a cura del Dott. Riccardo Padovan

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LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI a cura del 11 LUGLIO 2017 MILANO

Le Fonti Articolo 26 del Modello OCSE Direttiva 2011/16/UE e successive modifiche Specifici accordi bilaterali tra Stati (i.e. FATCA, TIEA) Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information OCSE Common Reporting Standard («CRS») D.M. Finanze del 28 dicembre 2015 di attuazione della Legge di recepimento delle Direttive UE sullo scambio automatico di

Articolo 26 del Modello OCSE disciplina, in termini generali, le diverse modalità di scambio delle fiscali tra gli Stati aderenti all OCSE: su richiesta; automatico; spontaneo. individua, quale parametro di selezione dei dati e delle, il criterio della prevedibile rilevanza o «foreseeable relevance» affinché lo scambio sia il più possibile ampio senza incorrere nelle «fishing expeditions».

Direttiva 2011/16/UE L articolo 2 definisce l ambito di applicazione della norma che ricomprende tutte le imposte riscosse dagli Stati UE fatta eccezione per l Iva, i dazi doganali, le accise e i contributi previdenziali obbligatori. Gli articoli 5, 8 e 9 disciplinano le differenti modalità di scambio delle (su richiesta, automatico, spontaneo). L articolo 8 regola lo scambio automatico obbligatorio; nel tempo ha subito plurime modifiche ed integrazioni (Direttive 2014/107/UE, 2015/2376/UE e 2016/881/UE).

Specifici accordi bilaterali tra Stati (i.e. FATCA, TIEA) (segue) FATCA «Foreign Account Tax Compliance Act» è stato introdotto negli USA nel corso del 2010 per contrastare l evasione fiscale dei soggetti statunitensi che operano all estero. Numerosi Paesi, tra cui l Italia, hanno recepito nei rispettivi ordinamenti il FATCA sottoscrivendo un apposito accordo intergovernativo con gli USA «InterGovernmental Agreement» (IGA del 10 gennaio 2014).

Specifici accordi bilaterali tra Stati (i.e. FATCA, TIEA) TIEA «Tax information Exchange Agreement» è un accordo (elaborato su modello OCSE) che regola lo scambio bilaterale di fiscali tra i Paesi, le Giurisdizioni e i Territori contraenti. L Italia ha sottoscritto accordi di tipo TIEA con: L Italia ha sottoscritto accordi di tipo TIEA con: Andorra, Bermuda, Isole Cayman, Isole Cook, Guernsey, Gibilterra, Isola di Man, Stato di Jersey, Liechtenstein, Turkmenistan e Monaco.

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information OCSE CRS «Common Reporting Standard» (segue) Il 21 luglio 2014 l OCSE ha pubblicato il modello definitivo «Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information» che consta di: 1. un modello di accordo intergovernativo CAA «Model Competent Authority Agreement» che stabilisce i profili normativi dello scambio automatico; 2. un insieme di regole comuni, dirette alle Istituzioni Finanziarie «Financial Institutions» o FI, per la raccolta e l adeguata verifica dei dati oggetto di scambio automatico CRS; 3. un commentario, che illustra ed interpreta il CAA ed il CRS; 4. una guida tecnica comprensiva di uno schema XML che illustra le modalità di protezione, trasmissione e criptazione dei dati oggetto dello scambio.

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information OCSE CRS «Common Reporting Standard» Al fine di dare concreta attuazione allo Standard CRS, l OCSE ha predisposto uno specifico manuale pratico-operativo «Handbook» il cui obiettivo è quello di assicurare che l attività di raccolta e di reportistica di effettuata dalle FI risulti fruibile per le Autorità Fiscali destinatarie in modo completo ed intellegibile. In dettaglio, l Handbook individua quattro passaggi fondamentali per l implementazione dello Standard: i «core requirements».

Le finalità dei «core requirements» 1. trasporre negli ordinamenti domestici le norme per la raccolta dei dati e l adeguata verifica ivi incluse quelle che ne assicurino la loro effettiva implementazione; 2. selezionare una disciplina legislativa di base che sia funzionale allo scambio automatico; 3. predisporre adeguate piattaforme informatiche, strutture informative e risorse; 4. proteggere e garantire la riservatezza dei dati.

Le Giurisdizioni «oggetto di comunicazione» con l Italia (segue) L obbligo vincolante di due diligence e reporting delle sussiste soltanto per le Giurisdizioni «oggetto di comunicazione» (si veda Allegato C del D.M. Finanze del 28 dicembre 2015). Viceversa, tale obbligo non sussiste ancora per le Giurisdizioni «partecipanti» (si veda Allegato D del D.M. Finanze del 28 dicembre 2015) in quanto quest ultime hanno manifestato soltanto una generica adesione al CRS che, tuttavia, non è ancora stata recepita nell ordinamento interno.

Le Giurisdizioni «oggetto di comunicazione» con l Italia (segue) Entro il 21 agosto 2017, saranno oggetto di scambio con l Italia le relative al 2016 provenienti dai Paesi ricompresi nell Allegato C del D.M. Finanze del 28 dicembre 2015 (si veda il Provvedimento attuativo dell Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 125650/2017): Anguilla, Argentina, Austria, Barbados, Belgio, Bermuda, Bulgaria, Cipro, Colombia, Corea, Anguilla, Argentina, Austria, Barbados, Belgio, Bermuda, Bulgaria, Cipro, Colombia, Corea, Croazia, Curaçao, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, India, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Faroer, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Messico, Monserrat, Niue, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Seychelles, Slovenia, Spagna, Svezia, Sudafrica, Ungheria.

