2 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

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Transcript:

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna di opere o lavori e per la redazione di atti di pianificazione (Art. 92, commi 5 e 6, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Art. 35, comma 3, Legge 4 novembre 2010, n. 183) Comune di Borgia Provincia di Catanzaro Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina l istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dall art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 2. Esso stabilisce i criteri e la misura delle relative corresponsioni tra coloro che svolgono le attività indicate in tale legge. Articolo 2 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE 1. Il fondo di cui all articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per effetto della legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 35, comma 3, che ha abrogato l articolo 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è costituito, secondo la normativa vigente, da una somma non superiore al 2% dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro (compresi gli oneri della sicurezza). 2. Le somme corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d asta saranno inserite nel quadro economico del costo preventivato dell opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l ammontare esatto del compenso. 3. I coefficienti di ripartizione dell incentivo saranno attribuiti al personale della struttura competente allo svolgimento delle attività di progettazione e direzione dei lavori come da unita tabella A. 4. Le prestazioni progettuali si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all art. 93 del codice dei contratti ed ai corrispondenti articoli del regolamento di attuazione. - 1 -

Articolo 3 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PIANIFICAZIONE 1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto dall ufficio tecnico, il fondo di cui all art. 92, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente. 2. I coefficienti di ripartizione dell incentivo saranno attribuiti al personale della struttura competente allo svolgimento delle attività di pianificazione secondo quanto previsto dall Art. 7 e dalla unita tabella B. 3. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari, e tra questi in particolare: piano attuativo territoriale (PAT); piani urbanistici attuativi; gli adeguamenti ai piani di area; il piano inerente alla disciplina degli insediamenti commerciali e dei distributori di carburanti; il piano di riqualificazione urbana ed ambientale; i piani di recupero; il piano del traffico; le varianti generali e particolari ai predetti strumenti. 4. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge regolamentari. 5. La tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato viene determinata con riferimento ai criteri e alle modalità di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 1 dicembre 1969, n. 6679, tenuto conto degli aggiornamenti successivamente intervenuti. 6. Il compenso incentivante al personale incaricato della redazione dell atto di pianificazione, determinato nel 30% della parcella professionale regolarmente vidimata dall Ordine professionale competente, compete sempre che codesti elaborati siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti. 7. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalla suddetta circolare o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa professionale viene determinata sulla base di un preavviso di parcella che, in casi particolari, dovrà essere vistata per congruità dal competente ordine professionale. 8. Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) debbono essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall Amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione. - 2 -

Articolo 4 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO 1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui al presente regolamento, il personale interessato è quello individuato dall articolo 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, che si trova a prestare servizio, anche a tempo determinato presso l Ente Comunale, in relazione al progetto/piano ed alla funzione che dovrà svolgere. 2. Nel caso di progettazione interna di opere, il nucleo tecnico di progettazione e l ufficio di direzione lavori verranno costituiti dal responsabile unico del procedimento e potrà essere integrato nelle varie fasi dell intervento. 3. Nel caso di attività di pianificazione interna, il nucleo tecnico di pianificazione verrà costituito dal responsabile unico del procedimento e potrà essere integrato nelle varie fasi dell intervento. 4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavorativi ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 5. Il Responsabile del procedimento, attraverso l attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune. 6. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell incentivo, relativamente all intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento. Articolo 5 ONORARI, DISTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO 1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal responsabile del procedimento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti. 2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del R.U.P. per il personale che costituisce l equipe, mentre per le competenze del R.U.P. saranno liquidate dal Responsabile dell area finanziaria. 3. In nessun caso l incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico prima dell appalto dei lavori. Parimenti l incentivo all Ufficio direzione lavori ed al collaudatore non può essere completamente liquidato prima dell approvazione del certificato di avvenuto collaudo o di regolare esecuzione e sarà liquidato con i S.A.L. in proporzione all avanzamento dei lavori. - 3 -

L incentivo al responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l appalto e i restanti compensi proporzionalmente ai S.A.L., tenuto conto della eventuale maggiorazione o minorazione del costo dell opera. 4. L importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definito e specificato, sarà erogato per il 50% all adozione del piano e per l altro 50% ad approvazione dello stesso, tenuto conto anche della redazione di eventuali controdeduzioni. 5. Per i casi che non rientrano nella dinamica di cui al precedente comma, la liquidazione avverrà dopo la conclusione del procedimento. 6. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori. Articolo 6 GRUPPO DI PROGETTAZIONE E/O DI PIANIFICAZIONE (G.P.P.) Il Dirigente del Settore competente individua con apposito provvedimento i componenti del gruppo di progettazione. Di tale provvedimento la Giunta comunale prende atto prima che abbia inizio l attività di progettazione e/o pianificazione. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo deve, altresì, indicare: 1. l opera o il lavoro da progettare ed il relativo programma di finanziamento; 2. l importo posto a base di gara, al netto dell IVA, dell opera o del lavoro da realizzare e la somma, non superiore al 2% del medesimo importo; 3. la tariffa professionale relativa all atto di pianificazione nonché la somma pari al 30% di tale tariffa; 4. il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli elaborati; 5. i nominativi e il ruolo dei dipendenti e collaboratori che concorrono a formare il G.P.P.; 6. l individuazione delle aliquote da destinare ai singoli componenti del G.P.P.; 7. la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, fatte salve eventuali proroghe derivanti da cause non imputabili ai componenti del gruppo di progettazione e/o pianificazione. Articolo 7 CRITERI DI RIPARTIZIONE E SOGGETTI AVENTI DIRITTO DEI COMPENSI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ATTUATIVA. L incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione adottato o approvato dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale, con le seguenti modalità: A) - responsabile del procedimento = 15 % fisso; - 4 -

