La Certificazione energetica degli edifici



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Seminario di studio La Certificazione energetica degli edifici 1 OTTOBRE 2015 - PARTE 1 - Arch. Luca Raimondo

Cosa vedremo? PARTE 1 - Introduzione alla certificazione energetica PROGRAMMA DELLA GIORNATA Sintesi del quadro legislativo nazionale (A.P.E. e Requisiti minimi) La redazione dell A.P.E.: obblighi, procedura e metodi di calcolo La prestazione energetica e l attribuzione della classe Il Soggetto Certificatore: requisiti, incarico e svolgimento della prestazione PARTE 2 Aggiornamento di calcolo Il bilancio energetico dell edificio (ripasso) Principali novità introdotte dalle nuove UNI TS 11300:2014 (cenni) I metodi di calcolo e la compilazione dei dati di input su software Modalità di calcolo: INVOLUCRO a) Componenti opachi e trasparenti; b) Apporti solari; c) Capacità termica; d) Componenti vs terreno; e) Locali non riscaldati; f) Ponti termici; g) Ventilazione; IMPIANTO a) Caldaia a condensazione; b) Pompa di calore; discussione tra colleghi

Cosa vedremo? PARTE 3 Le fasi di redazione dell A.P.E. 1) La conoscenza del sistema edificio-impianto: Analisi di casi studio PROGRAMMA DELLA GIORNATA l involucro edilizio (calcolo delle prestazioni, abachi e banche dati) e l analisi di tipo strumentale (termografia e misura in opera di U) i sottosistemi impiantistici: generazione, regolazione, distribuzione, accumulo ed emissione (cenni) 2) Esempio di catalogazione e rielaborazione dei dati (impianto autonomo) 3) La definizione delle raccomandazioni 1) Impianto di riscaldamento centralizzato senza contabilizzazione del calore, differenze tra certificazione della singola unità immobiliare o dell intero edificio 2) Certificazione di una unità immobiliare collegata alla rete del teleriscaldamento discussione tra colleghi Moduli raccolta dati

L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA A partire dalla Rivoluzione Industriale si è assistito ad una ininterrotta crescita dei consumi di energia, con il conseguente impatto ambientale: Impoverimento delle risorse non rinnovabili del pianeta Emissioni in atmosfera dei gas serra (in prevalenza CO2) Il Protocollo di Kyoto, accordo finalizzato alla riduzione progressiva dell emissione di CO2 entro il 2012 (rispetto al 1990), ha come obiettivo: Dipendenza UE!!! 1 2 3 promozione dell efficienza energetica sviluppo fonti rinnovabili e delle tecnologie per la riduzione delle emissioni promozione di un agricoltura sostenibile, protezione ed estensione delle foreste Accordo 20-20-20 (Paesi Europei) - 20% consumi - 20% emissioni quota 20% F.E.R.

L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Gli edifici, nella loro costruzione ed utilizzo, rappresentano oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità Europea Dovuto a: un alto numero degli edifici esistenti, costruiti negli anni di abbondanza e basso costo dei combustibili fossili; lo scarso isolamento termico degli edifici esistenti, che comporta un maggiore consumo di energia per il riscaldamento; la scarsa tenuta di serramenti e infissi; la presenza di impianti di riscaldamento poco efficienti; la mancanza di sistemi di gestione e contabilizzazione per un uso razionale dell energia; l uso preponderante di combustibili fossili e lo scarso utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili

L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (16/12/2002) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (19/05/2010) OBIETTIVI sulla prestazione energetica in edilizia promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici della Comunità (usi termici ed elettrici), tenendo conto delle condizioni locali e climatiche, e l efficacia sotto il profilo dei costi [...]. accelerare le azioni di risparmio energetico vincolando gli stati membri a promulgare opportune disposizioni legislative, in merito a: 1 2 Requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione ed esistenti sottoposti a ristrutturazione Certificazione energetica degli edifici RECASTING (rif. 20-20-20) 3 Manutenzione/ispezione periodica di caldaie ed impianti di condizionamento

L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Il quadro legislativo nazionale conseguente al recepimento della 2002/91/CE (fino al 30.09.15) metodologie per il calcolo della prestazione energetica di edifici e impianti per la certificazione energetica degli edifici

