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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012 Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori comunitari lavoro stagionale nel territorio dello Stato, l'anno 2012. (12A12384) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione; Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172 del 25 luglio 2012, recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare; Considerato che il documento programmatico triennale e' stato emanato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso motivi di lavoro stagionale di 98.080 lavoratori comunitari, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori comunitari gia' prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010, una quota complessiva autorizzata l'anno 2010 pari a 104.080 unita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato l'anno 2012, che prevede tra l'altro, all'art. 2, come anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso l'anno 2012 di lavoratori comunitari motivi di lavoro

stagionale, una quota di 4.000 cittadini comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione; Tenuto conto delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi particolari settori imprenditoriali e professionali; Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana; Considerata inoltre l'esigenza di consentire la conversione in messi di soggiorno lavoro subordinato e lavoro autonomo di messi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; Considerato che la disposizione transitoria prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012 sopra citato, prevede la facolta' i datori di lavoro che occupano irregolarmente lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico l'immigrazione; Rilevato che mane comunque l'esigenza di prevedere - quale ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso in Italia, l'anno 2012, di lavoratori comunitari motivi di lavoro stagionale - specifiche quote destinate, rispettivamente, all'ingresso di lavoratori autonomi, di lavoratori di origine italiana, che' di prevedere quote destinate alla conversione in messi di soggiorno lavoro subordinato e lavoro autonomo di messi di soggiorno rilasciati ad altro

titolo; Considerato che - avuto riguardo all'attuale congiuntura economica in Italia che evidenzia una generale contrazione dei livelli di occupazione - e' opportuno prevedere gli ingressi di lavoratori comunitari motivi di lavoro stagionale in misura ridotta, fatte salve eventuali successive esigenze, rispetto alla corrispondente quota complessivamente autorizzata con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010 e 30 novembre 2010; Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile l'anno 2012, risultante dalle corrispondenti quote di ingresso motivi di lavoro stagionale autorizzate, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, detratta la quota di 4.000 unita' gia' disposta, l'ingresso di lavoratori formati all'estero, dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012; Decreta: Art. 1 1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori comunitari motivi di lavoro stagionale l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria, motivi di lavoro subordinato stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri

comunitari entro una quota complessiva di 13.850 unita'. Art. 2 Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso in Italia, motivi di lavoro autonomo, di 2.000 cittadini stranieri comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attivita' di interesse l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di societa' cooative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati. Art. 3 Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, motivi di lavoro subordinato stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unita', lavoratori di origine italiana parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 4 1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la conversione in messi di soggiorno lavoro subordinato di: a) 4.000 messi di soggiorno lavoro stagionale; b) 6.000 messi di soggiorno studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) 500 messi di soggiorno CE soggiornanti di lungo iodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'unione europea. 2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' inoltre autorizzata la conversione in messi di soggiorno lavoro autonomo di: a) 1.000 messi di soggiorno studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) 250 messi di soggiorno CE soggiornanti di lungo iodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'unione europea. Art. 5 Le quote lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive domande venute. Art. 6 I termini la presentazione delle domande ai sensi del presente

decreto decorrono dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 7 Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota complessiva prevista dall'art. 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro. Roma, 16 ottobre 2012 Monti Il Presidente: Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 239