CLUB ALPINO ITALIANO LE ASSICURAZIONI. per le attività del CAI. Anno sociale 2013



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CLUB ALPINO ITALIANO LE ASSICURAZIONI per le attività del CAI Anno sociale 2013 Versione 1 del 11 gennaio 2013

INDICE 1 Coperture assicurative per tutti i soci 1.1 Infortuni 1.2 Soccorso Alpino 1.3 Responsabilità Civile 1.4 Soccorso Alpino per Spedizioni extraeuropee 1.5 Tutela Legale 1.6 Kasko Autoveicoli 2 Coperture assicurative per Titolati A 2.1 Infortuni (attività sociale + personale) 2.2 Responsabilità Civile (attività personale) 3 Coperture assicurative per Sezionali B 3.1 Infortuni (attività sociale + personale) 3.2 Responsabilità Civile (attività personale) 4 Coperture assicurative per non soci 4.1 Infortuni 4.2 Soccorso Alpino 4.3 Responsabilità Civile 5 Informazioni generali 5.1 Decorrenza della copertura assicurativa 5.2 Note sulle attività sociali 5.2.1 Definizione di attività sociali 5.2.2 Delibera delle attività sociali 5.3 Responsabilità di firma 5.4 Termini di prescrizione 5.5 Recapiti CAI e CNSAS 5.6 Indicazione del Codice Socio Appendici A B Periodi di copertura assicurativa Riepilogo delle coperture assicurative C Differenze anno 2013 verso 2012 D Adempimenti per attività sociali non preventivamente deliberate A Con il termine Titolati si identificano tutti i soci iscritti agli albi dei Titolati gestiti dalla Sede Centrale ( p.e. INA e IA, ISA e INSA, IS e INS, AE e ANE, AAG e ANAG, ONC, ) B Con il termine Sezionali si identificano tutti i soci iscritti agli albi dei Sezionali gestiti dai Gruppi Regionali (p.e. ASE, ASAG, ) Versione 1 del 20 dicembre 2012 2

PRESENTAZIONE Questa nota è un promemoria per i responsabili dei gruppi sezionali e gli accompagnatori, e presenta in modo sintetico, con riferimento alle polizze in vigore per l anno sociale 2013: le coperture assicurative automatiche; le coperture assicurative facoltative e le procedure per la loro attivazione. Per ogni tipo di assicurazione questo documento rimanda, con collegamento ipertestuale, al testo analitico della relativa polizza e alla modulistica interessata. PREMESSA Nel presente documento: o con il termine generico Titolati si identificano tutti i soci iscritti agli albi dei Titolati gestiti dalla Sede Centrale (p.e. INA e IA, ISA e INSA, IS e INS, AE e ANE, AAG e ANAG, ONC, ); o con il termine generico Sezionali si identificano tutti i soci iscritti agli albi dei Sezionali gestiti dai Gruppi Regionali (p.e. ASE, ASAG, ). o quando non diversamente indicato, i premi riportati per le coperture assicurative a richiesta sono a carico dell Assicurato e vengono addebitati alla Sezione richiedente; o nella tabella Ambiti di applicazione le celle con sfondo grigio evidenziano a quali ambiti si riferisce la polizza in esame; o una barra verticale sul margine destro evidenzia le righe con variazioni sostanziali rispetto alla versione 2012. ALCUNE DEFINIZIONI CONTRAENTE ASSICURATO BENEFICIARIO SOCIETÀ La persona giuridica che stipula il contratto di Assicurazione: per l assicurazione Kasko Autoveicoli descritta al punto 1.6 il Contraente è la Associazione delle sezioni vicentine del Club Alpino Italiano; per tutte le altre assicurazioni descritte in questo documento il Contraente è il Club Alpino Italiano Sede Centrale Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è tutelato dall'assicurazione; a seconda dei casi può essere un organo centrale o territoriale CAI, un socio CAI, un non socio. La persona, che può essere diversa dal Contraente e dall'assicurato, alla quale spetta la prestazione contrattuale stabilita; p.e. nel caso della copertura assicurativa Responsabilità Civile il Beneficiario è la terza parte danneggiata. L impresa assicuratrice. POLIZZA Il documento contrattuale sottoscritto dalle parti (Contraente e Società). PREMIO INDENNIZZO Normalmente si intende la somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell assicurazione. Nel seguito di questo documento si intende invece l importo che il Contraente addebiterà alla Sezione CAI che ha richiesto la copertura assicurativa. La somma dovuta dalla Società all Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro. Versione 1 del 20 dicembre 2012 3

RISARCIMENTO MASSIMALE SCOPERTO FRANCHIGIA La somma pagata dalla Società alla terza parte danneggiata in caso di sinistro. Le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del Risarcimento contrattuale stabilito. L importo, calcolato in percentuale sull ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell Assicurato. L importo fisso prestabilito che rimane comunque a carico dell Assicurato in caso di sinistro. Versione 1 del 20 dicembre 2012 4

1 - COPERTURE ASSICURATIVE VALIDE PER TUTTI I SOCI 1.1 Assicurazione Infortuni polizza 0615.0530293.63 validità 1/4/12-31/12/14 Si tratta di una copertura del ramo Infortuni, che prevede: l indennizzo delle somme assicurate nel caso di evento mortale o di invalidità permanente, nonché il rimborso delle spese mediche derivanti da infortuni occorsi a soci CAI durante le seguenti attività sociali: o attività in ambiente: escursioni, ascensioni di qualsiasi tipo e grado, uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike, falesie, palestre di roccia; pratica di speleologia e torrentismo; partecipazione a rally o raid di sci alpinismo; attività di alpinismo giovanile; ginnastica presciistica; o attività di servizio (manutenzione sentieri e opere alpine, manutenzione rifugi, ecc.); o partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, riunioni OTPO/OTCO, consigli direttivi, ecc.); o partecipazione a corsi in qualità di allievi o di docenti (lezioni teoriche e uscite in ambiente). La garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto, anche privato, terrestre e/o natante, dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di raduno; comprende inoltre gli infortuni subiti durante viaggi aerei in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare; Le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali sia da quelle territoriali del CAI (ulteriori dettagli al punto 5.2.1). Per essere comprese nella garanzia assicurativa le attività devono essere preventivamente deliberate dagli organi competenti (ulteriori dettagli al punto 5.2.2). Validità territoriale: la garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale. Limiti della garanzia: la copertura assicurativa non è applicabile: agli infortuni occorsi a soci volontari del Soccorso Alpino durante le attività coperte dalle specifiche polizze CNSAS; agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili e mezzi subacquei; dall abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; alle persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e infermità mentali, e cessa con il loro manifestarsi. Garanzie e massimali: Esistono due diverse combinazioni di coperture: Combinazione A o Morte 55.000,00 o Invalidità permanente 80.000,00 o Spese di cura 1.600,00 relativa franchigia 200,00 Combinazione B o Morte 110.000,00 o Invalidità permanente 160.000,00 o Spese di cura 2.000,00 relativa franchigia 200,00 Per entrambe le combinazioni o Invalidità permanente Versione 1 del 20 dicembre 2012 5

