N. 61 COMUNE DI BERGAMO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE, DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, DI SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, ATTIVITA CONNESSE ALL UTILIZZO DI DEHORS, CHE COMPORTINO L IMPIEGO DI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.25/I0098977/2005 P.G. NELLA SEDUTA DEL 06/02/2006 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.187 Reg./84 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 17/12/2007 N.49 Reg./35 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 02/4/2009 n.127 Reg./38 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/7/2010 4^ STESURA
PREMESSA La materia oggetto del presente Regolamento è normata dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447 Legge quadro sull inquinamento acustico e, in particolare, dagli articoli: - Art.4, comma 1, lettera g), che affida alle Regioni la definizione con legge, delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esse comportino l impiego di macchinari o impianti rumorosi; - Art.6, comma 1, lettera e) che affida alla competenza dei Comuni l adozione di Regolamenti per l attuazione della disciplina statale e regionale ai fini della tutela dell inquinamento acustico; - Art.6, comma 1, lettera h) in base al quale è di competenza dei Comuni l autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all art.2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso. La disciplina regionale è contenuta nella Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13 Norme in materia di Inquinamento acustico e in particolare nell art.8, comma 3. AREE INDIVIDUATE DAL COMUNE E TIPOLOGIA DI ATTIVITA Le aree da destinarsi alle attività temporanee devono in generale possedere caratteristiche tali da non penalizzare, in materia di acustica, le possibili attività, consentendo a queste un rispetto dei limiti di zona dell area dove sono localizzati i recettori (popolazione residente). Inoltre si dovrebbe limitare il disagio anche nei confronti della popolazione residente nelle vicinanze, analizzando oltre agli aspetti acustici, anche quelli collegati con l evento stesso quali traffico indotto, difficoltà nei parcheggi, ecc. Nella tabella seguente sono indicate le aree del territorio comunale che hanno le caratteristiche citate. 1
TABELLA A/1 Aree individuate dal Comune per lo svolgimento di attività temporanee Aree individuate per lo svolgimento di attività temporanee Codice moduli Limite orario di svolgimento delle manifestazioni Classe acustica di appartenenza Limite acustico di immissione, in deroga, nell orario di svolgimento della manifestazione nei giorni di : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica Limite acustico di immissione, in deroga, nell orario di svolgimento della manifestazione nei giorni di: venerdì e sabato STADIO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT in periodo diurno in periodo notturno in periodo diurno in periodo notturno A/1-1 23:30 III 65 55 70 60 A/1-2 23:30 III 65 55 70 60 LAZZARETTO A/1-3 23:30 III 65 55 70 60 PIAZZA VENETO VITTORIO A/1-4 23:30 III 65 55 70 60 S. AGOSTINO A/1-5 23:30 I 55 45 60 50 PIAZZA VECCHIA A/1-6 23:30 III 65 55 70 60 PIAZZALE NUOVA PIAZZA LIBERTA FIERA DELLA A/1-7 23:30 IV 70 60 75 65 A/1-8 23:30 III 65 55 70 60 PIAZZA PONTIDA A/1-9 23:30 III 65 55 70 60 AREA MONTEROSSO (PARCO GOISIS) A/1-10 23:30 II 60 50 65 55 BERGAMO FIERE A/1-11 23:30 IV 70 60 75 65 QUADRIPORTICO DEL SENTIERONE A/1-12 23:30 III 65 55 70 60 PIAZZA DANTE A/1-13 23:30 III 65 55 70 60 CAMPO UTILI A/1-14 23:30 II 60 50 65 55 PARCO CITTADINI A/1-15 23:30 II 60 50 65 55 PARCO TURANI A/1-16 23:30 I 55 45 60 50 PIAZZA MATTEOTTI A/1-17 23:30 III 65 55 70 60 POLARESCO A/1-18 23:30 II 60 50 65 55 2
Art.1 Campo di applicazione Il Regolamento disciplina il rilascio di autorizzazioni, in deroga ai limiti fissati dall art.2 della legge 26 ottobre 1995, n.447, allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e/o aperto al pubblico, per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile. In particolare vengono impartite disposizioni circa: - Attività di cantiere - Attività connesse all agricoltura - Manifestazioni a carattere temporaneo - Attività connesse all utilizzo di dehors, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l occupazione del suolo pubblico con dehors stagionali In caso di manifestazioni a carattere temporaneo di particolare rilevanza che non abbiano carattere di continuità (es. concerto in unica serata), oppure che rientrino nell ambito delle iniziative