DOMANDA PARTE II Oggetto: L.R. 20/2006, art. 13; Contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l assunzione delle persone svantaggiate Reg. (UE) 651/2015 della Commissione Assunzione di persone rientranti nell ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui dall art. 2, comma 1, punti 4) e 99) del regolamento (UE) n. 651/2014 in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014, art. 34 - D.P.Reg. 07 settembre 2015, n. 0184/Pres., art. 15, comma 1, lett. a) (50% delle spese ammissibili, a consuntivo); Assunzione di persone rientranti nell ambito della categoria dei lavoratori con disabilità come definiti dall art. 2, comma 1, punto 3) del regolamento (UE) n. 651/2014, - D.P.Reg. 07 settembre 2015, n. 0184/Pres., art. 15, comma 1, lett. b) (75% delle spese ammissibili, a consuntivo). (barrare un opzione) Il/La sottoscritt nat il e residente a in in qualità di legale rappresentante della Cooperativa/del Consorzio con sede a in codicefiscale/partita IVA intervento destinato a soggetti svantaggiati con disabilità: indicare il numero di soggetti svantaggiati o con disabilità sì no in relazione alla concessione di aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione Europea n. 187/1 del 26 giugno 2014; SOLTANTO COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE B DELL ALBO REGIONALE CHIEDE la concessione di un contributo per l assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, nella misura massima consentita, ai sensi della normativa in oggetto, su una spesa di - avvalendosi delle facoltà concesse dall art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; - consapevole che, ai sensi dell art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità di quanto testé dichiarato, la predetta cooperativa/consorzio decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; - consapevole che, come previsto dall art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è punito ai sensi del codice penale e delle PARTE II lav_svant_15.docx pag. 1 di pagg. 5
leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità DICHIARA che a seguito dell assunzione dei lavoratori svantaggiati si è determinato o si determinerà un aumento netto nel numero complessivo dei dipendenti della cooperativa rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d età, riduzione volontaria dell orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale; che la Cooperativa garantisce alla persona svantaggiata assunta, pena la revoca del contributo, la continuità dell impiego per almeno 12 mesi, fatto salvo il licenziamento per giusta causa; Nominativo persone svantaggiate Tipologia di svantaggio 1 Ente che ha dichiarato lo stato di svantaggio che la certificazione in possesso della cooperativa attestante lo stato di svantaggio si riferisce all anno ; di essere a conoscenza che il contributo in oggetto non è cumulabile con quello di cui all art.16 del DPReg. 0184/2015 (contributo in regime d aiuto de minimis a copertura degli stessi costi salariali). ALLEGA a) mod. A Elenco persone svantaggiate occupate ; b) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la non ingiunzione di revoca di aiuti e l eventuale cumulo di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione Europea n. 187/1 del 26 giugno 2014; 1 La tipologia di svantaggio rileva ai fini dell intensità massima dell aiuto concedibile: Persone svantaggiate ai sensi dell art. 13 della L.R. 20/2006 che rientrano nell ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all art. 2, comma 1, punto 4) del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione = 1(persone svantaggiate); Persone svantaggiate ai sensi dell art. 13 della L.R. 20/2006 che rientrano nell ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all art. 2, comma 1, punto 99) del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione = 2 (persone molto svantaggiate); Persone svantaggiate ai sensi dell art. 13 della L.R. 20/2006 che rientrano nell ambito della categoria dei lavoratori con disabilità di cui all art. 2, comma 1, punto 3) del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione = 3 (persone con disabilità). PARTE II lav_svant_15.docx pag. 2 di pagg. 5
fotocopia del documento d identità (tipo) n. rilasciato da il.... Luogo e data. Firma del legale rappresentante PARTE II lav_svant_15.docx pag. 3 di pagg. 5
Mod. A Elenco persone con svantaggio occupate NOMINATIVO DEL SOGGETTO CON SVANTAGGIO OCCUPATO INQUADRAMENTO (C.C.N.L. e livello/categoria) DATA ASSUNZIONE AMMONTARE COSTI SALARIALI 2 (nell anno precedente a quello della domanda) TOTALE 2 COSTI SALARIALI: l importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario del contributo in relazione ai posti di lavoro considerati che comprende la retribuzione lorda, prima delle imposte, e i contributi obbligatori. PARTE II lav_svant_15.docx pag. 4 di pagg. 5
DEFINZIONI: persone svantaggiate ai sensi dell art. 13 della L.R. 20/2006: 1. Ai soli fini dell'ottenimento delle incentivazioni di cui all'articolo 14, si considerano persone svantaggiate: a) i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991; b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali (1). 2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza. (1) Lettera così modificata dall'art. 42, L.R. 20 novembre 2008, n. 13. articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991 (persone svantaggiate): 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (1). (1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193. lavoratori con disabilità ai sensi dell art. 2, comma 1, punto 3) del regolamento (UE) n. 651/2014: 3) «lavoratore con disabilità»: a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;. lavoratori svantaggiati ai sensi dell art. 2, comma 1, punto 4) del regolamento (UE) n. 651/2014: 4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;. lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell art. 2, comma 1, punto 99) del regolamento (UE) n. 651/2014: 99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;. PARTE II lav_svant_15.docx