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Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Decisione n. 6 Anno 2017 Prot. n. 00038/2017 IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composto da Mario Sanino - Presidente Guido Cecinelli - Relatore Giuseppe Andreotta Vincenzo Ioffredi Giuseppe Musacchio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 67/2016, presentato, in data 17 novembre 2016, dalla Società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dall avv. Mattia Grassani, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, e nei confronti Collegio di Garanzia dello Sport Comitato Olimpico Nazionale Italiano 00135 Roma, Foro Italico Telefono +39 06 3685 7382 collegiogaranziasport@coni.it collegiogaranziasport@pec.coni.it

della Delfino Pescara 1936 s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana, per l annullamento della decisione della Corte Sportiva d Appello Nazionale presso la F.I.G.C., pubblicata in forma integrale con C.U. n.030/csa del 18.10.2016, di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata con C.U. n. 24 del 30.8.2016, in ordine alla regolarità della gara U.S. Sassuolo Calcio s.r.l.- Delfino Pescara 1936 s.p.a. del 28.8.2016; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 9 gennaio 2017, l'avv. Mattia Grassani, per la ricorrente U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, gli avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana, per la resistente Delfino Pescara 1936 s.p.a., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, all uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport del CONI, ai sensi dell art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli. Ritenuto in fatto La vicenda sportiva trae origine dalla gara disputata il 28.8.2016 tra la U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. (di seguito Sassuolo) e la Delfino Pescara 1936 s.p.a. (di seguito Pescara), valida per il Campionato Nazionale di Calcio di Serie A, terminato con il risultato di 2-1 in favore del Sassuolo. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con C.U. n. 24 del 30.8.2016, rilevava che il Sassuolo aveva utilizzato in campo, dal minuto 65 al termine della gara, il calciatore Ragusa Antonino, il quale risultava tesserato in data 26.8.2016, con nominativo inserito nella lista dei giocatori per la suddetta gara; il nominativo di detto calciatore non risultava essere stato trasmesso alla Lega, a mezzo Pec, entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara, così come tassativamente previsto dalle norme federali (C.U. 83/A del 20.11.2014) e, pertanto, ai sensi dell art. 17, comma 5, lettera a), del Codice della Giustizia Sportiva il Sassuolo veniva sanzionato con la punizione della perdita della gara per 0-3. Pag. 2

L odierna ricorrente proponeva reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d Appello Nazionale presso la FIGC, avanti la quale si costituiva anche il Pescara e, dopo l udienza del 7.10.2016, la Corte rigettava il gravame, con dispositivo pubblicato sul C.U. n. 22/CSA, mentre le motivazioni venivano pubblicate con il C.U. n. 30/CSA del 18.10.2016. Si costituivano in giudizio la FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo il rigetto del ricorso, ed il Pescara, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, il rigetto dello stesso. Preliminarmente, il Collegio osserva che è stata proposta eccezione di inammissibilità del ricorso che, però, il Collegio può esimersi di valutare, in considerazione della palese infondatezza, nel merito, della proposta domanda. Considerato in diritto Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell art. 35, comma 3, C.G.S. FIGC e la presunta violazione dei limiti/poteri d intervento da parte d ufficio del Giudice Sportivo. Il Collegio rileva che la doglianza è priva di pregio. Il potere di intervento d Ufficio e la relativa sanzione prevista dalle norme federali nel caso in cui una società fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte omissis, è stato legittimamente esercitato, poiché il Giudice Sportivo, al momento della decisione de qua, era in possesso della lista dei 25 calciatori trasmessa dal Sassuolo e, nella stessa, non compariva il nome di Antonino Ragusa. Occorre osservare che l unico elenco ufficiale è quello inviato via Pec alla Lega: orbene, la lista dei 25 giocatori, nella quale non c era il calciatore Antonino Ragusa (tra l altro all epoca ancora tesserato con il Cesena), era stata trasmessa alla Lega il 20.8.2016 e questa era l unico atto ufficiale attestante la composizione delle rose. Il calciatore Ragusa doveva essere presente nell elenco del Sassuolo alla data del 27.8.2016 ed il Giudice Sportivo aveva l accesso diretto agli atti ufficiali al momento della decisione. In ogni caso, l art. 3 del C.U. n. 83/A prevede espressamente che la variazione della lista dei 25 calciatori deve essere inviata alla Lega, esclusivamente a mezzo Pec, entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato. Né sussiste la possibilità dell utilizzo del c.d. sistema extranet, non contemplato dalle norme vigenti, quale ipotesi sostitutiva alla comunicazione via Pec (C.U. n. 83/A del 20.11.2014). Pag. 3

