FORMATO STRADA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



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CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG 30 01 Cattoli ca Cattoli ca Assicurazioni Soc. Coop. Lungadi ge Cangrande, n 16-37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 n 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n 00320160237 E' iscri tta all'albo Imprese ISVAP n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTO.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n 16-37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazi oni Soc. Coop. F90C0008.bmp 42 C:\FORM\INTRAFORM\LOGO\ Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/8372354 Telefono: 045/8391622 42 FORMATO STRADA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INF. MAL. - MOD. FOSTRA/D 2 - ED. 12/2010

INDICE DEFINIZIONI... 5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI... 9 Estensioni... 12 Garanzie aggiuntive... 13 Esclusioni... 14 DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO... 16 Indice 3 / 17

DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito indicato Agenzia L agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza. Assicurato La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Durata Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. Franchigia per sinistro Parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell assicurato. Furto È il reato previsto all art. 624 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé e per altri. Gessatura Immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione, comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, i collari, i tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche. Non è equiparata a gessatura l applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Inabilità temporanea La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio E' considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, una inabilità temporanea. Invalidità permanente per infortunio La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Definizioni 5 / 17

Parti Il contraente e la Società. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal contraente alla Società. Rapina È il reato previsto all art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto. Ricovero (degenza) La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Scoperto per sinistro La somma a carico dell assicurato calcolata in percentuale sull importo indennizzabile a termini di polizza. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società L impresa assicuratrice. Definizioni 6 / 17

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni del contraente Le dichiarazioni inesatte o le reticenze influenti sulla valutazione dei rischi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione della prestazione assicurativa, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato dalla polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art. 1901 del codice civile. Art. 3 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo. Art. 4 Modifiche dell assicurazione Qualunque modifica dell assicurazione deve essere provata per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio Il contraente o l assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 del codice civile. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla rata successiva alla comunicazione del contraente o dell assicurato, ai sensi dell art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Altre assicurazioni Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (fatta eccezione per quelle collettive non stipulate dall assicurato e per quelle derivanti da carte di credito, c/c bancari e similari); in caso di sinistro, il contraente o l assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art. 1910 del codice civile. Art. 8 Proroga del contratto In mancanza di disdetta inviata da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Art. 9 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e sino al 60 giorno dal pagamen to o rifiuto dell indennizzo, il contraente e Condizioni generali di assicurazione 7 / 17

la Società possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed avrà efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso ed entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Società rimborsa la parte di premio base relativa al periodo di rischio non corso. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. Art. 11 Legge applicabile all assicurazione L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Condizioni generali di assicurazione 8 / 17

ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 13 Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire durante la guida e l uso del veicolo a motore indicato in polizza, in conseguenza di un incidente stradale occorso al veicolo stesso durante la circolazione. L assicurazione, limitatamente ai casi di morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura e indennità giornaliera da ricovero o gessatura, è altresì operante per gli infortuni che le stesse persone subissero: nel salire e nel discendere dal veicolo; durante la messa in moto del veicolo; in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri; in caso di caduta in acqua del veicolo. Fermo quanto disposto al primo comma, l assicurazione comprende: l annegamento; l asfissia non di origine morbosa; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole e di calore; gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse o da atti di terrorismo, a condizione che gli assicurati non vi abbiano preso parte attiva. Relativamente alle persone trasportate, i capitali indicati in polizza nei relativi spazi devono intendersi come cumulo di capitali assicurati del veicolo identificato. Le somme assicurate per ciascuna persona sono quelle che si ottengono dividendo i suddetti capitali per il numero complessivo dei posti dichiarati sulla carta di circolazione del veicolo stesso, cui va sottratto il conducente. Art. 14 Garanzie assicurate L assicurazione è operante per le garanzie espressamente richiamate in polizza, con le norme di seguito elencate per ciascuna prestazione. Art. 15 Morte La Società corrisponde, in caso di decesso dell assicurato per infortunio, la somma assicurata agli eredi in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi la differenza tra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. Art. 16 Invalidità permanente La Società corrisponde l indennizzo in caso di invalidità permanente totale o parziale dell assicurato per infortunio. L indennizzo è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, adottando per tale calcolo la tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, relativa al settore industria, con esclusione delle modifiche intervenute Assicurazione infortuni 9 / 17

