COMUNE DI CAMPI BISENZIO ( Provincia di Firenze )

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COMUNE DI CAMPI BISENZIO ( Provincia di Firenze ) Regolamento per la disciplina dei controlli sugli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 28 novembre 2005

INDICE pagina Titolo I 3 Principi Art. 1 : Oggetto 4 Titolo II 5 Contenuti del Regolamento Art.2: Oggetto dei controlli 6 Art.3: Periodicità dei controlli 6 Art.4: Assistenza agli utenti 6 Art.5: Nuovi impianti 7 Art.6: Terzi responsabili 7 Art.7: Relazione biennale 7 Art.8: Catasto degli impianti 7 Art.9: Incentivazione formazione 8 Titolo III 9 Modalità di effettuazione dei controlli Art.10: Autocertificazione 10 Art.11: Avviso agli utenti 10 Art.12: Modalità dei controlli 10 Titolo IV 12 Affidamento del servizio Art.13: Affidamento del servizio 13 Art.14: Controllo da parte del Comune 13 Titolo V 14 Spese per il servizio Art.15: Oneri a carico degli utenti 15 Art.16: Disposizioni Transitorie 15 1

Art.17: Ritardato od omesso pagamento 16 Art.18: Adeguamento prezzi 16 pagina Titolo VI 17 Normativa finale Art.19: Norma finale 18 Allegati scheda tecnica (all. 1) 19 modello H (all. 2) 20 2

Titolo I Principi 3

Art. 1: Oggetto Il presente regolamento, emanato per dare attuazione all'art. 31 comma 3, della legge n. 10 del 16.01.1991 e all'art. 11 commi 18, 19 e 20 del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, ed agli art.13, 14 e 15 del DPR 551 del 21.12.1999, disciplina i controlli necessari che il Comune deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio nonchè del rendimento di combustione degli impianti termici, ai fini del risparmio energetico. Si intende per impianto termico, ai sensi del D.P.R. 412/93 art. 1 comma f: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. L esecuzione di detti adempimenti comporta l effettuazione di un sopralluogo presso i singoli impianti, con conseguente indagine finalizzata al rispetto delle norme contenute nel DPR 412/93 e successive modificazioni e integrazioni. 4

Titolo II Contenuti del Regolamento 5

Art. 2: Oggetto dei controlli I controlli interessano tutti gli impianti termici, in qualsiasi modo alimentati, sia pubblici sia privati con esclusione degli impianti industriali. I controlli sugli impianti termici attengono all'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione e agli altri adempimenti previsti dalla Legge 10/1991, dal DPR 412/1993 e dal DPR 551/99. I controlli che il verificatore è tenuto ad effettuare sono indicati nella scheda tecnica allegata al presente regolamento (all. 1), ed effettuati secondo le norme UNI-CEI ad esse applicabili. Art. 3: Periodicità dei controlli I controlli saranno svolti: a) annualmente, a campione sul 5% degli impianti unifamiliari con potenza del focolare inferiore a 35 kw, quando il proprietario dell impianto od il terzo responsabile (v. art. 6) trasmetta apposita dichiarazione (autocertificazione v. art. 10) redatta secondo l allegato 2 (modello H) come previsto dall articolo 15 D.P.R. 551/99 con timbro e firma del terzo responsabile o dell operatore, con connessa assunzione di responsabilità. I predetti controlli a campione saranno effettuati dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque un indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato e il ripetersi del controllo su impianti già controllati; b) ogni due anni, per gli impianti con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw quando risulti omessa l autocertificazione di cui all allegato 2 del presente regolamento o si evidenzino dalla autocertificazione stessa situazioni comunque di non conformità alle norme vigenti; c) ogni due anni, per gli impianti con potenza nominale del focolare superiore a 35 kw. Art. 4: Assistenza agli utenti 6

Al fine di assicurare la tutela dei consumatori, deve essere garantita l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza agli utenti. L utente dovrà essere informato degli obblighi previsti dalla legge a carico del proprietario ovvero del responsabile dell impianto e della possibilità di autocertificare la conformità dell impianto così come prevista dal provvedimento di cui all articolo 3 lettera a). Art. 5: Nuovi impianti Nel caso di impianti termici o centrali di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto di impianto deve essere effettuata all atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all articolo 9 della Legge 46/90. Copia della scheda identificativa dell impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell esercizio o della manutenzione, dovrà essere inviata al Comune ai fini dell aggiornamento del catasto degli impianti (art. 8). Art. 6: Terzi responsabili Il terzo eventualmente nominato responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico deve comunicare entro sessanta giorni la propria nomina al Comune. Al medesimo Ente il terzo responsabile dovrà comunicare immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza sia di titolarità dell impianto. Art. 7: Relazione biennale Entro 60 giorni dalla conclusione del biennio (fissata il 30/09/2007) il Comune deve inviare alla Regione Toscana, e per conoscenza al Ministero delle Attività Produttive, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici del proprio territorio comunale, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati. La relazione sarà aggiornata con frequenza biennale. 7

