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Pubblicato il 15/05/2017 N. 02272/2017REG.PROV.COLL. N. 00200/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 200 del 2016, proposto da - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall Avvocato Carmela Fachile, con domicilio eletto presso lo studio dell Avvocato Salvatore Fachile in Roma, piazza Mazzini, n. 8; contro Ministero dell Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 11870/2015, resa tra le parti, concernente il trasferimento dell appellante in Ungheria quale Stato competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale, di cui al decreto del Ministero dell Interno 28 gennaio 2015, n. 210995;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l atto di costituzione in giudizio di Ministero dell Interno; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; relatore nell udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l odierno appellante l Avvocato Francesco Verrastro su delega dell Avvocato Carmela Fachile e per il Ministero dell Interno l Avvocato dello Stato Attilio Barbieri; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. L odierno appellante -OMISSIS-, nato in Pakistan il 12 settembre 1990, ha presentato l 8 settembre 2014 all Italia una istanza diretta ad ottenere la protezione internazionale. 1.1. La Direzione Centrale dei Servizi per l Immigrazione e l Asilo Unità Dublino, ufficio preposto all espletamento delle procedure dirette a determinare lo Stato membro competente per l esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del Reg. UE n. 604/2013, ha rilevato, sulla base del riscontro delle impronte digitali nel sistema EURODAC, che l odierno appellante aveva presentato in precedenza una analoga istanza e, precisamente, l 11 agosto 2014. 1.2. Sulla base di questo l Unità Dublino ha indirizzato all Ungheria, in data 3 novembre 2014, una richiesta di presa in carico ai sensi dell art. 20, comma 5, del Reg. UE n. 604/2013. 1.3. Con la nota dell 11 novembre 2014 l Ungheria ha riconosciuto la propria competenza, ai sensi dell art. 20, comma 5, del Reg. UE n. 604/2013. 1.4. Il Ministero dell Interno, conseguentemente, ha disposto il trasferimento del richiedente asilo in Ungheria, con il provvedimento n.

IT-210995-A emesso il 28 gennaio 2015 dal Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per l Immigrazione e l Asilo Unità Dublino. 2. Avverso tale provvedimento l interessato ha proposto ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, articolando due distinte censure, e ne ha chiesto, previa sospensione, l annullamento. 2.1. Si è costituito il Ministero dell Interno, resistente, per resistere al ricorso. 2.2. Il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 11870 del 19 ottobre 2015 resa in forma semplificata ai sensi dell art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite. 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l interessato e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con annullamento del decreto di cui si è detto. 3.1. Si è costituito il Ministero dell Interno, appellato, per resistere all appello. 3.2. Con l ordinanza n. 791 del 10 marzo 2016, in accoglimento della domanda cautelare, questo Consiglio ha sospeso l esecutività della sentenza impugnata. 3.3. Con la successiva ordinanza n. 1307 del 22 marzo 2017 sono stati disposti adempimenti istruttori finalizzati ad accertare le effettive condizioni di trattamento dei richiedenti asilo in Ungheria. 3.4. Infine, nella pubblica udienza del 27 aprile 2017, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione. 4. L appello è fondato e deve essere accolto. 5. È prioritario, e assorbente, l accoglimento del primo motivo di appello (pp. 3-13 del ricorso), con il quale l interessato, impugnando il provvedimento che ne dispone il trasferimento in Ungheria, lamenta la

violazione dell art. 3 del Reg. UE n. 604/2013 per le carenze sistemiche delle condizioni di accoglienza in Ungheria. 5.1. Il primo giudice, sulla base dell istruttoria svolta in primo grado e, in particolare, del rapporto dell ECRI Commissione Europea contro il Razzismo e l Intolleranza pubblicato il 9 giugno 2015, ha ritenuto che tali carenze sistemiche non vi siano. 5.2. Ma tale quadro rassicurante, come questo Consiglio ha già avuto modo di rilevare per analoga vicenda di trasferimento in Ungheria (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2016, n. 4004), è assai mutato, e in peggio, dal giugno 2015, lasciando ritenere che i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, in Ungheria, siano allo stato fortemente compromessi e che le loro condizioni di accoglienza, pur comprendendosi tutte le difficoltà connesse ai flussi migratori nelle regioni dell Europa orientale, non attinga la soglia di un trattamento confacente agli standards minimi di tutela internazionale o, comunque, a quelli previsti dall art. 3, comma 2, del citato Reg. UE n. 604/2014 e dall art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea. 5.3. Ritiene il Collegio che le informazioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Sociale nella relazione prot. n. 68936, depositata il 12 aprile 2017 in adempimento dell ordinanza istruttoria n. 1307 del 22 marzo 2017, non superino le perplessità esistenti in ordine al trattamento dei richiedenti asilo in Ungheria. 5.4. La nota descrive con accuratezza, infatti, il quadro normativo delle disposizioni che in abstracto regolano l accoglienza di questi in Ungheria, anche alla luce delle modifiche entrate in vigore il 28 marzo scorso, ma non fornisce alcun chiarimento in ordine alle effettive condizioni di trattamento riservate in quel Paese ai richiedenti asilo. 5.5. Tali condizioni appaiono a tutt oggi poco chiare e, comunque, poco

rassicuranti, proprio alla luce, peraltro, di tali modifiche, che sembrano sensibilmente aggravare la condizione dei richiedenti asilo in Ungheria, ove vengono confinati in struttura per la loro identificazione, sotto stretta sorveglianza, durante l intero iter del procedimento. 5.6. La indubbia criticità di dette condizioni, del resto, emerge dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle relazioni e dai richiami effettuati da qualificati organismi internazionali primi fra tutti l Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dell European Council on Refugees and Exiles (ECRE) e dalle notizie di stampa. 5.7. L odierno appellante, con la memoria depositata da ultimo il 24 aprile 2017, ha allegato una comunicato stampa dell Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), la quel ha chiesto il 10 aprile la sospensione temporanea di tutti i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l Ungheria, anche in ragione della nuova legge, appena entrata in vigore, che prevede la loro detenzione obbligatoria per tutto il tempo in cui la loro posizione deve essere esaminata. 5.8. Si tratta di una situazione grave che, come questo Consiglio di Stato ha già rilevato in analogo caso (v. la citata sentenza di questo Cons. St., sez. III, 27 settembre 2016, n. 4004), rende attuale e concreto il rischio che lo straniero venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti per le evidenti carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei profughi in Ungheria. 6. Ne segue che, sussistendo la violazione dell art. 3, comma 2, e dell art. 17 del Reg. n. 604/2013 UE, in presenza di un concreto rischio di trattamenti inumani e degradanti, il provvedimento del Ministero dell Interno impugnato in primo grado, che dispone il trasferimento dell odierno appellante in Ungheria, debba essere annullato, dovendosi assorbire, per la radicalità del vizio in esame, il secondo motivo di

appello, relativo alla dedotta violazione dell art. 4 del Reg. UE n. 604/2013 in ordine al diritto di informazione preventiva. 6.1. La sentenza impugnata, in accoglimento, quindi, del primo motivo di appello, merita riforma, sicché deve essere accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento n. IT-210995-A emesso il 28 gennaio 2015 dal Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per l Immigrazione e l Asilo Unità Dublino. 7. La eccezionale gravità della situazione, sin qui descritta, giustifica la integrale compensazione delle spese inerenti al doppio grado di giudizio tra le parti. 7.1. Il Ministero dell Interno, attesa la sua soccombenza, deve essere condannato comunque a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull appello, come in epigrafe proposto da -OMISSIS-, lo accoglie e per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado dal medesimo e annulla il provvedimento n. IT-210995-A emesso il 28 gennaio 2015 dal Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per l Immigrazione e l Asilo Unità Dublino. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Condanna il Ministero dell Interno a versare il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all art. 52, comma 1, del d.

lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare - OMISSIS-. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017, con l intervento dei magistrati: Lanfranco Balucani, Presidente Raffaele Greco, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore Pierfrancesco Ungari, Consigliere Sergio Fina, Consigliere L'ESTENSORE Massimiliano Noccelli IL PRESIDENTE Lanfranco Balucani IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.