successivamente all approvazione della tabella stessa. La Società rinuncia all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Restano valide le franchigie previste nell art. 17 Franchigia assoluta invalidità permanente. Deve ritenersi esclusa l applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38, che abbiano sostituito la predetta tabella. La perdita assoluta e irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, comporta l applicazione di una percentuale d invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Art. 17 Franchigia assoluta invalidità permanente In caso di invalidità permanente assoluta: 1) sulla parte di somma assicurata fino a euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo permanente quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; 2) sulla parte di somma assicurata eccedente euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Art. 18 Inabilità temporanea Se l infortunio ha per conseguenza un inabilità temporanea, la Società liquida, per tale titolo, la relativa somma assicurata: a) integralmente, per ogni giorno in cui l assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni; b) al 50% per ogni giorno in cui l assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni. L indennità per inabilità temporanea, che decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato denunciato l infortunio, viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni. Art. 19 Franchigia inabilità temporanea Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 18 Inabilità temporanea, la diaria assicurata sarà corrisposta dall ottavo giorno successivo a quello computabile a termini di polizza. Art. 20 Indennità giornaliera da ricovero o gessatura conseguente a infortunio Se l infortunio ha per conseguenza la degenza dell assicurato, comportante pernottamento in istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera, la Società corrisponde la somma assicurata pattuita per ciascun giorno di ricovero, fino ad un massimo di 90 giorni. La giornata di entrata e quella di uscita dall istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l ora del ricovero o della dimissione. La medesima indennità verrà corrisposta per il periodo di inabilità senza ricovero durante il quale all assicurato sia applicato un tutore immobilizzante Assicurazione infortuni 10 / 17

non mobile costituito da fasce o docce e confezionato con gesso da modellare o con altri materiali radiotrasparenti, purché rigidi, nonché da altri apparecchi non mobili né autogestibili. In tal caso l indennità decorre dal giorno successivo a quello di dimissione dall istituto di cura o dal giorno di applicazione ambulatoriale del tutore immobilizzante e termina il giorno della sua rimozione; resta fermo il limite di corresponsione dell indennità per un massimo di 90 giorni. Ai fini del computo dell indennità da gessatura non si terrà conto del giorno di rimozione. Art. 21 Assicurazione rimborso spese di cura In caso di infortunio, la Società rimborsa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo,le spese sostenute per: a) accertamenti diagnostici: onorari dei medici, esami di laboratorio, radiografie e radioscopie; b) terapie fisiche: forni, chinesiterapia, marconiterapia, massoterapia, escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera; c) interventi chirurgici: onorari dei chirurghi, degli aiuto, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, diritti di sala operatoria e costo del materiale di intervento; d) trasporto dell assicurato in autoambulanza all istituto di cura o all ambulatorio; e) spese farmaceutiche, esclusi i ticket; f) cure dentarie, escluse le protesi; g) rette di degenza, per un periodo massimo di 40 giorni, con il limite pari all 1% del massimale assicurato per ogni giorno di degenza. Per l insieme delle prestazioni di cui alle lettere b), d) ed e), l onere a carico della Società non potrà superare il 20% della somma massima rimborsabile assicurata. La presente garanzia è limitata alla parte di spese eccedenti quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ove l assicurato non fruisca di detto servizio, le spese dal medesimo effettivamente sostenute e comprese in garanzia sono rimborsate con uno scoperto del 20%. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione dell originale dei documenti giustificativi debitamente quietanzati. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in euro. Art. 22 Inoperatività delle franchigie Qualora l invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 50%, non verranno applicate le franchigie di cui all art. 17 Franchigia assoluta invalidità permanente ovvero, se operanti, art. 34 Franchigia Forma A o 35 Franchigia Forma B e art. 19 Franchigia inabilità temporanea. Art. 23 Trasferimento di proprietà del veicolo Il contraente deve dare immediata comunicazione alla Società, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del trasferimento della proprietà del veicolo indicato in polizza. In caso di sostituzione, l assicurazione diviene operante per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata o dall ora di accettazione del telegramma. Negli altri casi, l assicurazione continua a favore del nuovo proprietario per 15 giorni, indi cessa se entro tale termine questi non richiede la voltura del contratto. Art. 24 Limiti territoriali L assicurazione vale per il mondo intero. L inabilità temporanea, al di fuori dell Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell assicurato. Assicurazione infortuni 11 / 17

