altri documenti utili e, se necessario, può prelevare campioni per l identificazione e disporre esami. A tale fine l UFDC può, durante il normale orario di lavoro, accedere ai locali commerciali delle persone che forniscono legno o prodotti del legno ai consumatori. 3 Se dai controlli risulta che la dichiarazione non corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza, l UFDC informa su tali risultati la persona che fornisce il legno o i prodotti del legno ai consumatori e le dà la possibilità di esprimersi. 4 L UFDC può disporre la rettifica della dichiarazione. 3

Art. 8 Emolumenti 1 Se da un controllo risulta che l obbligo di dichiarazione è stato violato, la persona che ha violato il suddetto obbligo deve pagare un emolumento volto a coprire le spese di controllo. 2 L emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo. 3 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi. 4 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell ordinanza generale dell 8 settembre 2004 3 sugli emolumenti. Sezione 4: Sanzioni penali Art. 9 Chi viola le disposizioni sulla dichiarazione di cui agli articoli 2 4 è punito conformemente all articolo 11 LIC. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 10 Modifica del diritto vigente L ordinanza del 4 sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue: Art. 2 lett. c n. 6 Costituiscono deroghe al principio di cui all articolo 16a capoverso 1 LOTC: c. i seguenti prodotti: 6. legno e prodotti del legno soggetti all ordinanza del 5 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli articoli 2 4 di detta ordinanza. Art. 11 Disposizione transitoria Il legno e i prodotti del legno che non soddisfanno le disposizioni della presente ordinanza possono essere consegnati ai consumatori fino al 31 dicembre 2011. 3 RS 172.041.1 4 RS 5 RS 4

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 2010. In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 5

6