Appare chiaro che, dunque, il calciatore Antonino Ragusa non aveva titolo per partecipare alla gara de qua e, pertanto, la sanzione della perdita della gara, ex art. 17, comma 5, lett. a), del CGS, è stata correttamente applicata. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l erronea interpretazione ed applicazione del C.U. FIGC n. 83/A del 20.11.2014, Il Collegio rileva come lo stesso Sassuolo ha ammesso di aver violato le regole di cui al C.U. n. 83/A, non avendo inviato a mezzo Pec alla Lega, entro le ore 12:00 del 27.8.2016, l elenco dei 25 giocatori per la gara Sassuolo-Pescara. L art. 4 del C.U. n. 83/A prevede espressamente che, per utilizzare un calciatore, la relativa comunicazione deve pervenire alla Lega a mezzo Pec entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato. Tra l altro, il Sassuolo aveva già adempiuto a tale incombente in occasione della precedente gara di campionato Palermo-Sassuolo. Né l invio a mezzo Pec può essere sostituito con il sistema extranet che, se effettuato da solo, non può spiegare effetti. Il Collegio rileva che la lista di 25 giocatori utilizzabili in campionato, di cui almeno quattro formati nel club e almeno quattro formati in Italia (C.U. n. 83/A del 20.11.2014 e decisione Collegio Garanzia - Sez. I - n. 25/15), è fondamentale per la tutela del vivaio nazionale, con le modalità e con le tempistiche di trasmissione alla Lega di Serie A, e con la conseguenza che ogni variazione, perché abbia effetto ai fini dell utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla Lega a mezzo Pec entro le ore 12,00 del giorno precedente la gara di campionato. La norma è inequivoca a fronte del fatto che il calciatore Antonino Ragusa non poteva essere schierato in campo. Col terzo motivo di ricorso, la società ricorrente invoca l erronea interpretazione del C.U. n. 83/A del 10.11.2014, nonché l equipollenza della comunicazione della lista mediante il sistema extranet della Lega Nazionale Professionisti Serie A rispetto all invio a mezzo Pec, la sussistenza del principio di conservazione degli atti e di strumentalità delle forme, la validazione della lista, da parte della Lega, con efficacia del 26.8.2016 e, infine, la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione. Dagli atti e dai fatti di causa, è emerso chiaramente che il sistema extranet non è sovrapponibile né può sostituire l invio a mezzo Pec, né che è stata violata una norma di diritto, né che una fonte primaria sportiva, quale il C.U. n. 83/A, può essere modificato. La sanzione della perdita della gara in caso di partecipazione di un atleta in posizione irregolare deve essere considerata usuale, nonché espressamente prevista dall ordinamento sportivo, Pag. 4

senza la possibilità di graduazione della pena prevista espressamente; l invio della lista dei giocatori, che deve rispettare le proporzioni di partecipazione (25 nomi), costituisce elemento essenziale per fare conoscere alle altre consorelle partecipanti i giocatori contro i quali si misureranno, nel rispetto dei principi di lealtà sportiva e, soprattutto, delle regole alle quali tutti devono uniformarsi. In caso contrario, si realizzerebbe una confusione sulla composizione delle rose; la relativa sanzione prevista del C.U. n. 83/A, lex specialis rispetto alle altre norme, rispetta sia il principio di ragionevolezza, sia il principio della proporzionalità della stessa sanzione, costituendo la posizione irregolare di un calciatore evento grave e sicuramente privo di vizi logico-giuridici, che non può essere gradata dal Giudice Sportivo. In ogni caso, se il sistema extranet non è menzionato dalla normativa federale, lo stesso non può essere preso in considerazione per sostituire il sistema legale di invio a mezzo Pec. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Delfino Pescara 1936 s.p.a., nella misura di 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, ciascuno. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente (Federazione Italiana Giuoco Calcio e della società Delfino Pescara 1936 s.p.a.). Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 gennaio 2016. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Guido Cecinelli Pag. 5

Depositato in Roma in data 13 gennaio 2017. Il Segretario F.to Alvio La Face Pag. 6