Art. 8: Catasto degli impianti Deve essere costituito, presso il Comune, il catasto degli impianti attestante l ubicazione e la titolarità degli stessi nel territorio comunale. Copia dei dati contenuti nel catasto deve essere comunicata, anche in via informatica, alla Provincia ed alla Regione. Il Comune potrà affidare la predisposizione e la gestione del catasto ad organismi esterni. Art. 9: Incentivazione formazione Il Comune individua, di concerto con le associazioni imprenditoriali interessate, le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a garantire la professionalità dei manutentori e degli installatori degli impianti oggetto del presente regolamento. 8

Titolo III Modalità di effettuazione dei controlli 9

Art. 10: Autocertificazione Tutti gli utenti devono essere informati sulle modalità dei controlli degli impianti termici unifamiliari con potenzialità inferiore a 35 kw. Il proprietario dell impianto o l occupante, a qualsiasi titolo, dell unità immobiliare, che scelga di effettuare l autocertificazione, dovrà far pervenire al Comune, entro e non oltre il 30/09/2006, e successivamente con cadenza biennale, il rapporto di controllo tecnico, secondo l allegato H del DPR 551/99 (all. 2), compilato in ogni sua parte dal manutentore dell impianto termico o dal terzo responsabile dell esercizio e manutenzione, con timbro e firma dell operatore con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme vigenti in materia. Art.11: Avviso agli utenti All'utente deve essere inviata una lettera in cui si spiegano le ragioni e le modalità del servizio di controllo, comunicando il giorno e l ora di effettuazione della visita, nonchè la persona ed il recapito a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti o modifiche di programma. Nel caso in cui l'utente risultasse assente la prima volta, dovrà essere concordato con lo stesso un secondo appuntamento per la visita a domicilio. Il mancato controllo da parte del tecnico incaricato per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell impianto termico, comporta la violazione alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 31 della Legge 10/91, in base alla quale il responsabile d esercizio e della manutenzione dell impianto termico o, ove nominato il terzo responsabile, potrà essere soggetto alle sanzioni previste dall articolo 34 comma 5 della stessa legge, fatte salve altre misure previste, in caso di pericolo imminente, dal codice penale. Al momento della visita a domicilio, l operatore incaricato dovrà presentarsi con abbigliamento adeguato alle esigenze del servizio e munito di un idoneo tesserino di riconoscimento. 10

Art. 12: Modalità dei controlli L'operatore non dovrà eseguire alcun lavoro sull'impianto dell'utente. L'operatore dovrà annotare i risultati del controllo dell'impianto su apposito rapporto di controllo, compilato in ogni sua parte in modo diligente e corretto, e quindi firmato sia dall'operatore stesso sia dall'utente, che ne riceverà una copia. In caso di rilievo di anomalie, l'operatore dovrà invitare l'utente a rivolgersi al manutentore dell'impianto od all'istallatore di sua fiducia. In nessun modo l operatore dovrà indicare un nominativo di installatore e/o manutentore. Dovranno essere rigorosamente evitati apprezzamenti di ogni genere su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudiziale alla serietà dei rapporti con l'utente, tenuto conto di quanto stabilito al precedente articolo 9. 11

Titolo IV Affidamento del servizio 12

Art. 13: Affidamento del servizio Il servizio, così come descritto ai titoli precedenti, è affidato (articolo 14 D.P.R. 551/99) ad organismo esterno al Comune, che abbia i requisiti minimi previsti nell allegato I del DPR 551/99. L'affidamento del servizio sarà regolato da apposita convenzione con un soggetto gestore che assicuri il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il servizio dovrà essere svolto con organizzazione di mezzi e personale proprio o opportunamente incaricato. Art. 14: Controllo da parte del Comune Il soggetto a cui verrà affidato il servizio dovrà fornire trimestralmente al Comune i risultati dei controlli effettuati. Dovrà, altresì, comunicare i nominativi degli utenti assenti o che rifiutano la visita, di cui al precedente art. 11 comma 3. Il Comune, nell atto convenzionale di cui all art. 13 comma 2, dovrà riservarsi la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite e la modalità di esecuzione delle stesse. Al fine di valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza, la convenzione dovrà prevedere, a carico del soggetto a cui è stato affidato il servizio, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione del Comune. 13

