Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche Economiche e Sociali Diritto Romano A-D Prof. Isabella PIRO Processo privato 2. Processo per legis actiones Processo formulare Dott. Paolo Marra 1
Procedura per legis actiones: agere sacramento Rigoroso formalismo Sacramentum: solenne contrapposto giuramento Lite in rem o in personam Struttura bifasica del procedimento 2
Procedura per legis actiones: riforme successive L.a. per iudicis arbitrive postulationem (cause relative a debiti ex sponsione e a divisioni ereditarie e, più tardi, ad altre ipotesi di divisione) L.a. per condictionem (cause relative a crediti di certa pecunia e, più tardi, a crediti ex certa re) 3
Procedura per legis actiones: processo esecutivo L.a. per manus iniectionem (esecuzione personale sul debitore e, successivamente alla lex Poetelia Papiria, esecuzione patrimoniale) L.a. per pignoris capionem 4
Procedura per formulas A partire dal III sec. a.c., crescente inadeguatezza della procedura per legis actiones alle esigenze della realtà romana, a causa di: Rigoroso formalismo verbale con uso della lingua latina; Limitazione a pretese aventi riconoscimento diretto nel ius civile; Esigenza di circoscrivere l arbitrio del giudice, non più soggetto alla vigilanza dell opinione pubblica a causa della crescente estensione della comunità. 5
Procedura per formulas Conseguenze dell introduzione della procedura per formulas: Possibilità di accesso dei peregrini alle procedure giudiziarie controllate dal governo romano; Possibilità (anche a Romani e verso Romani) pretese fondate non sul ius civile, ma su regole diverse (ius honorarium). 6
Dinanzi al pretore (o altro magistrato iusdicente) Ampia possibilità per le parti di farsi rappresentare da un sostituto (cognitor, procurator) Causae cognitio (conoscenza dei fatti di causa) da parte del magistrato 7
Possibili attività del magistrato: Interrogatio Iusiurandum Denegatio actionis Redazione della formula Assunzione di provvedimenti interlocutori (missiones in possessionem, interdicta) 8
La formula Costruita tenendo conto delle richieste delle parti, contiene le istruzioni cui il giudice dovrà attenersi nel iudicium Si compone di parti ordinarie (intentio, demonstratio, condemnatio, adiudicatio) e di parti accessorie (taxatio, exceptio, praescriptio) che si combinano in vario modo e non sono tutte presenti nella stessa formula 9
Demonstratio (Gai 4.40) La demonstratio è quella parte della formula che si inserisce all inizio, per descrivere il fatto per cui si agisce, come ad es. questa parte della formula: poiché A. Agerio ha venduto uno schiavo a N. Negidio, oppure questa: poiché A. Agerio ha depositato uno schiavo presso N. Negidio 10
Intentio (Gai 4.41) L intentio è quella parte della formula nella quale l attore espone la sua pretesa, come ad es. questa parte della formula: se risulterà che N. Negidio è obbligato a dare diecimila sesterzi ad A. Agerio, o questa: tutto ciò che N. Negidio è obbligato a dare o fare ad A. Agerio secondo il diritto dei Quiriti. 11
Adiudicatio (Gai 4.42) L adiudicatio è quella parte della formula, con la quale si attribuisce al giudice il potere di aggiudicare la cosa ad uno dei litiganti:come ad es. quando si agisce fra coeredi per la divisione dell eredità, o fra soci per la divisione del patrimonio comune, o fra vicini per il regolamento dei confini. In tal caso [l adiudicatio] suona così: il giudice aggiudichi a Tizio quanto è necessario aggiudicargli 12
Condemnatio (Gai 4.43) La condemnatio è quella parte della formula, con la quale si attribuisce al giudice il potere di condannare o assolvere, come ad es. questa parte della formula: giudice, condanna N. Negidio a pagare ad A. Agerio diecimila sesterzi; se ciò non risulterà, assolvilo ; oppure questa: giudice, condanna N. Negidio a pagare ad A. Agerio una somma non superiore a diecimila sesterzi; se ciò non risulterà, assolvilo ; oppure questa: giudice, condanna N. Negidio a pagare ad A. Agerio eccetera, senza aggiungere una somma superiore a diecimila sesterzi 13
Rei vindicatio. Formula petitoria. Azione civile in rem C. Aquilius iudex esto. [Iudicis nominatio] Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A. Agerii esse, [Intentio] neque is fundus arbitrio C. Aquilii iudicis A. Agerio restituetur, [clausola arbitrale] quanti ea res erit, tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito [Condemnatio] 14
Condictio certae pecuniae. Azione civile in personam. Stricti iuris. C. Aquilius iudex esto. [Iudicis nominatio] Si paret N. Negidium A. Agerio sestertium X milia dare oportere, [Intentio] qua de re agitur, C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio sestertium X milia condemnato; si non paret absolvito [Condemnatio] 15
Actio empti. Azione civile in personam. Bonae fidei C. Aquilius iudex esto. [Iudicis nominatio] Quod A. Agerius de N. Negidio hominem quo de agitur emit, [Demonstratio] qua de re agitur, quidquid ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare fare oportet ex fide bona eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non 16
Exceptio pacti conventi si inter A. Agerium et N. Negidium non convenit, ne ea pecunia peteretur Exceptio doli si in ea re nihil dolo male A. Agerii factum sit neque fiat 17
Litis contestatio Chiude la Fissa i termini della controversia e costituisce pertanto l elemento che ne consente la identificazione Comporta la consumazione dell azione e l impossibilità di agire una seconda volta per la stessa causa Ha un effetto estintivo/novativo della pretesa dell attore, sostituita ora dalla soggezione a quanto sarà deciso nel iudicium 18
fase in iudicium Dinanzi al giudice, privato cittadino scelto dalle parti all interno di un elenco Si procede all istruzione della causa, con l assunzione delle prove necessarie All esito dell istruttoria, sulla base delle istruzioni contenute nella formula, il giudice decide la causa con l emanazione della sententia. 19
il processo esecutivo Actio iudicati Richiesta al magistrato di autorizzare il creditore alla ductio del iudicatus preso di sé e alla missio in possessionem dei suoi beni Se autorizzato, il creditore deve entro un breve termine notificare la volontà di vendere i beni del debitore. La procedura sarà curata da un magister bonorum che venderà in blocco all asta i beni del debitore. Con il ricavato saranno pagati il/i creditore/i. 20