CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO ORDINANZA N 55/02

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CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO ORDINANZA N 55/02 Il capo del Circondario Marittimo di Portoferraio: - VISTA l ordinanza n. 86/98 in data 20.06.1998; - VISTA : La Legge Regionale n 54 emanata dalla Regione Toscana il 30.07.1997 per la Disciplina della professione di guida ambientale, con specialità escursionistica, equestre e subacquea, nonché il bando per l ammissione ai corsi di qualificazione professionale di cui all art. 17 della medesima pubblicato in data 6 maggio 1998; - VISTA la legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche, recante Norme sulla Navigazione da Diporto ; - VISTA la legge 14.07.1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n. 1639 del 02.10.1968; - VISTA la Legge 616/77 ed il D.P.R. 435/91 Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ; VISTA la Legge Regionale n 94 del 15 dicembre 1994 che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive nonché il D.M. 18.02.1982; - CONSIDERATO che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma organizzata, spesso con supporto di mezzi nautici; - RITENUTO opportuno meglio disciplinare ed integrare le norme della propria ordinanza n. 86/98 in data 20.06.1998, anche al fine di rendere omogenea la normativa in materia di attività subacquea sportiva e ricreativa in relazione alle competenze dell Autorità Marittima e senza pregiudizio di quanto di competenza di altre Autorità; - VISTO il dispaccio prot. n. 520167 in data 5 febbraio 1996 della Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti del soppresso Ministero della Marina Mercantile; - VISTA la circolare n 82/075489 in data 30.10.2001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; - VISTI gli Artt. 17 e 68 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione; ORDINA Art. 1 ESERCIZIO DELL ATTIVITA SUBACQUEA TURISTICA E RICREATIVA Nelle acque del Circondario Marittimo di Portoferraio l effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee guidate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito solamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2 OBBLIGO E TENUTA DI DOCUMENTAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI Ad integrazione della eventuale documentazione fiscale, vigente in materia di prestazione di servizi, il responsabile dell attività dovrà: - Verificare che gli interessati siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per l attività in corso di svolgimento nel rispetto della normativa pertinente a ciascuna delle Federazioni/Associazioni/Agenzie didattiche a cui singolarmente fanno capo. Del possesso di tali requisiti, gli interessati all attività dovranno anche rilasciare dichiarazione autografa utilizzando un modulo all uopo predisposto dal titolare dell autorizzazione; - Accertare, nel rispetto delle normative vigenti, che tutti gli allievi ammessi ai corsi siano in possesso della documentazione medica di idoneità (Legge regionale 94/94 Tutela sanitaria delle attività sportive) in particolare i portatori di handicap; - Accertare che tutto il personale impiegato in qualità di Istruttore e/o di guida ambientale sia in possesso di certificazione attestante l idoneità psico-fisica rilasciata dalle A.S.L. a valenza triennale; - Accertare, limitatamente al supporto tecnico/logistico/operativo, il possesso da parte del capogruppo degli interessati, di una abilitazione di livello adeguato all attività che il gruppo intende autonomamente svolgere e della quale il capogruppo se ne assume la responsabilità; - Annotare su apposito registro, prima della partenza, l elenco dei partecipanti all immersione, con l indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Gli eventi straordinari che dovessero verificarsi nel corso delle attività dovranno essere annotate e comunicate tempestivamente alla Autorità Marittima. La raccolta dei vari moduli e certificati, nonché degli eventi straordinari e relative comunicazioni, dovrà essere custodita e, se richiesta, messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi e/o penali. - Resta inteso che è vietata l attività di accompagnamento di subacquei svolta professionalmente da persone sprovviste dell abilitazione a guida ambientale di cui alla legge 54/97 della Regione Toscana. Art. 3 CRITERI DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO PRATICO DELLE IMMERSIONI IN MARE (CON O SENZA UNITA NAVALI IN APPOGGIO) L esercizio dell attività subacquea non potrà comportare in alcun modo l occupazione di aree demaniali marittime. L occupazione abusiva sarà perseguita ai sensi degli artt. 54 e 1161 Codice della Navigazione. Le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dalla Società/Associazione agli allievi ed ai subacquei già brevettati, dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento, esse dovranno altresì corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza con completa e diretta responsabilità del titolare della Società in caso di inadempimento. Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante il responsabile dell attività, congiuntamente all istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica ed alla guida ambientale nel corso di escursioni. Resta inteso che è facoltà dell Autorità Marittima disporre l immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche, a proprio insindacabile giudizio, qualora si determinino situazioni tali per cui l attività stessa sia considerabile, per qualsiasi motivo, a rischio. L accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Agenzie generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l attività svolta. Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il responsabile dell immersione dovrà essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale.

