Concessione rilasciata a Teleclub

Documenti analoghi
Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

TESTO Maxi emendamento Articolo 2. TESTO della Commissione

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

Statuti della società cooperativa Campo Cortoi 1. NOME, SEDE E SCOPO. Art. 1

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Codice civile svizzero

Art. 2 (Denominazione) Il periodico e denominato ArcolaTinforma. Tale dicitura dovra essere riportata anche su ciascuna edizione del giornale, con ind

Codice civile svizzero

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute

COMUNICAZIONE INTERNA N. 27/2012 Area Personale

COMUNE DI CARNAGO (Provincia di Varese)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 10 LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO.

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

COMUNE di CREDARO Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Codice delle obbligazioni

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

REGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE VEDUGGIO INFORMA

Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione

ACQUISTO DI FONDI DA PARTE DI PERSONE ALL ESTERO

COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Ordinanza concernente il mercato delle uova

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Provvedimento di adozione del Piano di formazione ATA a.s. 2014/2015.

REGOLAMENTO PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. Politecnico di Bari

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Articolo 1 Definizioni

Comune di Riva del Garda

STATUTO DELLA FONDAZIONE LAMANOTESA.CH

Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n del COMUNE DI CERVETERI PROVINCIA DI ROMA

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Traduzione 1 Accordo

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

STATUTO DELLA SOCIETA COOPERATIVA PASO

DIRETTIVA A.A.A. - 02

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

Alcune realtà regionali: TRENTINO ALTOADIGE Provincia Autonoma di Bolzano

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

DELIBERA N. 666/08/CONS

ALLEGATO A alla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011

INCARICO'DI'MEDIAZIONE'PER'LA'VENDITA'IMMOBILIARE' (Immobile!di!proprietà!di!persona!fisica!non!esercente!attività!imprenditoriale!o!professionale)!

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Regolamento di fondazione della Cassa decessi e di soccorso

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera nell ambito del Sistema di preferenze generalizzate

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva Verband Werbetechnik+Print COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi

Sopra e sotto, due immagini delle fasi di costruzione del complesso

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

REGOLAMENTO AREA VASTA EMILIA CENTRALE PER L ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI PER L ACQUISIZIONE DEI BENI IN COMODATO D USO E PER I BENI IN VISIONE

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 30 NOVEMBRE 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA PER NIDI FAMIGLIA

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno

VADEMECUM PUBBLICHE AFFISSIONI. Il Servizio Affissioni, che il Comune gestisce in esclusiva, cura in particolare l'affissione, in

IL G.E.I.E 1/2006 marzo

COMUNICAZIONE (ad efficacia differita)

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi

RAEE II: Obbligo uno contro uno Vendite a distanza

Tavola rotonda Reti in fibra ottica nelle case (FTTH) Bilancio

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI

REGOLAMENTO. per la ripartizione dei proventi derivanti da attività conto terzi. approvato dal Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2013

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i.

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

A B C. V. Le Leggi del Comune; lo svolgimento di compiti comunali attraverso soggetti esterni all amministrazione comunale. 1 Le leggi del Comune

TABELLA DELLE TARIFFE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L ANNO 2008

PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI

Traduzione 1

Transcript:

Concessione rilasciata a Teleclub (Concessione Teleclub) del 24 maggio 2006 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 1991 1 sulla radiotelevisione (LRTV); in esecuzione dell ordinanza del 6 ottobre 1997 2 sulla radiotelevisione (ORTV), rilascia a Teleclub SA, Löwenstrasse 11, 8021 Zurigo la seguente concessione: Sezione 1: In generale Art. 1 Oggetto 1 Teleclub SA è autorizzata a diffondere sul piano nazionale sette programmi televisivi per abbonamento. 2 Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l estensione, il contenuto e il tipo di programma, l organizzazione e il finanziamento. Art. 2 Scopi 1 Nel quadro del suo mandato, Teleclub SA deve: a. fornire ai telespettatori un informazione diversificata e fedele sugli avvenimenti culturali, segnatamente nell ambito cinematografico; b. contribuire al divertimento dei telespettatori; c. contribuire alla promozione delle produzioni audiovisive, in particolare della produzione cinematografica svizzera; d. prendere in considerazione le produzioni europee, conformemente all articolo 20c ORTV. 1 RS 784.40 2 RS 784.401 2006-1400 5121

Sezione 2: Offerta Art. 3 Quadro dell offerta 1 Teleclub SA diffonde in forma criptata, fatto salvo il capoverso 3, sette programmi televisivi per abbonamento costituiti essenzialmente di lungometraggi, di serie televisive, di produzioni televisive, di documentari, di trasmissioni di manifestazioni sportive, di reportage su avvenimenti pubblici e di trasmissioni generali di divertimento. 2 Non sono autorizzate le realizzazioni intese a formare l opinione politica. 3 Almeno il 75 per cento del tempo di trasmissione settimanale e almeno il 75 per cento del periodo di diffusione principale (prime time, tra le ore 18.30 e le ore 22.00) di ogni programma sono diffusi in forma criptata. Art. 4 Promozione delle produzioni cinematografiche europee e svizzere 1 La promozione delle produzioni europee e svizzere nell offerta di Teleclub SA si basa sull articolo 20c ORTV. 2 Teleclub SA impiega almeno il quattro per cento degli introiti lordi risultanti dall attività di diffusore per l acquisizione, la produzione e la coproduzione di film o di altre opere audiovisive di origine svizzera. 3 Qualora, entro tre mesi dalla chiusura dell esercizio, i mezzi previsti nel capoverso 2 non siano stati spesi o assegnati in modo vincolante a un progetto, l Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) determina, dopo aver consultato l Ufficio federale della cultura (UFC), la somma che Teleclub SA deve impiegare, a titolo di importo compensativo, per la promozione dell industria cinematografica svizzera. 4 L importo compensativo ammonta al massimo al quattro per cento degli introiti lordi risultanti dalle attività di diffusore ed è versato su un conto designato dall UFC. Quest ultimo decide l utilizzazione dell importo. Art. 5 Contratti d esclusività Gli accordi e le pratiche commerciali intesi a escludere la diffusione di film e di manifestazioni sportive da parte della Società svizzera di radiodiffusione (SSR) sono vietati. 5122