scoperto 5 % limite oltre il quale lo scoperto si azzera 20 % o Spese di cura limite per spese di trasporto all istituto di cura 10 % del capitale assicurato (A 160,00 ; B 200,00 ) limite temporale per spese di cura, medicinali e trattamenti 360 gg dal sinistro o dalla dimissione dall istituto di cura Massimale per sinistro: per tutte le tipologie in esame, in caso di sinistro coinvolgente più persone, il massimale catastrofale è di 10.000.000,00. Per le persone di età superiore a 75 anni la garanzia è operante con le seguenti limitazioni: o Morte: il capitale assicurato viene ridotto del 25%; o Invalidità permanente: viene applicato uno scoperto del 10%. Per le persone colpite da apoplessia o infarto o affette da epilessia, emofilia, leucemia, sindrome di Down e altre infermità permanenti giudicabili gravi la garanzia è operante con le seguenti condizioni: o sono assicurabili solamente per i massimali della combinazione A; o con l applicazione di uno scoperto del 8%. Attivazione della copertura: tutti i soci, con l iscrizione al CAI per l anno 2012, sono automaticamente assicurati con la Combinazione A; esclusivamente all atto del rinnovo del tesseramento 2013 o della nuova iscrizione 2013 il socio può richiedere la copertura relativa alla Combinazione B presentando formale richiesta tramite il modulo Raddoppio massimali 2013 e versando la quota di 3,40. Periodo di copertura: cfr Appendice A - tabella A.1 Costi: premio totalmente a carico della Sede Centrale. Denuncia di sinistro: il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione organizzatrice dell attività; questo anche se la persona che ha subito l infortunio è socio di un altra Sezione; si utilizza il modulo CAI/8; occorre riportare la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio degli infortunati, dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro; al modulo di denuncia va allegata idonea documentazione (verbale o delibera del Consiglio Direttivo sezionale e/o programma delle attività sezionali deliberate) dalla quale risulti che l attività svolta dall infortunato era di carattere sociale e non personale; la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall evento; in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata; in caso di mancanza delle documentazione da allegare non si darà seguito all apertura della pratica di sinistro; al termine delle cure relative al sinistro è necessario comunicare la chiusura della pratica utilizzando il fac-simile CAI Chiusura Infortunio. Versione 1 del 20 dicembre 2012 6

1.2 Soccorso Alpino polizza 0615.5100046.86 validità 1/4/12-31/12/14 Si tratta di una copertura del ramo Infortuni, che prevede: la corresponsione di una diaria per ricovero ospedaliero e il rimborso delle spese sostenute per le operazioni di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, di persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita, durante la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in montagna; la garanzia si estende alla pratica dello sci (in ogni forma compreso ad es. lo sci in pista, fuori pista, lo snowboard), della speleologia, del canyoning/torrentismo se con l'uso di attrezzature alpinistiche, dell'escursionismo con racchette da neve e dell'escursionismo con utilizzo di mountain bike al di fuori delle strade statali, regionali, provinciali e comunali. La garanzia è valida sia per le attività svolte in ambito CAI, sia per la propria attività personale. Validità territoriale: la garanzia è valida solamente per le attività svolte sul continente europeo; sono pertanto escluse le dipendenze di stati europei situate al di fuori del continente europeo (p.e. Isole Canarie). Limiti della garanzia: la copertura assicurativa non è applicabile: agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili; dall abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da atti dolosi compiuti o tentati dell'assicurato; agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di spettacolo. Garanzie e massimali: Massimale per persona 35.000,00 Massimale per sinistro 500.000,00 Diaria per ricovero o periodo assicurato fino a o relativa franchigia Noleggio di elicotteri usati per le operazioni di soccorso 20,00 /giorno 30 gg nessuna 40,00 /minuto Si tratta di elicotteri appartenenti a enti privati che vengono noleggiati dal CNSAS per il trasporto di persone/materiali Per le persone di età superiore a 80 anni i massimali per persona e per sinistro vengono ridotti del 50%. Modalità e limiti di rimborso delle spese di soccorso: o Interventi sul territorio italiano: in tutte le regioni italiane il Soccorso Alpino viene gestito direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SUEM 118): per quasi tutte le regioni il costo dell intervento è totalmente a carico della collettività (e pertanto nessun importo viene addebitato alla persona soccorsa); per le regioni Trentino-Alto Adige, Valle d Aosta e Veneto in alcuni casi il costo viene addebitato, in tutto o in parte, alla persona soccorsa; il costo sostenuto verrà poi totalmente risarcito dalla compagnia assicuratrice, con un ritardo di 2-3 mesi dalla presentazione della relativa documentazione; i criteri di addebito sono riportati nelle seguenti tabelle: Versione 1 del 20 dicembre 2012 7