Art. 25 Integrativa legge La presente assicurazione si intende prestata in aggiunta e indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future. Art. 26 Indicizzazione Le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo nonché il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita ) elaborato dall istituto centrale di statistica. L adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice corrispondente alla decorrenza contrattuale, indicato convenzionalmente in polizza con valore 100, con quello di cui al sesto mese precedente la successiva scadenza annuale del premio e, ove la percentuale risultasse inferiore, l adeguamento minimo sarà del 2%. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l indice relativo al sesto mese precedente l ultima scadenza annuale e quello di cui al sesto mese precedente la quietanza annuale di premio in scadenza. È in facoltà delle parti rinunciare, per il premio in scadenza, all indicizzazione mediante lettera raccomandata da inviarsi all altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio e in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio rimarranno quelli risultanti dall ultima variazione accettata. Estensioni Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori garanzie. Art. 27 Morte presunta Qualora l assicurazione sia prestata per il caso morte e, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 del codice civile. Resta inteso che se, successivamente al pagamento di tale indennizzo risulterà che l assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l assicurato potrà far valore i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. Art. 28 Invalidità rilevanti Si conviene inoltre che, in caso di infortunio che determini una invalidità permanente superiore all 80%, la Società liquiderà il 100% del capitale assicurato senza tener conto delle franchigie di cui all art. 17 Franchigia assoluta invalidità permanente ovvero, se operante, art. 34 Franchigia Forma A o 35 Franchigia Forma B. Art. 29 Ulteriore indennizzo Qualora il contraente sia una persona fisica e la garanzia sia operante per il conducente e tutte le persone trasportate, in relazione al numero dei posti disponibili sul veicolo, è convenuto tra le parti che, ove per lo stesso evento si verifichi la morte, accertata o presunta, di entrambi i genitori e, alla data dell evento, risultassero a loro carico figli minori, a questi ultimi verrà riconosciuto un ulteriore indennizzo pari a quanto dovuto a termini di polizza, con il limite di euro 50.000,00, da ripartire in parti uguali fra tutti i figli minori. In caso di morte presunta, si confermano le condizioni di cui all art. 27 Morte presunta. Assicurazione infortuni 12 / 17

Art. 30 Danno estetico La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza di euro 5.000,00, per interventi chirurgici resi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica, determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Art. 31 Operazioni di rifornimento, riparazione e manuntenzione del veicolo L assicurazione vale anche per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire in occasione di operazioni di rifornimento, riparazione e manutenzione del veicolo indicato in polizza,sempre che l evento si verifichi nell ambito di stazioni di rifornimento e/o servizio. Relativamente a quanto suindicato, il disposto dell art. 33 Rinuncia al diritto di surrogazione, sarà operativo solo a condizione che venga esperita l azione di risarcimento nei confronti del responsabile dell infortunio. Art. 32 Furto, rapina e atti di aggressione L assicurazione vale anche per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire a seguito di: furto, rapina o tentata rapina del veicolo indicato in polizza, di cose in esso contenute o di cose portate dalle persone assicurate che si trovino a bordo dello stesso; atti di aggressione o sequestro, a danno delle persone assicurate, che si trovino a bordo del veicolo indicato in polizza. La garanzia è valida limitatamente ai casi di morte e invalidità permanente accertata pari o superiore all 80%, fermo il disposto dell art. 17 Franchigia assoluta invalidità permanente. In ogni caso, l indennizzo liquidato dalla Società, sarà pari al 50% delle somme assicurate per morte e invalidità permanente. In caso di morte presunta, si confermano le condizioni di cui all art. 27 Morte presunta. Art. 33 Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell art. 1916 del codice civile, verso i terzi responsabili dell infortunio,salvo quanto disposto dall art. 31 Operazioni di rifornimento, riparazione e manutenzione del veicolo. Garanzie aggiuntive Sono operanti le seguenti ulteriori garanzie, solo se espressamente richiamate in polizza e pagati i relativi premi. Art. 34 Franchigia Forma A L art. 17 Franchigia assoluta invalidità permanente si intende abrogato e così sostituito: invalidità permanente: sulla parte della somma assicurata fino a euro 100.000,00, l indennizzo per invalidità permanente è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia; sulla parte della somma assicurata oltre euro 100.000,00 e fino a euro 150.000,00 non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 5% della totale; per invalidità permanente superiore al 5%, l indennizzo viene liquidato solo per l aliquota di invalidità permanente eccedente il 5%; sulla parte della somma assicurata oltre euro 150.000,00 non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 10% della totale; per invalidità permanente superiore al 10%, l indennizzo viene liquidato solo per l aliquota di invalidità permanente eccedente il 10%. Assicurazione infortuni 13 / 17