L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Il quadro legislativo nazionale conseguente al recepimento della 2002/91/CE (fino al 30.09.15) «Decreto rinnovabili» modifiche ACE - APE

L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Il quadro legislativo nazionale conseguente al recepimento della 2002/91/CE (fino al 30.09.15) «gestione» impianti (ACE-APE) Accreditamento Certificatori modifiche ACE - APE

L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA La Direttiva 2010/31/UE (RECASTING) è stata recepita dallo Stato Italiano con di Decreto Legge 63/2013 del 4 giugno 2013 (L. 3 agosto 2013, n. 90) Il documento contiene le modifiche al DLgs 192/05 ma non comporta attuazione immediata fino all approvazione dei decreti attuativi REQUISITI MINIMI DM 26/6/15 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici Nuovi modelli di relazione tecnica DM 26/06/15 LGN 15 DM 26/6/15 Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Decreto Legge 63/2013 del 4 giugno 2013 (L. 3 agosto 2013, n. 90) NUOVE DEFINIZIONI - da ACE ad APE; - viene introdotto il concetto di confine del sistema edificio-impianto, quindi energia consegnata e di energia esportata ; - viene introdotto il concetto e la definizione di edificio a energia quasi zero e di edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale ; confine del sistema edificio impianto REALE RIFERIMENTO energia consegnata e esportata

L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Decreto Legge 63/2013 del 4 giugno 2013 (L. 3 agosto 2013, n. 90) REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA - PROGETTAZIONE (nulla cambia in attesa dei provvedimenti attuativi) - Ridefinizione degli scenari di intervento - Definizione di nuovi i requisiti minimi (analisi costi benefici del ciclo di vita economico) - In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante calcolo dell edificio di riferimento NUOVE PRESCRIZIONI, NUOVI CALCOLI, NUOVE VERIFICHE E NUOVI MODELLI DI RELAZIONE DA COMPILARE CERTIFICAZIONE ENERGETICA (nulla cambia in attesa dell adeguamento del DM 26 giugno 2009 «LGN certificazione energetica») - la classe energetica assegnata sulla base dell indice di prestazione energetica globale dell edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile - introdotti indici di prestazione riferiti all energia utile, primaria (rinnovabile e non) e di emissione di gas serra AUTONOMIA REGIONI MA COORDINAMENTO SANZIONI (immediatamente operative)

L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Riferimenti di legge per la progettazione e per la certificazione energetica (settembre 2015) http://www.anit.it/norme/norme-termica-nazionali/ in continua evoluzione http://www.cti2000.eu/legislazione-nazionale/

L EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA DISCIPLINA IN TERMINI DI E.E. DEGLI EDIFICI: DLgs 192/05 smi DM 26/06/15 PROGETTO ENERGETICO 1. 2. REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA (art. 28, comma 1, Legge 9 gen 1991, n. 10 s.m.i.) prima di iniziare i lavori IL PROPRIETARIO DEPOSITA IN COMUNE LA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO IL CERTIFICATORE Nomina del certificatore che eseguirà verifiche e controlli in cantiere (nome riportato nella Relazione Tecnica LGN15) COLLAUDO ENERGETICO finiti i lavori 3. varianti IL PROPRIETARIO DEPOSITA IN COMUNE LA DICHIARAZIONE (SOTTOSCRITTA DAL DL) DI CONFORMITA DELLE OPERE REALIZZATE RISPETTO AL PROGETTO + AQE per richiedere il certificato di agibilità 4. IL PROPRIETARIO DEPOSITA IN COMUNE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA Redazione AQE da parte del DL (o chi per esso) da consegnare al Certificatore Redazione APE

REQUISITI MINIMI 01.10.2015 ALLEGATO 2 ALLEGATO 1

QUANDO SI APPLICA? Secondo l Art. 3 del DLgs 192/05 modificato dalla Legge 90/13, sono esclusi dall applicazione del decreto le seguenti categorie di edifici: - gli edifici di pregio (rif. codice dei beni culturali e del paesaggio) solo nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Questi sono comunque obbligati all APE e alla corretta gestione degli impianti tecnici; - gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici; - gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; - i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; - gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici (box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi), fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili quando scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica; - gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. REQUISITI MINIMI