Valle d Aosta e Trentino-Alto Adige Causale di intervento Costo addebitato in caso di elisoccorso VALLE D AOSTA Intervento sproporzionato Ticket di 800,00 Intervento immotivato Ticket di 100,00 + 74,80 /minuto Ferito grave * Ticket di 30,00 TRENTINO ALTO ADIGE Ferito lieve Ticket di 110,00 Persona illesa Ticket di 750,00 * la persona soccorsa viene considerata ferito grave in caso di ricovero ospedaliero o in presenza di un referto medico che attesti la gravità dell emergenza sanitaria Veneto Grado della emergenza sanitaria Tipo di attività svolta dalla persona soccorsa Modalità di soccorso Importo addebitato Attività normali --- Nessun addebito Ferito grave 1 Attività ricreative ad elevato impegno di soccorso 2 Intervento con sole squadre a terra Intervento di elisoccorso Diritto di chiamata per una squadra (3 componenti): 200,00 ; per ogni ora di operazioni della squadra oltre la prima: 50,00 ; fino a un massimo di: 500,00 25,00 /minuto, fino a un massimo di 500,00 Intervento congiunto Come da tariffe precedenti, fino a un massimo di 700,00 Ferito lieve o persona illesa 3 --- Intervento con sole squadre a terra Intervento di elisoccorso Diritto di chiamata per una squadra (3 componenti): 200,00 ; per ogni ora di operazioni della squadra oltre la prima: 50,00 ; fino a un massimo di 1.500,00 90,00 /minuto, fino a un massimo di 7.500,00 1 la persona soccorsa viene considerata ferito grave se l intervento è seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto Soccorso; 2 sono considerate tali: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai; scialpinismo; arrampicata libera; speleologia; mountain-bike in ambiente impervio; l escursionismo non rientra in questa categoria; 3 le tariffe indicate vengono ridotte del 20% se le persone soccorse sono residenti in Veneto. o Interventi sul territorio estero (effettuati da enti stranieri): il costo del soccorso (e per alcune nazioni anche quello dell assistenza sanitaria) viene sempre addebitato alla persona soccorsa; il costo sostenuto per il soccorso verrà poi totalmente risarcito dalla compagnia assicuratrice, con un ritardo di 2-3 mesi dalla presentazione della relativa documentazione. Versione 1 del 20 dicembre 2012 8

Attivazione della copertura: per tutti i soci in regola con il tesseramento 2012 la copertura assicurativa è automatica. Periodo di copertura: cfr Appendice A - tabella A.4 Costi: premio totalmente a carico della Sede Centrale. Denuncia di sinistro: per interventi eseguiti da una stazione del CNSAS sul territorio nazionale è sufficiente l invio del rapporto informativo da parte del capo stazione, che di norma provvede a richiedere i dati necessari; per questo si raccomanda ai soci di comunicare ai membri del CNSAS intervenuti i propri dati anagrafici e la Sezione di appartenenza nonché di documentare la regolarità della propria iscrizione al CAI; per interventi eseguiti da strutture diverse dal CNSAS (elisoccorso, SUEM 118, ecc.), o in collaborazione con esso, sia sul territorio nazionale sia in altre montagne europee, la Sezione (per interventi in ambito di attività CAI) o l interessato (per eventi in ambito di attività personale), devono inviare la segnalazione (modulo CNSAS) immediatamente dopo l intervento alla segreteria del CNSAS (vedi 5.5), alla quale vanno altresì tempestivamente inoltrate tutte le fatture e le ricevute delle spese sostenute per il soccorso; se la denuncia è di competenza della Sezione, il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione organizzatrice dell attività; questo anche se la persona che ha subito l infortunio è socio di un altra Sezione. 1.3 Responsabilità Civile verso Terzi polizza 00210632300012 validità 1/1/13-31/12/14 La garanzia di Responsabilità Civile prevede: la copertura per danni imputabili a soci CAI causati a terzi, a cose e/o animali durante le attività svolte e/o organizzate in ambito CAI, sempre che l evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l organizzazione dell attività; la garanzia è estesa ai danni verificatisi durante il trasporto di persone, animali e cose, esclusa la responsabilità del vettore; l assicurazione copre anche la responsabilità dell accompagnatore/capogita in caso di infortunio causato da negligenza, imprudenza o imperizia dell accompagnatore stesso. Le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali sia da quelle territoriali del CAI (ulteriori dettagli al punto 5.2.1). Tutte le attività devono essere preventivamente deliberate dagli organi competenti (ulteriori dettagli al punto 5.2.2). Validità territoriale: la garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale. Limiti della garanzia: la copertura assicurativa non è applicabile: alle attività aventi carattere agonistico (ma con l inclusione delle gare sociali); alla propria attività personale (extra ambito CAI). Garanzie e massimali: L assicurazione vale fino alla concorrenza dei seguenti limiti per capitali, interessi e spese: limite per sinistro 5.000.000,00 limite per persona deceduta o con lesioni personali 5.000.000,00 limite per danni a cose o animali 5.000.000,00 Versione 1 del 20 dicembre 2012 9

Attivazione della copertura: la copertura assicurativa per le attività sociali è automatica. Costi: premio totalmente a carico della Sede Centrale. Denuncia di sinistro: il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione organizzatrice dell attività; questo anche se la persona che ha provocato il sinistro è socio di un altra Sezione; si utilizza il modulo CAI/7; occorre riportare la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio degli infortunati, dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro; la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall evento; in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata. 1.4 Soccorso Alpino per spedizioni extraeuropee polizza 0615.5100045.88 validità 1/1/12-31/12/14 Si tratta di una copertura del ramo Infortuni, che assicura i soci CAI che partecipano a spedizioni (compreso il trekking) organizzate, sponsorizzate o patrocinate dal CAI in territori al di fuori del continente europeo. L assicurazione copre le spese sostenute per: o trasporto sanitario, dal posto dell evento fino al centro ospedaliero più idoneo, a seguito di infortunio o malattia; o ricerca e trasporto di persone in pericolo di vita; o ricerca e trasporto salme; o spedizioni di ricerca e soccorso con partenza dall Italia. L assicurazione copre inoltre le spese mediche sostenute all estero: o spese mediche chirurgiche; o spese farmaceutiche prescritte dal medico; o spese di ricovero ospedaliero; o spese di trasporto sanitario in ambulanza; o spese di prolungamento per un soggiorno in albergo dopo la degenza, se prescritto dal medico. Validità territoriale: la garanzia è valida solamente per le attività svolte al di fuori del continente europeo, comprese le dipendenze di stati europei situate al di fuori del continente stesso (p.e. Isole Canarie). Limiti della garanzia: la copertura assicurativa non è applicabile: alle persone di età superiore a 75 anni; agli infortuni agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili; dall abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da atti dolosi compiuti o tentati dell'assicurato; alle spese conseguenti a malattie che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti e precedentemente accertate e da malattie neuropsichiatriche. Garanzie e massimali: Trasporto sanitario, ricerca e trasporto di persone in pericolo di vita, ricerca e trasporto salme o Massimale per persona 30.000,00 o Massimale per sinistro 110.000,00 o Nel caso di spedizioni in solitaria, massimale unico per persona e sinistro 110.000,00 Versione 1 del 20 dicembre 2012 10

