CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M )

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1 ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Fra le seguenti organizzazioni: Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Belluno Confedilizia in persona del Presidente pro-tempore Diego Triches, A.P.P.C. Associazione Piccoli Proprietari Case nella persona del Delegato signora Marilisa Michieletto, S.U.N.I.A. in persona del Delegato Provinciale signor Mario Basichetto, S.I.C.E.T. in persona del Delegato Provinciale signor dr. Mario Barone, U.N.I.A.T. in persona del Delegato Provinciale signor dr. Renzo Bristot, si conviene e stipula quanto segue. CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002) L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio dei Comuni della Provincia di Belluno escluso il capoluogo. I Comuni della Provincia di Belluno, tenuto presente quanto disposto dall art. 1, c. 2, del D.M. 30.12.2002, vengono suddivisi in quattro gruppi di Comuni omogenei come da allegato A) oltre il Comune di Feltre e il Comune di Cortina d Ampezzo. Per i Comuni interessati vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B). All interno di ogni gruppo di Comuni, avendo già fissato il canone massimo e minimo a metro quadrato/anno vengono determinate tre subfasce come da allegato B1, definite in relazione allo stato degli interventi di manutenzione straordinaria dell unità immobiliare locata. Nella subfascia 1 rientreranno gli immobili che sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione, completo restauro o manutenzione straordinaria dal 1980 in poi riguardanti l intera unità immobiliare locata, nella subfascia 2 rientreranno gli immobili che sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione, completo restauro o manutenzione straordinaria dal 1960 al 1979 riguardanti l intera unità immobiliare locata, nella subfascia 3 rientreranno gli immobili che non sono stati oggetto di interventi di strutturazione, completo restauro o manutenzione straordinaria riguardanti l intera unità immobiliare locata nei periodi anzidetti.

2 I valori minimi e massimi delle fasce e delle subfasce di oscillazione di ciascuna zona (allegato B e allegato B1) dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della variazione dell'indice Istat riferita al periodo settembre di ogni anno. La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le seguenti modalità già previste dall art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di cui all allegato B e delle subfasce di cui all allegato B1 e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat. Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all allegato B, subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 5 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per contratti di durata di sei o più anni, a valere per l intera durata contrattuale. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B e le subfasce di cui all allegato B1 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento fino al 30 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente. CONTRATTI TRANSITORI (art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002) L'ambito di applicazione dell'accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo di tutti i Comuni della Provincia di Belluno escluso il capoluogo. Le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà libero. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori. Fattispecie di esigenze dei proprietari 1) Quando il proprietario ha esigenza di adibire, entro i diciotto mesi, l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

matrimonio dei figli; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio, intese anche come esigenza di frequenza di corsi di approfondimento, specializzazione o altro; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; 2) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Fattispecie di esigenze dei conduttori 1) Quando il conduttore abbia una delle seguenti esigenze: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; 2) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto. Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. 3 CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3, D.M. 31.12.2002) L ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in oggetto è costituito dal territorio del Comune di Feltre sede di Università e del Comune di Belluno sede di corsi universitari distaccati e corsi di diploma universitario, nonchè dei rispettivi Comuni limitrofi: Limana, Sedico, Farra d Alpago, Ponte nelle Alpi, Longarone, Quero, Vas, Lentiai, Cesiomaggiore, Sovramonte, Pedavena, Fonzaso, Seren del Grappa. Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate dalle fasce di oscillazione per i Comuni di cui al capoverso che precede

4 indicati nell allegato A) e come da allegato B e delle subfasce di cui all allegato B1. I valori minimi e massimi delle fasce e delle subfasce di oscillazione di ciascuna zona (allegato B e allegato B1) dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della variazione dell'indice Istat. La superficie dell unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già stabilite per i contratti agevolati, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. Per gl'immobili di cui all'art 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 20 per cento a valere per l'intera durata contrattuale. Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all interno delle fasce di cui all allegato B e delle subfasce di cui all allegato B1 e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75 % della variazione Istat. Per gli immobili di cui all art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all allegato B e le subfasce di cui all allegato B! subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento fino al 30%, a valere per l intera durata contrattuale. *************** Revisione del presente accordo Le organizzazioni firmatarie del presente Accordo si impegnano, qualora lo ritenessero necessario, di rivedere annualmente - entro il mese di ottobre di ogni anno - i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona, ai fini della stipula di nuovi contratti. ***************

5 Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale di tutti i Comuni della Provincia di Belluno a cura dell'associazione della Proprietà Edilizia di Belluno - Confedilizia, mediante invio tramite raccomandata a.r. Letto, confermato e sottoscritto in data 20.11.2006 dalle Organizzazioni stipulanti: Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Belluno Confedilizia A.P.P.C. Associazione Piccoli Proprietari Case S.U.N.I.A. S.I.C.E.T. U.N.I.A.T.