Durante le immersioni non potranno essere raggiunte profondità superiori a quelle previste dalle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, per i vari livelli di abilitazione dei partecipanti e dei vari gradi di addestramento e comunque non oltre la Curva di sicurezza ed entro i 40 metri. In caso di brevetti di diverso grado, dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore e comunque ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità. I subacquei ammessi alle attività escursionistiche ed in possesso di brevetto di accompagnatore/guida subacquea e/o istruttore subacqueo, non rientrano nel conteggio di cui ai precedenti rapporti. Per la pratica dell attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (si sconsiglia l uso di un solo primo stadio), di un giubbetto ad assetto idrostatico variabile e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento racket. ART.4 IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA NAVALI Le imbarcazioni utilizzate da centri immersione che svolgano attività comunque a scopo di lucro dovranno essere iscritte nei R.N.M.G. tenuti dall Autorità Marittima. Per centri immersione gestiti da organizzazioni sportivo/ricreative ONLUS ( D.Lgs n 460 del 04.12.1997) permane la possibilità di avvalersi di unità diversamente classificate (ex Circolare n 40297 in data 14.5.97 della D.G. del Demanio M.mo e Porti). Ai centri di immersione è consentito l impiego di piccoli natanti a motore per trasporto subacquei sportivi in supporto all unità di cui ai comma pregressi; nel caso, tenuto conto della particolare tipologia del servizio in questione e dei maggiori pesi imbarcati per attrezzature a fronte delle ridotte dimensioni delle unità (altrimenti sottratte a qualsiasi controllo di sicurezza) si dispone la riduzione del 50% del numero delle persone imbarcabili. Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti: - apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; - mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo); - tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.); - cassetta di pronto soccorso; - almeno una bombola di riserva munta di doppio erogatore o dispositivi per l erogazione dell aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell operazione, a bordo dell imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza; - carta nautica della zona con l esatta indicazione della località di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo. Sull imbarcazione eventualmente utilizzata dovrà essere presente il conduttore (persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni di emergenza) che dovrà essere addestrato in modo adeguato ed in grado di utilizzare le attrezzature di primo soccorso di cui ai precedenti comma e dovranno essere issati i prescritti segnali del Codice Internazionale dei Segnali (lettera Alfa) indicanti la presenza di persone in immersione. Al di fuori del raggio di 50 metri dalla perpendicolare dell imbarcazione appoggio o qualora l attività si svolga senza impiego di imbarcazione, le persone dovranno essere segnalate autonomamente in superficie a mezzo pallone galleggiante rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri. Qualora si effettui un immersione con unità navale di appoggio ancorata, l ancoraggio dell unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere filato per occhio in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo). Ciascun sub dovrà essere dotato di fonte luminosa fissa (vedi luci chimiche tipo star-light) da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria etc.) visibile a giro d orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie, oltre alla pila personale.

Art. 4.1 Segnalamenti sull imbarcazione Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l unità deve mostrare durante il giorno: - in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca; - di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione/Impresa/Società/Circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca); - di notte tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12), con portata di almeno un miglio (Colreg 72). Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare). Art.5 IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA NAVALI Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza: - apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; - mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva); - tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.); - cassetta di pronto soccorso. Nelle immersioni diurne il responsabile dell immersione ha l obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri. I subacquei partecipanti all immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopradetto. Per le immersioni notturne, sia per la didattica che per accompagnamento, ciascun sub dovrà essere dotato di fonte luminosa fissa (vedi luci chimiche tipo star-light) da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria etc.) visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie, oltre alla pila personale. Nel caso di immersioni con partenza da riva in orario notturno si richiama l obbligo di tenere in funzione una fonte luminosa fissa a terra per riferimento ed ausilio ai sub. Art. 6 DIVIETI L esercizio dell attività subacquea è vietato: - a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; - a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a m. 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti; - nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l uscita e l entrata nei porti e per l ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondari Marittimo; - nelle zone di mare interdette alla balneazione; - nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario

Art. 7 SANZIONI I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1231,1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa per quanto attiene il diporto nautico. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore in data odierna e abroga l ordinanza n. 86/98 in data 20.06.1998. Portoferraio, lì 06.07.2002 F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO C.F. (CP) Vincenzo DI MARCO