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ALLEGATO C) Comune di Sirolo SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE, DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA SPIAGGIA URBANI DI SIROLO TRA IL COMUNE DI SIROLO - Sede legale: P.zza G. da Sirolo n.1 - Cod.Fisc. e P.IVA 00268450426 - rappresentato da:, nato a il, Responsabile III U.O. - Servizi Tecnici del Comune di Sirolo, domiciliato per la sua funzione presso la sede comunale e autorizzato a stipulare il presente contratto ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto del Sindaco in data, prot. n., n. di Reg., che nel prosieguo dell atto verrà chiamato per brevità anche Proprietario o parte locatrice. E residente in via -Cod.Fiscale che nel prosieguo dell atto verrà chiamata per brevità anche locatario o parte conduttrice. PREMESSO CHE con Avviso pubblico in data è stata convocata l asta per la concessione in locazione dei capanni di proprietà Comunale siti nella spiaggia Urbani di Sirolo, distinti al N.C.E.U. al FG. 7 mappale 515 sub. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 (contrassegnati in fase di gara con i numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10); la procedura d asta, si è svolta regolarmente il giorno alle ore nella Residenza Municipale del Comune di Sirolo, all esito della quale è stata redatta graduatoria per ogni singolo capanno; sulla base di detta graduatoria è risultato aggiudicatario per la concessione in locazione del capanno n. il Sig. ; TUTTO CIO PREMESSO tra il Comune di Sirolo e, previa conferma della premessa narrativa, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l unità immobiliare a destinazione ed uso deposito di proprietà Comunale distinta al N.C.E.U. al Fg. n. mappale n., sita nella spiaggia Urbani di Sirolo e meglio individuata nell allegata planimetria. La locazione avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni attualmente si trovano, il tutto già visto ed accettato senza riserve dalla parte conduttrice, che dichiara che l immobile è in buono stato locativo ed esente da vizi che ne diminuiscono l idoneità all uso convenuto.

ART. 2 MODALITA DI UTILIZZO E DIVIETI La parte conduttrice non potrà modificare l uso per il quale l unità immobiliare è stata locata e la stessa dovrà essere sempre tenuta nel massimo decoro. La parte conduttrice dovrà inoltre assicurare una conduzione conforme ed adeguata alla natura, alla destinazione ed alla posizione dell immobile. A maggior chiarimento si precisa che il Comune di Sirolo considera essenziale, e la parte conduttrice ne prende atto, il mantenimento delle caratteristiche dell immobile secondo la tipologia aggiudicata in gara, con la conseguenza che deve considerarsi rigorosamente vietata, in quanto atta ad alterare tali caratteristiche, qualsiasi diversa attività. ART. 3 DURATA DELLA LOCAZIONE, RECESSO ANTICIPATO, DINIEGO DI RIMBORSI ED INDENNIZZI La locazione avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal mese di aprile 2016. Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza e non è consentito il tacito rinnovo. E consentito alla parte conduttrice di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso alla parte locatrice, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In caso di recesso anticipato del locatario non si darà luogo a rimborsi, indennizzi o risarcimenti di sorta. ART. 4 CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE, CLAUSOLA SOLVE ET REPETE Il canone di locazione annuale viene pattuito nella seguente misura: 1 anno (offerta d asta rapportata all'effettivo utilizzo) (diconsi euro ) A decorrere dall inizio del secondo anno il canone verrà aggiornato annualmente nella misura del 100% delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati verificatisi nei dodici mesi precedenti. Il canone deve essere pagato annualmente dal locatario alla Tesoreria Comunale in due rate semestrali anticipate con il pagamento della prima rata alla data di stipula del contratto. Il ritardo nel pagamento anche di ogni rata del canone comporterà il pagamento degli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti. Il conduttore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento del canone e le altre prestazioni da Lui dovute. ART. 5 OPERE A CARICO DEL SOGGETTO LOCATARIO ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODIFICA E MIGLIORIA E vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione dell immobile locato, senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte conduttrice allo scadere del contratto. Al termine della locazione dell immobile, nessun compenso od indennizzo spetterà alla parte locataria per miglioramenti, anche autorizzati e per le addizioni, queste ultime pertanto, rimarranno acquisite in proprietà al locatore, a meno che il locatore non preferisca la restituzione dell immobile nel pristino stato in danno e a spese del conduttore. ART. 6 ONERI MANUTENTIVI E SPESE DI GESTIONE A CARICO DEL SOGGETTO LOCATARIO Sono di competenza della parte conduttrice tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie dell immobile, in deroga agli artt. 1576 e 1609 del codice civile, l esecuzione della manutenzione