programmate dall Amministrazione Comunale possono essere rilasciate, previa deliberazione della Giunta Comunale, autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità. Nella deliberazione della Giunta Comunale saranno indicate le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, i limiti temporali e spaziali di validità della deroga stessa, nonché il valore massimo di immissione in deroga. L organizzatore della manifestazione dovrà comunque presentare apposita istanza e produrre, nella tempistica prevista, la documentazione richiesta dall art.6 del presente Regolamento. Per particolari esigenze legate alla pubblica utilità ed agli interventi d urgenza, possono essere autorizzate, previo deliberazione della Giunta Comunale, deroghe temporanee ai limiti di rumorosità, esonerando il committente dalle procedure contenute nel presente Regolamento, fatte salve le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, i limiti temporali e spaziali di validità della deroga stessa. Tutte le istanze vanno inoltrate allo Sportello Unico Integrato del Comune di Bergamo, secondo le modalità contenute nel presente Regolamento. Per lavori relativi ad opere pubbliche, la cui committenza è dell Amministrazione Comunale, le relative istanze andranno inoltrate al Responsabile del Procedimento, che ne curerà l istruttoria e sottoporrà il provvedimento al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici cui l opera risulta in carico, sulla base dei criteri e delle modalità contenute nel presente Regolamento. Art. 2 Definizioni Attività rumorosa - Produzione di rumore nell ambiente abitativo e/o esterno, tale da procurare disagio al riposo alla popolazione ed alle attività, pericolo per la salute e per gli ecosistemi presenti sul territorio, nonché danneggiamento ai beni culturali e ambientali. Cantieri Tutti i cantieri, siano essi stradali e/o edili o altri assimilabili, i quali utilizzino nel corso delle normali lavorazioni, macchinari particolarmente rumorosi. Attività rumorosa temporanea - Qualsiasi attività rumorosa che ha durata limitata nel tempo, svolta in modo non permanente all interno di un luogo pubblico e/o aperto al pubblico. Sono considerate attività rumorose temporanee i concerti, le serate musicali, le manifestazioni popolari, i circhi, i luna 3
park, le feste e sagre patronali, gli spettacoli pirotecnici e tutte quelle attività che per il loro svolgimento, necessitino dell utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o di amplificazione. Dehors - Si intende l insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa, come definiti dallo specifico regolamento comunale. Limite di immissione in deroga - Per limite di immissione in deroga si intende il livello equivalente di rumore ambientale misurato durante l intera durata della manifestazione, compreso il deflusso del pubblico valutato temporalmente in 30 (trenta) minuti circa. Posizione di verifica - Si intende la posizione in ambiente esterno in facciata all edificio sede di ambienti abitativi più compromessi e/o più prossimi all area sede della manifestazione. Art. 3 Autorizzazioni I soggetti interessati all ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea, devono presentare apposita comunicazione o istanza, controfirmata dal titolare o dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell attività, allegando la documentazione di seguito elencata: a) dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante ovvero del responsabile dell attività, allegando copia documento di identità personale; b) sintetica descrizione del tipo di attività; c) periodo nel quale si svolge l attività; d) data di inizio lavori (cantieri); e) indicazione della classificazione acustica dell area interessata; f) limiti da rispettare con eventuale richiesta di deroga motivata; g) planimetria dettagliata con indicazione della fonte del rumore, dalla quale risulti il possibile impatto acustico verso gli edifici di civile abitazione ubicati nell area oggetto dell istanza; h) accorgimenti tecnici predisposti per limitare tale impatto. In relazione al tipo di attività, la documentazione da produrre, ai sensi delle lettere g) ed h) del presente articolo, dovrà essere accompagnata da valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato come meglio definito dall art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447. Presso il luogo ove viene esercitata l attività, dovrà essere tenuta copia dell autorizzazione in deroga da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti; l autorizzazione dovrà essere altresì visibile ai cittadini in spazio apposito posto all ingresso del cantiere, ovvero nel luogo ove viene esercitata l attività. Non viene applicato in nessun caso il limite differenziale né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali, e tonali a bassa frequenza. Non viene altresì considerato il limite di emissione previsto dalla classe acustica di appartenenza dell area in cui viene esercitata l attività oggetto di autorizzazione in deroga. 4