Sola ricerca o Massimale per persona 11.000,00 o Massimale per sinistro 30.000,00 Utilizzo di elicotteri per trasporto o ricerca con il limite dei massimali sopra indicati o Scoperto 5 % o Franchigia 250,00 Spese mediche o Massimale per persona 6.000,00 o Scoperto 10 % o Franchigia 50,00 Spese di prolungamento per soggiorno in albergo o Diaria per persona o con un massimo di giorni 10 26,00 /giorno Spese per spedizioni di ricerca e soccorso in partenza dall Italia o Massimale per sinistro 11.000,00 Attivazione della copertura: Si utilizza il modulo CAI/6 o indicare tipologia, progetto e date della spedizione; o allegare l'elenco delle persone assicurate (cognome e nome, data di nascita, codice socio o Sezione di appartenenza); o apporre il timbro della Sezione o Sottosezione; o far firmare da persona autorizzata (cfr. 5.2); la richiesta va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) con un anticipo di almeno 15 gg rispetto alla data di inizio spedizione. Costi: per viaggi di durata fino a 30 gg per viaggi di durata da 31 a 365 gg per spedizione in solitaria 940,00 Richiesta di intervento: 85,00 /persona 188,00 /persona dovrà essere effettuata dal medico della spedizione o in sua assenza dal capo spedizione o da chi ne fa le veci. Denuncia di sinistro: la denuncia deve contenere l indicazione del luogo, della data del sinistro e tutti i particolari del sinistro stesso; la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall evento; in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata. 1.5 Tutela legale (polizza 11059669 validità 1/1/11-31/12/12; la nuova polizza con validità 2013 è stata stipulata ma non ancora pubblicata) La garanzia di tutela legale prevede: il rimborso delle spese legali e peritali occorrenti alle Sezioni per la difesa dei loro interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale, in relazione ai procedimenti penali derivanti dall attività sezionale; Versione 1 del 20 dicembre 2012 11

le garanzie di polizza valgono per i Presidenti delle Sezioni, i componenti dei Consigli direttivi e i Soci iscritti, nell ambito delle funzioni istituzionali e statutarie loro attribuite per lo svolgimento dell attività sezionale; l assicurazione opera nel caso tali soggetti siano indagati o imputati in un procedimento penale con l accusa di aver commesso un reato nello svolgimento dell attività sezionale, per atti compiuti involontariamente (contravvenzioni e/o delitti colposi). La tutela legale consiste nel: sostenere la difesa in procedimenti penali; resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi; sostenere il diritto al risarcimento per danni extracontrattuali subiti da fatti illeciti di terzi. Per i soli Presidenti e Consiglieri la garanzia opera anche quando l imputazione penale riguardi atti compiuti volontariamente (delitti dolosi); in questo caso però la garanzia scatterà solo se, esaurito il giudizio, sarà stata accertata l assenza di dolo e quindi l involontarietà del fatto. Validità territoriale: la garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale. Limiti della garanzia: la copertura assicurativa non è applicabile: ai procedimenti civili e a quelli amministrativi. Garanzie e massimali: Massimale per caso assicurativo 15.000,00 Costi: premio totalmente a carico della Sede Centrale. Attivazione della copertura: la copertura assicurativa è automatica. 1.6 Kasko Autoveicoli polizza 19012810902 validità 1/4/12-31/3/13 Si tratta di una copertura del ramo Auto, che ha come contraente l Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI e che prevede: il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione accidentale con altro veicolo, con persone o animali, urto contro ostacoli, urto contro sassi o oggetti scagliati da altri veicoli, ribaltamento e uscita di strada, purché occorsi durante la marcia su strade carrozzabili; sono assicurabili gli autoveicoli (automobili, furgoni, camper, ecc.) per circolazione ad uso privato: o di proprietà e/o comproprietà dei soci delle Sezioni CAI che aderiscono a questa polizza (vedi Nota); o o di proprietà dei familiari degli stessi; o o intestati ad aziende e formalmente concessi in uso continuativo agli stessi; e usati in attività di servizio per ordine e conto della Sezione, quali a esempio: o escursioni (comprese le ricognizioni preventive delle stesse); o corsi; o partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, ecc.); o servizi (manutenzione sentieri, manutenzione rifugi, ecc.). la copertura è prestata a condizione che al momento del sinistro alla guida dell autoveicolo attenda un socio delle Sezioni CAI che aderiscono a questa polizza. Validità territoriale: Versione 1 del 20 dicembre 2012 12

la garanzia è valida per il territorio italiano e per la temporanea circolazione del veicolo all estero. Limiti della garanzia: la copertura assicurativa non comprende il risarcimento dei danni avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti; avvenuti quando il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata dall uso di sostanze stupefacenti. Garanzie e massimali: Massimale 10.000,00 o Scoperto 10 % o Franchigia 350,00 L assicurazione è prestata nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 del Codice Civile; in caso di sinistro la Società si impegna a risarcire i danni subiti, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, fino al limite della somma assicurata. Costi (a carico dei partecipanti): per ogni giornata-missione/auto: 4,00 Attivazione della copertura: si utilizza il modulo Kasko 2012 Richiesta di copertura: o dichiarare i numeri di targa degli autoveicoli da assicurare; o dichiarare la data o le date da assicurare (la copertura assicurativa è valida dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ciascun giorno richiesto); o apporre il timbro della Sezione o Sottosezione; o far firmare alla persona responsabile dell attività (presidente, vicepresidente, reggente di Sottosezione, responsabile di gruppo, responsabile di escursione, ecc.); la richiesta va inoltrata: o a SASA SpA: via email all'indirizzo: auto.broker@sasa.it (scansionare il modulo completo di firma e timbro e inviare come allegato); o e p.c. a AON SpA: via fax al numero: 0444 398560; oppure via email all'indirizzo: adriana_canton@aon.it (scansionare il modulo completo di firma e timbro e inviare come allegato); la richiesta va inoltrata entro le ore 24:00 del giorno che precede l inizio dell'attività; la richiesta di copertura può essere annullata comunicandone la revoca tramite fax, purché la revoca venga inoltrata nella stessa giornata della richiesta. Denuncia di sinistro: la denuncia va inoltrata entro 5 gg dall evento al Broker a cui la Società assicuratrice ha affidato la gestione della polizza: AON SpA Via della Vecchia Ferriera, 57 36100 Vicenza tel 0444/398535 - sig.a A. Canton fax 0444/398560 contestualmente va data notizia del sinistro alla Segreteria ASVICAI (Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI): sezioni vicentine@tiscali.it La Sezione che ha emesso la richiesta di copertura assicurativa per l auto che ha subito il sinistro deve trasmettere entro 5 giorni dal sinistro una dettagliata denuncia redatta sull apposito modulo Kasko 2012 Denuncia di sinistro. Versione 1 del 20 dicembre 2012 13