REQUISITI MINIMI QUANDO SI APPLICA? Inoltre in base al DM 26/6/15 i seguenti interventi sono esclusi dall applicazione dei requisiti minimi: - interventi su strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico; - rifacimento di porzioni di intonaco su superfici < 10% della superficie disperdente; - sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 50 kw nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore. tutti gli altri casi ricadono nella disciplina dei Requisiti Minimi 01.10.2015 Nota: - si deve far riferimento al testo di legge in vigore alla data di richiesta del titolo abilitativo (PDC, DIA, SCIA, ).; - la variante sostanziale può essere considerata come un intervento di «ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell edificio esistente», pertanto richiede nuova Relazione Tecnica relativamente a quanto modificato - rif alla data di variante (C.M. 23.05.2006)

METODOLOGIE DI CALCOLO REQUISITI MINIMI - raccomandazione CTI 14/2013 Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell edificio, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; - UNI/TS 11300 1 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva e invernale; - UNI/TS 11300 2 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l illuminazione; - UNI/TS 11300 3 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; - UNI/TS 11300 4 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. - UNI/TS 11300-5- Prestazioni energetiche degli edifici Parte 5: Calcolo dell energia primaria e dalla quota di energia da fonti rinnovabili (*) - UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili (*) - UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione (*) da pubblicare Software: scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto a casi di studio predeterminati 01.10.2015

REQUISITI MINIMI La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base della quantità necessaria annualmente per soddisfare le esigenze «standard» corrispondenti ai fabbisogni di energia per: - Riscaldamento; - Raffrescamento; 01.10.2015 - Ventilazione; - Produzione di acqua calda sanitaria; - Illuminazione e mobilità verticale - ascensori e scale mobili (non residenziale).

Indicazioni generali: - Si calcola la quota rinnovabile e quota non rinnovabile per singolo vettore energetico su base mensile (si effettua compensazione tra le due fino a copertura totale); - Si applicano ai vari vettori energetici i pertinenti fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile (fp,nren), rinnovabile (fp,ren) e totale (fp,tot) tabellati; - L energia elettrica da fonte rinnovabile non può essere conteggiata i consumi di resistenze a effetto Joule (solo per ausiliari, pompe di calore, VMC e illuminazione) REQUISITI MINIMI nren ren tot energia primaria energia consegnata e esportata

REQUISITI MINIMI indicazioni generali: VERIFICHE DI PROGETTO Si effettua il calcolo sia dell energia primaria totale (nren + ren) che dell energia primaria non rinnovabile (nren) CLASSIFICAZIONE ENERGETICA Si effettua il calcolo sia dell energia primaria non rinnovabile (nren) Il rispetto dei requisiti avviene innanzitutto progettando il sistema edificio-impianto indipendentemente dal vettore energetico energia primaria rinnovabile e non rinnovabile

REQUISITI MINIMI TIPI DI INTERVENTO: NUOVA COSTRUZIONE e assimilabili verifiche con impianto esistente 01.10.2015

TIPI DI INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI REQUISITI MINIMI (***) Con ristrutturazione dell impianto si intende quanto previsto dal DLgs192/2009 All.A, ovvero: l insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore 01.10.2015

TIPI DI INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA REQUISITI MINIMI 01.10.2015

REQUISITI MINIMI LE VERIFICHE alle lettere corrispondono delle prescrizioni

REQUISITI MINIMI NUOVA COSTRUZIONE 3.3 Requisiti 1. i requisiti sono determinati con l utilizzo dell edificio di riferimento 2. a) Determinazione dei parametri, degli indici di prestazione energetica, espressi in kwh/m 2 anno e delle efficienze (TAB 3)

REQUISITI MINIMI 3.3 Requisiti NUOVA COSTRUZIONE 2. b) i) H T < TAB 10

REQUISITI MINIMI 3.3 Requisiti NUOVA COSTRUZIONE 2. b) ii) A sol,est / A sup utile < TAB 11 (ovvero <0,03 per residenziale e <0,04 per altre D.U.)

