STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE RENDENA Articolo 1 Denominazione, sede e durata 1.1 E' costituita l'associazione Gruppo Donne Rendena, con sede legale e operativa presso l'abitazione del Presidente pro-tempore. 1.2 L'associazione ha durata illimitata. Articolo 2 Finalità e obiettivi 2.1 L'Associazione è apartitica, autonoma e non persegue fini di lucro. 2.2 L'attività dell'associazione è diretta principalmente a: sostenere azioni per favorire la partecipazione delle donne alla vita civico-sociale e momenti di socialità mediante: - convegni, incontri a tema, laboratori, seminari, conferenze e altre iniziative di informazione, formazione e partecipazione; - il monitoraggio delle attività promosse dalle amministrazioni, in particolare quelle locali e provinciali, con l'obiettivo di promuovere il coinvolgimento e il confronto con gli amministratori; collaborare con Enti, Istituzioni, Associazioni e altri soggetti, locali e non in particolare con l'assessorato e l'osservatorio provinciale per le politiche di Pari Opportunità; approfondire le tematiche relative all'identità di genere, attraverso: - la promozione di iniziative di conoscenza e confronto con gruppi diversi per diffondere una cultura di rispetto nella definizione della propria identità; - la promozione di studi, ricerche e ogni altra iniziativa sull'identità di genere anche con riferimento al contesto locale; - la promozione di convegni di sostegno e diffusione di buone pratiche sul tema della identità di genere e sui temi della coesione sociale. 2.3 Per realizzare questi obiettivi l'associazione si propone di utilizzare tutte le possibilità anche finanziarie, consentite dalle attuali norme, locali, regionali, nazionali, dell'u.e.e di tutti gli organismi nazionali ed internazionali interessati. 1
Articolo 3 Statuto 3.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione e può essere modificato su proposta del Consiglio direttivo o di almeno 10 (dieci) soci. Le modifiche sono deliberate dall'assemblea convocata dal Presidente non oltre 30 (trenta) giorni dalla delibera del consiglio direttivo o dalla notifica al Presidente della richiesta dei soci. Articolo 4 Soci 4.1 L'Associazione è aperta a tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione. Possono essere Soci anche enti e associazioni, con personalità giuridica e non, che perseguono scopi affini e condividono gli obiettivi dell'associazione. 4.2 L'adesione all'associazione è volontaria e sottoposta a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo che esamina le domande formulate per iscritto e, se necessario, richiede ogni più opportuna documentazione. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza con efficacia immediata e comunica all'interessato, nei modi opportuni, l'esito della decisione. 4.3 I soci sono tenuti: - all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi nel rispetto delle disposizioni dello Statuto; - ad un atteggiamento collaborativo nella realizzazione delle attività associative; - al versamento della quota associativa, stabilita annualmente dall'assemblea. 4.4 I Soci hanno uguali dritti e doveri, hanno diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea, possono liberamente candidarsi ed essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali, possono partecipare a tutte le attività organizzate dall'associazione ed usufruire dei beni dell'associazione. 4.5 I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall'associazione dandone comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata al Presidente. Il recesso ha efficacia trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione e non libera il socio dal pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione. 4.6 L'esclusione dei Soci è deliberata con effetto immediato dal Consiglio direttivo che decide a maggioranza e provvede a darne comunicazione all'interessato nel modo più opportuno. Il Socio Consigliere non partecipa alla deliberazione qualora sia destinatario del provvedimento di esclusione. Possono essere esclusi gli Associati: 2
- non in regola con il versamento della quota annuale; - quando in qualsiasi modo abbiano arrecato danni morali o materiali all'associazione; - per indegnità. L'esclusione non libera il Socio dal pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione 4.7 I soci esclusi o receduti non hanno diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di fondo di dotazione e di quota associativa annuale. 4.8 Sono Soci onorari quelli insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono arrecare all'associazione. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa. Articolo 5 Organi sociali 5.1 L'Assemblea elegge all'unanimità il Presidente, il vice Presidente, il Consiglio Direttivo e fra i Consiglieri il Segretario Tesoriere che durano in carica quattro anni. In sede di prima applicazione la loro nomina coincide con la costituzione dell'associazione. 5.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, presiede e convoca gli organi associativi e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente. 5.3 Il Consiglio direttivo è composto da 9 (nove) membri, compresi il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario Tesoriere. Il Consiglio è convocato dal Presidente anche su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi membri, nei modi ritenuti più opportuni con preavviso di almeno 7 (sette) giorni ed è validamente costituito con la maggioranza dei membri (compresi il Presidente o, in caso di impossibilità, il vice Presidente). Tali formalità di convocazione non sono necessarie verso i i Consiglieri presenti qualora, al termine della riunione, sia definito il giorno, il luogo e l'ora della riunione successiva. Tutti i soci possono partecipare e intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità dei voti è decisivo quello espresso dal componente che lo presiede. Le delibere sono verbalizzate e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente. Fermo restando quanto previsto dalle altre norme statutarie, spetta al Consiglio direttivo: 3
- definire le linee generali dell'attività, curando che sia data adeguata comunicazione ai soci e che gli stessi siano consultati e resi partecipi tanto nella fase di predisposizione quanto della realizzazione; - provvedere e assumere le opportune deliberazioni in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, per il perseguimento delle linee generali e delle ulteriori attività ritenute di interesse per l'associazione; - deliberare eventuali modifiche delle quote associative; - predisporre la relazione annuale delle attività e il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello esaminato nella relazione. 5.4 L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per: - approvare la relazione annuale, il rendiconto consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente, le linee d'azione dell'associazione; - assumere eventuali decisioni demandate dal Consiglio direttivo. L'assemblea è convocata dal Presidente anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o di almeno 10 (dieci) Soci, dandone preavviso per iscritto o nei modi più opportuni almeno 15 (quindici) giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione è ammesso qualunque numero di associati. Salvo diversa statuizione, l'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e per alzata di mano. 5.5 L'Assemblea nomina fra i Consiglieri il Segretario Tesoriere, al quale spetta: - redigere e sottoscrivere unitamente al Presidente i verbali delle riunioni dei Consigli direttivi e delle Assemblee dei Soci; - predisporre un elenco dei soci e tenerlo aggiornato; - curare la contabilità e la cassa dell'associazione; - curare la riscossione delle quote associative; - predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio direttivo; - coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni. Articolo 6 Risorse economiche 6.1 L'Associazione opera con un proprio fondo di gestione formato dalle quote associative 4
dei soci, da finanziamenti pubblici e privati concessi per le attività e i progetti associativi. 6.2 Il patrimonio dell'associazione non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita ed è indivisibile finché dura l'associazione. Articolo 7 Scioglimento 7.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci all'unanimità qualora ricorrano i seguenti motivi: - impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale; - impossibilità di funzionamento per assenza del numero dei soci indispensabile per il perseguimento delle finalità associative; - ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento delle attività. 7.2 In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo nominerà almeno 3 membri con funzione di liquidatori. Eventuali attività residue potranno essere destinate ad enti che si propongono scopi similari o affini. Articolo 8 Miscellanee 8.1 L'Associazione potrà esercitare qualunque altra attività finalizzata direttamente o indirettamente al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso opererà con contabilità separata. 8.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai regolamenti adottati dall'associazione e alle disposizioni di legge in materia. Spiazzo Rendena, 24 Marzo 2006 5