Tale documentazione va inviata a mezzo Raccomandata a: AON Spa c.a. sig.a Canton Via della Vecchia Ferriera 57 36100 Vicenza e per conoscenza a: Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI c/o Studio Legale Fabris Piazza A. De Gasperi 9 36034 Malo VI email sezionivicentine@tiscali.it fax 0445 58 40 07 Il Presidente sezionale, firmando il modulo in oggetto, attesta i seguenti elementi: o al momento del sinistro l autoveicolo era utilizzato durante lo svolgimento di attività di servizio per ordine e conto della Sezione CAI; o il proprietario/utilizzatore dell autoveicolo è un socio CAI di una delle Sezioni aderenti alla polizza e al momento del sinistro risultava in regola con il tesseramento; o il conducente dell autoveicolo è un socio CAI di una delle Sezioni aderenti alla polizza e al momento del sinistro risultava in regola con il tesseramento. Comunicazioni: per qualsiasi comunicazione gli assicurati si devono rivolgere esclusivamente al Broker all indirizzo di cui sopra. Note: Aderiscono a questa polizza tutte le Sezioni vicentine delcai, ed esattamente: o Arzignano o Montebello Vicentino o Asiago o Montecchio Maggiore o Bassano del Grappa o Recoaro Terme o Dueville o Schio o Lonigo o Thiene o Malo o Valdagno o Marostica o Vicenza Aderiscono inoltre le seguenti Sezioni: o Cittadella PD o San Bonifacio VR o San Pietro in Cariano VR Versione 1 del 20 dicembre 2012 14

2 - COPERTURE ASSICURATIVE PER I TITOLATI Si tratta di coperture assicurative attivate direttamente dalla Sede centrale, a partire dalla data di trasmissione dell iscrizione o del rinnovo della tessera da parte della Sezione alla Sede centrale, e per le quali non occorre pertanto inviare nessun modulo di richiesta. 2.1 Infortuni per Titolati polizza 0615.05300293.63 validità 1/1/12-31/12/14 Si tratta della stessa polizza descritta al punto 1.1 La copertura per i Titolati, soci iscritti agli albi gestiti dalla Sede Centrale, prevede: il rimborso delle spese mediche; l indennizzo dell invalidità permanente e evento mortale; la corresponsione di una diaria in caso di ricovero presso un Istituto di cura; sia per infortuni occorsi durante l espletamento di attività a favore del CAI in ogni periodo dell anno, sia per infortuni occorsi durante l attività alpinistica o escursionistica personale e attinenti al rischio alpinistico o escursionistico; sono comprese le attività accessorie, le esercitazioni teorico e/o pratiche anche in palestra alpina (falesia), le escursioni e/o ascensioni di qualunque tipo e grado effettuate in comitiva o isolati; a esclusione dei sinistri occorsi durante l attività personale, la garanzia è prestata anche per gli infortuni derivanti da uso di qualsiasi mezzo di trasporto, anche privato, terrestre e/o natante, dalla partenza e fino al ritorno in sede o luogo di raduno; comprende inoltre gli infortuni subiti durante viaggi aerei in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare. Relativamente alle garanzie morte e invalidità permanente: per il periodo 1/1/13-31/3/14 la copertura di questa polizza è cumulabile, per la parte relativa a morte e invalidità permanente, con quella relativa a questa stessa polizza per la parte relativa a tutti i soci (cfr. 1.1); pertanto se un Titolato subisce un infortunio durante un attività sezionale, egli gode di una doppia copertura assicurativa. Validità territoriale: la garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale. Limiti della garanzia: la copertura assicurativa non è applicabile: agli infortuni occorsi a soci Titolati volontari del Soccorso Alpino durante le attività coperte dalle specifiche polizze CNSAS; agli infortuni derivanti dalla guida o uso di aeromobili; dall abuso e uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; da atti dolosi compiuti o tentati dell'assicurato; alle persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e infermità mentali, e cessa con il loro manifestarsi. Garanzie e massimali: Per la parte relativa agli infortuni esistono due diverse combinazioni di coperture: Combinazione A o Morte 55.000,00 o Invalidità permanente 80.000,00 Combinazione B o Morte 110.000,00 o Invalidità permanente 160.000,00 Per entrambe le combinazioni o Invalidità permanente scoperto 5 % limite oltre il quale lo Versione 1 del 20 dicembre 2012 15