ordinaria dell immobile, degli impianti dell immobile oggetto di locazione e relativa pulizia, i cui oneri sono interamente a carico del locatario. Il locatario dovrà provvedere ad intestare a proprio carico tutte le utenze e pagare qualsiasi tipo di utenza e consumo inerente al godimento dell immobile. ART. 7 GARANZIE ASSICURATIVE E DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto la parte conduttrice verserà alla stipula del presente atto un deposito cauzionale pari a un terzo del canone effettivo, pari d (diconsi euro ), mediante versamento in contanti. La cauzione, che sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze, non potrà essere imputata in conto canoni di locazione. ART. 8 RICONSEGNA DELL IMMOBILE Allo scadere del contratto, l immobile dovrà essere restituito al proprietario in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall attività svolta, libero da persone e cose. Nel caso di ritardata consegna dell immobile alla scadenza contrattuale o anticipata, sarà dovuta indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima, ai sensi dell art. 1591 c.c., salvo l obbligo di risarcire il maggior danno. ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBLOCAZIONE; RISOLUZIONE DI DIRITTO E fatto espresso divieto alla parte conduttrice di cedere il presente contratto e di sublocare in tutto o in parte l immobile locato. E fatto inoltre espresso divieto alla parte conduttrice di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell immobile. La violazione dei suddetti divieti comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art. 1456 del C.C. ART. 10 DIRITTO DI CONTROLLO DELLA PARTE LOCATRICE La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, o far visitare da personale di sua fiducia, senza preavviso, l immobile per motivata ragione. ART. 11 RISOLUZIONE CONTRATTUALE Il Comune di Sirolo potrà far valere le clausole risolutive espresse, contenute nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del C.C. con dichiarazione da comunicare per iscritto alla parte conduttrice mediante raccomandata A.R.. In tali ipotesi la conduttrice dovrà rilasciare immediatamente l immobile libero da persone e cose anche interposte, riconoscendo fin d ora il diritto del Comune di Sirolo di reimmettersi nella detenzione dell immobile. Il Comune proprietario potrà pertanto avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall ordinamento, ivi compreso, se necessario, il ricorso all autorità giudiziaria per riacquistare la disponibilità dell immobile, rinunciando fin d ora la parte conduttrice ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. La parte conduttrice potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell immobile le proprie ragioni. In ogni caso di risoluzione il Comune di Sirolo potrà avvalersi della cauzione di cui all articolo 7.

ART. 12 SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE Le spese inerenti e consequenziali al presente contratto saranno a carico del locatario, comprese a titolo meramente indicativo quelle contrattuali, di bollo, di registrazione nella misura indicata dalla vigente normativa. ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto dalla presente contratto si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore. ART. 14 ACCETTAZIONI Ai sensi degli artt. 1341, 1342 e seguenti del Codice Civile, il conduttore dichiara di aver letto e spontaneamente approvato le seguenti clausole sopra trascritte: art. 2 ( modalita di utilizzo e divieti); art. 3 (durata della locazione, recesso anticipato, diniego di rimborsi ed indennizzi); art. 4 (corrispettivo della locazione, clausola solve et repete); art. 5 (opere a carico del soggetto locatario ed esecuzione di interventi di modifica e miglioria); art. 6 (oneri manutentivi e spese di gestione a carico del soggetto locatario); art. 9 (divieto di cessione del contratto, di sublocazione, risoluzione di diritto); art. 11 (risoluzione contrattuale). Sirolo, lì Il locatario Sig. Il Comune di Sirolo IL RESPONSABILE III U.O. - Servizi Tecnici Arch. Mario Maraschioni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AUTENTICA DI FIRMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Nella Sede Municipale, io Dott.ssa Carla FRULLA, Segretario Comunale; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A T T E S T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Che, previa rinunzia col mio consenso all assistenza dei testimoni, i Sigg.ri: - Dott. arch. Mario MARSCHIONI, nato a Sirolo (AN) il 16.04.1956 e ivi residente in Via Cave n. 12/a, Responsabile III^ U.O.-Servizi Tecnici del Comune di Sirolo; -, nato a e residente.. in Via.T.. n...,..., C.F....;- -, nata a il e residente in Via.. n.,.., C.F...; della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, hanno apposto la su estesa sottoscrizione, all Atto che precede, in mia presenza. IL SEGRETARIO COMUNALE FRULLA Dott.ssa Carla