SEI SICURO CHE I TUOI CARRELLISTI SIANO IN REGOLA? Nel 2013 è entrata in vigore una nuova norma che impone al datore di lavoro di provvedere alla formazione degli operatori carrellisti secondo specifiche regole e modalità. Avete già verificato che la vostra azienda sia in regola con la normativa per la formazione degli operatori carrellisti? Un progetto voluto e promosso da:
Introduzione L Accordo Stato-Regioni entrato in vigore il 12 Marzo dello scorso anno impone al datore di lavoro di provvedere alla formazione degli operatori carrellisti secondo nuove regole e modalità. Al termine di tale percorso ai carrellisti sarà rilasciato un attestato abilitativo alla mansione, obbligatorio per lo svolgimento delle attività di movimentazione. Non tutte le aziende sono al corrente del contenuto delle nuove norme e dell iter da rispettare per il rilascio dell attestato per i carrellisti. Altre tardano ad adeguarsi. Formare i carrellisti, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate dalla legge, può certamente aiutare a scongiurare il rischio di gravi incidenti. Lo dimostra anche la flessione degli infortuni in logistica registrata negli ultimi anni: l applicazione di specifiche regole e buone pratiche incide molto positivamente sulla sicurezza delle movimentazioni. Avete già controllato che la vostra azienda sia in regola? È obbligatorio aggiornare la formazione entro il 12 Marzo 2015
Contenuti 1.0 1.1 1.2 2.0 3.0 La formazione dei carrellisti Modalità formative Domande e risposte Le norme generali sulla sicurezza nell uso delle attrezzature di lavoro La campagna SicuraMente
1.0 La formazione dei carrellisti Il 12 Marzo 2013 la Gazzetta Ufficiale riportava l Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta un abilitazione degli operatori, e le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, le tipologie e i requisiti minimi di validità della formazione. Il provvedimento attua il contenuto dell art. 73, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza che definisce le regole per la formazione degli utilizzatori delle attrezzature. Tra queste, l elenco attuale comprende piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru per autocarro e a torre, gru mobili, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e ovviamente i carrelli elevatori semoventi con uomo a bordo. La nuova normativa, oltre a regolamentare la durata dei corsi rispetto alla media precedente, prevede che essi possano essere organizzati soltanto da enti e formatori accreditati. Non potranno pertanto essere erogati da formatori che non posseggano l accreditamento e i requisiti necessari. Nel provvedimento, infatti, vengono identificati i soggetti formatori che potranno erogare i corsi, i requisiti dei docenti e dei corsi (organizzazione, articolazione percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, attestazione). I lavoratori incaricati all uso di una delle attrezzature indicate hanno l obbligo di ottenere l abilitazione entro 24 mesi dall entrata in vigore dell Accordo, a meno che non abbiano già frequentato un corso della durata complessiva non inferiore alle 12 ore con modulo teorico, pratico e verifica finale come previsto dall attuale legge. La scadenza ultima per l aggiornamento della formazione degli operatori carrellisti è dunque entro il 12 Marzo 2015. 4
1.1 Modalità formative Per i conducenti di carrelli elevatori semoventi con uomo a bordo la durata del corso si articola in almeno 12 ore (8 teoria + 4 pratica) con verifiche da effettuare extra tempo formazione. L abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni con un corso di aggiornamento della durata di almeno 4 ore (di cui almeno 3 dedicate ai moduli pratici). Il soggetto formatore conserverà per almeno 10 anni il Fascicolo del corso contenente i dati di docenti e partecipanti. La formazione sull utilizzo delle attrezzature, così come tutta la formazione sul tema della sicurezza, deve essere svolta in orario di lavoro e non deve comportare alcun onere economico per i lavoratori. Tale formazione inoltre deve intendersi come formazione tecnica da aggiungersi a quella specifica obbligatoria prevista sulla base dell Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre (G.U. n. 8, 11 Gennaio 2012) riguardante la formazione sulla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP. Al termine del corso il docente effettuerà una verifica finale - extra tempo formativo - dell apprendimento per appurare le conoscenze sulla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali dei partecipanti al corso. Il docente (o il responsabile del progetto formativo) formulerà poi un giudizio finale in termini di valutazione globale, e redigerà un verbale da trasmettere alle Regioni e alle Province Autonome competenti per territorio al fine di costituire uno specifico registro informatizzato. 5