scoperto si azzera 20 % o Spese di cura massimale 1.600,00 relativa franchigia 200,00 limite per spese di trasporto all istituto di cura 10 % del capitale assicurato (A 160,00 ; B 200,00 ) limite temporale per spese di cura, medicinali e trattamenti 360 gg dal sinistro o dalla dimissione dall istituto di cura o Diaria da ricovero giornaliera 30,00 periodo assicurato 180 gg max relativa franchigia 1 giorno Massimale per sinistro: per tutte le tipologie in esame, in caso di sinistro coinvolgente più persone il massimale catastrofale è di 10.000.000,00. Per le persone di età superiore a 75 anni la garanzia è operante con le seguenti limitazioni: o Morte: il capitale assicurato viene ridotto del 25%; o Invalidità permanente: viene applicato uno scoperto del 10%. Per le persone colpite da apoplessia o infarto o affette da epilessia, emofilia, leucemia, sindrome di Down e altre infermità permanenti giudicabili gravi la garanzia è operante con le seguenti condizioni: o sono assicurabili solamente per i massimali della combinazione A; o con l applicazione di uno scoperto del 8%. Costi: Combinazione A: premio totalmente a carico della Sede centrale. Combinazione B: quota integrativa a carico della persona assicurata: o 12 mesi 56,40 o 9 mesi 46,55 o 6 mesi 33,84 o 3 mesi 19,74 Attivazione della copertura: a partire dal 1/1/12 tutti i Titolati sono assicurati di diritto per la Combinazione scelta per l anno 2011; per variare la combinazione richiesta o per comunicare la volontà di recedere dalla copertura assicurativa si utilizza il modulo CAI/3, da trasmettere entro il 31/1/12, con validità permanente a partire dall anno 2012 e per tutti gli anni successivi fino a nuova eventuale comunicazione: o indicare il nominativo della persona interessata; o indicare la Combinazione prescelta per l anno 2012, o la volontà di recedere dalla copertura assicurativa; o apporre il timbro della Sezione o Sottosezione; o far firmare dal Titolato interessato e dal Presidente della Sezione; la richiesta va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5). Periodo di copertura: cfr Appendice A - tabella A.2 Denuncia di sinistro: per i sinistri avvenuti nel corso di un attività sociale, il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione organizzatrice dell attività; questo anche se la persona che ha subito l infortunio è socio di un altra Sezione; per i sinistri avvenuti durante l attività personale, il sinistro può essere denunciato o dalla Sezione di appartenenza del Titolato: Versione 1 del 20 dicembre 2012 16

si utilizza il modulo CAI/8; occorre riportare la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio degli infortunati, dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro; o direttamente dal Titolato con una lettera semplice, prendendo come spunto il testo del modulo CAI/8; la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall evento (in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata); al termine delle cure relative al sinistro è necessario comunicare la chiusura della pratica utilizzando il fac-simile CAI Chiusura infortunio. 2.2 Responsabilità Civile per Titolati in attività personale polizza 00210632300012 validità 1/1/13-31/12/14 Si tratta della stessa polizza descritta al punto 1.3 che si applica anche ai danni causati durante la propria attività alpinistica o escursionistica personale. Validità territoriale: la garanzia è valida per il mondo intero, senza alcun limite territoriale. Limiti della garanzia: la copertura assicurativa non è applicabile: all attività svolta in ambito CAI come Titolato. Garanzie e massimali: limite per sinistro 5.000.000,00 limite per persona deceduta o con lesioni personali 5.000.000,00 limite per danni a cose o animali 5.000.000,00 Costi: premio totalmente a carico della Sede Centrale. Attivazione della copertura: attivazione automatica da parte della Sede Centrale. Denuncia di sinistro: il sinistro deve essere denunciato dalla Sezione di appartenenza del Titolato; si utilizza il modulo CAI/7; occorre riportare la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio degli infortunati, dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro; la denuncia va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro 10 gg dall evento; in caso di incidente mortale la comunicazione deve essere immediata. Versione 1 del 20 dicembre 2012 17

3 - COPERTURE ASSICURATIVE PER I SEZIONALI Le coperture assicurative sotto riportate sono facoltative; per la loro attivazione è necessario che la Sezione ne presenti richiesta inviando gli appositi moduli. 3.1 Infortuni per Sezionali polizza 0615.05300293.63 validità 1/1/12-31/12/14 Si tratta della stessa polizza descritta al punto 1.1 Validità territoriale: come al punto 2.1 Limiti della garanzia: come al punto 2.1 Garanzie e massimali: come al punto 2.1 Costi (totalmente a carico della persona assicurata): Combinazione A o 12 mesi 68,00 o 9 mesi 57,25 o 6 mesi 42,30 o 3 mesi 25,30 Combinazione B o 12 mesi 151,00 o 9 mesi 125,75 o 6 mesi 92,10 o 3 mesi 54,35 Attivazione della copertura: si utilizza il modulo CAI/4: o indicare l'elenco delle persone assicurate: cognome e nome, data di nascita, codice socio (facoltativo, vedi 5.5) e Sezione di appartenenza; o indicare per ogni persona la Combinazione (A o B) e la Durata richieste; o indicare la data di decorrenza della copertura (non anteriore alle ore 24:00 del giorno di trasmissione); o apporre il timbro della Sezione o Sottosezione; o far firmare dal Presidente della Sezione; la richiesta va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5). Periodo di copertura: cfr Appendice A - tabella A.3 Denuncia di sinistro: come al punto 2.1 3.2 Responsabilità Civile per Sezionali in attività personale polizza 00210632300012 validità 1/1/13-31/12/14 Si tratta della stessa polizza descritta al punto 1.3 che si applica anche ai danni causati durante la propria attività alpinistica o escursionistica personale. Validità territoriale: come al punto 1.3 Limiti della garanzia: come al punto 1.3 Garanzie e massimali: come al punto 1.3 Versione 1 del 20 dicembre 2012 18

Costi (a carico della persona assicurata): 12 mesi: 20,00 9 mesi 80,00 6 mesi: 40,00 3 mesi: 20,00 Attivazione della copertura: si utilizza il modulo CAI/4 bis: o indicare l'elenco delle persone assicurate: cognome e nome, data di nascita, codice socio (facoltativo, vedi 5.5) e Sezione di appartenenza; o indicare per ogni persona la Durata richiesta; o indicare la data di decorrenza della copertura (non anteriore alle ore 24:00 del giorno di trasmissione); o apporre il timbro della Sezione o Sottosezione; o far firmare dal Presidente della Sezione. la richiesta va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5). Denuncia di sinistro: come al punto 2.2. Versione 1 del 20 dicembre 2012 19