Sezione 3: Organizzazione Art. 6 Teleclub SA è una società anonima secondo gli articoli 620 segg. del Codice delle obbligazioni 3, con sede a Zurigo. Sezione 4: Sorveglianza Art. 7 Protezione della gioventù Teleclub SA deve prendere misure adeguate per provvedere affinché i bambini e gli adolescenti non siano confrontati con trasmissioni che mettono in pericolo il loro sviluppo fisico, psichico, spirituale, morale e sociale. Art. 8 Obblighi di notifica Almeno 30 giorni in anticipo, Teleclub SA notifica all UFCOM le modificazioni concernenti: a. la composizione del Consiglio di amministrazione e della Direzione; b. gli statuti e il regolamento interno; c. la composizione e il regolamento dell organo di mediazione; d. la collaborazione in materia di programmi con altri diffusori e fornitori di programmi; e la struttura dell azionariato, nonché la ripartizione del capitale e dei diritti di voto. Art. 9 Conti e rapporti annui 1 Nel quadro di un rapporto annuo separato, Teleclub SA informa sulle sue attività di diffusore conformemente alla presente concessione. Presenta questo rapporto all UFCOM il 30 aprile di ogni anno. 2 Il rapporto annuo informa su: a. l attività di diffusore di Teleclub SA e dei suoi organi; b. l attività dell organo di mediazione; c. gli introiti di Teleclub SA provenienti dalla sua attività di diffusore: d. gli ammontari destinati all acquisto, alla produzione e alla coproduzione di film o di altre opere audiovisive svizzere; e. la durata settimanale totale delle trasmissioni e la percentuale di trasmissioni diffuse in chiaro; 3 RS 220 5123

f. il numero di lungometraggi diffusi e la loro ripartizione per Paese d origine; g. il titolo, la data e l ora di diffusione, il regista, l anno di produzione e il distributore dei lungometraggi, dei film d art e d essai, dei documentari e dei cortometraggi svizzeri diffusi; h. il numero di abbonati; i. l ammontare dell abbonamento. Art. 10 Introiti pubblicitari lordi 1 Il 30 aprile al più tardi, Teleclub SA comunica all UFCOM l ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l anno precedente. 2 All occorrenza, permette al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di consultare i documenti di terzi incaricati dell acquisizione della pubblicità per suo conto. Sezione 5: Finanziamento Art. 11 Rimunerazioni dovute dagli abbonati Teleclub SA percepisce una rimunerazione per la ricezione dei suoi programmi televisivi per abbonamento. Sezione 6: Tecnica e obbligo di esercizio Art. 12 Diffusione 1 Teleclub SA diffonde i suoi programmi per reti via cavo e reti di comunicazione. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti delle reti via cavo e delle reti di comunicazione. 2 Il DATEC approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. Qualsiasi modifica gli deve essere sottoposta in precedenza. Art. 13 Obbligo di esercizio Il DATEC può imporre oneri, o limitare, sospendere, revocare, o ritirare la concessione, se: a. entro dodici mesi a contare dal rilascio della concessione i programmi in abbonamento di cui all'articolo 3 capoverso 1 non sono diffusi; b. l esercizio è stato interrotto senza l autorizzazione del DATEC. 5124

Art 14 Set-top-box 1 Teleclub SA garantisce agli altri diffusori l accesso ai suoi apparecchi di comunicazione e di decriptazione (set-top-box) a condizioni uguali per tutti, adeguate e non discriminatorie. 2 Il contratto vertente sull offerta televisiva per abbonamento non deve dipendere dall acquisto o dalla locazione di una set-top-box di Teleclub SA. 3 Gli apparecchi devono disporre di interfacce aperte che garantiscano l accesso a terzi e permettano parimenti a questi ultimi di gestire i loro propri servizi. 4 Le interfacce devono corrispondere allo stato della tecnica, segnatamente alle norme europee armonizzate. 5 Il DATEC può precisare in modo più dettagliato, nell allegato alla concessione, i criteri figuranti nel capoverso 1 e esigere la pubblicazione delle specificazioni tecniche. Sezione 7: Disposizioni finali Art. 15 Modifica della concessione Eventuali modifiche della concessione rese necessarie dall adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Teleclub SA alcun diritto a un indennità. Art. 16 Durata di validità La presente Concessione entra in vigore il 1 giugno 2006 ed è valida fino al 31 maggio 2013. Non vi è alcun diritto ad un suo rinnovo. 24 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger, La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 5125

5126