REQUISITI MINIMI 3.3 Requisiti NUOVA COSTRUZIONE 2. b) iii) EP H,nd, EP C,nd, EP gl,tot < valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l edificio di riferimento: I FASE, riferimento indicazioni (2015) II FASE, riferimento indicazioni (2019/2021, pubblici/privati) 2. b) iv) η H, η W, η C > valori delle corrispondenti efficienze indicate per l edificio di riferimento 3. EP gl,tot < EP gl,tot,limite il progettista effettua il doppio calcolo (EDIF.REALE / EDIF.RIFERIMENTO) REALE RIFERIMENTO

REQUISITI MINIMI 3.3 Requisiti NUOVA COSTRUZIONE 4. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura degli ambienti interni, il progettista: a) valuta e documenta l efficacia dei sistemi schermanti (interni o esterni) sulle superfici vetrate; b) esegue almeno le seguenti verifiche per località (I m,s > 290 Wm 2 ): - sulle pareti opache (eccetto quelle esposte nei quadranti Nord- Ovest / Nord / Nord-Est comprese): Ms > 230 kg/m 2 o in alternativa Y IE < 0,10 W/(m 2 K) - per le chiusure opache orizzontali e inclinate: Y IE < 0,18 W/(m 2 K) c) utilizzo di tecniche e materiali alternativi (es copertura verde) producendo adeguata documentazione 5. La trasmittanza termica delle strutture di separazione verticali e orizzontali tra diverse unità immobiliari > 0,8 W/(m 2 K) (Z.C. da Ca F); stesso limite per le strutture che delimitano gli ambienti non riscaldati

REQUISITI MINIMI 3.3 Requisiti NUOVA COSTRUZIONE 6. Il progettista assevera l osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui all All.3 del D.Lgs 28/2011 7. Ai fini delle determinazione della classe energetica complessiva dell edificio si utilizza l indice di prestazione energetica globale espresso in energia primaria non rinnovabile; la scala delle classi di efficienza energetica varia in relazione al valore calcolato per l edificio di riferimento

REQUISITI MINIMI EDIFICIO DI RIFERIMENTO REALE RIFERIMENTO

REQUISITI MINIMI FABBRICATO DI RIFERIMENTO strutture verticali opache strutture opache orizzontali di pavimento strutture opache orizzontali/inclinate (copertura) Infissi opachi/trasparenti e cassonetti INVOLUCRO DI RIFERIMENTO Nota: valori comprensivi di: - Incidenza dei ponti termici - Contributo del terreno e degli ambienti non riscaldati

REQUISITI MINIMI IMPIANTO DI RIFERIMENTO L edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione dell energia dell edificio reale IMPIANTO DI RIFERIMENTO

REQUISITI MINIMI Decreto Rinnovabili (D.Lgs 28/11) Gli impianti di produzione di energia termica devono garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l acqua calda sanitaria (ACS) e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: NOTA: sono previste soglie diverse per edifici pubblici (+10%) e edifici situati in centro storico (-50% c.a. Ri+ACS+Ra)

REQUISITI MINIMI Decreto Rinnovabili (D.Lgs 28/11) La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, misurata in kw, è calcolata secondo la seguente formula: P = S/K S è la superficie in pianta dell edificio al livello del terreno, misurata in m 2. K è un coefficiente (m 2 /kw) che assume i seguenti valori: NOTA: per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%.

USO CONVENZIONALE

COS E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO? E un documento informativo che attesta la prestazione energetica di un immobile, in modo sintetico e comprensibile ad utenti tecnici e non tecnici. A Classi energetiche migliori corrisponde un minor uso di combustibili con possibile riduzione della spesa energetica ma Occorre ricordare che le indicazioni riportate sull A.P.E. hanno carattere informativo e corrispondono alla prestazione energetica secondo standard normativi, per valori corretti secondo il proprio uso dell edificio è necessario eseguire una diagnosi energetica

ALLEGATO 1 APPENDICE A Casi di esclusione APPENDICE B Format A.P.E. 01.10.2015 APPENDICE C Format Indicatore per Annunci APPENDICE D Format A.Q.E.