4 - COPERTURE ASSICURATIVE PER NON SOCI Le coperture assicurative sotto riportate sono facoltative; per la loro attivazione è necessario che la Sezione ne presenti richiesta inviando gli appositi moduli. In tutti i casi in cui si fa riferimento all assicurazione per una giornata, la garanzia è valida dalle ore 0:00 alle ore 24:00 della data richiesta. 4.1 Infortuni per non soci in attività sociale polizza 0615.0530293.63 validità 1/4/12-31/12/14 La Sezione, richiedendo l attivazione di questa copertura, estende i benefici della polizza descritta al punto 1.1 ai non soci che partecipano a una delle seguenti attività sociali: attività in ambiente: o escursioni, ascensioni di qualsiasi tipo e grado, uso di sci, racchette da neve, snowboard, mountain bike, falesie, palestre di roccia; o pratica di speleologia e torrentismo; o partecipazione a rally o raid di sci alpinismo; o attività di alpinismo giovanile; o ginnastica pre-sciistica; corsi, in qualità di allievi o di docenti (lezioni teoriche e uscite in ambiente). Non è possibile richiedere la copertura per le seguenti attività, espletabili solamente dai Soci CAI (cfr. modulo CAI/5): o attività di servizio (manutenzione sentieri e opere alpine, manutenzione rifugi, ecc.); o partecipazione a riunioni (assemblee, congressi, riunioni OTPO/OTCO, consigli direttivi, ecc.). Validità territoriale - Limiti della garanzia - Garanzie e massimali: come al punto 1.1 Costi (a carico della persona assicurata): Combinazione A Combinazione B 5,00 /giorno 10,00 /giorno Attivazione della copertura: si utilizza il modulo CAI/5: o dichiarare il numero totale delle persone assicurate, diviso per Combinazione richiesta; o allegare l'elenco delle persone assicurate (cognome e nome, data di nascita, Combinazione richiesta); o apporre il timbro della Sezione o Sottosezione; o far firmare da persona autorizzata (cfr. 5.2); la richiesta va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro le ore 24:00 del giorno che precede l inizio dell'attività. Con le stesse modalità possono essere effettuate, dopo la prima richiesta ed entro le ore 24:00 del giorno che precede l inizio dell'attività, eventuali cancellazioni dei partecipanti precedentemente indicati o aggiunte di nuovi partecipanti. Per quanto riguarda eventuali annullamenti o spostamenti delle attività per le quali è stata attivata la copertura assicurativa, inviando comunicazione alla sede centrale del CAI entro le ore 24:00 del giorno precedente alla data di inizio attività indicata nella prima richiesta è possibile effettuare le seguenti variazioni: chiedere l annullamento della copertura, nel caso in cui l attività venga annullata (p.e. per maltempo); chiedere la variazione della data di copertura, nel caso in cui l attività venga posticipata. Denuncia di sinistro: come al punto 1.1 Note: l attivazione di questa copertura assicurativa è fortemente consigliata per tutti i non soci che partecipano alle escursioni/ascensioni sociali. Versione 1 del 20 dicembre 2012 20

4.2 Soccorso Alpino per non soci polizza 0615.5100046.86 validità 1/4/12-31/12/14 La Sezione, richiedendo l attivazione di questa copertura, estende l applicazione della polizza descritta al punto 1.2 ai non soci CAI che partecipano a un escursione/ascensione sociale. Validità territoriale - Limiti della garanzia - Garanzie e massimali: come al punto 1.2 Costi (a carico della persona assicurata): giornaliero: 2,00 per 6 giorni (anche non consecutivi): 4,00 Attivazione della copertura: si utilizza lo stesso modulo CAI/5 previsto per la copertura infortuni per i non soci (cfr. 4.1): o dichiarare il numero totale delle persone assicurate; o allegare l'elenco delle persone assicurate (cognome e nome, data di nascita); o apporre il timbro della Sezione o Sottosezione; o far firmare da persona autorizzata (cfr. 5.2); la richiesta va inoltrata alla sede centrale del CAI (vedi 5.5) entro le ore 24:00 del giorno che precede l inizio dell'attività. Con le stesse modalità possono essere effettuate, dopo la prima richiesta ed entro le ore 24:00 del giorno che precede l inizio dell'attività, eventuali cancellazioni dei partecipanti precedentemente indicati o aggiunte di nuovi partecipanti. Per quanto riguarda eventuali annullamenti o spostamenti delle attività per le quali è stata attivata la copertura assicurativa, inviando comunicazione alla sede centrale del CAI entro le ore 24:00 del giorno precedente alla data di inizio attività indicata nella prima richiesta è possibile effettuare le seguenti variazioni: chiedere l annullamento della copertura, nel caso in cui l attività venga annullata (p.e. per maltempo); chiedere la variazione della data di copertura, nel caso in cui l attività venga posticipata. Denuncia di sinistro: come al punto 1.2 Note: l attivazione di questa copertura assicurativa è fortemente consigliata per tutti i non soci che partecipano alle escursioni/ascensioni sociali. Versione 1 del 20 dicembre 2012 21

4.3 Responsabilità Civile per non soci polizza 00210632300012 validità 1/1/13-31/12/14 La polizza descritta al punto 1.3 assicura la copertura per danni imputabili ai non soci CAI che partecipano a un attività sociale. Le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali sia da quelle territoriali del CAI (ulteriori dettagli al punto 5.2.1). Tutte le attività devono essere preventivamente deliberate dagli organi competenti (ulteriori dettagli al punto 5.2.2). Validità territoriale - Limiti della garanzia - Garanzie e massimali: come al punto 1.3 Costi: come al punto 1.3 (premio totalmente a carico della Sede Centrale). Attivazione della copertura: come al punto 1.3 (la copertura assicurativa per le attività sociali è automatica; non occorre pertanto inviare alcun modulo di richiesta). Denuncia di sinistro: come al punto 1.3 Versione 1 del 20 dicembre 2012 22

