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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OriginaleN 78 del 21/11/2005 OGGETTO: Tariffa d'igiene ambientale: Istituzione della tariffa, approvazione regolamento per la sua applicazione, affidamento della gestione alla Sistema Ambiente S.p.A., approvazione criteri per la redazione del relativo contratto di servizio. L'anno duemilacinque, addì ventuno del mese di novembre alle ore 18,00, nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all appello nominale: N. Presenti Assenti 1 POGGI Francesco SI 2 LUCCHESI Bernardo SI 3 SARTINI Danilo SI 4 GUARASCIO Riccardo SI 5 PIERONI Cristiana SI 6 BENEDETTI Cristina SI 7 PASQUINI Sauro SI 8 BERTAGNA Silvio SI 9 BERNI Monica SI 10 GIOVANNETTI Giovanni SI 11 LANDUCCI Giovanni SI 12 LAVORATTI Massimo SI 13 SCIPIONI Alfredo SI 14 BERNARDI Francesco SI 15 GIANNECCHINI Nicola SI 16 GUIDOTTI Nicla SI 17 PIERI Sandro SI PRESENTI: 13 ASSENTI: 4 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Pieroni Cristiana assume la presidenza. Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Silvana Citti. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. La seduta è pubblica. Assenti giustificati i consiglieri Guarascio Riccardo, Bertagna Silvio, Berni Monica Sono altresì presenti gli assessori Papera Pier Giovanni, Fazzi Giovanni Pietro Maurizio, Tognucci Maurizio e Ghiloni Elena. Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla trascrizione integrale della registrazione magnetica effettuata in sala durante la seduta consiliare. Vista la seguente proposta di deliberazione: IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI : - Istituzione della tariffa - Approvazione regolamento per la sua applicazione - Affidamento della gestione alla Sistema Ambiente S.p.A. - Approvazione criteri per la redazione del relativo contratto di servizio IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto Decreto Ronchi, pubblicato sul supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997 n. 38) ha dato attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio; Considerato che l art. 49 del suddetto decreto ha introdotto importanti novità in tema di pagamento dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, eliminando la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sostituendola con una apposita tariffa. In particolare, le novità introdotte dall art. 49 possono essere così sinteticamente descritte: Il 1 comma ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 a decorrere dall l.1.1999, termine successivamente prorogato sino all 1.1.2006; Il 2 comma dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante l istituzione di una tariffa; Il 3 comma stabilisce poi che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale; Il 4 comma prevede che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; Il 9 comma stabilisce che la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare, mentre il 13 comma prevede che la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio; Considerato, inoltre, che in ordine alla determinazione della tariffa è stato successivamente emanato il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999), con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani; Considerato, quanto all entrata in vigore: - Che per effetto dell art. 11 del sopra citato D.P.R. 158/1999 e successive modifiche, l entrata in vigore della T.I.A. per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti è

modulata in funzione della percentuale di copertura dei costi del servizio con il gettito del Ruolo T.A.R.S.U., percentuale calcolata in relazione all anno 1999; - Che la legge 30 dicembre 2004 n. 311, all art. 1 comma 523, ha concesso un ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2005 per l entrata in vigore obbligatoria della tariffa d igiene ambientale; - Che il Comune di Borgo a Mozzano presenta un grado di copertura dei costi del servizio, relativo all anno 1999, superiore all 85% ed è conseguentemente obbligato, in base alla normativa attualmente in vigore, al passaggio a tariffa a decorrere dal 1 gennaio 2006, provvedendo anche all integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati Considerato, infine, che per quanto sopra esposto, il Comune di Borgo a Mozzano è soggetto all obbligo di applicare dal 1 gennaio 2006 la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani (T.I.A.) in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.); Ritenuto, pertanto, di istituire la Tariffa d igiene ambientale con decorrenza 1 gennaio 2006, con la conseguente soppressione della T.A.R.S.U. di cui al Capo III del D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche, al fine di realizzare l integrale copertura dei costi del servizio nonché, una più equa distribuzione dei costi fra gli utenti del servizio; Ritenuta, conseguentemente, la necessità di approvare un apposito regolamento per la disciplina dell applicazione della tariffa, di cui l art. 49 del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 fornisce solo i criteri di massima; Considerato, che l approvazione del regolamento in questione costituisce uno dei requisiti essenziali per l applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1 gennaio 2006, unitamente al contratto di servizio per l affidamento della gestione, nonché all approvazione del piano finanziario e alla determinazione delle misure tariffarie, per i quali adempimenti si provvederà con successivi atti separati; Considerato altresì che l applicazione e la riscossione della T.I.A. debbono essere affidate al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base di apposito contratto di servizio che disciplini i rapporti tra le parti in ordine all applicazione ed alla riscossione della tariffa d igiene ambientale, così come previsto dall art. 49 comma 9 del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22; Considerata l opportunità di esprimere i criteri per la redazione del contratto di servizio per l applicazione della tariffa come sopra descritto, la cui redazione, approvazione e sottoscrizione si ritiene opportuno affidare al Responsabile dei Servizi Finanziari; Considerato, infine, che il Comune di Borgo a Mozzano ha già stipulato con la Sistema Ambiente S.p.A. apposita Convenzione per l affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. e assimilati e, quindi, l affidamento del servizio di gestione della tariffa d igiene ambientale alla medesima società, oltre che conforme alle disposizioni del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, risponde ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità cui deve ispirarsi l azione amministrativa. In effetti, il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che ha conoscenza diretta delle problematiche connesse e dell andamento dei relativi costi,

