COMUNE DI PORTO MANTOVANO

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COMUNE DI PORTO MANTOVANO Provincia di Mantova REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI CHE SI INSEDIANO NEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO 1

Articolo 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le agevolazioni e i benefici economici previsti a favore dei nuovi imprenditori titolari di imprese o attività costituite a decorrere dall 1/1/2016 come meglio individuati all art. 3 del presente regolamento. 2. Il Comune di Porto Mantovano, nell esercizio della propria autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento alla concessione di agevolazioni a beneficio di soggetti economici, anche in attuazione dell art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, con la finalità ultima della più vasta utilità sociale della comunità e del suo sviluppo. 3. Il presente Regolamento è adottato nell ambito della potestà legislativa e regolamentare del Comune, ai sensi dell art. 7 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali). 4. La concessione delle agevolazioni è finalizzata: - a stimolare ed incentivare il potenziamento dell economia locale promuovendo il rilancio del settore imprenditoriale del territorio comunale; - all incremento dimensionale del tessuto produttivo/imprenditoriale complessivo, garantito dall avvio di nuove unità produttive localizzate sul territorio comunale; - alla possibilità di concedere dei benefici a tutti i soggetti che presentano i requisiti richiesti anche in considerazione del diverso assetto e delle esigenze del territorio comunale. Articolo 2 Incentivi commisurati in materia di imposta municipale propria IMU, del tributo sui servizi indivisibili TASI e sul corrispettivo per la raccolta dei rifiuti. 1. Gli incentivi consistono nella corresponsione di un contributo che tiene conto di oggettivi indicatori di costo per le nuove attività quali: l Imposta Municipale Propria IMU a favore del Comune, il tributo sui servizi indivisibili TASI e il corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tali incentivi si intendono applicabili ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti che costituiscono una nuova impresa nel territorio comunale a decorrere dall 1.1.2016 e sino al 31.12.2017. 2. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune di Porto Mantovano determina annualmente, nell'ambito del proprio bilancio, l'ammontare delle risorse disponibili, prevedendo un apposito capitolo di spesa. Lo stanziamento del capitolo di spesa verrà determinato in sede di predisposizione del bilancio di previsione ed eventualmente variato in corso di esercizio, nella misura consentita dalle disponibilità previste annualmente in bilancio. 2

3. I criteri per la ripartizione delle somme annualmente disponibili tra i richiedenti l incentivo, verranno definiti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione in occasione di ogni singolo bando. Sarà predisposta idonea graduatoria delle imprese richiedenti il contributo e i benefici verranno erogate tenendo conto della posizione assunta dall impresa all interno della graduatoria di merito e fino all esaurimento delle risorse disponibili. 4. Le imprese individuate potranno usufruire del contributo a partire dal 1 gennaio 2016 e per i successivi 24 mesi di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A.; 5. A seguito delle modifiche recate dall art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l anno 2013) dal 1 gennaio 2013 è riservato allo Stato il gettito dell IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell art. 13 del D.L. n. 201 del 2011. Tale norma ha stabilito altresì, che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il Contributo comunale verrà quindi commisurato alla sola parte di imposta eccedente l aliquota standard dell IMU di competenza dello Stato. Articolo 3 Soggetti beneficiari 1. Possono usufruire degli incentivi di cui al presente regolamento i soggetti passivi della IUC (IMU, TASI, corrispettivo sui rifiuti) che avvieranno una nuova attività di impresa (artigianale e Piccola Media Impresa, commerciale, turistica e di servizi) sul territorio comunale o che apriranno una nuova unità locale operativa a decorrere dall 1.1.2016. Sono oggetto delle sopradette agevolazioni le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali nelle quali gli stessi soggetti esercitano direttamente l attività o l impresa di nuova costituzione: C1 Negozi e botteghe; C3 Laboratori per arti e mestieri; D1 - Opifici; D2 - Alberghi e pensioni; D3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili; D7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, escluse le attività commerciali al di sopra di 600 mq che operano nella grande distribuzione. 2. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta e abbia iniziato l attività produttiva dal 1 gennaio 2016 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l attività viene interrotta nel 3