Art. 4 Cantieri Cantieri Stradali I cantieri stradali potranno funzionare tutti i giorni, compresi domenicali e festivi, rispettando il seguente orario dalle 06.00 alle 22.00, fatte salve le zone individuate nella classe VI dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale e le circonvallazioni per le quali è prevista la facoltà di proseguire l attività anche durante l orario notturno. Il responsabile della ditta per l attività di cantiere stradale, valutato il tipo e l entità delle lavorazioni, deve inoltrare allo Sportello Unico Integrato del Comune di Bergamo, con congruo anticipo e comunque non meno di 30 (trenta) giorni prima dell inizio dell attività, apposita comunicazione secondo la scheda tipo 3, pubblicata sul sito comunale. L autorizzazione è da considerarsi rilasciata se non viene espresso motivato diniego nei 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione della comunicazione. Le macchine utilizzate devono rispettare la conformità alle direttive CE, in particolare alla 2001/14/CE recepita dalla legislazione italiana in materia di emissione acustica ambientale di macchine e attrezzature destinate a funzionare all aperto. Durante il periodo di attività del cantiere dovrà essere rispettato il valore limite di L Aeq =65 db(a), con tempo di misura riferito all intera giornata lavorativa e rilevato in facciata all edificio con ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore. Cantieri edili o assimilabili L attività temporanea dei cantieri edili e assimilabili dovrà essere svolta solamente nei giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07:30 alle 19:30. Qualora si utilizzino macchinari particolarmente rumorosi (seghe circolari, frese stradali, macchine movimento terra, betoniere, compressori a scoppio, martelli pneumatici ecc.) sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 14:00 alle 19:00. Durante il periodo di attività del cantiere dovrà essere rispettato il valore limite di L Aeq = 65 db(a), con tempo di misura riferito all intera giornata lavorativa, rilevato in facciata all edificio con ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore. Nel caso di opere di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di L Aeq =60 db(a) con tempo di misura (T M ) riferito all intera giornata lavorativa rilevato nell ambiente maggiormente esposto; tale misurazione deve essere effettuata a finestre chiuse (FC). Il responsabile della ditta per l attività di cantiere temporaneo, valutato il tipo e l entità delle lavorazioni, qualora ritenga di essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli orari previsti nel presente Regolamento, deve inoltrare allo Sportello Unico Integrato del Comune di Bergamo, con congruo anticipo e comunque non meno di 30 (trenta) giorni prima dell inizio dell attività, apposita comunicazione redatta secondo la scheda tipo 1, pubblicata sul sito comunale. L autorizzazione è da considerarsi rilasciata se non viene espresso motivato diniego nei 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione della comunicazione. NORME COMUNI A TUTTI I CANTIERI Qualora il responsabile della ditta per l attività di cantiere valuti di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli orari previsti nel presente Regolamento, deve richiedere deroga specifica. 5
L istanza, in bollo fatto salvo l eventuale esonero a norma di legge, redatta secondo la scheda tipo 2, pubblicata sul sito comunale, corredata dalla documentazione redatta da tecnico competente in acustica come meglio definito dall art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447, deve essere presentata con congruo anticipo e comunque non meno di 40 (quaranta) giorni prima dell inizio dell attività. Nei medesimi termini di cui al comma precedente, copia della medesima domanda e della documentazione allegata sarà inviata, a cura della Divisione Ecologia e Ambiente, al Dipartimento ARPA di Bergamo. Nel provvedimento autorizzativo in deroga, da rilasciare entro i 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della domanda, saranno indicate, caso per