1.2 Domande e risposte Chi ha già svolto un corso di formazione per carrellisti, cosa dovrà fare per mettersi in regola? Chi ha svolto corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall attuale legge (12 ore) con modulo teorico, pratico e verifica finale, avrà riconosciuto il corso già effettuato. Chi invece ha svolto un corso di durata inferiore, dovrà integrarlo entro due anni (ovvero entro il 12/3/2015) con il modulo di aggiornamento e relativa verifica finale. Chi ha svolto un corso di qualsiasi durata non completo di verifica finale, può integrare la formazione entro due anni col modulo di aggiornamento (4 ore) e le relative verifiche finali. Chi non sarà in grado di documentare con le modalità specificate la formazione dei lavoratori anche già assunti da tempo ed esperti, a partire dal 12 marzo 2015 non potrà più adibirli all uso delle attrezzature di lavoro (carrelli, muletti, piattaforme, ecc.), se non dopo aver effettuato i corsi completi secondo le nuove regole, presso gli enti accreditati. Esiste un vero e proprio patentino per i carrellisti? No, si tratta di un attestato di abilitazione e di un tesserino operatore (opzionale) rilasciati a seguito di una corretta formazione da parte di personale qualificato a tale mansione. Chi deve averlo? Tutte le persone che in un azienda utilizzano mezzi atti a sollevare e trasportare dei carichi e, dunque, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Cosa serve per poter fare il corso di formazione carrellisti? Avere almeno 18 anni. Conoscere la lingua italiana parlata e scritta. Essere fisicamente abili a svolgere le operazioni di lavoro richieste. L attestato di formazione alla guida dei carrelli elevatori ha una scadenza? La legge prevede un aggiornamento della formazione degli operatori ogni 5 anni. In cosa consiste il corso di formazione carrellisti? Il corso è composto da tre parti: la prima, giuridica (1 ora), in cui è presentata la normativa di riferimento; la seconda, teorica (7 ore), in cui si illustrano le modalità di guida, la segnaletica, i rischi e pericoli cui si incorre in caso di scorretta movimentazione dei carichi; la terza, pratica (4 ore), è la guida dei carrelli su un percorso apposito, con verifiche sul campo di quanto appreso in aula. Se un operatore è abituato da tempo ad usare un carrello elevatore deve fare ugualmente il corso? Sì, in quanto la capacità acquisita non è valida per ottenere un attestato di formazione. Nella maggior parte dei casi, proprio le persone che guidano 6
da tempo i carrelli senza formazione sono più spesso causa d incidenti e operazioni di movimentazione errate. L attestato è obbligatorio anche nelle aziende in cui l unico carrellista è anche il titolare? Nella precedente normativa vi era la distinzione fra titolare e dipendente, ma nel D.Lgs. 81/2008 è stato stabilito che la formazione è obbligatoria anche se il titolare è l unico dipendente e utilizza il carrello elevatore. Tale attestato di formazione è valido per la circolazione in strada? No. Oltre il cancello o il passo carraio della proprietà interna dell azienda, quindi su un passaggio pedonale, marciapiede o strada di normale traffico, entra in vigore la validità della patente di guida autovetture. Un carrello elevatore può transitare su una strada pubblica se omologato per circolazione stradale, oppure dopo aver ricevuto l autorizzazione alla circolazione saltuaria su strada dall Ente proprietario della strada e dall Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Per circolare in strada pubblica il carrello deve avere una targa? Solo i carrelli elevatori omologati per circolare su suolo pubblico devono essere dotati di targa, al contrario dei carrelli provvisti del permesso per circolazione saltuaria. Nel secondo caso è comunque necessaria la stipula dell assicurazione sui rischi legati alla circolazione stradale. Non si paga invece la tassa di proprietà, in quanto il carrello non ne è soggetto. Chi è disoccupato può ottenere l attestato di carrellista in privato? Sì, l attestato sarà di proprietà del carrellista e lo potrà esibire ogni qualvolta gli verrà richiesto. Sono validi gli attestati rilasciati da qualunque Società di Formazione? No, l Accordo Stato Regioni stabilisce che solo