Il DM 26.06.15 LGN15 non sostituisce il DM 26.06.09 LGN09, ma integra ed aggiorna le modalità di certificazione. RAPPORTO TRA STATO E REGIONI Le disposizioni delle LGN15 sono direttamente operative nelle regioni e nelle provincie autonome che non hanno recepito la Direttiva 2010/31/UE; le altre devono intraprendere misure atte a favorire l adeguamento alle LGN15 entro due anni. Le regioni e provincie autonome: - ricevono gli APE trasmessi dai Soggetti Certificatori; - effettuano controlli su almeno il 2% dei certificati depositati annualmente (a partire dalle classi energetiche più efficienti); - entro il 31 marzo di ogni anno alimentano la banca dati nazionale SIAPE (gestito da ENEA).

Articolo 6 del DLgs 192/05 smi QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E.? Gli obblighi di redazione della certificazione sono definiti dall articolo 6 del DLgs 192/05 così come modificato/integrato a seguito della pubblicazione dei decreti legge DL 63/13 e DL 145/13 e dalle successive leggi di conversione (Legge 90/13 e Legge 9/14); ulteriori modifiche sono state apportate dal DM 26.06.15 (LGN 15) L'attestato di prestazione energetica degli edifici è redatto: - per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario; - per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti prima del rilascio del certificato di agibilità; - nel caso di nuovo edificio a cura del costruttore, nel caso di edifici esistenti a cura del proprietario dell immobile. In caso di inadempimento le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari (oltre all obbligo di redazione).

QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E.?

Articolo 6 del DLgs 192/05 smi QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E.? Sono esclusi dall'obbligo di certificazione (Appendice A LGN 15): a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m 2 ; b) edifici industriali e artigianali quando climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione; c) gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti; d) gli edifici quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (richiesto per le porzioni adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili termicamente); e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell atto notarile; g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga l'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell atto notarile ( "scheletro strutturale", "al rustico "); h) altri manufatti non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall art. 2 lett. a) del decreto legislativo (ad esempio: una piscina all aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

Articolo 6 del DLgs 192/05 smi QUANDO OCCORRE REDIGERE UN A.P.E.? L Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per l ottenimento di incentivi statali, regionali o locali, se è previsto che sia redatto il certificato ai fini dell accesso ai contributi.

Articolo 6 del DLgs 192/05 smi ANNUNCI IMMOBILIARI i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano: - gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell edificio o dell unità immobiliare sia rinnovabile che non rinnovabile; - la classe energetica corrispondente. FORMAT DI INDICAZIONE PER GLI ANNUNCI IMMOBILIARI Appendice C LGN (eccetto annunci a mezzo stampa e internet) classe rinnovabile involucro non rinnovabile

Articolo 6 del DLgs 192/05 smi VALIDITA - ha una validità massima di 10 anni dalla data di rilascio - la validità decade se non sono rispettate le prescrizioni relative al controllo dell efficienza energetica degli impianti di climatizzazione (attività di ispezione e di manutenzione - rif. DPR 16 aprile 2013, n. 74, e DPR 16 aprile 2013, n. 75). I Libretti di impianto devono essere allegati all A.P.E. «nel caso di mancato rispetto l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata» NOTA: Secondo il Notariato il termine allegato riferito al libretto di impianto deve essere considerato in senso atecnico, quindi non essere considerato unito all attestato come un unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo. - deve essere aggiornato ogni volta che si interviene su più del 25% dell involucro edilizio o si migliora del 5% il rendimento degli impianti, ed in ogni caso ogni qualvolta si modifichi la prestazione energetica.

Articolo 6 del DLgs 192/05 smi QUAL E L OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE? L attestazione della prestazione energetica può riferirsi all intero edificio (quando con intero edificio si intende comunque singola unità funzionale: villetta singola, albergo, uffici, commerciale ) o a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. Se e solo se le unità immobiliari hanno: - la medesima destinazione d'uso; - la medesima situazione al contorno e il medesimo orientamento; - la medesima geometria; - siano servite dal medesimo impianto termico per la climatizzazione invernale (se presente) e per la climatizzazione estiva. ovvero si redige un certificato per singola unità immobiliare replicabile per più unità.

Articolo 6 del DLgs 192/05 smi QUAL E L OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE? Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi, qualora non fosse possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d uso prevalente in termini di volume riscaldato. Per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l obbligo di attestazione può limitarsi alle sole zone adibite ad uffici o assimilabili ai fini di permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall obbligo ai sensi di quanto indicato. L attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale.

