Regolamento Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra

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Regolamento Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra Edizione 2 approvata con delibera CdA n 65/06 del 19/12/2006

Elenco delle Edizioni del Regolamento Certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra N. Data di emissione N. Data di emissione 1 8 novembre 2006 (delibera CdA n 53/06 del 8/11/06) 2 19 dicembre 2006 (delibera CdA n 65/06 del 19/12/06)

REGOLAMENTO CERTIFICATO DI PRESTATORE DI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento, relativo al rilascio del certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra, si applica secondo le modalità di seguito indicate, a prescindere dal volume di traffico dell aeroporto: a. alle imprese che operano o intendono accedere al mercato dei servizi di assistenza a terra di cui all allegato A del d. lg. 18/99; b. alle società di gestione aeroportuale in quanto svolgono servizi di assistenza a terra. Art. 2 Certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra Il certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra (di seguito certificato ), attesta che l impresa possiede i requisiti d idoneità previsti dall art. 13 del d. lg. 18/99 atti a garantire idonei standard di qualità e sicurezza. Il certificato viene rilasciato e rinnovato dall ENAC, a seguito dell esito favorevole dei propri accertamenti, alle imprese comunitarie e a quelle appartenenti a paesi non comunitari in regime di reciprocità. Il certificato ha durata triennale e non è trasferibile ad altro prestatore. Il certificato è valido solo ed esclusivamente per gli aeroporti e per i servizi di assistenza a terra espressamente indicati nella specifica di certificazione. Art. 3 Specifica di certificazione Nella specifica di certificazione, rilasciata dall ENAC, sono individuati gli aeroporti e le categorie, di cui all allegato A del d. lg. 18/99, per le quali l operatore abbia dimostrato di possedere, in proprio o tramite subappaltatore, nel rispetto dei requisiti di cui all art. 13 del citato decreto, idonee risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra richiesti. Edizione 2 del 19 dicembre 2006 Pagina 1 di 5

Art. 4 Estensione o modifica della specifica Per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nella specifica del certificato, ovvero su altri aeroporti, nonché in caso di modifica di altri elementi, è necessario che l operatore presenti all ENAC una richiesta di estensione o modifica della specifica di certificazione. L ENAC, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede ad estendere la portata della specifica. Art. 5 Requisiti soggettivi L impresa è esercitata sotto forma di società o di consorzio, escluse le società semplici secondo la vigente normativa. Art. 6 Requisiti organizzativi e tecnici L impresa dovrà essere organizzata in modo da prevedere: la figura di un responsabile provvisto di autorità, autonomia decisionale, deleghe di spesa e competenze per provvedere alle risorse umane e finanziarie necessarie ad assicurare che tutte le attività siano condotte nel rispetto delle disposizioni dell art. 13 D.lg. 18/99; una struttura di esercizio efficace per la gestione e la supervisione dei seguenti settori, secondo la specifica competenza e complessità dell impresa: a. operazioni, in particolare in air side; b. formazione, addestramento, qualificazione del personale e relativo aggiornamento; c. manutenzione mezzi; d. sicurezza e prevenzione degli incidenti; e. security; f. assicurazione qualità. Le responsabilità connesse alla gestione dei settori sopra indicati, i soggetti incaricati di ricoprire il ruolo relativo alla funzione e le specifiche competenze devono essere presenti all interno della struttura di esercizio. In relazione alla dimensione dell impresa e della tipologia dei servizi prestati, più di una funzione e ambito di competenza, fra quelle sopra esplicitate, possono far capo ad una sola persona. Il cumulo di funzioni in un unica persona è oggetto di giudizio di accettabilità da parte dell ENAC secondo i criteri che saranno fissati dallo stesso con apposita circolare; - il personale e i mezzi idonei per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra; Edizione 2 del 19 dicembre 2006 Pagina 2 di 5

un manuale delle operazioni, composto da una parte generale, da un manuale di addestramento e dalla carta dei servizi, in cui siano descritte la struttura organizzativa, le risorse umane e strumentali disponibili, ivi comprese quelle aeroportuali, nonché le procedure operative, sia ordinarie che di emergenza, compatibili con quelle vigenti in aeroporto. Per il contenuto del manuale si rinvia all apposita circolare ENAC. Art. 7 Subappalto Salvo che il servizio sia stato aggiudicato a seguito di gara, il prestatore certificato o il gestore aeroportuale può subappaltare, previa autorizzazione da parte dell ENAC, dandone comunicazione al gestore aeroportuale se soggetto terzo, servizi di handling assicurando che l operatore possegga uno standard di sicurezza e qualitativo pari a quello proprio, secondo i requisiti sottoindicati. E ammesso il subappalto solo per le attività di cui all art. 8 del presente regolamento. Il prestatore certificato ed il gestore aeroportuale possono ricorrere a subappalto anche per attività di handling diverse da quelle elencate all art. 8 del presente regolamento, ma in tal caso il prestatore terzo deve essere in possesso del certificato di idoneità, rilasciato dall ENAC secondo quanto descritto negli articoli precedenti di questo regolamento. Il subappaltatore deve soddisfare i seguenti requisiti: essere dotato di personale con un addestramento idoneo sotto il profilo della safety e della security aeroportuale; possedere adeguate risorse strumentali e una procedura per il mantenimento degli standard di sicurezza delle stesse; disporre di una organizzazione che preveda almeno un responsabile con il compito di garantire il mantenimento e l aggiornamento degli standard di sicurezza di cui ai due punti precedenti; avere un adeguata polizza assicurativa, in corso di validità, stipulata per l aeroporto per il quale intende operare, a copertura dei rischi connessi con l impiego dei mezzi e con l attività effettivamente svolta; rispettare gli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro; essere dotato di procedure operative, sia ordinarie che di emergenza, compatibili con quelle del proprio committente certificato e con quelle vigenti in aeroporto. Edizione 2 del 19 dicembre 2006 Pagina 3 di 5

Art. 8 Servizi di assistenza a terra con disciplina semplificata Gli operatori che intendono esercitare in proprio ed esclusivamente una delle seguenti categorie di cui all allegato A del decreto legislativo 18/99, sono certificati dall ENAC a seguito del positivo riscontro della sussistenza dei requisiti di cui al quinto comma dell art. 7 del presente regolamento, nonché della solidità economico - finanziaria in capo al richiedente, riferita all attività da svolgere: Assistenza amministrativa a terra e supervisione (Ctg. 1); Solo il caricamento e lo scaricamento dell'aereomobile, compresa la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dei bagagli, posta e merci tra l'aeromobile e l'aerostazione (Ctg. 5.4); Solo pulizia interna dell'aereo e servizio dei gabinetti e dell'acqua (Ctg. 6.1); Sistemazione della cabina (Ctg. 6.3); Organizzazione ed effettuazione del trasporto dell equipaggio, dei bagagli, delle merci e della posta tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto (Ctg. 10.1); Trasporto speciale richiesto dall'utente, escluse le merci pericolose (Ctg. 10.2); Assistenza ristorazione «catering» (Ctg. 11). Art. 9 Rinnovo del certificato e della relativa specifica La validità della specifica è subordinata a quella del certificato. Il certificato e la specifica sono rinnovabili, su richiesta dell interessato, a seguito dell esito favorevole dell attività di sorveglianza e di verifica da parte dell ENAC. L ENAC effettua l attività di sorveglianza svolgendo ispezioni sia su base programmata che occasionale. Le procedure per il rinnovo e le variazioni sono stabilite dall ENAC con apposita circolare. Art. 10 Regolamento di scalo e carta dei servizi Il possessore del certificato deve rispettare le procedure e lo standard dei servizi aeroportuali previsti dal regolamento di scalo e dalla carta dei servizi approvati dall ENAC. Edizione 2 del 19 dicembre 2006 Pagina 4 di 5

Art. 11 Sanzioni, sospensione, revoca e decadenza L accertata inosservanza delle procedure e degli standard di qualità previsti dal regolamento di scalo e dalla carta dei servizi dell aeroporto di riferimento approvati dall ENAC comporta, a carico dei soggetti di cui all art. 1 del presente Regolamento, la comminazione di sanzioni amministrative ai sensi dell art. 1174 del codice della navigazione, secondo i criteri e le procedure applicative di cui alla Circolare APT-19 Regolamento di Scalo - del 26 ottobre 2005, punto 2.13. La sanzione si applica all impresa a seguito dell accertamento di non osservanza degli standard ed in mancanza di azioni correttive, secondo i seguenti parametri: Fino al 5% sanzione uro 1.032,91(milletrentadue/91) Da 5% a 25% sanzione uro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) Oltre 25% sanzione uro 6.197,48 (seimilacentonovantasette/48) Inoltre, in caso di accertate gravi carenze organizzative che abbiano riflesso sui requisiti di idoneità o in caso di reiterate inadempienze che possono compromettere la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio reso all utenza aeroportuale e danneggiare od intralciare le attività degli altri operatori presenti sullo scalo, potranno essere adottati dall ENAC, previa contestazione scritta, provvedimenti autoritativi di sospensione, revoca o decadenza del certificato, secondo i parametri indicati dall ENAC con apposita circolare. Art. 12 Decorrenza Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Art. 13 Norme transitorie Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento, i prestatori già in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dall ENAC in accordo alla circolare APT-02 del 28.07.99 devono conseguire il certificato di idoneità conformemente al disposto del presente regolamento, pena la decadenza automatica del provvedimento già acquisito. I prestatori devono adeguare la propria organizzazione secondo un piano di rientro di eventuali criticità in osservanza con quanto specificato in apposita circolare ENAC. Edizione 2 del 19 dicembre 2006 Pagina 5 di 5