taluni soggetti possano rilasciare i Certificati di competenza validi per le figure che operano nel settore della sicurezza sul luogo di lavoro. Quali sono i principali vantaggi per il carrellista nel fare il corso? Maggior sicurezza per il carrellista e per i colleghi e minor rischio di commettere errori e provocare danni. Nuove abitudini che migliorano la qualità del lavoro (es. più attenzione all ergonomia delle macchine). Quali sono i vantaggi per il datore di lavoro? Maggior sicurezza per tutti i lavoratori, il rispetto delle prescrizioni di legge, minor rischio di subire danneggiamenti alla merce, alla struttura e al carrello. Miglior manutenzione del carrello e quindi minor incidenza di guasti. Cosa succede se un operatore non addestrato provoca un incidente con il carrello? Vi sono gravi sanzioni penali a carico del datore di lavoro e per gli eventuali preposti alla sicurezza individuati dall azienda. 7
2.0 Le norme generali sulla sicurezza nell uso delle attrezzature di lavoro Vi offriamo qui una panoramica generale delle norme che regolano in Italia, e in linea con le direttive europee, la sicurezza nell uso delle attrezzature di lavoro. Il testo di riferimento per le questioni di sicurezza in azienda è il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Per trovare informazioni esaustive circa le regole sulla sicurezza delle attrezzature è importante esaminare gli artt. 36 e 37, in cui sono indicati gli obblighi a carico del datore di lavoro. Secondo l art. 36, è obbligo specifico del datore di lavoro provvedere affinché i lavoratori incaricati dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione sulle attrezzature di lavoro messe a disposizione, e ricevano una formazione adeguata al loro uso in sicurezza. Secondo l art. 37 Il datore di lavoro ha, inoltre, l obbligo di informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni d uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. L art. 69 specifica le caratteristiche delle attrezzature di lavoro, il suo uso, le zone di pericolo in cui può trovarsi a lavorare, l operatore che lavora sulle attrezzature e che è esposto al pericolo. L art. 70 dettaglia invece i requisiti di sicurezza. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro non conformi a tali norme, e quelle già in uso già precedentemente, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza riportati nell allegato V. L art. 71 stabilisce che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. La legge rimanda esplicitamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (previa consultazione delle parti sociali, ed entro il termine di 8
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo) la definizione delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. L Accordo Stato-Regioni del 12 Marzo 2013 (punto 1.0) individua nel dettaglio le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori, tra queste sono annoverati anche i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Alcuni allegati al decreto D.Lgs 81/2008 specificano ulteriormente le caratteristiche di sicurezza obbligatorie sulle attrezzature (Allegato V e Allegato VI). 9
3.0 La campagna SicuraMente La campagna SicuraMente, promossa da Jungheinrich, Linde, OM STILL e Toyota, nata nell aprile del 2013, sensibilizza le aziende sulle regole da seguire per tenere in sicurezza il magazzino, con un ampio focus sul parco carrelli elevatori e gli operatori. I temi strategici trattati, utili a ridurre l eventualità di infortuni e incidenti in magazzino, sono: la frequenza ai corsi di formazione per gli operatori previsti per legge, il rispetto delle manutenzioni e dei controlli obbligatori sulle macchine, il ricorso a tecnici qualificati per le manutenzioni, l uso di ricambi originali per le attrezzature di lavoro e di materiali innovativi in linea con gli standard di sicurezza. Il target a cui si rivolge è duplice: a chi in azienda riveste ruoli di responsabilità nella sicurezza, per informare sulle conseguenze, anche penali, connesse al mancato rispetto delle regole in vigore. ai carrellisti, per dar loro più consapevolezza dei pericoli che si celano dietro le quotidiane attività di movimentazione. La campagna fornisce informazioni sull uso sicuro dei carrelli e sui comportamenti corretti in magazzino, chiarisce sugli obblighi previsti dalle normative in vigore, offre le opinioni di esperti su argomenti tecnici, racconta con storie dal magazzino e video dal web casi di infortuni e danni alle merci. sicuramente.org 10
Un progetto voluto e promosso da: