Circolare. Gentili Signore e Signori,

Documenti analoghi
Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

(Ordinanza sull introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

D I R E T T I V A N. 2004/1

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Circolare comune SEM-SECO

Legge federale sugli stranieri

Secondo scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Libera circolazione delle persone

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Il disegno di nuova legge sugli stranieri

nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri; RS

Accordo

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno (del 23 giugno 2009)

Ordinanza sullo stato civile

Istruzione. Domande di visto per motivi umanitari

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sulle epizoozie

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sull assicurazione malattie

Lavoratori frontalieri e fiscalità

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Libera circolazione delle persone

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Informazioni utili per il soggiorno in Svizzera

Giornata informativa Agriturismo e turismo rurale

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni

Allegati alle istruzioni OLCP

Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Comunicazioni ufficiali UFSC

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Messaggio concernente la modifica della legge federale sugli stranieri

Accordo tra la Svizzera e l Italia sulla compensazione finanziaria in materia d assicurazione-disoccupazione dei frontalieri

ISTRUZIONI E COMMENTI SETTORE DEGLI STRANIERI (Istruzioni LStr)

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile

Allegati alle istruzioni OLCP

Applicazione dell Accordo sulla libera circolazione delle persone nel settore del ricongiungimento familiare

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente il sistema d informazione centrale sulla migrazione

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

sulla libera circolazione delle persone

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2: Elenco delle modifiche

Protocollo

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sull assicurazione malattie

LAVORARE IN SVIZZERA ACCORDO LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CH- EU

L IMMIGRAZIONE IN SVIZZERA. Chi sono? Che lavoro svolgono? Come sono integrati? Da dove provengono?

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ai Cantoni. Gentili Signore e Signori,

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Cittadine e cittadini dell UE in Svizzera

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

DATI STATISTICI relativi alla manodopera occupata nel Cantone Ticino

1. Paesi per i quali è applicabile l ALC UE-25/AELS UE-2 1

VISTO, PERMESSO DI SOGGIORNO E DI LAVORO

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Istruzioni concernenti speciali demarcazioni sulla carreggiata

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Proroga e modifica del 12 dicembre Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale della migrazione

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Transcript:

autorit Schweizerische Eidgenossenschaft Confdration suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreterla di Stato della migrazione SEM Circolare Destinatari: autorit cantonali preposte al mercato del lavoro competenti in materia di migrazione dei Cantoni e delle Citt di Berna, Bienne, Losanna e Thun nonch del Principato del Liechtenstein Luogo, data: Berna-Wabern, 13 aprile 2016 Riferimento/dossier: FS 2016-02-22/17 / sem-sbz, sem-wls Fine del periodo transitorio relativo al protocollo II ALC La libera circolazione completa delle persone per i cittadini della Bulgaria e della Romania Gentili Signore e Signori, per i cittadini bulgari e rumeni (UE-2), ii 31 maggio 2016 termina ii periodo transitorio di sette anni previsto dal Protocollo II deli Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). II Protocollo II di estensione dell ALC alla Bulgaria e alla Romania, entrato in vigore il 1 giugno 2009, prevedeva restrizioni neli accesso al mercato del Iavoro (contingenti, priorit agli indigeni e controllo delle condizioni salariali e lavorative). Cra queste restrizioni sono soppresse. 1. Cosa cambia il 10 giugno 2016? 1 cittadini della Bulgaria e della Romania beneficeranno per la prima volta della libera circolazione completa delle persone e saranno cosi equiparati ai cittadini degli Stati UE 25/AELS. 1 cittadini bulgari e rumeni che adempiono le condizioni per la costituzione di un diritto di soggiorno, potranno quindi domiciliarsi in Svizzera e assumervi un impiego senza che sia necessario effettuare un controllo preliminare del mercato del lavoro. Segreteria di Stato della migrazione SEM Cornelia Lüthy, vice-direttrice Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern Tel. + 41 (0)58 469 50 69, fax. + 41(0)58463 5843 cornelia.luethy@sem.admin.ch www.sem.admin.ch

Riferimento/dossier: C00.21 80.101.7.559145/ 2016-02-22/17 Procedura di notificazione Assunzione di un impiego di breve durata in Svizzera (attivitä Iucrativa fino a 3 mesi) Dalla settimana 19 i cittadini dell UE-2 che assumono un impiego di breve durata fino a tre mesi presso un datore di lavoro svizzero potranno notificare ii loro arrivo in Svizzera mediante la procedura di notificazione in linea. In ogni caso, i cittadini bulgari e rumeni non possono iniziare ii lavoro prima del 10 giugno 2016. Fornitori di prestazioni nei quattro settori speciali Nei quattro settori speciali (edilizia, ingegneria e rami accessori deli edilizia; giardinaggio e paesaggistica; servizi di pulizia, servizi di sorveglianza e di sicurezza), prestatori di servizi (lavoratori indipendenti e distaccati) provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania non necessitano piü di un permesso per i soggiorni fino a 90 giorni Iavorativi per anno civile. Sono unicamente soggetti ah obbligo di notifica in linea dal primo giorno di Iavoro. Visto che la notifica deve essere effettuata al piü tardi otto giorni prima deli inizio dell attivit lucrativa, i fornitori di prestazioni provenienti daii UE-2 che iniziano la Ioro attivit Iucrativa ii 10 giugno 2016, avranno accesso alla procedura di notificazione gi dalla settimana 19. Assunzione di un impiego in Svizzera per piü di tre mesi Dal 10 giugno 2016 i cittadini di uno Stato deii UE-2 che esercitano un attivit Iucrativa in Svizzera non saranno piü sottoposti a contingente. 1 cittadini della Bulgaria e della Romania saranno direttamente responsabill per la notifica del Ioro arrivo in Svizzera presso ii Comune di domicilio e dovranno intraprendere i passi necessari per ottenere ii permesso di soggiorno corrispondente. A seconda della durata del contratto di Iavoro, sar rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS o un permesso di soggiorno B UE/AELS. 1 documenti necessari a tal fine devono essere inoltrati aii autorit cantonale competente. Assicurazione del permesso di soggiorno L assicurazione del permesso di soggiorno potr essere rilasciata soltanto nei casi eccezionali seguenti: attivit lucrativa di breve durata tra 3 e 4 mesi cosiddetti permessi di 120 giorni prestazioni di servizi superiori ai 3-4 mesi o ai 120 giorni nel caso in cui ii lavoratore (prestatore di servizi o lavoratore distaccato) dimostra di tornare ogni giorno al suo luogo di residenza all estero (acquisizione del domicilio in Svizzera inesigibile). Attivitä lucrativa indipendente 1 cittadini bulgari e rumeni domiciliati in Svizzera che passano da un attivitä lucrativa indipendente a un attivit lucrativa dipendente, mantengono ii loro permesso di soggiorno UE/AELS. 2

Riferimento/dossier: COO.21 80.1017.559145 / 2016-02-22/17 Frontalieri Le zone di frontiera per lavoratori dipendenti frontalieri provenienti dall UE-2 vengono meno. La durata di validit di un permesso per frontalieri G UE/AELS dipende dallo status del lavoratore in Svizzera. Per garantire un indirizzo di contatto in Svizzera, ii frontaliere che cambia posto di lavoro soggetto all obbligo di notifica all autorit cantonale competente. II soggiorno settimanale in Svizzera possibile. Fino alla soppressione delle restrizioni, le autorit cantonali competenti sono tenute ad applicare Je disposizioni attualmente in vigore per i Iavoratori bulgari e rumeni. Occorre riferirsi ai codici d ammissione SIMIC adeguati in funzione del cambiamento che interverr ii 10 giugno 2016. 2. Cosa non cambia ii 1 giugno 2016? La procedura di notificazione per i fornitori di prestazioni nei settori «generali» Restano immutate le prescrizioni in materia di notificazione nel quadro della relativa procedura, attualmente in vigore per i fornitori di prestazioni fino a 90 giorni per anno civile nei settori generali. L attivit soggetta a notifica se dura piü di otto giorni in un anno civile. Attivitä Iucrativa indipendente E mantenuto inalterato lattuale disciplinamento, gi liberalizzato, per i lavoratori indipendenti di uno Stato UE-27, con domicilio privato e domicilio legale de!l azienda in Svizzera. Ricongiungimento familiare, pensionati, studenti e altre persone che non esercitano un attivitä Iucrativa Sono mantenute inalterate le disposizioni attualmente applicabili alle altre categorie di persone (parenti ricongiunti, pensionati, studenti e altre persone che non esercitano un attivit lucrativa). Eventuale attivazione della clausola di salvaguardia Fino al 31 maggio 2019, qualora l immigrazione in provenienza dalla Bulgaria e dalla Romania superi una certa soglia, Ja Svizzera ha la possibilit di reintrodurre dei contingenti in virtü deil articolo 10 paragrafo 4c ALC (cosiddetta clausola di salvaguardia). Vi informeremo tempestivamente laddove siano riunite le condizioni per l attivazione della clausola di salvag uardia. Attuazione delle nuove disposizioni costituzionali in seguito ali accettazione dell iniziativa contro l immigrazione di massa II Consiglio federale segue attentamente la situazione dell immigrazione, tenendo conto dell attuazione delle nuove disposizioni costituzionali deil articolo 121a Cost., secondo cui l immigrazione deve essere regolata in considerazione degli interessi globali dell economia del nostro Paese. A tempo debito, questo nuovo sistema di immigrazione si applicher anche ai cittadini provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania.

Riferimento/dossier: COO.21 80.101.7.559145/ 2016-02-22/17 Le istruzioni OLCP saranno adeguate di conseguenza e saranno consultabili sul nostro sito Internet a partire dal 10 giugno 2016. Vi preghiamo di incaricare le autorit competenti affinch avviino i Iavori necessari aii adeguamento tempestivo dei moduli, degli opuscoli e dei siti Internet. Ringraziandovi per la saluti. preziosa coflaborazione, cogliamo I occasione per porgervi distinti Segreteria di Stato della migrazione Vice-direttrice Allegati: revisione parziale deii OLCP Copla a AUSL ASM Seco, Direzione del Iavoro 4

Schweizerische Edgenosenschaft Canfdrati,n suisse Confederazione Svlzzera Confederaziun svizra [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonch gli Stati membri dell Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) Modifica del II Consigliofederale svizzero ordina: L ordinanza del 22 maggio 20021 sull introduzione delta libera circolazione delle persone modificata come segue: Art. 3 cpv. 3 Art. 4 cpv. 3, 3bis e 4 Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell UE e dell AELS yale jn tutta la Svizzera. 3bis 4 1 cittadini dell UE e dell AELS ehe svolgono un attivitä lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS. Art. 8 Art. loetll Art. 12, rubrica e cpv. 1 3 e 5 Art. 14 cpv. 2 Sezione 7 (Art. 21) Art. 27 Art. 38 cpv. 4 e 5 II La presente ordinanza entra in vigore ii 10 giugno 2016. In nome del Consiglio federale svizzero: Ii presidente delta Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann II cancelliere delta Confederazione, Walter Thurnherr 1 RS 142.203 2015 3451