Articolo 6 del DLgs 192/05 smi CERTIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m 2, è fatto obbligo di produrre l attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l attestato di prestazione energetica con evidenza all ingresso dell edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

CERTIFICAZIONE DI SINGOLI APPARTAMENTI Secondo le LGN09 Par. 7.5, nel caso di singoli appartamenti in edifici condominiali si possono distinguere tre casi: 1. impianti termici autonomi o contabilizzazione del calore: un certificato per ogni appartamento determinato con l utilizzo del rapporto di forma proprio dell appartamento; 2. impianti centralizzati privi di regolazione o contabilizzazione del calore: l indice è ricavabile tenendo conto della prestazione dell intero edificio ripartita in base alle tabelle millesimali del riscaldamento; 3. impianto centralizzato e appartamenti che si distinguono per interventi di riqualificazione energetica o installazione di impianti di regolazione: si procede come nel caso dell impianto autonomo considerando il rendimento dell impianto comune.

CHI E IL CERTIFICATORE? Un tecnico abilitato che dichiara l assenza di conflitto di interessi: - nuova costruzione: «il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente»; - edifici esistenti: «il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente»; In entrambi i casi non deve essere né coniuge né parente fino al 4 grado Nel caso di edifici già dotati di APE sottoposti ad adeguamenti impiantistici l aggiornamento può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell impresa installatrice).

CHI E IL CERTIFICATORE? I requisiti del soggetto certificatore sono definiti dal DPR 75/13 s.m.i. (DL 145/13 e L 9/14) Corso di formazione di 80 ore

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE Comprende il «complesso delle operazioni svolte dai Soggetti Certificatori»: 1) Esecuzione del rilievo in sito (OBBLIGATORIO) e eventuale verifica di progetto: a) Reperimento dei dati di ingresso (eventuale AQE o DIAGNOSI) b) Individuazione della procedura e del metodo di calcolo c) Individuazione degli interventi di miglioramento calcolo 2) Classificazione dell edificio, confronto con i limiti di legge e potenzialità di miglioramento 3) Rilascio dell A.P.E.

PROCEDURE DI CALCOLO EDIFICI NUOVI O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI Procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato (Par. 3.1 LGN15) in accordo con le UNI/TS 11300 a partire dai dati di ingresso relativi: - al clima e all uso standard dell edificio; - alle caratteristiche dell edificio e degli impianti, così come rilevabili dal progetto energetico e dall AQE, previa verifica di rispondenza del costruito. EDIFICI ESISTENTI O SOGGETTI A RIQUAL. ENERGETICA Procedura di calcolo da rilievo sull edificio (Par. 3.2 LGN15): - in accordo con le UNI/TS 11300 a partire dai dati di ingresso rilevati direttamente sull edificio o ricavate per analogia costruttiva; - o con altri metodi semplificati predisposti da CNR/ENEA (*) (*) Nuovo Docet per edifici o unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie < 200 m 2 non utilizzabile nel caso di ristrutturazioni importanti

METODI DI CALCOLO - raccomandazione CTI 14/2013 Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell edificio, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; - UNI/TS 11300 1 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva e invernale; - UNI/TS 11300 2 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l illuminazione; - UNI/TS 11300 3 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; - UNI/TS 11300 4 Prestazioni energetiche degli edifici Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. - UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione Nota: è stato chiarito che eventuali adeguamenti normativi entrano in vigore dopo 90 giorni dall emanazione

METODI DI CALCOLO SOFTWARE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA nuovo SOFTWARE PER IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ALCUNI ) Elenco non esaustivo I software che impiegano metodi semplificati devono avere uno scostamento di +20% e -5% rispetto UNI/TS 11300 I software commerciali devono essere certificati CTI ed avere uno scostamento di ±5% rispetto UNI/TS 11300

Aggiornamento del 16.12.2014

LA PRESTAZIONE ENERGETICA La classe energetica viene assegnata sulla base dell indice di prestazione energetica globale non rinnovabile: EPH,nren + riscaldamento EPW,nren + acqua calda sanitaria EPC,nren + raffrescamento (se presente) EPV,nren + ventilazione (se presente VMC) EPL,nren + illuminazione (*) EPT,nren = trasporto persone (*) EPgl,nren CLASSE (*) edifici non residenziali kwh/m 2