Titolo V Spese per il servizio 14

Art. 15: Oneri a carico degli utenti Il servizio di controllo degli impianti termici nel territorio comunale previsto dalla legge 10/1991, articolo 31 comma 3 e dal DPR 551/99, articolo 15 e successivi provvedimenti, è posto con onere a carico degli utenti. Gli importi per il servizio (al netto di IVA) sono così stabiliti: 1. per gli impianti con potenza nominale inferiore a 35 Kw, per i quali sono pervenute le autocertificazioni da parte dell utente: 10 (dieci euro) 2. per tutti gli impianti non autocertificati, aventi potenza nominale inferiore a 35 kw: 52 (cinquantadue euro) a verifica 3. per gli impianti con potenza nominale maggiore a 35 kw saranno addebitate: - fino a 116 kw 78 - fino a 350 kw 107 - oltre 350 kw 172 Qualora in una centrale termica vi fossero più generatori di calore, verranno addebitati 26 per ogni generatore in più rispetto a quello di potenzialità maggiore. Le modalità di pagamento da parte degli utenti saranno individuate nell apposita convenzione con il soggetto a cui verrà affidato il servizio di controllo (articolo 13 del presente regolamento). Art. 16: Disposizione transitoria Considerata l opportunità di uniformare la scadenza di autocertificazione all unica data del 30/09/2006 anziché mantenere in essere le scadenze diversificate adottate dalla Provincia di Firenze (precedente gestore dei controlli) e che pertanto i cittadini che sceglieranno di autocertificarsi dovranno poi ripetere l autocertificazione entro il 30/09/2008; - considerato che i cittadini che hanno effettuato l atuocertificazione con la Provincia di Firenze nel periodo 30/09/2004-30/09/2005 hanno pagato la somma di 10 a copertura del 15

biennio 01/10/2005 30/09/2007, e che pertanto non devono subire aggravi economici conseguenti all unificazione della scadenza disposta dall Amministrazione Comunale, l importo del servizio relativo a questi cittadini che si autocertificheranno entro il 30/09/2006 sarà riferito solo al periodo 01/10/2007 30/09/2008 e pertanto pari a 5. Per tutti coloro che, pur essendosi autocertificati con la Provincia di Firenze nel periodo 2004/2005, sceglieranno di non autocertificarsi entro il 30/09/2006 e pertanto saranno soggetti al controllo obbligatorio, verrà applicata la tariffa prevista nel Regolamento pari ad 52. Art. 17: Ritardato od omesso pagamento In caso di ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito le cui modalità saranno definite nella convenzione di incarico. Nel caso di morosità saranno attivate le usuali procedure per il recupero del credito, con spese a carico dell utente. Art. 18: Adeguamento prezzi Gli oneri di cui all art. 15 potranno essere rivisti in funzione del tasso di incremento ISTAT relativo al costo della vita. Gli eventuali aumenti saranno determinati con atto della Giunta Comunale. 16

Titolo VI Normativa finale 17

Art. 19: Norma finale Per quanto attiene gli impianti non previsti dal presente regolamento (art. 1) ai sensi del D.P.R. 412/93 art. 1 comma f, il Sindaco, nelle more del articolo 54 del T.U., può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti qualora vi sia segnalazione di pericolosità dovuta a malfunzionamento degli impianti sopraccitati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 16.01.1991 n. 10, del D.P.R. 26.08.1993 n. 412, del D.P.R. 21.12.1999 n. 551 e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni. 18

ALLEGATO 1 SCHEDA TECNICA Descrizione dei controlli da effettuarsi sugli impianti termici: - Controllo della Documentazione, - Potenza termica al focolare e potenza termica utile, - Temperatura dei fumi all uscita dal generatore ( C) - Temperatura aria comburente ( C), - Temperatura acqua in uscita ( C), - CO2 %, - O2 %, - CO corretto p.p.m., - Indice di fumosità di Bacharach (per combustibili liquidi), - Indice d aria - Perdita di calore sensibile dei fumi (%), - Rendimento di combustione alla potenza effettiva massima (%), - Verifica dei dispositivi di regolazione-controllo, - Verifica areazione locali, - Controllo visivo dello stato delle coibentazioni, - Controllo cartello di centrale con orario accensioni ( per impianti > 35 Kw ), 19