IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI



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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 21 maggio 2004 Modifica del decreto 31 luglio 2003 concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede. l'emanazione di disposizioni regolamentari per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e ICT; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1998, n. 155 concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1993, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a nonna dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il proprio decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, con il quale in conformita' alla predetta normativa sono state adottate le disposizioni per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT; Considerata la necessita' di apportare talune modifiche al citato decreto 31 luglio 2003, in vista del termine del 5 marzo 2004 previsto per la sua entrata in vigore, al fine di semplificare taluni adempimenti operativi posti a carico degli enti responsabili, della tenuta dell'albo degli imbottigliatori e delle ditte imbottigliatrici dei vini di cui trattasi; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 aprile 2004; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le norme per la istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori, di seguito denominato «Albo», dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica ( IGT ), di seguito indicate anche con la dicitura «denominazione di origine» o con la sigla «DO». 2. Ai sensi del presente decreto si intende: a) per «imbottigliamento» il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri; b) per «imbottigliatore»: la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento. Art. 2. Istituzione albo 1. E' istituito l'albo di cui all'art. 1, distinto per sezioni relative a ciascuna DO, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Ciascuna camera di commercio e' responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento nel SIAN, di cui al decreto legislativo n. 173/1998, dei dati relativi agli stabilimenti di imbottigliamento che ricadono nel proprio ambito territoriale. 2. L'albo, per ciascuna impresa imbottigliatrice, contiene i seguenti elementi: a) numero e data di iscrizione; b) ragione sociale e sede legale; c) ubicazione dello stabilimento; d) riferimento alle DO interessate all'imbottigliamento.

3. L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto necessario per procedere all'imbottigliamento delle partite di vino della relativa DO ai fini della successiva commercializzazione. Art. 3. Iscrizione all'albo 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'impresa imbottigliatrice deve presentare apposita domanda alla camera di commercio della provincia presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento, utilizzando la modulistica conforme a quella riportata all'allegato 1 del presente decreto. 2. Le imprese imbottigliatrici il cui stabilimento e' ubicato all'estero inoltrano l'istanza di iscrizione all'albo alla Camera di commercio di Roma - Via De' Burro', 147-00186 Roma. 3. Nella richiesta di iscrizione all'albo l'impresa imbottigliatrice dichiara, producendo la relativa documentazione, anche con autocertificazione ai sensi della vigente normativa: a) le generalita' del soggetto che presenta l'istanza; b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese e nel Repertorio economico e amministrativo (REA) della competente camera di commercio; c) l'ubicazione dello stabilimento di imbottigliamento; d) le DOCG, DOC e IGT per le quali si intende effettuare l'imbottigliamento; e) che a carico del legale rappresentante non sussistono i motivi di impedimento all'esercizio dell'attivita' commerciale di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998; f) la conformita' dello stabilimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative ed applicative, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. Qualora l'imbottigliamento sia effettuato per proprio conto presso stabilimenti di imprese imbottigliatrici terze o utilizzando attrezzature mobili, noleggiate o messe a disposizione da parte di terzi, l'impresa imbottigliatrice dovra' dichiarare nella domanda tale intenzione e come successivo adempimento dovra' farsi rilasciare rispettivamente dalla impresa imbottigliatrice terza copia del certificato di iscrizione all'albo, da mettere a disposizione degli organismi di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, o farsi rilasciare dalla ditta fornitrice delle citate attrezzature mobili apposita attestazione, da conservare in allegato al registro di imbottigliamento, dalla quale risulti la conformita' delle stesse attrezzature alle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative ed attuative; g) posizione ICRF, ovvero codice che identifica l'imbottigliatore nel sistema informativo dell'ispettorato centrale repressione frodi. 4. Fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dai disciplinari di produzione delle specifiche DO in materia di delimitazione della zona di imbottigliamento, le imprese imbottigliatrici con stabilimento ubicato all'estero per l'iscrizione all'albo devono fornire la documentazione di cui al comma 3, secondo la normativa vigente in materia nei rispettivi Paesi. 5. Il provvedimento d'iscrizione nell'albo e' adottato dal dirigente della competente camera di commercio. Art. 4. Gestione dell'albo e adempimenti delle imprese imbottigliatrici 1. L'impresa imbottigliatrice e' soggetta all'obbligo di allegare al registro di imbottigliamento, o mettere a disposizione degli organismi preposti alla vigilanza ed al controllo nel settore vitivinicolo, il certificato di iscrizione all'albo. 2. Entro il termine previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per la dichiarazione annuale delle giacenze delle produzioni vitivinicole l'impresa imbottigliatrice comunica alla competente camera di commercio, anche per via informatica, i quantitativi della produzione imbottigliata della/e relativa/e DO nell'anno precedente e i Paesi di destinazione. 3. Le variazioni delle posizioni di iscrizione all'albo dovranno essere richieste entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che determina la variazione stessa con le modalita' di cui all'art. 3. Art. 5. Cancellazione dall'albo 1. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera e), f), nonche' l'assoggettamento a sanzioni, a seguito di provvedimento definitivo, nei casi previsti dall'art. 9, comma 4, dall'art. 28,

comma 3, e dall'art. 31, comma 2, della legge n. 164/1992, comportano la cancellazione dall'albo, disposta dal dirigente di cui al all'art. 3, comma 5. 2. Gli effetti di cui al precedente comma 1 non pregiudicano la possibilita' di nuova iscrizione all'albo per i soggetti che abbiano beneficiato del provvedimento di riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 c.p. Art. 6. Pubblicita' albo 1. L'albo e' pubblico; gli elementi costitutivi di cui all'art. 2, comma 2, sono messi a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Art. 7. Disposizioni particolari e transitorie 1. E' abrogato il decreto 31 luglio 2003 richiamato nelle premesse. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, in via di prima applicazione, il termine ultimo per l'iscrizione all'albo da parte delle imprese imbottigliatrici interessate scadra' il 30 settembre 2004. Roma, 21 maggio 2004 Il Ministro: Alemanno Allegati