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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA REGOLAMENTO DELL IMPOSTA PROVINCIALE SU TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI AL P.R.A. (I.P.T.) (Delibera Consiglio Provinciale n. 113/A del 20/12/2001 e delibera Consiglio Provinciale n. 104/A del 20/12/2011) 1

I N D I C E Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Istituzione dell imposta Presupposto dell imposta Modalità, termini e sanzioni Documentazione necessaria Misure dell imposta e agevolazioni Forme di gestione Termini e modalità di versamento Ripresentazione di richiesta di formalità Quietanza e controlli Rimborsi e recuperi Fornitura di dati, statistiche, elaborati Rinvio Entrata in vigore 2

ART. 1 - Istituzione dell imposta 1. E istituita l imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nell ambito territoriale corrispondente, ai sensi della vigente normativa, in attuazione del disposto dell art. 56 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446. 2. L imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge, dello Statuto dei diritti del contribuente e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. ART. 2 - Presupposto dell imposta 1. L imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio ed è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. 2. L imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. ART. 3 - Modalità, termini e sanzioni 1. Il versamento dell imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A. di Lucca, nonché di contestuali diritti reali, deve esser effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell originale della carta di circolazione. 2. Il versamento dell imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già scritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell atto, salvo il disposto del comma 8 dell art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 3. Per l omissione o il ritardato pagamento dell imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall art. 13 del D.Lgs. 471 del 18/12/1997, da corrispondersi contestualmente ad essa; le sanzioni sono applicate con le modalità previste dall art. 13 del D. Lgs 472 del 18/12/1997. 4. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla segnalazione del pagamento dell imposta. 5. Al pagamento dell imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. ART. 4 - Documentazione necessaria 1. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all ufficio del P.R.A.: a) l atto pubblico, la sentenza ovvero la scrittura privata con sottoscrizione autenticata redatta in duplice originale, ovvero in unico originale nei casi previsti dagli artt. 7 e 10 del D.M. Finanze n. 514/1992, ovvero in originale, se con sottoscrizione accertata giudizialmente, e copia certificata conforme; 3

b) le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell art. 5 del D.M. n. 514/1992; sulle note deve essere indicato il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità; c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. ART. 5 - Misure dell imposta e agevolazioni 1. L imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/98 che stabilisce le misure dell imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell art. 56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; tali importi sono altresì incrementabili con deliberazione della Giunta Provinciale con la maggiorazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, così come modificato dall art. 154 della L. 296/06, per ogni tipo di formalità di cui all art. 1 del presente regolamento. 2. Le tariffe relative alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione effettuate nell interesse di soggetti portatori di handicap, e quelle relative alle formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, sono ridotte al 10 per cento. 3. Sono altresì ridotte al 10 per cento le tariffe relative alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione effettuate per veicoli sanitari e ambulanze acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali e da altre associazioni di pubblica assistenza diverse dalle ONLUS nonché i mezzi di trasporto pubblico acquistati dalle aziende di trasporto pubblico locale 4. A norma dell art. 21 del D.Lgs 460 del 1997 sono esentate le tariffe relative alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione effettuate nell interesse delle ONLUS. 5. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva e modificativa delle misure dell imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza. ART. 6 - Forme di gestione 1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell I.P.T. ed i relativi controlli nonché l applicazione delle sanzioni per l omesso o ritardato pagamento dell imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità previste dall art. 56 comma 4 D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446 modificato dall art. 1 lettera t), punto 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506: - gestione diretta della provincia; - gestione nelle forme di cui all art. 52 comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; - affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A. ART. 7 - Termini e modalità di versamento 1. L ammontare dell Imposta Provinciale di Trascrizione giornalmente riscossa deve essere versato dal Concessionario entro il quinto giorno successivo lavorativo, alla Provincia di Lucca. 2. L Ufficio del Concessionario effettuerà apposita registrazione del versamento delle somme e conserverà ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia, da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del Concessionario e sostituiscono le quietanze di tesoreria ad ogni fine. 3. La Provincia dispone verifiche di cassa e delle percezioni presso l ufficio del concessionario con cadenza almeno annuale. 4