corso del biennio 2016-2017, l impresa decade dai benefici di cui al presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese. 3. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Mantovano, nel medesimo immobile oggetto dell imposizione ai fini della IUC. 4. I soggetti che intendono usufruire degli incentivi di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle agevolazioni o esenzioni stesse, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e altri enti contrattualmente obbligatori. Inoltre non potranno usufruire delle agevolazioni previste nel presente regolamento i soggetti che versano in situazioni di morosità relativa a tributi, tasse comunali o altre entrate comunali nell ano di richiesta del contributo, che hanno contenziosi in corso con l Amministrazione comunale o che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione o nei cui confronti è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A. 5. Il soggetto che intende usufruire dei benefici di cui al presente Regolamento deve presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al Comune di Porto Mantovano, entro il termine di 12 mesi dalla data di inizio della nuova attività, utilizzando l apposito modello predisposto dall Ufficio Tributi in collaborazione con il settore Attività Produttive, mediante il quale si attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, di cui al presente Regolamento. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le condizioni per fruire delle suddetti contributi, che dovrà essere esibita nei modi e nei termini richiesti, pena l'esclusione dai contributi stessi. 6. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti per l intero periodo durante il quale il soggetto beneficia degli incentivi di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono al venir meno anche di uno solo dei requisiti richiesti. 7. I soggetti che usufruiscono degli incentivi di cui al presente Regolamento, sono comunque tenuti a osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di IMU, TASI e corrispettivo rifiuti (Tari). Il mancato rispetto comporta l applicazione delle sanzioni vigenti. Articolo 4 Esclusioni dai benefici 1. Restano escluse dall applicazione del presente regolamento le attività di mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti nel territorio comunale. Tale fattispecie si verifica quando l attività viene svolta, ancorchè da un altro soggetto, 4

in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l aspetto formale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, devono comunque ritenersi di mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti le seguenti situazioni di inizio attività: - Acquisto o affitto d azienda; - Successione o donazione d azienda; - Operazione di trasformazione; - Operazione di scissione e fusione d azienda. - Operazioni a seguito di sub ingressi e trasferimenti di attività già presenti con le medesime caratteristiche in zone diverse del territorio comunale, mentre sono da considerarsi nuove attività i trasferimenti da altri comuni. 2. Sono comunque escluse dai benefici di cui al presente regolamento le seguenti attività: - compro oro o attività con finalità similari; - installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot - machines); - apertura sale V.L.T. (video - lottery terminal) o altri tipi di scommesse; - vendita con apparecchi/distributori automatici di tabacchi effettuate in appositi locale ad essa adibito in modo esclusivo; - vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo; - articoli/prodotti per soli adulti (sexy shop o similari). Articolo 5 Durata dell incentivo e condizioni per usufruire dei benefici 1. L agevolazione è concessa, secondo le modalità indicate nei precedenti articoli, con riferimento a 24 mesi dall insediamento. 2. Per le mensilità successive alle prime 12, l incentivo può essere reiterato solo ove l attività sia stata esercitata in modo continuativo per l intero anno solare. Qualora l attività cessi pima dei 24 mesi dall insediamento, lo stesso verrà concesso in proporzione della durata dell insediamento sul territorio comunale. Articolo 6 Entità dell agevolazione e limiti all importo massimo del beneficio 1. Ai fini della quantificazione del beneficio l agevolazione è commisurata all onere fiscale per l attività di nuova attivazione per l IMU, la TASI e il corrispettivo per la tariffa per la raccolta dei rifiuti strettamente correlato alle superfici e immobili siti nel territorio comunale utilizzati per lo svolgimento dell attività economica e comunque l importo massimo assegnabile non potrà essere superiore ad euro 1.500,00 annui. Nel caso in cui i tributi considerati dovessero essere sostituiti da nuove imposizioni, gli incentivi verranno commisurati a queste ultime. 2. Le agevolazioni e benefici di cui al presente regolamento rientrano nel campo di applicazione del regime de minimis di cui al Regolamento dell Unione 5

Europea regolamento CE n. 1998/2006 (GUCE L. 379/5 del 28 dicembre 2006), pertanto per poter usufruire dell agevolazione è necessario che non siano superati i limiti previsti per ciascuna impresa. 3. Ai sensi del Regolamento UE n. 1407 del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del 24.12.2013, l importo totale massimo di cui al comma 2 del presente articolo degli aiuti di questo tipo ottenuti da un impresa non può superare, nell arco di tre esercizi finanziari, i limiti previsti per le specifiche tipologie d attività della normativa vigente. A tal fine il soggetto beneficiario deve rilasciare una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti comunitari de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l esercizio finanziario di riferimento. 4. I benefici di cui al presente Regolamento sono cumulabili con altri tipi di incentivi previsti da altri Enti o Istituti pubblici o privati. Articolo 7 Attività di controllo 1. L Ufficio Tributi, ai sensi dell art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui ai precedenti articoli. 2. Per poter usufruire dei benefici occorre che sussistano tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l Ufficio Tributi in collaborazione con il settore Attività Produttive, provvederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni e interessi, ai sensi di legge. Articolo 8 Tutela dei dati personali 1. Il Comune di Porto Mantovano garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 9 Efficacia 1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2017. 6