è indubbiamente il soggetto più idoneo a gestire anche la relativa tariffa, rapportata al costo del servizio, di cui è obbligatoria l integrale copertura; Visto il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 (T.U. Leggi Ordinamento degli Enti Locali); Visto il vigente Statuto comunale; DELIBERA Di istituire la Tariffa d igiene ambientale (T.I.A.) per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all art. 49 del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, con decorrenza 1 gennaio 2006; Di sopprimere la T.A.R.S.U. di cui al D. Lgs. 507/93, con decorrenza 1 gennaio 2006; Di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2006, il Regolamento per l applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all art. 49 del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, nel testo riportato in allegato al presente atto sub lettera A, di cui forma parte integrante e sostanziale; Di stabilire che l applicazione e riscossione della tariffa d igiene ambientale venga affidata alla Sistema Ambiente S.p.A, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; Di approvare i criteri per la redazione del contratto di servizio in ordine all applicazione e riscossione della tariffa, nel testo riportato in allegato al presente atto sub lettera B, di cui forma parte integrante e sostanziale; Di stabilire che la redazione, approvazione e sottoscrizione del contratto stesso saranno effettuate dal Responsabile dei Servizi Finanziari, quale responsabile del procedimento; Di dare mandato al Responsabile del Servizio n.4 Assetto del territorio di procedere alle opportune modifiche alla convenzione per l affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. e assimilati stipulata con Sistema Ambiente S.p.A. in data 01.03.2005, conseguenti all introduzione della tariffa d igiene ambientale; Di dare atto che con successivi provvedimenti saranno adottati, entro i termini di legge, gli atti amministrativi necessari per l approvazione del piano finanziario e la determinazione delle misure tariffarie.

Visto l emendamento proposto in sede di discussione all art. 21 c. 1 del regolamento di cui in oggetto, allegato sub lettera C, per costituirne parte integrante e sostanziale; Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Lino Paoli, ai sensi dell articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta e all emendamento presentato. Con voti 13 favorevoli, 0 contrari, e 0 astenuti, espressi per alzata di mano dai n.13 presenti e n. 13 votanti in seduta pubblica. consiglieri DELIBERA Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione, dando atto che il testo del regolamento viene approvato nella versione risultante dall emendamento apportato all art. 21 c.1, allegato sub. Lett. C, per costituirne parte integrante e sostanziale. Successivamente il Consiglio Comunale Con voti 13 favorevoli, 0 contrari, e 0 astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e n. 13 votanti in seduta pubblica. DELIBERA Di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. La seduta è chiusa alle ore 19,05 del giorno 21.11.2005. Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Cristiana Pieroni IL SEGRETARIO GENERALE Silvana Citti

Allegato A OMISSIS Allegato B OGGETTO: CRITERI PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ORDINE ALL APPLICAZIONE E RICOSSIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DI CUI ALL ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 05.02.1997 N 22. 1. La tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani dovrà essere gestita dalla Sistema Ambiente S.p.A. in tutte le sue fasi applicative, compresa la riscossione. 2. La durata dell affidamento alla Sistema Ambiente S.p.A. dovrà permanere sino all individuazione del gestore unico da parte dell Autorità d ambito n. 2,, ai sensi del D. Lgs 22/97 e della L.R. 25/98. 3. Dovranno essere disciplinati i rapporti tra Comune e Sistema Ambiente S.p.A. in ordine alla presentazione annuale del piano finanziario di cui all art. 8 del D.P.R. 27.4.1999 n 158 ed alla conseguente determinazione delle misure tariffarie da applicare agli utenti. 4. Dovrà essere vietata la cessione del servizio da parte della Sistema Ambiente S.p.A. ad altro soggetto. 5. La riscossione della tariffa annuale nei confronti degli utenti dovrà essere effettuata in almeno quattro rate. 6. La Sistema Ambiente S.p.A. dovrà garantire l apertura di apposito sportello per il ricevimento degli utenti, con giornate di apertura al pubblico ed orario, anche pomeridiano, da concordare secondo le esigenze della stessa Sistema Ambiente S.p.A. e dell Amministrazione Comunale. Il suddetto sportello dovrà necessariamente avere sede nel territorio comunale. Sistema Ambiente S.p.A. dovrà inoltre garantire l attivazione di apposita linea telefonica per la comunicazione con gli utenti così come un sito internet informativo. 7. Le parti dovranno concordare e stabilire i tempi ed i modi di risposta della Sistema Ambiente S.p.A. ai reclami degli utenti. 8. Dovrà essere prevista, secondo le indicazioni fornite dall Amministrazione Comunale, l effettuazione di controlli da parte della Sistema Ambiente S.p.A. sugli adempimenti degli utenti in tema di tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, con obbligo di attivazione di verifiche qualora la morosità superi la soglia indicata dall Amministrazione Comunale.

9. Dovranno essere previsti il numero e le modalità di effettuazione dei controlli periodici, a campione, sugli adempimenti degli utenti. 10. Dovrà essere prevista l attivazione di forme di monitoraggio sulla produzione di rifiuti da parte delle diverse tipologie di utenza, con l obiettivo di giungere alla determinazione della tariffa in base alla effettiva produzione di rifiuti, così come previsto dalla normativa vigente. 11. Dovranno essere previste forme di controllo da parte del Comune sull operato della Sistema Ambiente S.p.A., con un correlato sistema di sanzioni da applicare in caso di inadempienze. 12. Alla Sistema Ambiente S.p.A. dovrà essere richiesto l impegno al rispetto delle vigenti disposizioni circa la tutela della riservatezza dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003; 13. In caso di controversie tra Comune e Sistema Ambiente S.p.A. dovrà essere previsto il ricorso all arbitrato.