- tecnico che ha firmato l atto di pianificazione = dal 25% al 50%; - tecnico che ha predisposto le tavole grafiche, nel caso in cui è persona diversa da colui che B) ha firmato l atto di pianificazione = dal 10% al 30%; - tecnico che redige le relazioni illustrative, nel caso in cui è persona diversa da colui che ha firmato l atto di pianificazione = dal 5% al 25%; C) - personale amministrativo e tecnico che ha svolto attività di supporto all attività di pianificazione = dal 10% al 35%. Il Dirigente che individua i componenti del gruppo di pianificazione determina la percentuale effettiva da corrispondere a ciascun avente diritto. Le aliquote devono essere determinate in modo da garantire comunque la ripartizione dell intero importo derivante dalla percentuale stabilita dall art. 5. Articolo 8 PENALITÀ Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del responsabile del procedimento nei termini previsti nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, saranno applicate le sanzioni previste dal CCNL del comparto Regioni - Enti Locali. Articolo 9 DISPOSIZIONI VARIE 1. Tra i soggetti destinatari dell incentivo non è da ricomprendere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi della legislazione vigente in materia. 2. L indicazione della legge incaricato della direzione dei lavori, deve intendersi comprensiva della qualifica di coordinatore per la sicurezza. 3. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un attività di progettazione, l incentivo va riconosciuto sull importo della perizia di variante e suppletiva. 4. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest ultimo necessariamente collegato all espletamento di un attività di progettazione. 5. Nella dizione atto di pianificazione comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedano alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti. 6. Per incaricato del collaudo deve intendersi non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificati di regolare esecuzione, bensì anche l incaricato del collaudo statico qualora non ci sia un collaudatore esterno. - 5 -

Articolo 10 REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE DEL FONDO 1. I compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli «oneri assicurativi e previdenziali» e degli «oneri riflessi», che non includono l'irap. L'Irap correlata a tali compensi costituisce, secondo le regole generali, un onere diretto a carico dell'ente datore di lavoro, senza possibilità di trasferimento sul dipendente. Articolo 11 ASSICURAZIONE 1. L Amministrazione provvederà a sostenere le spese per la copertura degli oneri di assicurazione, come previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Articolo 12 RINVIO 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti in materia. Articolo 13 ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Esso è inserito nel sito web del Comune e reso pubblico mediante pubblicazione all Albo pretorio on-line del Comune. - 6 -

TABELLA A OPERE PUBBLICHE (Progettazione e D.L. Interna) MAX 2,0% DELL IMPORTO A BASE D ASTA COMPRESI ONERI SICUREZZA RESPONSABILITA DEL PROCEDIMENTO 50% (*) 47% (1) R.U.P. (se designato collaboratore tecnico: 37% R.U.P. e 10% coll. tecnico) (2) 3% in caso di nomina di un collaboratore amministrativo. - Progetto preliminare 3% NUCLEO TECNICO DI PROGETTAZIONE (da designare da parte del responsabile UTC/LL.PP.) 25% - Progetto definitivo/esecutivo 17% 25% - Piano di sicurezza 3% - Collaboratore amministrativo/finanziario 2% (3) UFFICIO DIREZIONE LAVORI (da designare da parte del Responsabile UTC/LL.PP.) 20% (4) 15% Direzione lavori 5% (se designato collaboratore amm/finan. ) COLLAUDO (o C.R.E.) 5% 5 % TOTALE 100 % (1) Da ripartire: - progetto preliminare 20% - progetto definitivo/esecutivo 40% - Direzione Lavori 30% - fine procedimento 10% (2) In caso di più collaboratori tecnici la percentuale sarà ripartita tra i medesimi, in misura da stabilire dal r.u.p. (3) Da liquidare solo dopo l approvazione del progetto esecutivo; (4) Da liquidare: 50% in proporzione agli stati di avanzamento e 50% ad approvazione collaudo/c.r.e.; (*) Tale percentuale si applica anche nel caso progettazione e Direzione lavori esterna; - 7 -

TABELLA B CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE (30% della tariffa professionale) ATTIVITA % A RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE 15% B NUCLEO TECNICO DI PIANIFICAZIONE (*) 80% C COLLABORATORI (ove esistenti) - se non esistenti il compenso va A e B) (*) 5% TOTALE 100% (*) Il riparto del compenso tra le figure del gruppo di pianificazione e i vari collaboratori tecnici/amministrativi sarà effettuato secondo i criteri previsti nell art. 7. - 8 -