LA PRESTAZIONE ENERGETICA Ai fini del calcolo della prestazione energetica si considerano: - sempre gli impianti di climatizzazione invernale e nel settore residenziale di produzione di acqua calda sanitaria (in caso di assenza si simulano in maniera virtuale considerando gli impianti standard previsti per l edificio di riferimento) - i servizi di raffrescamento, ventilazione meccanica,, quando presenti. ηgn= 0,95 ηu= 0,81 edificio di riferimento ηgn= 0,85 ηu= 0,70

LGN09 ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA LIMITI DI LEGGE Ad esempio per il residenziale EPiL = indice di prestazione energetica invernale limite (2010) VARIA IN FUNZIONE DEL FATTORE S/V, GG FINO AL 30.09.15

LGN15 ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA EDIFICIO DI RIFERIMENTO 2019/21 Con impianti standard EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 01.10.15 EPgl,nren kwh/m 2

ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA EPgl,nren,rif,standard (2019/21) è calcolato per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto dall Allegato 1, capitolo 3 del decreto Requisiti Minimi, dotandolo delle tecnologie standard per gli anni 2019/21 (specificate in apposita tabella); INVOLUCRO DI RIFERIMENTO

ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA EPgl,nren,rif,standard (2019/21) Non include eventuali impianti a fonti rinnovabili presenti nell edificio! IMPIANTO DI RIFERIMENTO ηgn= 0,95 ηu= 0,81 ηgn= 2,5 ηu= 0,82-0,83 ηgn= 0,85 ηu= 0,70

ALTRI INDICATORI: PRESTAZIONE ENERGETICA INVERNALE DELL INVOLUCRO EDILIZIO LGN15 EPH,nd EPH,nd,limite (2019/21) EDIFICIO RIFERIMENTO CON U CONFORMI AL 2019/21

ALTRI INDICATORI: PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA DELL INVOLUCRO EDILIZIO LGN15 AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA (MEDIA PESATA) Nel calcolo si escludono le pareti a Nord

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MODELLO APE pagina 1/4 01.10.15 Prestazione di riferimento per nuovi edifici Prestazione di edifici esistenti simili

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IL CERTIFICATORE: OBBLIGHI E DIRITTI L Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto e rilasciato da un Soggetto Certificatore in possesso dei requisiti, esperto ed indipendente (DPR16 aprile 2013, n. 75). Il certificatore: - è tenuto ad informare il richiedente sui contenuti del servizio di Certificazione Energetica e sulle diverse procedure applicabili (INFORMATIVA); - deve poter ottenere tutte le informazioni e la documentazione necessaria per il reperimento dei dati di base necessari per la valutazione della prestazione energetica; - nel caso di edifici di nuova costruzione, il Certificatore può/deve effettuare controlli in cantiere, per verificare e documentare le fasi più importanti della costruzione; - esegue controlli e rilievi in sito, eventualmente con dotazione strumentale, e secondo quanto previsto dalla normativa tecnica.

«INFORMATIVA» DEL SOGGETTO CERTIFICATORE

INCARICO E SERVIZIO DEL SOGGETTO CERTIFICATORE Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello: - la nomina del S.C. deve essere dichiarata nella Relazione Tecnica (L10/91); - il servizio di attestazione della prestazione offerto dal S.C. deve comprendere : a) la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati progettuali e AQE con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato" b) controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi; c) una verifica finale con l'eventuale utilizzo di tecniche strumentali. A tal fine: - il direttore dei lavori segnala al Soggetto certificatore le varie fasi del cantiere rilevanti per le prestazioni energetiche - Il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA Legge 90/2013 L «attestato di qualificazione energetica» è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore [ ]. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

SISTEMI REGIONALI A CONFRONTO (ante 01.10.2015) CAMBIA CLIMA DI TORINO 3 ZONE CLIMATICHE LINK UTILE http://www.cti2000.eu/certificazi one-energetica-regionale/ EPLI Fonte: L.Raimondo, C.Massaia, G.Mutani, La procedura di certificazione energetica: dal sopralluogo all A.P.E., Maggioli, 2014

La Certificazione energetica degli edifici ESEMPI APE REGIONALE