5 INFORMAZIONI GENERALI 5.1 Decorrenza della copertura assicurativa La data di decorrenza delle coperture assicurative Infortuni e Soccorso Alpino dipende prevalentemente dalla data di iscrizione o di rinnovo e dal mezzo utilizzato dal socio per tale operazione. Tesseramento normale (tesseramento off-line) Il Socio diventa tale solo dalle ore 24 del giorno successivo a quello di trasmissione dei dati dalla Sezione alla Sede centrale attraverso il tesseramento informatico. Per essere più precisi, la garanzia dell accettazione dell iscrizione o rinnovo si ottiene solamente dopo aver ricevuto dalla Sede Centrale il riscontro dell avvenuta elaborazione senza errori dei dati trasmessi: o in caso di elaborazione positiva: l anagrafica del socio sul sistema locale risulta aggiornata nelle date di iscrizione e di scadenza; per i nuovi soci il codice socio provvisorio (9999999) viene sostituito dall effettivo codice personale assegnato dal sistema centrale; o in caso di elaborazione errata la nota email trasmessa dal sistema centrale espone gli errori riscontrati. Tesseramento on-line o il socio diventa tale dalle ore 24:00 del giorno di registrazione del tesseramento sul sistema locale (PC). Versamento della quota associativa in favore della Sezione di appartenenza tramite mezzo di pagamento che preveda data certa: o conto corrente postale, vaglia, bonifico bancario effettuato presso la banca, carta di credito il socio diventa tale ai fini assicurativi dalle ore 24:00 del giorno di versamento o bonifico bancario effettuato tramite home banking il socio diventa tale ai fini assicurativi dalle ore 24:00 del giorno successivo a quello dell operazione 5.2 Note sulle attività sociali 5.2.1 Definizione delle attività sociali Sono considerate attività sociali tutte le attività organizzate dalle sezioni, sottosezioni, organismi territoriali e sede centrale, nel rispetto delle finalità dello statuto e dei regolamenti del nostro sodalizio. Attualmente qualsiasi attività organizzata dal CAI nella sua più ampia accezione è coperta dalla Polizza infortuni e dalla Polizza Responsabilità civile a favore dei soci che vi partecipano. Il riferimento al rispetto dei principi e delle finalità del CAI e al suo statuto e regolamento generale non intende dichiarare una limitazione contrattuale, ma esprime una linea di indirizzo atta ad orientare il concreto utilizzo della copertura assicurativa per le attività più squisitamente tipiche del CAI, senza per questo escludere l apertura a ciò che fa parte della formazione culturale di chi frequenta la montagna o lo svolgimento di attività di fruizione della natura e del territorio. Solo escludendo dalla copertura assicurativa tutte le attività chiaramente atipiche, pur organizzate dal CAI, si potrà ridurre l effettiva incidenza della sinistrosità, con effetto positivo sui costi assicurativi futuri. È pertanto necessaria una corretta attivazione della polizza, sollecitando gli operatori del CAI alla tutela dei casi effettivamente relativi ad attività sezionali; questo per evitare la triste conseguenza di non poter, domani, tutelare chi lo merita, per aver oggi favorito chi non ne avrebbe avuto diritto. È naturalmente necessario che, in tutti i casi in cui l organo competente ritenga di dover escludere un attività sociale dalla copertura assicurativa infortuni, ne venga data esplicita informazione a tutti i soci che intendono partecipare a tale attività. Versione 1 del 20 dicembre 2012 23

5.2.2 Delibera delle attività sociali Le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali sia da quelle territoriali del CAI, di norma preventivamente deliberate dai relativi organi competenti. Vengono di seguito dettagliate alcune modalità operative da rispettare relativamente sia alle attività preventivamente deliberate sia a quelle prive di delibera preventiva. Nel caso di attività sociale non preventivamente deliberata la Sezione deve porre in atto ogni adempimento organizzativo utile ai fini della documentazione richiesta. 5.2.2.1 Attività sociali deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione Se dopo la delibera da parte del Consiglio Direttivo sezionale vengono variate data o località di svolgimento di un escursione (p.e. il capo-gita decide la variazione dell itinerario programmato, in base alla discrezionalità che il regolamento sezionale gli attribuisce), è necessario notificarlo al Presidente sezionale (vedi 5.2.2.11). 5.2.2.2 Escursioni non previste dal calendario sezionale Vengono considerate attività sociali anche le escursioni o ascensioni non deliberate dal Consiglio Direttivo, purché: o vengano proposte da un responsabile sezionale (Consigliere, Responsabile di Gruppo sezionale); o la partecipazione sia aperta a tutti i soci, e vengano formalmente pubblicizzate (p.e. tramite locandina) con adeguato anticipo; o le escursioni possiedano i requisiti organizzativi necessari (identificazione del responsabile, percorso, difficoltà, impegno e durata, numero di partecipanti previsto); o il proponente informi dettagliatamente il Presidente sezionale e ne ottenga l autorizzazione preventiva (vedi 5.2.2.11). Va sconsigliata la prassi adottata da alcune sezioni di autorizzare un semplice calendario senza alcuna indicazione della meta (p.e. Si autorizza il gruppo sezionale seniores a proporre un escursione al mercoledì, ogni due settimane); lasciando poi al responsabile del gruppo il compito di informare il Presidente sezionale, prima di ogni escursione, della meta scelta e di chiederne l autorizzazione preventiva. Il ricorso all approvazione da parte del Presidente sezionale va utilizzato solamente in caso di effettive urgenze e/o imprevisti, non come modalità corrente che esclude completamente dalle decisioni il Consiglio Direttivo sezionale. 5.2.2.3 Partecipazione a riunioni Per le riunioni, assemblee, congressi e convegni convocati da organi ufficiali del CAI, la lettera di convocazione (posta normale e/o e-mail) attiva automaticamente la copertura assicurativa per i soci partecipanti; questo ha validità per tutti gli incontri organizzati e indetti da: o Organi centrali del CAI o Organi territoriali a livello regionale e provinciale (Gruppi Regionali e Gruppi Provinciali) o Sezioni e Sottosezioni (p.e. Consiglio Direttivo, Comitato di presidenza, Assemblea dei soci) o Gruppi e Commissioni sezionali Per le riunioni, assemblee, congressi e convegni convocate da enti non istituzionali CAI (p.e. associazioni di sezioni, comunità montane, altri enti, organismi e fondazioni aventi scopi analoghi alle finalità istituzionali del CAI o utili per il conseguimento delle stesse) è necessario che il Consiglio Direttivo sezionale incarichi preventivamente (p.e. una volta all anno) uno o più soci di rappresentare la sezione a questi incontri. La convocazione dell incontro, se emessa con data certa, attiva automaticamente la copertura assicurativa per i soci partecipanti. 5.2.2.4 Partecipazione a corsi Nel caso le iniziative siano preventivamente deliberate a livello sezionale, la copertura assicurativa per i soci partecipanti è automaticamente attivata: Versione 1 del 20 dicembre 2012 24