Art. 35 Franchigia Forma B L art. 17 Franchigia assoluta invalidità permanente si intende abrogato e così costituito: Invalidità permanente: sulla parte della somma assicurata fino a euro 250.000,00, non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 5% della totale; per invalidità permanente superiore al 5%, l indennizzo viene liquidato solo per l aliquota di invalidità permanente eccedente il 5%; sulla parte della somma assicurata oltre euro 250.000,00 non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 10% della totale; per invalidità permanente superiore al 10%, l indennizzo viene liquidato solo per l aliquota di invalidità permanente eccedente il 10%. Esclusioni Art. 36 Esclusioni L assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore; b) se il conducente è in stato di ubriachezza o sotto l effetto di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni; c) se il veicolo circola contro la volontà del proprietario o del contraente o, comunque, di chi ha diritto di disporne; d) se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione; e) se, trattandosi di veicolo adibito a trasporto di cose, i trasportati non si trovino in cabina, a fianco del conducente; f) se alla guida del veicolo trovasi un allievo/conducente non munito della prescritta autorizzazione e non affiancato da persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge; g) se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione. Limitatamente alle autovetture, in caso di trasporto in soprannumero di non oltre due ragazzi di età inferiore ai 10 anni, l assicurazione è operante proporzionalmente al rapporto tra il numero dei posti dell autovettura e il numero delle persone effettivamente a bordo del veicolo (compreso il conducente); h) per gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, gli sforzi muscolari non aventi carattere traumatico; i) durante la partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall A.C.l.. Inoltre, l assicurazione non comprende gli infortuni conseguenti a: j) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; k) atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili,movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; I) gli eventi verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo; m) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); n) le conseguenze, dirette o indirette, di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualunque altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito al sinistro. Assicurazione infortuni 14 / 17

Art. 37 Limitazioni di garanzia in rapporto all età Sono assicurabili tutte le persone fino all età di 75 anni. Tuttavia, nel caso l assicurato compisse il 75 anno di età in corso di contratto, la garanzia conserverà efficacia fino alla sua naturale scadenza. Per le persone trasportate di età inferiore ai 14 anni compiuti: a) per il caso di morte è assicurato un capitale pari a tanti centesimi della somma pattuita a tale titolo per ciascun anno d età compiuto, con il minimo di cinque centesimi riconosciuto anche per i minori di anni 1; b) per il caso di invalidità permanente è assicurato un capitale pari al doppio della somma pattuita a tale titolo; c) l indennità giornaliera per inabilità temporanea, se pattuita, viene riconosciuta solo in caso di ricovero in ospedale o casa di cura, fermo restando che il giorno di entrata e quello di uscita vengono considerati un solo giorno. In tal caso non si applica la franchigia di cui all art. 19 Franchigia inabilità temporanea. Art. 38 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Assicurazione infortuni 15 / 17

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO Art. 39 Denuncia del sinistro In caso di sinistro, il contraente o l assicurato deve darne avviso all agenzia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art. 1913 del codice civile, salvo cause di forza maggiore. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art. 1915 del codice civile. Art. 40 Obblighi dell assicurato in caso di sinistro Fermo quanto previsto dal precedente art. 39 Denuncia del sinistro, la denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata dal certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L assicurato o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art. 1915 del codice civile. Art. 41 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se, al momento dell infortunio, l assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all art. 16 Invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 42 Procedura per la valutazione del danno Mandato dei medici Le divergenze sul grado di invalidità permanente, sul grado o la durata dell inabilità temporanea, sul ricovero o il periodo di gessatura, sul rimborso delle spese di cura, nonché sull applicazione del precedente art. 41 Criteri di indennizzabilità possono essere demandate a due medici, nominati uno dal contraente o dall assicurato e uno dalla Società. Quando si verifichi disaccordo, i due medici devono nominarne un terzo, designato dagli stessi di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano, fin d ora, a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Denuncia e gestione del sinistro 16 / 17

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Art. 43 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, compreso il certificato medico di guarigione, la Società comunica al contraente ed all assicurato l ammontare dell indennizzo dovuto. Avuta notizia dell accettazione ed entro 30 giorni dalla comunicazione, la Società provvede al pagamento. Denuncia e gestione del sinistro 17 / 17

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