ART. 8 - Ripresentazione di richiesta di formalità 1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento. 2. Ai fini dell applicazione delle sanzioni di cui al 3 comma dell art. 3 si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., purché in tale data l Imposta Provinciale di Trascrizione sia stata riscossa in misura non inferiore a quella minima. ART. 9 - Quietanza e controlli 1. Le note presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte e devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia su cui devono essere indicati dal richiedente i dati di ciascuna formalità e il totale delle somme dovute. Una copia dell elenco, integrata dall Ufficio con i numeri progressivi assegnati alle formalità riportate, viene restituita al richiedente e costituisce quietanza provvisoria. La quietanza definitiva è costituita dal Certificato di Proprietà rilasciato dal P.R.A. dopo l esecuzione della formalità. 2. L Ufficio del concessionario incaricato dalla riscossione, per ciascuna formalità richiesta, provvede al controllo della liquidazione ed alla riscossione delle somme dovute per Imposta Provinciale di Trascrizione. Deve essere garantita la tenuta del Registro Progressivo ai sensi dell art. 22 del R.D. 29/07/1927, n. 1814, riportandovi tutti i dati previsti da tale disposizione di legge. 3. Al fine di evitare elusioni dell imposta, il richiedente deve presentare, per le formalità riguardanti atti soggetti ad IVA, per i quali l imposta è stabilita in misura fissa dal D.M. del 27.11.1998 n. 435, copia della fattura d acquisto. ART. 10 - Rimborsi e recuperi 1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, può essere prodotta istanza di rimborso dell Imposta Provinciale di Trascrizione sottoscritta dal richiedente e dalle parti interessate dalla formalità respinta. Nella stessa deve essere indicato il soggetto a favore del quale si chiede la restituzione delle somme. L istanza, diretta alla Provincia, deve essere presentata unitamente alla nota di trascrizione originaria all ufficio del Concessionario che provvede all istruzione della pratica di rimborso ed alla trasmissione dell istanza istruita all Ufficio Provinciale competente, che provvede alla restituzione delle somme. 2. Analogamente si procede anche per i versamenti in eccesso. 3. L attività di rimborso per importi relativi a formalità respinte e non più ripresentate, o per somme relative a versamenti in eccesso, può essere affidata allo stesso Concessionario della riscossione, che porta in detrazione dai versamenti gli importi delle somme rimborsate ai sensi del comma precedente e conserva ai propri atti la pratica istruita e le relative quietanze delle somme rimborsate. In caso di controversia con la parte, il concessionario trasmette gli atti alla Provincia per il seguito di competenza. 5

4. Il concessionario provvede, altresì all istruzione delle pratiche per il recupero delle differenze d imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto in sede di liquidazione e provvede alla trasmissione alla Provincia per il seguito di competenza. 5. Non si provvede, in ogni caso ad effettuare rimborsi o recuperi per importi fino a 17 Euro, come previsto all art. 17 c. 1 del Regolamento generale delle Entrate. ART. 11 - Fornitura di dati, statistiche, elaborati 1. Il Concessionario è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l interrogazione degli archivi contabili relativi all I.P.T. tramite apposito collegamento telematico. Deve essere in ogni caso assicurato l archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall art. 56, quarto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446. 2. A tale riguardo il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. E tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili. 3. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per la Provincia. 4. Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica che si rendano utili per la predisposizione da parte della Provincia del bilancio annuale di interesse della Provincia, specificati in apposita convenzione. ART. 12 Rinvio 1. Per quanto non disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, in quanto compatibili, nonché le disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate provinciali ex art. 52 del D.Lgs. 446/97. ART. 13 - Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dall anno successivo a quello della sua approvazione. 6