SANZIONI DISCIPLINARI Riferimento: articolo 21 della L. 298/1974 Secondo il sopra citato articolo, le imprese che esercitano il trasporto di merci in conto terzi e in conto proprio possono essere sanzionate disciplinarmente da parte della Provincia se vengono accertate a loro carico le violazioni di alcuni articoli del Codice della Strada e delle altre norme che regolano la circolazione stradale, da parte delle forze dell ordine (polizia stradale, polizia locale, carabinieri, ecc.). Alla Provincia pervengono annualmente da tutt Italia centinaia di segnalazioni di infrazioni commesse da imprese con sede nel proprio territorio. Le infrazioni segnalate riguardano in particolare: - art. 167 (sovraccarico) - art. 174 (tempi di guida, pause e riposi) - art. 178 e 179 (cronotachigrafo) - art. 19 L. 727/78 (cronotachigrafo) - DM 212/98 (documentazione rapporto impresa conducente) L articolo 21 della L. 298/74, inoltre, prevede l applicazione di sanzione disciplinare nel caso di omessa comunicazione ai sensi dell art. 18 della stessa legge, cioè quando l impresa omette di comunicare alla Provincia (ufficio trasporto merci) entro 30 giorni fatti che implicano la perdita o il mutamento dei requisiti o condizioni per l iscrizione all albo (ad esempio cambio di sede, di denominazione, di ragione sociale, dell assetto societario ) o variazioni del parco veicolare (alienazioni, acquisti ). Sempre lo stesso articolo indica la seguente graduazione delle sanzioni disciplinari applicabili: a. Ammonimento per i casi di minore gravità;
b. Censura per i casi di maggiore gravità; c. Sospensione dall albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l ammonimento o la censura; d. Radiazione dall albo nei casi di reiterate gravi violazioni. PROCEDURA SANZIONATORIA La Provincia di Padova ha adottato dei criteri interni per la trattazione delle infrazioni sopra indicate. Tutte le segnalazioni vengono registrate in un applicazione ed elaborate statisticamente. Questo sistema permette di evidenziare quali imprese commettono più frequentemente irregolarità. Viene elaborato, come primo criterio di selezione, un indice di pericolosità, dato dal rapporto tra numero di infrazioni segnalate e numero di veicoli in disponibilità all impresa. Periodicamente viene predisposto un elenco di imprese, ordinate secondo l indice elaborato. Nei confronti delle imprese con il rapporto n infrazioni/n veicoli più alto, viene avviato il procedimento sanzionatorio disciplinare. Nella comunicazione di avvio del procedimento, il titolare o legale rappresentante dell impresa viene invitato a un colloquio presso la Provincia ufficio trasporto merci, eventualmente accompagnato da un rappresentante della sua associazione di categoria, se lo ritiene utile. Nell incontro l impresa ha l opportunità di illustrare le problematiche all origine delle infrazioni e le misure messe in atto per prevenire le stesse. Con l occasione: - il fascicolo dell impresa viene analizzato con precisione: si verifica l attualità del parco veicolare inserito nel programma della Motorizzazione, l anagrafica (sede, indirizzo, denominazione, ragione sociale, assetto della società ecc.) dell impresa, il regolare pagamento delle quote albo;
- si forniscono chiarimenti riguardo alle comunicazioni obbligatorie; - si chiede all impresa di informare l ufficio sull esistenza di eventuali altri verbali d infrazione non ancora trasmessi dalla Polizia, in modo da poter valutare tutti gli aspetti in un momento unico. Successivamente al colloquio, viene effettuata una valutazione complessiva sul comportamento dell impresa. Le violazioni accertate vengono pesate secondo la loro frequenza e gravità, tenendo anche conto della discussione del tavolo tecnico sull argomento. Si tiene comunque conto anche dell atteggiamento dell impresa nei confronti dell albo, delle argomentazioni e della documentazione portate dal legale rappresentante. Si decide quindi se applicare la sanzione dell ammonimento o quella della censura o se archiviare il procedimento, e l esito dello stesso viene poi comunicato all interessato. La situazione delle imprese alle quali è stata applicata una sanzione disciplinare viene monitorata a parte. Nel caso di recidiva, se per la seconda volta l impresa risulta essere tra quelle con il rapporto n infrazioni/n veicoli più alto, viene avviato il procedimento di sospensione dell impresa da 1 a 6 mesi. In questo caso all impresa viene dato un preavviso, avvertendo sul plausibile avvio di tale procedimento. Prima di procedere all applicazione della sospensione, la Provincia convoca un tavolo tecnico ristretto, con la partecipazione della Motorizzazione e della Polizia Stradale o provinciale e delle associazioni di categoria, per conseguire un parere sul caso specifico. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell art. 19 L. 298/74, incorre nella sospensione l impresa: - nel caso di mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all albo (sospensione che perdura fino al versamento della quota stessa); - quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 1 a parte Riferimento: articoli 18 e 27 della L. 298/1974 s.m.i. Oltre ad essere passibile di sanzione disciplinare, all impresa che non effettui nei termini prescritti di 30 giorni le comunicazioni specificate nell art. 18 della stessa norma (cambio di sede, di denominazione, di ragione sociale, dell assetto societari, variazioni del parco veicolare come alienazioni, acquisti ) può essere applicata anche una sanzione pecuniaria tra 17 e 51, più le spese del procedimento, se previste. Il pagamento di tale sanzione amministrativa può essere eseguito in misura ridotta (17), ai sensi della L. 689/81, art. 16, primo comma, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, sul conto corrente postale indicato nella stessa, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Nel caso di mancata oblazione, si darà corso all ordinanza di ingiunzione del pagamento (in misura intera (51) e, successivamente, se ne ricorressero i presupposti, si procederà all iscrizione al ruolo delle imposte dell importo dovuto.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 2 a parte Riferimento: articolo 19 del D.Lgs. 395/2000 Il decreto legislativo 395/2000 prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie molto importanti, nel caso non venga eseguita nei termini previsti dalla stessa norma (vedi tabella sottostante) la comunicazione del venire meno di uno dei requisiti necessari per il mantenimento dell iscrizione all albo degli autotrasportatori. art. 19 dlgs 395/00 - SANZIONI Requisito perso termini min (corrisponde a 1/3 del max) max comunicazione art. 10 - decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire di chi dirige l'attività 30 giorni 1032,91 3098,71 perdita onorabilità in capo alla persona che comunicazione art. 11 - svolge la direzione commi 2 e 4 dell'attività e altre figure sospensione immediata per preposto - 3 giorni per altre figure 5164,57 15493,71 comunicazione art. 12 - perdita requisito capacità finanziaria perdita requisito idoneità professionale - se la persona che comunicazione art. 13 - svolge l'attività di direzione non la esercita più 3 giorni 1549,37 4648,11 3 giorni 2582,28 7746,85