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Transcript:

N. 10462/2013 REG.PROV.COLL. N. 07219/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Prima Ter) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7219 del 2013, proposto da: Selvaggia Stelluti Cesi, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Casellato, con domicilio eletto presso Adriano Casellato in Roma, viale Regina Margherita, 290; contro Regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Teresa Chieppa, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'accertamento dell illegittimità del silenzio inadempimento dell'amministrazione sulla domanda di ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2013-2016 Pagina 1 di 6

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero della Salute; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La ricorrente, medico chirurgo, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza, datata 22 maggio 2013, di ammissione in soprannumero (ex art. 3 della L. 401/00) al corso triennale di formazione specifica in medicina generale. La Regione Lazio è rimasta inerte nonostante sia decorso del termine di trenta giorni previsto dalla legge per la conclusione del procedimento. Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l obbligo della Regione Lazio di provvedere positivamente sulla sua istanza, trattandosi di attività vincolata. A sostegno della propria domanda ha rappresentato che l art. 3 della L. 401/00 consente ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all esercizio professionale, di essere ammessi, a domanda, ai corsi di formazione specifica in medicina generale in soprannumero e senza beneficio della borsa di studio. Ha poi rilevato che il Consiglio di Stato, Sez. V 23.6.08 n. 3114, ha Pagina 2 di 6

precisato che la norma costituisce una condizione di favore per i medici iscritti al corso di laurea prima del 31/12/91 e laureati e abilitati dopo il 31/12/94, allorchè non esisteva l obbligo dell attestato di formazione per l esercizio della medicina generale, introdotto dal 1.1.95 dal D.Lgs. 256/91, e che pertanto l art. 3 della L. 401/00 ha la funzione di accordare ai medici con maggiore anzianità il beneficio della deroga al numero chiuso (mediante l ammissione in soprannumero) per usufruire del quale devono però rinunciare alla borsa di studio (T.A.R. Umbria 14.3.07 n. 245). La Regione Lazio si è costituita in giudizio ed ha depositato dapprima la nota del 7 ottobre 2013, con la quale ha rilevato che avrebbe esaminato la domanda della ricorrente al momento della fissazione dell inizio delle attività formative; successivamente, in data 26 novembre 2013 ha depositato una relazione di chiarimenti con la quale ha ricostruito la disciplina normativa alla luce di alcuni pronunciamenti da parte della giurisprudenza a favore della tesi contraria a quella sostenuta dalla ricorrente; ha poi precisato di impegnarsi ad ammettere la ricorrente in sovrannumero, previa selezione con avviso pubblico (contingente del 10%) che sarà in tempi brevi emanato sulla base del testo condiviso dalla Commissione Salute in data 22 marzo 2007, approvato dalla Conferenza Stato Regione ed oggetto degli avvisi, per soprannumerari, adottati anche dalla Regione Sardegna, Abruzzo, Ligura, Puglia. Dette note hanno palesemente contenuto soprassessorio e dunque non comportano la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Nel merito il ricorso è fondato, in quanto l Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento decisorio in merito all istanza avanzata dalla ricorrente. Peraltro, tenuto conto della natura vincolata del provvedimento, il Collegio Pagina 3 di 6

ritiene di potersi pronunciare sulla fondatezza della pretesa. A questo proposito deve essere richiamato quanto statuito da questo T.A.R., Sez. III Quater, nella sentenza 14 maggio 2013 n. 4850. Secondo l articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale, sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare (cfr. sentenza n. 3114 del 2008) che la norma istituisce una condizione di favore per i medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994, allorché non esisteva l obbligo di attestato di formazione necessario per l esercizio della medicina generale, introdotto a partire dal 1 gennaio 1995 dal D.Lgs. n. 256/1991, di attuazione della direttiva 86/475/CE. Con l'art. 21 del D.Lgs. n. 368/1999, concernente attuazione della direttiva 93/16/CE, è stato stabilito che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale e per l'inserimento nelle relative graduatorie regionali è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, rilasciato dagli assessorati regionali, all'esito di un corso di due anni istituito dalle Regioni. L'accesso al corso era subordinato al superamento di apposito concorso bandito dalle Regioni entro il 31 ottobre di ciascun anno. Con il D.Lgs n. 277/2003, la durata del corso di formazione è stata elevata a tre anni dal 31 dicembre 2003, fermo restando l'accesso su base concorsuale. Né l art. 3 della legge n. 401 del 2000 né le altre disposizioni in materia Pagina 4 di 6

(D.Lgs. n. 368/1999, D.Lgs. n. 256/1991, D.Lgs n. 277/2003) subordinano ad alcun quoziente numerico l ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994. La citata decisione del Giudice di appello ha, altresì, negato che detta modalità di accesso necessiti di regolamentazione in sede di bando di concorso e di decreto ministeriale. Il ricorso deve essere conseguentemente accolto e per l effetto deve essere dichiarata l illegittimità del silenzio prestato dalla Regione Lazio sull istanza della ricorrente datata 2.5.2013, con conseguente ammissione della ricorrente al predetto corso in qualità di soprannumeraria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l effetto: - dichiara illegittimo il silenzio inadempimento prestato dalla Regione Lazio sull istanza presentata dalla ricorrente il 22.5.2013; - ammette la ricorrente al corso di cui in motivazione in qualità di soprannumeraria. - condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi e 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Pagina 5 di 6

Linda Sandulli, Presidente Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore Rita Tricarico, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/12/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Pagina 6 di 6