Le Giurisdizioni «oggetto di comunicazione» con l Italia (segue) Entro il 30 aprile 2018, dovranno altresì essere comunicate all Italia le relative al 2017 provenienti sempre dai Paesi ricompresi nell Allegato C del D.M. Finanze del 28 dicembre 2015 (si veda il Provvedimento attuativo dell Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 125650/2017): Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Aruba, Australia, Bahamas, Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Aruba, Australia, Bahamas, Bahrein, Belize, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Ghana, Giappone, Grenada, Kuwait, Indonesia, Isole Cook, Isole Marshall, Libano, Malesia, Monaco, Nuova Zelanda, Panama, Qatar, Repubblica Dominicana, Repubblica Popolare Cinese, Russia, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadines, Samoa, Saint Maarten, Singapore, Svizzera, Turchia, Uruguay, Vanuatu.

Ambito Soggettivo di applicazione del CRS (segue) Le FI interessate dagli obblighi di adeguata verifica e comunicazione alle Autorità Fiscali sono quelle aventi: (a) residenza fiscale; o (b) stabile organizzazione in una delle Giurisdizioni partecipanti (sez. VIII Annex, par. A.2. CRS) e risultano: Istituzioni di custodia: «ogni entità che detiene attività finanziarie per conto di terzi» (sez. VIII Annex, par. A.4. CRS); Istituzioni di deposito: «ogni entità che accetta depositi nell ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare» (sez. VIII Annex, par. A.5. CRS); Compagnie di assicurazione specificate: «ogni entità che è una impresa di assicurazioni, o holding di una impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato [cash value insurance contract], o contratti di rendita [annuity contract]» (sez. VIII Annex, par. A.8. CRS);

Ambito Soggettivo di applicazione del CRS (segue) Entità di investimento «NFE passive» (sez. VIII Annex, par. A.6. CRS): 1) «è ogni entità che svolge, quale attività economica principale, per un cliente o per conto di un cliente, una delle seguenti attività: 1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali e certificato di deposito) valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate; 1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; 1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto terzi»; oppure

Ambito Soggettivo di applicazione del CRS 2) ogni entità che, pur non svolgendo come attività principale quelle di cui ai punti da 1.1 a 1.3, genera un «reddito lordo che deriva principalmente da investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, gestiti da (managed by) un istituzione di deposito, di custodia, un impresa di assicurazioni specificata o un entità di investimento» di cui al punto 1 [gross income test]. N.B. Entrambi i suddetti due requisiti (numeri 1 e 2) soggiacciono ad una condizione temporale in base alla quale il reddito lordo attribuibile alle attività rilevanti deve essere pari o superiore al 50% del reddito lordo complessivo generato dall entità nel corso del minore fra: (a) il triennio che termina il 31 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento; (b) il periodo di decorrente dalla data di costituzione dell entità.

Ambito Oggettivo di applicazione del CRS (segue) Conti deposito; Conti di custodia; Quote del capitale di rischio; Contratti di assicurazione per i quali sia misurabile un valore maturato «cash value» o contratti di rendita. Reportable accounts

Ambito Oggettivo di applicazione del CRS (segue) Conti pensione e conti previdenza; Conti di appoggio per immobili; Conti escrow; In generale, tutti i conti tali da configurare un basso rischio evasivo «low risk accounts». Excluded accounts

I dati e le oggetto di scambio nell ambito del CRS (segue) I dati e le oggetto di scambio (sez. II, part. 2., par. 2 CRS) sono: nome e cognome, indirizzo, CIF (i.e. codice di identificazione fiscale), luogo e data di nascita (per le persone fisiche) di ogni titolare del conto e - nel caso di entità d investimento - dei soggetti detentori del controllo, oltre all indicazione del nome, indirizzo e CIF dell entità di investimento; il numero del conto; il nome e il numero identificativo della FI che effettua lo scambio; il saldo del conto o il valore complessivo al termine dell anno solare o del periodo rilevante.

I dati e le oggetto di scambio nell ambito del CRS Per i conti di custodia è oggetto di scambio: (a) l ammontare complessivo degli interessi, dei dividendi e di ogni altro reddito prodotto, pagati o accreditati nel corso dell anno solare o altro periodo rilevante; e (b) l ammontare complessivo derivante dalla vendita o dal rimborso dei prodotti finanziari. Per i conti deposito è oggetto di scambio: l ammontare complessivo degli interessi pagati o accreditati sul conto durante l anno solare o altro periodo rilevante. In ogni altro caso, è oggetto di scambio l ammontare complessivo pagato o accreditato al titolare del conto durante l anno solare o altro periodo rilevante, con riferimento agli asset per i quali la FI è soggetto obbligato o debitore, compreso il valore complessivo di ogni rimborso effettuato al titolare del conto nel medesimo periodo (i.e. pct e depositi fiduciari).

Contatti Via San Vittore al Teatro 3-20123 Milano T e F +39 02 37901071 rpadovan@ap4legal.it - www.ap4legal.com

Grazie a tutti per l attenzione