caso, le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, i limiti temporali e spaziali di validità della deroga stessa. Qualora si renda necessario, per il ripristino urgente dell erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo di incolumità per la popolazione, il Comune di Bergamo concede deroga agli adempimenti amministrativi ed ai limiti di esposizione citati nel presente Regolamento, fatte salve le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, nonché i limiti temporali e spaziali di validità della deroga stessa. In zone di particolare tutela ambientale, ovvero destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, potranno essere prescritte ulteriori restrizioni, sia per quanto riguarda i livelli di rumore, che gli orari di esercizio del cantiere. Il Comune, a seguito di verifiche strumentali durante le attività da parte dei soggetti preposti al controllo, indicati nel successivo articolo 6 bis, si riserva la facoltà di imporre prescrizioni atte a limitare l impatto acustico. Art. 5 Attività connesse all agricoltura Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di provvedimenti autorizzativi, pertanto gli operatori del settore non sono tenuti alla presentazione delle istanze di cui al presente Regolamento. Si precisa che, per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della singolarità, e dell impiego di macchinari adottando tutti gli accorgimenti necessari utili a minimizzare il disturbo. Art. 6 Manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili Sono da ritenersi manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle citate nell art. 2 del Regolamento. AREE INDIVIDUATE DAL COMUNE TABELLA A/1 Per quanto riguarda le manifestazioni ubicate all interno delle aree individuate dal Comune, ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di immissione dovranno rispettare quelli indicati nella tabella A/1 del Regolamento. Tali limiti verranno valutati con tempo di misura sufficiente a caratterizzare la sorgente rilevato nella posizione in ambiente esterno in facciata all edificio sede di ambienti abitativi più compromessi e/o più prossimi all area sede della manifestazione. 6
In queste aree, qualora il responsabile della ditta per l attività di manifestazioni a carattere temporaneo ritenga di rispettare i limiti di rumore previsti dal precedente comma, deve presentare presso lo Sportello Unico Integrato, con congruo anticipo e comunque non meno di 30 (trenta) giorni prima dell inizio dell attività, apposita comunicazione redatta secondo la scheda tipo 4, pubblicata sul sito comunale. L autorizzazione è da considerarsi rilasciata se non viene espresso motivato diniego nei 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione della comunicazione. AREE DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NELLA TABELLA A/1 Tutte le manifestazioni programmate in aree diverse da quelle individuate dall Amministrazione Comunale nella Tabella A/1, dovranno rispettare i limiti acustici di seguito indicati: Limite acustico di immissione, in deroga, nell orario di svolgimento della manifestazione nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica Limite acustico di immissione, in deroga, nell orario di svolgimento della manifestazione nei giorni di: venerdì e sabato in periodo diurno in periodo notturno in periodo diurno in periodo notturno 65 55 70 60 In queste aree, qualora il responsabile della ditta per l attività di manifestazioni a carattere temporaneo ritenga di rispettare i limiti di rumore previsti nella preindicata tabella, deve presentare presso lo Sportello Unico Integrato, con congruo anticipo e comunque non meno di 30 (trenta) giorni prima dell inizio dell attività, apposita comunicazione redatta secondo la scheda tipo 5, pubblicata sul sito comunale. L autorizzazione è da considerarsi rilasciata, se non viene espresso motivato diniego nei 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione della comunicazione. Qualora il responsabile della ditta per le manifestazioni a carattere temporaneo valuti di non essere in grado di rispettare i limiti previsti nel presente Regolamento, sia che la manifestazione si svolga nelle aree individuate in Tabella A/1 che nelle altre aree, deve richiedere deroga specifica. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso in cui le attività siano programmate per un periodo superiore a 4 (quattro) giorni consecutivi, ovvero la durata complessiva della manifestazione sia superiore a 10 (dieci) giorni di calendario, indipendentemente dal rispetto dei limiti acustici previsti nell area. L istanza, in bollo fatto salvo l eventuale esonero a norma di legge, redatta secondo la scheda tipo 6, pubblicata sul sito comunale, corredata dalla documentazione redatta da tecnico abilitato come meglio definito dall art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447, deve essere presentata con congruo anticipo e comunque non meno di 40 (quaranta) giorni prima dell inizio dell attività. Copia della domanda e della documentazione allegata sarà inviata, a cura della Divisione Ecologia e Ambiente, al Dipartimento ARPA di Bergamo. Nel provvedimento autorizzativo in deroga, da rilasciare entro i 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della domanda, saranno indicate, caso per caso, le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, i limiti temporali e spaziali di validità della deroga stessa, nonché il valore massimo di immissione in deroga, che non potrà, in alcun caso, essere superiore a 85 db (A). Il Comune si riserva la facoltà di inserire eventuali indicazioni e prescrizioni che dovessero essere formulate da ARPA, quali, ad esempio, localizzazione del palco, orientamento delle sorgenti di diffusione sonora, etc. 7
Il Comune, a seguito di verifiche strumentali durante lo svolgimento della manifestazione da parte dei soggetti preposti al controllo, indicati nel successivo articolo 6 bis, si riserva la facoltà di imporre limitazioni all orario della medesima e ulteriori prescrizioni atte a limitare l impatto acustico, ivi compresa la sospensione dell evento. La Divisione Ecologia e Ambiente informerà le Circoscrizioni territorialmente competenti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle domande di autorizzazione in deroga di cui al presente articolo. Le manifestazioni temporanee previste in zone prossime a quelle destinate ad attività sanitaria e di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal Comune solo in casi eccezionali, nel rispetto comunque della procedura prevista dal presente Regolamento e previo pronunciamento della Giunta Comunale. Art. 6 bis Controllo delle attività rumorose nel territorio comunale Le attività di controllo inerenti il rispetto della normativa vigente in materia di rumore sul territorio comunale sono di competenza della Divisione Ecologia e Ambiente e del corpo di Polizia Locale del Comune di Bergamo, nonché del Dipartimento Arpa di Bergamo. A tale proposito, di norma: la Divisione Ecologia e Ambiente, supportata laddove necessario dal Corpo di Polizia Locale, effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da: pubblici spettacoli, circoli privati, pubblici esercizi, alberghi, attività commerciali; il Dipartimento Arpa di Bergamo effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da: attività industriali, attività artigianali, attività sportive, infrastrutture di trasporto. Il personale tecnico in servizio presso la Divisione Ecologia e Ambiente, in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, nonché il Dipartimento Arpa di Bergamo, in quanto organi accertatori, provvedono ad effettuare le misurazioni fonometriche ed a comunicare le risultanze delle stesse al Corpo di Polizia Locale per elevare le sanzioni (ove dovute). La Divisione Ecologia e Ambiente, inoltre, emanerà eventuali provvedimenti amministrativi, conseguenti alle rilevazioni fonometriche effettuate direttamente o pervenute dal Dipartimento Arpa di Bergamo, prescrivendo eventuali misure da adottare. La Divisione Ecologia e Ambiente e il Dipartimento Arpa di Bergamo potranno effettuare rilevazioni fonometriche congiunte, qualora si rendesse necessario esaminare casi di particolare rilevanza e complessità. Art. 6 ter Disciplina e controllo utilizzo dehors Possono essere rilasciate, autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità per ciò che attiene il rumore prodotto e/o indotto dall utilizzo da parte di pubblici esercizi di dehors su suolo pubblico o asservito all uso pubblico, come definiti dal precedente art. 2. Nella richiesta in deroga, è necessario specificare gli orari di utilizzo del dehors. Nella valutazione della richiesta il Comune opererà in conformità alla tabella riportata nel presente articolo. 8
Presso il luogo ove viene esercitata l attività, dovrà essere tenuta copia dell autorizzazione in deroga da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti. Le richieste riferite ad attività che non si protraggono oltre le ore 22.00 potranno essere presentate corredate da una dichiarazione, resa sotto la personale responsabilità del soggetto richiedente, nella quale si attesti che vengono rispettate le limitazioni indicate nella tabella contenuta nel presente articolo. La comunicazione dovrà essere presentata utilizzando la Scheda tipo 7, pubblicata sul sito comunale. Le richieste riferite ad attività che si protraggono oltre le ore 22.00 dovranno essere presentate corredate da una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato come meglio definito dall art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447, attestante il rispetto delle limitazioni indicate nella tabella seguente. La richiesta dovrà essere presentata utilizzando la Scheda tipo 8, pubblicata sul sito comunale. Copia della domanda e della documentazione allegata sarà inviata, a cura della Divisione Ecologia e Ambiente, al Dipartimento ARPA di Bergamo. Limite acustico di immissione, in deroga, per utilizzo di dehors nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica Limite acustico di immissione, in deroga, per utilizzo dehors nei giorni di: venerdì, sabato in periodo notturno in periodo notturno periodo diurno In periodo diurno 22:00-23:30 22:00-00:00 65 55 70 60 La Divisione Ecologia e Ambiente si riserva la facoltà di verificare in sito, a mezzo di opportune verifiche fonometriche, la corrispondenza dei valori dichiarati rispetto ai valori reali. L attività di controllo è esercitata dal Comune nei modi e termini di cui al precedente art. 6 bis. Nello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo il Comune tiene conto delle eventuali segnalazioni/esposti presentati dai cittadini. Nel caso di accertata difformità, gli oneri derivanti dall attività di controllo e dall esecuzione dei rilievi fonometrici saranno posti a carico del soggetto titolare della richiesta di deroga e potrà, essere sospesa la validità del provvedimento autorizzatorio. Le autorizzazioni in deroga per i dehors non potranno avere durata complessiva superiore a 120 (centoventi) giorni nell arco dell anno solare. Art. 7 Particolari sorgenti sonore Per l uso temporaneo di attrezzature rumorose, non è richiesta alcuna autorizzazione, tuttavia sono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi; 1) Attrezzature da giardino - L utilizzo delle attrezzature da giardino, quali tosaerba, decespugliatori e similari, è consentito nei giorni feriali dalle 08:00 alle 12.:30 e dalle 15:00 alle 20:00, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. 2) Pubblicità fonica - La pubblicità fonica è consentita esclusivamente in forma itinerante, nei giorni feriali dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Rimane esclusa, nelle aree particolarmente protette ed individuate in classe I nel piano di classificazione acustica del Comune di Bergamo. 9
3) Allarmi antifurto - I sistemi di allarme acustico antifurto, compresi quelli installati sui veicoli, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l emissione sonora ad un massimo di 5 (cinque) minuti. 4) Attività di igiene del suolo, spazzamento e raccolta rifiuti - E fatto obbligo all azienda o all Ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo all attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per le operazioni sopraindicate. Nel piano stesso, oltre alla descrizione dei mezzi e delle attrezzature che dovranno essere conformi alle norme CE in materia di emissioni rumorose, e degli orari nei quali operare, dovranno essere altresì indicati gli accorgimenti messi in atto per contenere, nel rispetto della migliore tecnologia disponibile, le emissioni acustiche. Art. 8 Sanzioni Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa da.258,00 a.10.329,00 ai sensi dell art.10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n.447. Art. 9 Disposizioni finali Il presente Regolamento annulla e sostituisce le precedenti ordinanze sindacali in merito, e costituisce parte integrante e sostanziale della Classificazione Acustica del Territorio comunale, approvata con deliberazione consiliare n.216/i67014 P.G. in data 17/12/2001. 10
INDICE Premessa pag. 1 Aree individuate dal comune e tipologia di attività pag. 1 Tabella A/1 pag. 2 Art. 1 - Campo di applicazione pag. 3 Art. 2 - Definizioni pag. 3 Art. 3 - Autorizzazioni pag. 4 Art. 4 - Cantieri pag. 5 Art. 5 - Attività connesse all agricoltura pag. 6 Art. 6 - Manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili pag. 6 Art. 6 bis - Controllo delle attività rumorose nel territorio comunale pag. 8 Art. 6 ter - Disciplina e controllo utilizzo dehors pag. 8 Art. 7 - Particolari sorgenti sonore pag. 9 Art. 8 - Sanzioni pag. 10 Art. 9 - Disposizioni finali pag. 10 11